TAR Lecce, sez. II, sentenza 06/03/2026, n. 351
TAR
Ordinanza cautelare 12 giugno 2025
>
TAR
Sentenza 6 marzo 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione principio del "one shot puro"

    La censura è infondata poiché il principio del "one shot puro" non è applicabile a procedimenti avviati prima della sua entrata in vigore, come nel caso di specie.

  • Accolto
    Illegittimità del provvedimento per contrasto con normativa di settore e disparità di trattamento

    La censura è fondata. La normativa regionale non lega la concessione dell'aiuto alla necessità che l'attività sia esercitata in un unico stabile, e la nozione di "strutture turistico-alberghiere" è ampia. Il diniego basato sull'esercizio dell'attività in due stabili distinti, pur se vicini, è illegittimo e crea disparità di trattamento.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. II, sentenza 06/03/2026, n. 351
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 351
    Data del deposito : 6 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo