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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/09/2025, n. 7057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7057 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35564/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r. g. 35564/2024 tra
Parte_1 ATTORE OPPONENTE e
CP_1
CONVENUTO OPPOSTO
Il 23/9/2025, alle ore 10.38, innanzi al dr. Ilario Pontani, sono comparsi:
Per parte attrice opponente l'Avv. FRANCESCO AMBROSIO;
Per parte convenuta opposta l'Avv. MICHELE ROMANO. E' presente per la pratica forense il Dr. . Persona_1 Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura del dispositivo alle parti presenti ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Il Giudice
dr. Ilario Pontani
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Ilario Pontani, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r. g. 35564/2024 promossa da:
(C. F. ), elettivamente domiciliata in Milano, Parte_1 P.IVA_1 via Aldo Lusardi n. 7, con l'Avv. FRANCESCO AMBROSIO ATTORE OPPONENTE contro
, nato a [...] il [...] (C. F. ), elettivamente domiciliato CP_1 C.F._1 in Rho, via dei Martiri n. 3, con gli Avv.ti MICHELE ROMANO e PIETRO ROMANO CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Parte attrice opponente: “Accertare e dichiarare l'inidoneità dell'accordo conciliativo del 25/1/2024 a fungere da sé solo da valido titolo a fondamento della esecuzione forzata minacciata con l'atto di precetto notificato in data 16/9/2024. Accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto del Sig.
[...]
a procedere all'esecuzione per consegna e rilascio dell'immobile sito in Bareggio (MI) alla CP_1 via San Marco, costituito da un capannone uso artigianale identificato al foglio 4 mappale 1012 sub 4 detenuto da Imm.re San Marco S. r. l. Accertare e dichiarare l'illegittimità ed inefficacia dell'atto di precetto opposto, notificato il 16/9/2024. Con il favore delle spese e dei compensi di lite”
Parte convenuta opposta: “Rigettare l'opposizione proposta perché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, Parte_1 Parte_2 adiva questo Tribunale per proporre opposizione al precetto ex art. 615 c. p. c. col quale le era stato intimato il rilascio del capannone sito in Bareggio (MI), via San Marco, lamentando l'inesistenza di un titolo esecutivo ex art. 474 c. p. c. (non ritenendo tale l'accordo conciliativo sottoscritto inter partes all'udienza del 25/1/2024) e la mancanza di una manifestazione di volontà del creditore di ritenere risolto il contratto. pagina 2 di 3 si costituiva e chiedeva il rigetto dell'opposizione. CP_1
All'udienza dell'11/3/2025 – fissata per valutare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo – il Difensore di parte convenuta opposta dichiarava che l'immobile era stato rilasciato.
Esaurita la trattazione della controversia, le parti venivano invitate alla discussione della causa ed alla precisazione delle conclusioni.
L'opposizione non è fondata.
Risulta chiaramente dagli atti che all'udienza del 25/1/2024 del procedimento n. 15771/2023 le parti sottoscrivevano un verbale di conciliazione giudiziale - che costituisce titolo esecutivo (art. 185 c. p. c.)
- nel quale si impegnava ad acquistare dal Sig. l'immobile sito Parte_1 CP_1 in Bareggio alla via San Marco al prezzo di € 154.000 da corrispondere in quaranta rate mensili di € 3.850 da pagarsi al termine di ogni mese, convenendo che il mancato pagamento di almeno tre rate, una volta spirato il termine massimo di tolleranza di trenta giorni, avrebbe comportato la risoluzione automatica dell'accordo, con conseguente facoltà del Sig. di richiedere in via esecutiva CP_1 l'immediato rilascio dell'immobile sito in Bareggio alla via San Marco. ha Parte_1 pagato solamente la rata di gennaio 2024, omettendo di corrispondere quelle successive. 14/5/2024
ha manifestato la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa (cfr. doc. 2 CP_1 di parte opposta), volontà peraltro da considerarsi in re ipsa nella notifica dell'atto di precetto.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi svolte (di studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 35564/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna lla refusione in favore di delle Parte_3 CP_1 spese di lite, che si liquidano in € 3.400 (euro tremilaquattrocento(00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c. p. c., pubblicata mediante lettura del dispositivo alle parti presenti e immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Milano, 23/9/2025
Il giudice
Dr. Ilario Pontani
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r. g. 35564/2024 tra
Parte_1 ATTORE OPPONENTE e
CP_1
CONVENUTO OPPOSTO
Il 23/9/2025, alle ore 10.38, innanzi al dr. Ilario Pontani, sono comparsi:
Per parte attrice opponente l'Avv. FRANCESCO AMBROSIO;
Per parte convenuta opposta l'Avv. MICHELE ROMANO. E' presente per la pratica forense il Dr. . Persona_1 Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura del dispositivo alle parti presenti ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Il Giudice
dr. Ilario Pontani
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Ilario Pontani, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r. g. 35564/2024 promossa da:
(C. F. ), elettivamente domiciliata in Milano, Parte_1 P.IVA_1 via Aldo Lusardi n. 7, con l'Avv. FRANCESCO AMBROSIO ATTORE OPPONENTE contro
, nato a [...] il [...] (C. F. ), elettivamente domiciliato CP_1 C.F._1 in Rho, via dei Martiri n. 3, con gli Avv.ti MICHELE ROMANO e PIETRO ROMANO CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Parte attrice opponente: “Accertare e dichiarare l'inidoneità dell'accordo conciliativo del 25/1/2024 a fungere da sé solo da valido titolo a fondamento della esecuzione forzata minacciata con l'atto di precetto notificato in data 16/9/2024. Accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto del Sig.
[...]
a procedere all'esecuzione per consegna e rilascio dell'immobile sito in Bareggio (MI) alla CP_1 via San Marco, costituito da un capannone uso artigianale identificato al foglio 4 mappale 1012 sub 4 detenuto da Imm.re San Marco S. r. l. Accertare e dichiarare l'illegittimità ed inefficacia dell'atto di precetto opposto, notificato il 16/9/2024. Con il favore delle spese e dei compensi di lite”
Parte convenuta opposta: “Rigettare l'opposizione proposta perché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, Parte_1 Parte_2 adiva questo Tribunale per proporre opposizione al precetto ex art. 615 c. p. c. col quale le era stato intimato il rilascio del capannone sito in Bareggio (MI), via San Marco, lamentando l'inesistenza di un titolo esecutivo ex art. 474 c. p. c. (non ritenendo tale l'accordo conciliativo sottoscritto inter partes all'udienza del 25/1/2024) e la mancanza di una manifestazione di volontà del creditore di ritenere risolto il contratto. pagina 2 di 3 si costituiva e chiedeva il rigetto dell'opposizione. CP_1
All'udienza dell'11/3/2025 – fissata per valutare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo – il Difensore di parte convenuta opposta dichiarava che l'immobile era stato rilasciato.
Esaurita la trattazione della controversia, le parti venivano invitate alla discussione della causa ed alla precisazione delle conclusioni.
L'opposizione non è fondata.
Risulta chiaramente dagli atti che all'udienza del 25/1/2024 del procedimento n. 15771/2023 le parti sottoscrivevano un verbale di conciliazione giudiziale - che costituisce titolo esecutivo (art. 185 c. p. c.)
- nel quale si impegnava ad acquistare dal Sig. l'immobile sito Parte_1 CP_1 in Bareggio alla via San Marco al prezzo di € 154.000 da corrispondere in quaranta rate mensili di € 3.850 da pagarsi al termine di ogni mese, convenendo che il mancato pagamento di almeno tre rate, una volta spirato il termine massimo di tolleranza di trenta giorni, avrebbe comportato la risoluzione automatica dell'accordo, con conseguente facoltà del Sig. di richiedere in via esecutiva CP_1 l'immediato rilascio dell'immobile sito in Bareggio alla via San Marco. ha Parte_1 pagato solamente la rata di gennaio 2024, omettendo di corrispondere quelle successive. 14/5/2024
ha manifestato la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa (cfr. doc. 2 CP_1 di parte opposta), volontà peraltro da considerarsi in re ipsa nella notifica dell'atto di precetto.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi svolte (di studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 35564/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna lla refusione in favore di delle Parte_3 CP_1 spese di lite, che si liquidano in € 3.400 (euro tremilaquattrocento(00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c. p. c., pubblicata mediante lettura del dispositivo alle parti presenti e immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Milano, 23/9/2025
Il giudice
Dr. Ilario Pontani
pagina 3 di 3