TAR Catania, sez. IV, sentenza 06/05/2026, n. 1351
TAR
Ordinanza cautelare 14 febbraio 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 24 ottobre 2025
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TAR
Ordinanza collegiale 2 febbraio 2026
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TAR
Sentenza 6 maggio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione/elusione del giudicato

    Il Tribunale ha ritenuto che i progetti fossero carenti perché non indicavano i percorsi programmati ex L. 112/2016, i budget di progetto e i sostegni attivabili con le risorse del fondo "Dopo di noi", nonostante il precedente giudicato avesse statuito la necessità di tali indicazioni.

  • Accolto
    Illegittimità della revoca delle risorse sul "Dopo di Noi"

    Il Tribunale ha ritenuto che la revoca delle risorse fosse illegittima in quanto le risorse del Fondo "Dopo di Noi" sono aggiuntive e non sostitutive di altri finanziamenti. Inoltre, non sussiste il rischio di doppio finanziamento con i fondi PNRR poiché i beneficiari, i requisiti di accesso e i criteri di priorità sono differenti.

  • Accolto
    Rinuncia illegittima alle risorse "Dopo di Noi"

    Il Tribunale ha ritenuto che la rinuncia alle risorse fosse illegittima in quanto le risorse del Fondo "Dopo di Noi" sono aggiuntive e non incompatibili con altri finanziamenti, e non sussiste il rischio di doppio finanziamento con i fondi PNRR.

  • Rigettato
    Mancanza di allegazione di fatti specifici per il risarcimento

    Il Tribunale ha ritenuto la domanda risarcitoria infondata in quanto parte ricorrente non ha allegato fatti specifici, concreti e indicativi dei lamentati nocumenti, né ha fornito prova del danno subito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. IV, sentenza 06/05/2026, n. 1351
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 1351
    Data del deposito : 6 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo