TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 09/12/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 696/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice Relatore
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. N. 696/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentato dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RD RT
PARTE ADOTTANTE
per l'adozione di
(C.F. ) Persona_1 C.F._2
PARTE ADOTTANDA
Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto apposto in data 19.6.2025)
OGGETTO: “Adozione di maggiorenni”
*** ***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto al ruolo in data 16/05/2025, ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere l'adozione del maggiorenne Persona_1 Il ricorrente ha dedotto di essere sposato con madre dell'adottando, CP_1 ed ha rappresentato che, proprio in ragione di tale legame affettivo, che dura da oltre un decennio, si è progressivamente instaurato un rapporto affettivo significativo e continuativo anche con il di lei figlio, da lui considerato a Per_1 tutti gli effetti come figlio proprio.
All'udienza 24/09/2025, presenti personalmente il ricorrente e l'adottando, gli stessi hanno confermato la loro volontà di procedere con l'adozione richiesta.
Ebbene, risultano esistenti tutti i requisiti per la pronuncia richiesta.
Invero, sussistono i requisiti di cui all'art. 291 c.c.: l'adottante non ha discendenti legittimi, naturali o adottivi di cui valutare l'interesse o acquisire il consenso, come risulta dai certificati in atti;
inoltre, ha compiuto i 59 anni di Parte_1 età, essendo nato nel 1964; sussiste il requisito di differenza di età fra le parti di almeno 18 anni, essendo l'adottando nato nel 2000 (25 anni).
Sussistono altresì tutti i consensi richiesti dalla normativa ex artt. 296 e 297 c.c., considerato che madre dell'adottando, ha prestato il proprio CP_1 consenso all'udienza del 24/09/2025.
Per quanto, invece, concerne il padre biologico dell'adottando, alla medesima udienza, la madre dell'adottando ha dichiarato “il padre biologico di mio figlio è una persona diversa da nome indicato nell'atto di nascita [all. 4, ricorso Persona_2 introduttivo], ma di fantasia, perché a quanto mi fu detto dal funzionario dell'ufficio anagrafico polacco dell'epoca, non era possibile lasciare vuota la relativa indicazione. Il padre biologico non ha mai riconosciuto o si è in qualche modo attivato per riconoscere o sentire riconosce come suo figlio. Come si vede dal certificato di nascita la relativa Per_1 dichiarazione fu fatta esclusivamente da me, senza indicazione del luogo e della data di nascita del padre, perché quest'ultimo era un soggetto di fantasia”.
Dall'assenza di tali elementi si desume che, effettivamente, il nome indicato nell'atto di nascita non corrisponda ad alcun soggetto reale. In ogni caso,
l'incompleta indicazione delle relative generalità, integra la fattispecie prevista dall'art. 297, comma 2 c.c., risultando di fatto “impossibile ottenere l'assenso per … irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo“.
Su questa scorta risulta indubitabile la convenienza dell'adozione per Per_1
, che consente allo stesso di formalizzare il profondo rapporto di natura
[...] sostanzialmente filiale instaurato nel corso del tempo con l'adottante e consolidatosi, nei fatti, da circa un decennio.
All'udienza del 24/09/2025, le parti hanno dichiarato, inoltre, in coerenza con l'art. 299, comma I, che il cognome dell'adottante venga anteposto a quello dell'adottando, posponendolo al proprio, assumendo così il nome
[...]
. Parte_2
Vista la natura del procedimento e l'assenza di sostanziale contenzioso, le spese di lite debbono restare a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) PRONUNCIA l'adozione di (C.F. Persona_1
), nato in [...], il [...], da parte di C.F._2 Pt_1
C.F. ) nato a [...], il [...];
[...] C.F._1
2) DISPONE che l'adottato assuma il cognome Persona_1 Pt_1 anteponendolo al proprio, assumendo così il nome;
Parte_2
3) DISPONE che la Cancelleria provveda alle formalità di trascrizione e comunicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 314 c.c.;
4) DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Si comunichi.
