Ordinanza cautelare 14 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 24 ottobre 2025
Ordinanza collegiale 2 febbraio 2026
Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 06/05/2026, n. 1351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1351 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01351/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00080/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 80 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Marcellino, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, Via Duca degli Abruzzi, n. 30-B;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Angelo Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Filippa Morina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Calabretta, Antonella Cardillo e Andrea Malvagna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, Via Vecchia Ognina, n. 149;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dei progetti individuali ex art. 14 Legge 328/00 redatti dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania e dal Comune di -OMISSIS-, comunicati con nota prot. -OMISSIS- del 29 novembre 2024;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 29/9/2025:
- del decreto dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro n. -OMISSIS- del 12 settembre 2025, avente ad oggetto “revoca assegnazione risorse ripartite con D.A. 2727/2017 in favore del Distretto Socio-Sanitario 14 – -OMISSIS-Fondo Dopo di noi”;
- della nota prot. n. -OMISSIS- del 3 ottobre 2022, con cui il Distretto Socio-Sanitario 14 - -OMISSIS-Comune capofila ha comunicato di avere stipulato la convenzione per la realizzazione del progetto relativo all’Investimento 1.2 della Missione M5C del P.N.R.R. “Percorsi di autonomia per persone con disabilità (Progetto personalizzato, Abitazione, Lavoro”, finanziabile ai sensi del D.M.L.P.S. n. 98 del 9 maggio 2022, e di “ non potere procedere alla riformulazione del Piano “Dopo di Noi” a valere sul riparto del D.A. 2727 del 16.10.2017, stante il divieto di duplicazione delle stesse voci di costo e di doppio finanziamento ”;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-, dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, del Comune di -OMISSIS-e dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;
TO
Con sentenza n. -OMISSIS- del 16 ottobre 2024, questo Tribunale ha accolto il ricorso proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, annullando la nota prot. n. -OMISSIS- del 26 gennaio 2024 adottata dall’A.S.P. di Catania e la nota prot. n. -OMISSIS- del 9 febbraio 2024 del Comune di -OMISSIS-, con cui veniva rigettata la domanda di revisione e aggiornamento del progetto individuale di vita redatto ex art. 14 della l. n. 328/2000 nell’interesse delle figlie, le sig.re -OMISSIS- e -OMISSIS-, anche al fine di integrarlo con le previsioni e le misure previste dalla l. n. 112/2016.
Nello specifico, questo Tribunale accoglieva la domanda di aggiornamento del piano, precisando che il nuovo progetto individuale nell’interesse delle due disabili dovesse contenere le seguenti indicazioni:
-“ oltre alla valutazione diagnostico-funzionale o al Profilo di funzionamento, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all’integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare ” (cfr. art. 14, comma 2, della l. n. 328/2000);
- le “ misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinate dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori ” (art. 1, comma 2, della l. n. 112/2016);
- in ultimo, le “ metodologie di monitoraggio, verifica periodica ed eventuale revisione, tenuto conto della soddisfazione e delle preferenze della persona disabile ”.
In asserita ottemperanza alla citata sentenza n. -OMISSIS-/2024, con nota prot. n. 262825 del 29 novembre 2024, l’A.S.P. di Catania ha trasmetto alle interessate il nuovo progetto individuale di vita.
Avverso entrambi i progetti propone ricorso, ritualmente notificato e depositato, la sig.ra -OMISSIS-, sostenendone la nullità per violazione/elusione del giudicato in quanto contenutisticamente carenti rispetto alle statuizioni indicate da questo Tribunale.
Nello specifico, la ricorrente lamenta la mancanza individuazione delle misure sul “Dopo di Noi” di cui alla l. n. 112/2016 (pagg. 4 e ss. del ricorso introduttivo).
La ricorrente chiede, quindi, che sia ordinato all’Amministrazione di ottemperare alla predetta sentenza, provvedendo in mancanza il commissario ad acta di cui è chiesta la nomina, e formula domanda risarcitoria, quantificando in € 5.000,00 il pregiudizio sofferto dalle figlie disabili per il mancato aggiornamento del progetto individuale di vita.
Resistono al ricorso il Comune di -OMISSIS- e l’A.S.P. di Catania, deducendone l’infondatezza nel merito.
