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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 31/07/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2080 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Rel.
Dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice
Dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2080 /2024 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] Pizzoli (AQ) ed ivi elettivamente domiciliata, presso lo studio del difensore Avv. Antonio Bocchetti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
10/04/1955, residente in [...], Coppito (AQ) ed ivi elettivamente domiciliata, presso lo studio del difensore Avv. Francesca Bafile
E
RESISTENTE
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, previa convocazione delle parti, modificare le condizioni della separazione consensuale, disponendo
1 la correzione dei dati catastali dell'appartamento messo a disposizione della ricorrente, Parte nonché il cambio di destinazione d'uso da attività di a immobile da locare.”
Per il resistente: “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, insiste per il rigetto della domanda e per la conferma delle statuizione dell'Omologa del Tribunale di L'Aquila n.
5145/2015 del 10.07.2015, nello specifico, di quanto disposto al punto n. 5, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso iscritto a ruolo il 9.8.2024, , premesso che in data in data Parte_1
10.7.2015 veniva omologata la separazione dei coniugi, con sentenza n. 305/2016, con chiedeva pronunciarsi la modifica delle condizioni attualmente Controparte_1 vigenti.
2. A sostegno della propria domanda, la ricorrente riferiva che: a) nell'omologa delle condizioni di separazione, si prevedeva che il Sig. era tenuto a provvedere CP_1 interamente al mantenimento del figlio Antonio, collocato presso di lui ed a versare in favore della figlia, , collocata presso l'odierna ricorrente, la somma mensile di € 150,00; Persona_1
b) si prevedeva, inoltre, che in favore della moglie non venisse riconosciuto alcun mantenimento, ma la disponibilità dell'appartamento sito al “primo piano”, di proprietà del per continuare l'esercizio dell'attività di bed e breakfast” Carpe diem”, impresa CP_1 intestata e gestita alla ricorrente;
c) dovendo la ricorrente chiudere tale attività, perché non più remunerativa, la stessa chiede di poter disporre dell'appartamento predetto per destinarlo
B & B, ma ad uso locatizio al fine di ricavarne la relativa rendita. Parte_2
3. In data 3.01.2025, si costituiva in giudizio il Sig. il quale si opponeva alla richiesta CP_1 avanzata dalla ricorrente, a sostegno della propria posizione, egli riferiva che: a) in fase di separazione personale dei coniugi, il resistente aveva concesso alla Sig.ra che non Pt_1 aveva diritto al mantenimento e non aveva voluto abitare al primo piano, per trasferirsi con la figlia a Pizzoli (AQ), di continuare ad utilizzare gratuitamente i locali posti al piano terra del suddetto immobile, di esclusiva proprietà dell'odierno resistente, per consentire alla Parte Sig.ra di proseguire nello svolgimento dell'attività del impresa intestata alla Pt_1 sig.ra ma è anche vero che veniva espressamente stabilito dalle parti, come Parte_1 testualmente recita il punto n. 5 del Decreto di omologa n. 5145/2015 del 10.07.2015 (All.
n. 2): “Resta inteso che alla cessazione dell'attività del suddetto B & B da parte della sig.ra la porzione abitativa ad esso dedicata tornerà nella disponibilità del proprietario Pt_1 sig. . Controparte_1
2 4. All'udienza del 8.1.2025, in seguito differita al 10.2.2025, fissata per la comparizione personale delle parti, i procuratori delle stesse insistevano nelle rispettive richieste, in particolare l'Avv. Cornacchia, in sostituzione dell'Avv. Bocchetti, insisteva affinché la propria assistita potesse locare l'immobile che aveva in uso, avendo dovuto chiudere Parte l'attività di non più redditizia. Mentre l'Avv. Bafile si opponeva e si riportava alla comparsa di costituzione, chiedendo che l'immobile venisse restituito al sig. CP_1 come stabilito nel decreto di omologa della separazione dei coniugi.