Grosseto, così deciso nella camera di consiglio del 5.12. 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice Relatore
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. N. 696/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentato dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RD RT
PARTE ADOTTANTE
per l'adozione di
(C.F. ) Persona_1 C.F._2
PARTE ADOTTANDA
Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto apposto in data 19.6.2025)
OGGETTO: “Adozione di maggiorenni”
*** ***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto al ruolo in data 16/05/2025, ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere l'adozione del maggiorenne Persona_1 Il ricorrente ha dedotto di essere sposato con madre dell'adottando, CP_1 ed ha rappresentato che, proprio in ragione di tale legame affettivo, che dura da oltre un decennio, si è progressivamente instaurato un rapporto affettivo significativo e continuativo anche con il di lei figlio, da lui considerato a Per_1 tutti gli effetti come figlio proprio.
All'udienza 24/09/2025, presenti personalmente il ricorrente e l'adottando, gli stessi hanno confermato la loro volontà di procedere con l'adozione richiesta.
Ebbene, risultano esistenti tutti i requisiti per la pronuncia richiesta.
Invero, sussistono i requisiti di cui all'art. 291 c.c.: l'adottante non ha discendenti legittimi, naturali o adottivi di cui valutare l'interesse o acquisire il consenso, come risulta dai certificati in atti;
inoltre, ha compiuto i 59 anni di Parte_1 età, essendo nato nel 1964; sussiste il requisito di differenza di età fra le parti di almeno 18 anni, essendo l'adottando nato nel 2000 (25 anni).
Sussistono altresì tutti i consensi richiesti dalla normativa ex artt. 296 e 297 c.c., considerato che madre dell'adottando, ha prestato il proprio CP_1 consenso all'udienza del 24/09/2025.
Per quanto, invece, concerne il padre biologico dell'adottando, alla medesima udienza, la madre dell'adottando ha dichiarato “il padre biologico di mio figlio è una persona diversa da nome indicato nell'atto di nascita [all. 4, ricorso Persona_2 introduttivo], ma di fantasia, perché a quanto mi fu detto dal funzionario dell'ufficio anagrafico polacco dell'epoca, non era possibile lasciare vuota la relativa indicazione. Il padre biologico non ha mai riconosciuto o si è in qualche modo attivato per riconoscere o sentire riconosce come suo figlio. Come si vede dal certificato di nascita la relativa Per_1 dichiarazione fu fatta esclusivamente da me, senza indicazione del luogo e della data di nascita del padre, perché quest'ultimo era un soggetto di fantasia”.
Dall'assenza di tali elementi si desume che, effettivamente, il nome indicato nell'atto di nascita non corrisponda ad alcun soggetto reale. In ogni caso,
l'incompleta indicazione delle relative generalità, integra la fattispecie prevista dall'art. 297, comma 2 c.c., risultando di fatto “impossibile ottenere l'assenso per … irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo“.
Su questa scorta risulta indubitabile la convenienza dell'adozione per Per_1
, che consente allo stesso di formalizzare il profondo rapporto di natura
[...] sostanzialmente filiale instaurato nel corso del tempo con l'adottante e consolidatosi, nei fatti, da circa un decennio.
All'udienza del 24/09/2025, le parti hanno dichiarato, inoltre, in coerenza con l'art. 299, comma I, che il cognome dell'adottante venga anteposto a quello dell'adottando, posponendolo al proprio, assumendo così il nome
[...]
. Parte_2
Vista la natura del procedimento e l'assenza di sostanziale contenzioso, le spese di lite debbono restare a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) PRONUNCIA l'adozione di (C.F. Persona_1
), nato in [...], il [...], da parte di C.F._2 Pt_1
C.F. ) nato a [...], il [...];
[...] C.F._1
2) DISPONE che l'adottato assuma il cognome Persona_1 Pt_1 anteponendolo al proprio, assumendo così il nome;
Parte_2
3) DISPONE che la Cancelleria provveda alle formalità di trascrizione e comunicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 314 c.c.;
4) DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Si comunichi.
Grosseto, così deciso nella camera di consiglio del 5.12. 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti