Ordinanza cautelare 12 giugno 2025
Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 06/03/2026, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00351/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00552/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 552 del 2025, proposto dalla società Bhagya Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Di Donna e Domenico Damato, con domicilio digitale come da PEC tratta da Reginde;
contro
- la Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Zizzari, con domicilio digitale come da PEC tratta da Reginde;
- la società Puglia Sviluppo S.p.A., non costituita in giudizio;
- la Provincia di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Giovanna Capoccia e Simona Anna Tondi, con domicilio digitale come da PEC tratta da Reginde;
per l’annullamento
- del provvedimento del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese, Sezione Competitività del Dipartimento Sviluppo economico della Regione Puglia, prot. n. 391805 del 01.08.2024, recante comunicazione di “ inammissibilità istanza di accesso”, in relazione alla domanda di aiuto pubblico proposta dalla ricorrente il 29.01.2018 nell’ambito dei finanziamenti di cui al POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Titolo II - Capo 6 “Aiuti agli investimenti delle PMI nel settore turistico-alberghiero”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e della Provincia di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2026 il dott. MM SB e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel relativo verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in riassunzione ex art. 105 c.p.a. (r.g. n. 552/2025) di cui all’epigrafe, notificato il 12.05.2025 e depositato il 22.05.2025, la parte ricorrente ha chiesto “l’annullamento, previa concessione di idonea misura cautelare, del provvedimento del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese, Sezione Competitività del Dipartimento Sviluppo economico della Regione Puglia, prot. n. 391805 del 01.08.2024, recante comunicazione di “inammissibilità istanza di accesso”, in relazione alla domanda di aiuto pubblico proposta dalla ricorrente il 29.01.2018 nell’ambito dei finanziamenti di cui al POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Titolo II - Capo 6 “Aiuti agli investimenti delle PMI nel settore turistico-alberghiero” .
1.1. Con il predetto atto in riassunzione, la parte ricorrente ripropone due motivi: con la prima censura, in sostanza, la stessa si duole della violazione del principio del c.d. “one shot puro”, come cristallizzato dal legislatore nell’art. 10- bis della legge n. 241 del 1990, come modificato dall’art. 12, comma 1, lett. e), del d. lg. n. 76 del 2020; con la seconda censura, la parte ricorrente si duole dell’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto in contrasto con l’art. 3, comma 1, lett. a), del regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 che non prevede in alcun modo il presupposto-limite – per la concessione del beneficio anelato – dell’esercizio dell’attività nello stesso stabile e comunque si lamenta della disparità di trattamento subita e resa palese dal differente contegno osservato dall’Amministrazione resistente in fattispecie del tutto analoghe e coeve alla presente.
2. In data 06.06.2025, in vista dell’udienza cautelare, si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata la quale, da un lato, ha eccepito l’inammissibilità della seconda censura in quanto non sarebbe stata proposta con i motivi aggiunti dinnanzi al Consiglio di Stato e, dall’altro lato, ha insistito per il rigetto del ricorso, stante la piena legittimità del provvedimento emanato posto il difetto del requisito – imprescindibile per la concessione del beneficio – dell’esercizio dell’attività in uno stesso stabile.
3. All’esito dell’udienza camerale del 09.06.2025, il Collegio – con l’ordinanza n. 246 del 12.06.2025 – ha accolto l’istanza cautelare e ha disposto il riesame del provvedimento impugnato nei termini di cui in motivazione.
4. In vista dell’udienza pubblica del 23.02.2026, la parte resistente ha depositato la determinazione di concessione del beneficio anelato adottata però in mera esecuzione dell’ordinanza cautelare del Tribunale.
5. All’udienza pubblica del 23.02.2026, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso va accolto, stante la fondatezza della seconda doglianza.
7. Anzitutto, va scrutinata la prima doglianza con la quale – in sostanza – la parte ricorrente si duole della violazione del principio del c.d. “one shot puro”, come cristallizzato dal legislatore nell’art. 10- bis della legge n. 241 del 1990, come modificato dall’art. 12, comma 1, lett. e), del d. lg. n. 76 del 2020.
7.1. La censura è infondata.
7.2. Com’è noto, l’art. 10- bis della legge n. 241 del 1990, per quanto qui rileva, precisa che “in caso di annullamento in giudizio del provvedimento, così adottato, nell’esercitare nuovamente il suo potere l’amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato” .
7.3. Tale disposizione normativa, tuttavia, non può trovare applicazione nella specie posto che, benché il secondo diniego-provvedimento di inammissibilità qui impugnato sia datato 01.08.2024, lo stesso si pone nell’ambito di una sequenza procedimentale avviata con l’istanza presentata in data 29.01.2018 (dunque, antecedente alla modifica normativa suindicata) ed esitata in un primo diniego-inammissibilità del 03.07.2019 (anch’esso antecedente all’introduzione della regola del c.d. “one shot puro” ).
7.4. Sul punto, è sufficiente richiamare la recente giurisprudenza amministrativa che ha affermato quanto segue: “non è configurabile la violazione del principio del c.d. one shot puro di cui all’art. 10-bis della legge 241/1990, dal momento che il procedimento originario è stato avviato con istanza in data 11.11.2019, prima dell’entrata in vigore della predetta norma, come modificata dal d.l. n. 76/2020: “...l’art. 10-bis l. n. 241 del 1990, come modificato dall’art. 12, comma 1, lett. e), d.l. n. 76 del 2020, conv. l. n. 120 del 2020, ... ha “una valenza sostanziale di incidenza non solo sul riesercizio del potere a seguito di annullamento, ma ancor prima sull’esercizio del potere in sede di adozione del provvedimento iniziale, imponendo all’Amministrazione una valutazione concreta di tutti gli aspetti di legittimità già emersi in sede procedimentale, che non potranno più essere posti alla base di un eventuale nuovo diniego. Per tale ragione la norma, che impone un limite sostanziale al potere amministrativo, è applicabile solo ai procedimenti iniziati dopo la sua entrata in vigore, inteso come il procedimento iniziale e non quello di riesercizio del potere a seguito di annullamento, in quanto è al momento dell’esercizio inziale che l’Amministrazione deve essere gravata dell’obbligo di prendere in esame e porre come motivo di eventuale rigetto tutti gli elementi emersi in sede procedimentale” (Cons. Stato, II, 4 agosto 2022, n. 6829; analogamente, cfr. Id., 22 maggio 2023, n. 5072; VII, 11 agosto 2023, n. 7751, che fa riferimento appunto, ai fini dell’applicabilità ratione temporis della normativa, “ai procedimenti successivi all’entrata in vigore della novella, avuto riguardo al loro “incardinamento” originario e non alla data in cui viene riesercitato, ora per allora, il relativo potere”)” (Consiglio di Stato, Sez. V, 11.2.2025, sentenza n. 1127; cfr. altresì T.A.R. Puglia sez. I - Lecce, 24/04/2025, sentenza n. 719).
7.5. Di qui l’infondatezza della predetta censura.
8. Con la seconda censura, la parte ricorrente si duole dell’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto in contrasto con l’art. 3, comma 1, lett. a), del regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 che non prevede in alcun modo il presupposto-limite – per la concessione del beneficio anelato – dell’esercizio dell’attività nello stesso stabile e comunque si lamenta della disparità di trattamento subita e resa palese dal differente contegno osservato dall’Amministrazione resistente in fattispecie del tutto analoghe e coeve alla presente.
8.1. Anzitutto va scrutinata l’eccezione di inammissibilità formulata dall’Amministrazione resistente posto che si tratterebbe di doglianze avanzate per la prima volta con la riassunzione è infondata.
8.2. Ebbene, dalla mera lettura del ricorso per motivi aggiunti, come integrato dal ricorso originario, e dalla disamina della sentenza del Consiglio di Stato n. 1127 del 11.02.2025 (la quale ha precisato che “le censure sollevate dalla ricorrente in ordine alla dedotta conformità dell’attività prestata rispetto ai parametri di cui all’art. 46 l.r. n. 11 del 1999, che l’amministrazione non avrebbe adeguatamente considerato (cfr. motivi aggiunti, spec. pag. 8; oltre a ricorso, spec. pag. 9 ss., in relazione alle note endoprocedimentali, anche nella prospettiva della comparazione col trattamento riservato ad altre strutture) (…) attengono a ben vedere a profili di legittimità in sé del provvedimento, e dunque sottendono un’azione di annullamento, nella quale va perciò convertita in parte qua, ex art. 32, comma 2, Cod. proc. amm., quella proposta dalla ricorrente, con conseguente mutamento del rito in ordinario (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 15 gennaio 2013, n. 2), come richiesto peraltro anche dalla Regione appellata” cfr. penultima pagina della sentenza del Consiglio di Stato n. 1127 del 11.02.2025), emerge l’infondatezza della predetta eccezione.
8.3. Ciò posto, nel merito, la doglianza formulata è fondata.
8.4. Orbene, da un mero esame del dato testuale dell’art. 3, comma 1, lett. a), del regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 della Regione Puglia emerge che “1 ) le domande di agevolazione devono riguardare progetti di investimento iniziale di importo minimo pari ad euro 30.000, destinati: a) (al) l’ampliamento, (al) l’ammodernamento e (al) la ristrutturazione delle strutture turistico-alberghiere, ivi comprese le strutture di servizi funzionali allo svolgimento dell’attività (quali bar, piscine, palestre, centri benessere ecc.), nonché gli interventi destinati al superamento delle barriere architettoniche, al rinnovo e all’aggiornamento tecnologico, al miglioramento dell’impatto ambientale; (…)”;
8.5. Ebbene, come emerge dalla mera lettura del dato normativo, il presupposto richiesto dal legislatore regionale per la concessione del beneficio economico in questione è individuato nella qualificazione del progetto come relativo a “strutture turistico-alberghiere” intese in senso ampio. Il legislatore regionale, infatti, non lega la concessione dell’aiuto anelato specificamente né alla nozione di “affittacamere” , né alla necessità che l’attività sia esplicata in un unico stabile, come evidenziato nel diniego impugnato.
8.6. Come emerge dall’articolato normativo di riferimento, la predetta nozione di “strutture turistico-alberghiere” ricomprende sia gli “alberghi” che per la legge regionale n. 11 del 1999 possono essere composti da più stabili (cfr. art. 4 della legge n. 11 cit.), sia le “ case ed appartamenti vacanze” (che rientrano, come le “affittacamere”, nell’attività extralberghiera) che per la stessa legge regionale n. 11 possono essere composte da più complessi immobiliari (cfr. art. 41 della legge n. 11 cit.).
8.7. Ne consegue che – dalla mera lettura della legge regionale in questione unitamente al regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione –, non emerge in alcun modo il fatto che il legislatore regionale abbia voluto limitare la concessione dell’aiuto economico alle attività “turistico-alberghiere” esercitate nell’ambito di un unico stabile, inteso come unico edificio.
8.8. Pertanto, il diniego fondato sull’unica motivazione per cui la struttura non rientri nella nozione di “affittacamere” di cui all’art. 46 della legge regionale n. 11 del 1999 – posto che l’attività non è esercitata nello stesso edificio, ma in due edifici distinti benché ubicati a catasto non solo nello stesso foglio (20), ma nella stessa particella catastale (258) ed individuati con lo stesso civico (38) –, risulta non conforme all’art. 3, comma 1, lett. a) del regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014, oltre che foriera di disparità di trattamento se si considera solo che chi esercita l’attività di “appartamento case-vacanze” in più stabili (dunque, una attività extralberghiera come quella dell’affittacamere) può, per ciò solo, fruire dell’aiuto economico e chi invece esercita l’attività di “affittacamere” (in più stabili) sarebbe, di contro, escluso dallo stesso beneficio.
8.9. Risulta infatti diverso l’ambito applicativo dell’art. 46 della legge regionale n. 11 del 199 che definisce l’attività di “affittacamere” – e che, al più, rileva in punto di verifica dei presupposti per l’esercizio della relativa attività (verifica nel caso in esame mai operata dall’Amministrazione competente: nella specie, invero, l’attività è esercitata continuativamente in base alla S.C.I.A. presentata al Comune di Gallipoli in data 30.05.2018, senza che in relazione ad essa siano mai stati esercitati i poteri di verifica e controllo spettanti all’Amministrazione – circostanza non specificamente contestata dalla controparte –) – dall’ambito applicativo dell’art. 3, comma 1, lett. a), del regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 che tratteggia, invece, i presupposti per l’erogazione del beneficio in questione.
8.10. La censura, dunque, è fondata.
9.- Sulla base delle considerazioni suesposte, il ricorso va accolto.
10.- Il Collegio ravvisa, nelle peculiarità del giudizio, eccezionali ragioni per l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti costituite. Nulla sulle spese con riguardo alla società intimata non costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce – (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese di lite compensate tra le parti costituite.
Nulla sulle spese con riguardo alla società intimata non costituita in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2026, con l’intervento dei magistrati:
IN DE TE, Presidente FF
Paolo Fusaro, Referendario
MM SB, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MM SB | IN DE TE |
IL SEGRETARIO