5. I procuratori delle parti esprimevano il loro consenso alla modifica dei dati catastali.
6. Il Presidente rilevato che non vi erano richieste istruttorie rinviava all'udienza, ex art. 473 bis n. 22 cpc, del 16.04.2025 da tenersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
7. Con nota di trattazione scritta del 13.07.2024 dell'Avv. Bafile, nell'interesse della Sig.ra con la quale precisava che: in considerazione anche delle precarie condizioni Pt_1 economico/reddituali della moglie, odierna ricorrente, avrebbe assegnato alla stessa il godimento e l'uso dell'immobile di cui al ricorso unicamente per trarne una rendita in alternativa al riconoscimento in favore della stessa di un importo maggiore a titolo di mantenimento, consentendo che detto immobile venisse destinato a Bed& Breakfast.
a modifica del patto relativo all'utilizzo dell'appartamento, concludeva insistendo per l'accoglimento del ricorso.
8. Seguiva la nota di trattazione scritta del 15.07.2024 dell'Avv. Bocchetti, nell'interesse del
Sig. con la quale precisava che, già nell'anno 2015, al momento della redazione CP_1 del ricorso per la separazione personale dei coniugi, la condizione della chiusura dell'attività Parte di era stata già espressamente prevista e regolamentata tra le parti e insisteva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta del 4 dicembre 2024.
9. Preso atto, il Presidente riservava di riferire al Collegio.
10. La domanda di modifica delle condizioni, come articolata, è radicalmente infondata.
Correttamente il procuratore del resistente ha evidenziato come la sentenza di omologa Parte avesse previsto che in caso di cessazione di quella attività di che la ricorrente aveva mantenuto, in virtù di specifico accordo, all'interno di una porzione di quella che era stata l'abitazione familiare, la porzione stessa sarebbe tornata nella disponibilità del proprietario.
Orbene, trattandosi di clausola che attribuisce un diritto personale di godimento su bene altrui, che aveva trovato causa nell'accordo di separazione, appare evidente come la sua invocata modifica debba passare attraverso una eventuale valutazione dell'incidenza del fatto nuovo nell'economia dei rapporti patrimoniali in un'ottica solidaristica che attenga
3 all'eventuale sussistenza di un diritto al mantenimento. Diversamente, nel caso di specie non si rinvengono considerazioni di tale natura, ma solo la pretesa di trasformare quell'accordo in un accordo diverso, inerente la disponibilità dell'immobile per concederlo in locazione a terzi. La pretesa non appare fondata dovendosi apprezzare il venir meno della situazione di fatto dedotta in accordo e la mancata allegazione di profili di fatto dai quali desumere la sussistenza di un peggioramento delle condizioni patrimoniali, cui potrebbe risultare connessa una domanda, non proposta, di assegno, laddove la concessione del diritto di godimento in questione non possa prescindere da un accordo tra le parti. In altri termini, il tribunale adito può modificare clausole e condizioni in quanto attengano e presuppongano un mutamento della situazione di fatto e rilevino ai fini delle obbligazioni solidaristiche posti crisi matrimoniale. Diversamente, non vi è spazio di valutazione.
11. In ordine alla correzione dei dati catastali, non vi è contestazione, ma trattasi di mero errore materiale nell'indicazione del piano ove i locali già assegnati in godimento alla sig. Pt_1 sono ubicati (è scritto piano terra, in luogo di piano primo). In tal senso, ove persista interesse, potrà procedersi con il procedimento di cui all'art. 288 c.p.c..
12. La domanda va dunque respinta con ogni conseguenza sulle spese, liquidate nei valori minimi per la particolare semplicità delle questioni, come da dispositivo (valore intedeterminabile basso, senza istruttoria, non tenutasi).
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- RIGETTA la domanda della ricorrente;
- CONDANNA la Sig.ra al pagamento delle spese di lite, che liquida in € Pt_1
2906,00 per compensi, oltre IVA CPA e rimborso forfettario delle spese generali.
Così deciso in L'Aquila, il 24 luglio 2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elvira Buzzelli
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Rel.
Dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice
Dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2080 /2024 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] Pizzoli (AQ) ed ivi elettivamente domiciliata, presso lo studio del difensore Avv. Antonio Bocchetti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
10/04/1955, residente in [...], Coppito (AQ) ed ivi elettivamente domiciliata, presso lo studio del difensore Avv. Francesca Bafile
E
RESISTENTE
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, previa convocazione delle parti, modificare le condizioni della separazione consensuale, disponendo
1 la correzione dei dati catastali dell'appartamento messo a disposizione della ricorrente, Parte nonché il cambio di destinazione d'uso da attività di a immobile da locare.”
Per il resistente: “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, insiste per il rigetto della domanda e per la conferma delle statuizione dell'Omologa del Tribunale di L'Aquila n.
5145/2015 del 10.07.2015, nello specifico, di quanto disposto al punto n. 5, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso iscritto a ruolo il 9.8.2024, , premesso che in data in data Parte_1
10.7.2015 veniva omologata la separazione dei coniugi, con sentenza n. 305/2016, con chiedeva pronunciarsi la modifica delle condizioni attualmente Controparte_1 vigenti.
2. A sostegno della propria domanda, la ricorrente riferiva che: a) nell'omologa delle condizioni di separazione, si prevedeva che il Sig. era tenuto a provvedere CP_1 interamente al mantenimento del figlio Antonio, collocato presso di lui ed a versare in favore della figlia, , collocata presso l'odierna ricorrente, la somma mensile di € 150,00; Persona_1
b) si prevedeva, inoltre, che in favore della moglie non venisse riconosciuto alcun mantenimento, ma la disponibilità dell'appartamento sito al “primo piano”, di proprietà del per continuare l'esercizio dell'attività di bed e breakfast” Carpe diem”, impresa CP_1 intestata e gestita alla ricorrente;
c) dovendo la ricorrente chiudere tale attività, perché non più remunerativa, la stessa chiede di poter disporre dell'appartamento predetto per destinarlo
B & B, ma ad uso locatizio al fine di ricavarne la relativa rendita. Parte_2
3. In data 3.01.2025, si costituiva in giudizio il Sig. il quale si opponeva alla richiesta CP_1 avanzata dalla ricorrente, a sostegno della propria posizione, egli riferiva che: a) in fase di separazione personale dei coniugi, il resistente aveva concesso alla Sig.ra che non Pt_1 aveva diritto al mantenimento e non aveva voluto abitare al primo piano, per trasferirsi con la figlia a Pizzoli (AQ), di continuare ad utilizzare gratuitamente i locali posti al piano terra del suddetto immobile, di esclusiva proprietà dell'odierno resistente, per consentire alla Parte Sig.ra di proseguire nello svolgimento dell'attività del impresa intestata alla Pt_1 sig.ra ma è anche vero che veniva espressamente stabilito dalle parti, come Parte_1 testualmente recita il punto n. 5 del Decreto di omologa n. 5145/2015 del 10.07.2015 (All.
n. 2): “Resta inteso che alla cessazione dell'attività del suddetto B & B da parte della sig.ra la porzione abitativa ad esso dedicata tornerà nella disponibilità del proprietario Pt_1 sig. . Controparte_1
2 4. All'udienza del 8.1.2025, in seguito differita al 10.2.2025, fissata per la comparizione personale delle parti, i procuratori delle stesse insistevano nelle rispettive richieste, in particolare l'Avv. Cornacchia, in sostituzione dell'Avv. Bocchetti, insisteva affinché la propria assistita potesse locare l'immobile che aveva in uso, avendo dovuto chiudere Parte l'attività di non più redditizia. Mentre l'Avv. Bafile si opponeva e si riportava alla comparsa di costituzione, chiedendo che l'immobile venisse restituito al sig. CP_1 come stabilito nel decreto di omologa della separazione dei coniugi.
5. I procuratori delle parti esprimevano il loro consenso alla modifica dei dati catastali.
6. Il Presidente rilevato che non vi erano richieste istruttorie rinviava all'udienza, ex art. 473 bis n. 22 cpc, del 16.04.2025 da tenersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
7. Con nota di trattazione scritta del 13.07.2024 dell'Avv. Bafile, nell'interesse della Sig.ra con la quale precisava che: in considerazione anche delle precarie condizioni Pt_1 economico/reddituali della moglie, odierna ricorrente, avrebbe assegnato alla stessa il godimento e l'uso dell'immobile di cui al ricorso unicamente per trarne una rendita in alternativa al riconoscimento in favore della stessa di un importo maggiore a titolo di mantenimento, consentendo che detto immobile venisse destinato a Bed& Breakfast.
a modifica del patto relativo all'utilizzo dell'appartamento, concludeva insistendo per l'accoglimento del ricorso.
8. Seguiva la nota di trattazione scritta del 15.07.2024 dell'Avv. Bocchetti, nell'interesse del
Sig. con la quale precisava che, già nell'anno 2015, al momento della redazione CP_1 del ricorso per la separazione personale dei coniugi, la condizione della chiusura dell'attività Parte di era stata già espressamente prevista e regolamentata tra le parti e insisteva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta del 4 dicembre 2024.
9. Preso atto, il Presidente riservava di riferire al Collegio.
10. La domanda di modifica delle condizioni, come articolata, è radicalmente infondata.
Correttamente il procuratore del resistente ha evidenziato come la sentenza di omologa Parte avesse previsto che in caso di cessazione di quella attività di che la ricorrente aveva mantenuto, in virtù di specifico accordo, all'interno di una porzione di quella che era stata l'abitazione familiare, la porzione stessa sarebbe tornata nella disponibilità del proprietario.
Orbene, trattandosi di clausola che attribuisce un diritto personale di godimento su bene altrui, che aveva trovato causa nell'accordo di separazione, appare evidente come la sua invocata modifica debba passare attraverso una eventuale valutazione dell'incidenza del fatto nuovo nell'economia dei rapporti patrimoniali in un'ottica solidaristica che attenga
3 all'eventuale sussistenza di un diritto al mantenimento. Diversamente, nel caso di specie non si rinvengono considerazioni di tale natura, ma solo la pretesa di trasformare quell'accordo in un accordo diverso, inerente la disponibilità dell'immobile per concederlo in locazione a terzi. La pretesa non appare fondata dovendosi apprezzare il venir meno della situazione di fatto dedotta in accordo e la mancata allegazione di profili di fatto dai quali desumere la sussistenza di un peggioramento delle condizioni patrimoniali, cui potrebbe risultare connessa una domanda, non proposta, di assegno, laddove la concessione del diritto di godimento in questione non possa prescindere da un accordo tra le parti. In altri termini, il tribunale adito può modificare clausole e condizioni in quanto attengano e presuppongano un mutamento della situazione di fatto e rilevino ai fini delle obbligazioni solidaristiche posti crisi matrimoniale. Diversamente, non vi è spazio di valutazione.
11. In ordine alla correzione dei dati catastali, non vi è contestazione, ma trattasi di mero errore materiale nell'indicazione del piano ove i locali già assegnati in godimento alla sig. Pt_1 sono ubicati (è scritto piano terra, in luogo di piano primo). In tal senso, ove persista interesse, potrà procedersi con il procedimento di cui all'art. 288 c.p.c..
12. La domanda va dunque respinta con ogni conseguenza sulle spese, liquidate nei valori minimi per la particolare semplicità delle questioni, come da dispositivo (valore intedeterminabile basso, senza istruttoria, non tenutasi).
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- RIGETTA la domanda della ricorrente;
- CONDANNA la Sig.ra al pagamento delle spese di lite, che liquida in € Pt_1
2906,00 per compensi, oltre IVA CPA e rimborso forfettario delle spese generali.
Così deciso in L'Aquila, il 24 luglio 2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elvira Buzzelli
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