Con ricorso per motivi aggiunti, ritualmente notificato e depositato, la sig.ra -OMISSIS- impugna:
- il decreto n. -OMISSIS- del 12 Settembre 2025, con cui l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha revocato l’assegnazione delle risorse, ripartite con D.A. n. 2727/2017, in favore del Distretto Socio-Sanitario 14 - -OMISSIS- capofila, pari a € 210.945,79 per la prima annualità ed € 89.577,67 per la seconda annualità;
- la nota prot. n. -OMISSIS- del 3 ottobre 2022, con cui il Distretto Socio-Sanitario 14 - -OMISSIS-Comune capofila ha comunicato di avere stipulato la convenzione per la realizzazione del progetto relativo all’Investimento 1.2 della Missione M5C del P.N.R.R. “ Percorsi di autonomia per persone con disabilità (Progetto personalizzato, Abitazione, Lavoro ”, finanziabile ai sensi del D.M.L.P.S. n. 98 del 9 maggio 2022, e di “ non potere procedere alla riformulazione del Piano “Dopo di Noi” a valere sul riparto del D.A. 2727 del 16.10.2017, stante il divieto di duplicazione delle stesse voci di costo e di doppio finanziamento ”.
La ricorrente censura entrambi i provvedimenti per i seguenti motivi:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. art. 18 dec. leg. ed articolo 1 comma 7 e art. 22 comma 2 lett. f) della L. 328/00. Violazione e falsa applicazione di legge art. 1, 3 e 4 della Legge N° 112/16. Violazione e falsa applicazione del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 Novembre 2016. Violazione e falsa applicazione del Decreto dell’Assessorato della Famiglie, delle Politiche Sociali e del Lavoro 16 Ottobre 2017 (GURS N° 49/17). Eccesso di Potere ;
Col primo motivo, la ricorrente sostiene che l’Assessorato Regionale abbia illegittimamente revocato l’assegnazione delle risorse ripartite con D.A. n. 2727/2017 in favore del Distretto Socio-Sanitario 14 - -OMISSIS-Comune capofila, recependo acriticamente la motivazione addotta da quest’ultimo, potendo le risorse sul “Dopo di Noi” essere cumulate con altre forme di sostegno pubblico;
II. Violazione e falsa applicazione legge art. 1, 3 e 4 della Legge N° 112/16. Violazione e falsa applicazione del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 Novembre 2016. Violazione e falsa applicazione del Decreto dell’Assessorato della Famiglie, delle Politiche Sociali e del Lavoro 16 Ottobre 2017 (GURS N° 49/17). Eccesso di Potere ;
Col secondo motivo, la ricorrente sostiene che la revoca delle risorse destinate al “Dopo di Noi” da parte della Regione e la rinuncia da parte del Distretto Socio-Sanitario 14 - -OMISSIS-Comune capofila, motivata dall’accesso ad altri fondi del P.N.R.R., violano i diritti delle persone con disabilità;
III. Violazione e falsa applicazione della Convenzione Internazionale delle Persone con Disabilità, ratificata in Italia con legge 3 Marzo 2009 N° 18; Violazione della Carta Costituzionale. Violazione e falsa applicazione legge dell’art. 3 comma 3 della L. 104/92. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 comma 2 lett. c N° 5 e N° 12 L.227/21. Eccesso di potere.
In ultimo, secondo la ricorrente, gli atti impugnati violano l’art. 3 della Convenzione Internazionale delle Persone con disabilità nonché gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione.
Resiste al ricorso per motivi aggiunti il Comune di -OMISSIS-, il quale ne eccepisce l’inammissibilità per carenza d’interesse in quanto le due disabili non avrebbero presentato alcuna richiesta in relazione alle risorse assegnate con il D.A. n. 2727/2017 e ne deduce l’infondatezza nel merito.
Il Comune di -OMISSIS- e l’A.S.P. di Catania insistono sulla correttezza del loro operato.
L’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro eccepisce il difetto della propria legittimazione passiva.
Con ordinanza n. -OMISSIS- del 2 febbraio 2026, questo Tribunale ha chiesto all’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro di fornire chiarimenti “ sulla destinazione che il Distretto Socio-Sanitario -OMISSIS- – -OMISSIS-avrebbe potuto assegnare alle risorse ripartite con D.A. n. 2727 del 10 ottobre 2017 e, nello specifico, se le risorse cui il Distretto Socio-Sanitario 14 – -OMISSIS-ha rinunciato sarebbero state utilizzabili anche per le domande di accesso alle risorse del fondo “Dopo di noi” presentate successivamente al 22 gennaio 2018 ”.
All’udienza pubblica del 23 aprile 2026, la causa è stata posta in decisione.
IR
Il ricorso introduttivo è fondato nei sensi e nei limiti di seguito specificati.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, per la sussistenza del vizio di violazione o elusione del giudicato, “ è necessario che l’Amministrazione eserciti la medesima potestà pubblica, già esercitata illegittimamente, in contrasto con il contenuto precettivo del giudicato (violazione del giudicato), ovvero che l’attività asseritamente esecutiva dell’Amministrazione sia connotata da un manifesto sviamento di potere diretto ad aggirare l’esecuzione delle puntuali prescrizioni stabilite dal giudicato (elusione del giudicato).
Tuttavia, perché l’atto emanato dall’Amministrazione in seguito al giudicato di annullamento possa essere considerato affetto dai vizi descritti, è imprescindibile che il ‘vincolo conformativo’ discendente da quest’ultima sia assolutamente preciso e dettagliato, così che il suo contenuto sia integralmente desumibile nei suoi tratti essenziali dalla sentenza (Consiglio di Stato, sez. V, 1° ottobre 2015, n. 4604, e la giurisprudenza ivi citata: Id., Sez. IV, 13 gennaio 2010, n. 70, 4 ottobre 2007, n. 5188; Sez. V, 20 aprile 2015, n. 2002; Sez. VI, 3 maggio 2011, n. 2602).
I vizi di violazione e di elusione del giudicato non sono infatti configurabili quando la pronuncia del giudice comporti ‘margini liberi di discrezionalità’, in relazione ai quali l’Amministrazione può imporre nuovamente l’assetto di interessi che più ritiene congruo per l’interesse pubblico affidato alle sue cure, salvo il rispetto delle statuizioni di natura conformativa derivanti dall’impianto motivazionale del giudicato, al di fuori delle quali una situazione di inottemperanza non è neppure configurabile (ancora Consiglio di Stato, Sez. V, sentenze 3 giugno 2015, n. 2732 e 13 maggio 2014, n. 2449) ” (Consiglio di Stato sez. VII, 16 ottobre 2024, n. 8307).
Tanto premesso, con la sentenza n. -OMISSIS-/2024 questo Tribunale, seppur non abbia dettato specifici vincoli quanto alle modalità di riesercizio del potere e al contenuto delle misure adottabili in favore delle due disabili, ha statuito chiaramente che, ai fini della sua esaustività, il progetto individuale di vita avrebbe dovuto specificare le “ misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinate dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori ” di cui all’art. 1, comma 2, della l. n. 112/2016.
Nel caso di specie, l’Amministrazione si limita a dichiarare per entrambe le disabili:
- la non idoneità per inserimento in gruppo appartamento per progettualità “Vita indipendente” di cui alla legge n. 162/68;
- la possibile idoneità a progettualità “Dopo di Noi”, senza tuttavia disporre alcunché al riguardo in quanto “ Non sono conosciute a questa Equipe progettualità in atto distrettuale “Dopo di Noi” ”.
Ritiene il Collegio che, in ottemperanza al dictum giudiziale, alla luce degli obiettivi di integrazione delle due disabili, l’Amministrazione avrebbe dovuto indicare i percorsi programmati ex l. n. 112/2016, anche sulla falsariga dello schema tipo elaborato dall’Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, recante specifica sezione dedicata ad “ INTERVENTI PROGRAMMATI ex l. 112 /2016”.
I progetti individuali redatti nell’interesse delle due sorelle -OMISSIS- mancano, invece, di qualsivoglia indicazione dei budget di progetto e dei sostegni attivabili con le risorse del fondo “Dopo di noi”, quali (cfr. schema tipo di progetto personalizzato ai sensi della l. n. 112/2016 dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro):
a) percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare ovvero per la deistituzionalizzazione (soggiorni temporanei; convivenza tra persona con disabilità e genitore anziano in “soluzioni alloggiative” collegate o ubicate anche all’interno di strutture comunitarie; palestra dell’autonomia, anche attivabile in centri diurni accreditati, o all’interno delle “nuove soluzioni alloggiative” che possono, inizialmente, essere utilizzate senza pernottamento; percorsi di inclusione sociale volti alla progressiva deistituzionalizzazione della persona disabile inserita in struttura, incluse attività sportive e di gestione del tempo libero (laboratori, gite, visite musei, spettacoli, ecc.; trasporto per i servizi di cui ai punti 3 e 4);
b) supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative previste dal D.M. 23 novembre 2016 (affidamento di servizi ed interventi erogabili tramite strutture e/o personale specializzato e accreditato a livello territoriale, finalizzati a favorire l’autonomia, l’inserimento e la permanenza in alloggi dalle caratteristiche di cui all’art. 3, c. 4 del D.M. 23.11.2016; eventuale sostegno aggiuntivo per l’assistenza domiciliare (cura della persona e dell’abitazione) rispetto a quello riconoscibile ed erogabile con spesa a valere su altri Fondi, ai fini dell’inserimento e la permanenza in alloggi dalle caratteristiche di cui all’art. 3, c. 4 del D.M. 23 novembre 2016; acquisto di domotica e ausili);
c) programmi di accrescimento della consapevolezza e per l’abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l’autonomia delle persone con disabilità grave e una migliore gestione della vita quotidiana, anche attraverso tirocini per l’inclusione sociale (percorsi di inclusione sociale finalizzati all’accrescimento della consapevolezza, l’abilitazione e lo sviluppo delle competenze incluse attività sportive e di gestione del tempo libero (laboratori, gite, visite musei, spettacoli, ecc.; educativa domiciliare, ovvero percorsi di accrescimento della consapevolezza e dell’autonomia svolti da un educatore e/o uno psicologo, o figura equivalente, presso la propria abitazione; corsi di formazione per l’abilitazione di competenze lavorative; trasporto per i servizi di cui ai punti 1 e 3);
d) realizzazione soluzioni alloggiative previste dal D.M. 23 novembre 2016 (interventi di manutenzione straordinaria per l’abbattimento barriere architettoniche e la predisposizione di spazi interni nelle nuove soluzioni alloggiative, escluso quanto previsto dal D.P.C.M. 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza”, di cui all’art. 1, c. 7 del D. Lgs. 30/02/1992 n. 502; impianti e tecnologie per la domotica sociale; arredi e attrezzature per la vita quotidiana; spese alloggiative (affitto, utenze, amministrazione, ecc.);
e) in situazione di emergenza, permanenza temporanea in soluzione abitativa extrafamiliare.
L’Unità di Valutazione della Disabilità avrebbe dovuto redigere il progetto, rappresentando la congerie di servizi a disposizione delle due disabili, senza preoccuparsi del problema successivo dell’erogazione dei benefici economici in loro favore, di competenza dell’Amministrazione comunale (T.A.R. -OMISSIS- sez. VI, 8 gennaio 2024, n. 182).
Per tale ragione, i progetti individuali impugnati devono essere dichiarati nulli in parte qua , con conseguente reiterazione dell’obbligo di dare tempestiva e corretta esecuzione alla sentenza n. -OMISSIS-/2024, emendando le nuove determinazioni dei vizi di legittimità sui quali si era già formato il giudicato.
Per quel che riguarda, invece, il problema della disponibilità di risorse sul “Dopo di Noi”, con ricorso per motivi aggiunti, la sig.ra -OMISSIS- impugna:
- il decreto n. -OMISSIS-, con cui l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha revocato l’assegnazione delle risorse ripartite con D.A. n. 2727/2017 in favore del Distretto Socio-Sanitario 14 - -OMISSIS-;
- la nota prot. n. -OMISSIS-, con cui il Distretto Socio-Sanitario 14 - -OMISSIS- ha comunicato di rinunciare alle suddette risorse, avendo stipulato la convenzione per la realizzazione del progetto relativo all’Investimento 1.2 della Missione M5C del P.N.R.R. “ Percorsi di autonomia per persone con disabilità (Progetto personalizzato, Abitazione, Lavoro )”, che consentirebbe di realizzare obiettivi analoghi a quelli fissati con la l. n. 112/2016.
Preliminarmente, del tutto destituita di fondamento è l’eccezione di carenza di legittimazione attiva formulata dall’Assessorato, essendo stato impugnato un atto adottato dallo stesso Assessorato.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che anche il ricorso per motivi aggiunti sia fondato.
Innanzitutto, occorre rilevare che l’Assessorato non ha dato alcun riscontro alla richiesta di chiarimenti formulata da questo Tribunale con ordinanza n. -OMISSIS-.
Di contro, la ricorrente ha fornito elementi da cui è possibile desumere l’utilizzabilità delle risorse del Fondo “Dopo di Noi” stanziate con D.A. n. 2727/2017.
In particolare, con nota prot. n. 34065 del 3 luglio 2025, lo stesso Assessorato Regionale ha confermato l’utilizzabilità delle risorse disponibili nella pianificazione distrettuale per soddisfare le istanze di soggetti in lista per gli interventi del “Dopo di Noi”, così implicitamente escludendo che la mancata presentazione dell’istanza di accesso alle misure sul “Dopo di Noi” entro il termine stabilito da un eventuale avviso pubblico possa precludere definitivamente la possibilità di usufruire di quelle risorse (potendo, al più, soltanto incidere sull’ordine di soddisfacimento dell’istanza).
Ne consegue l’infondatezza dell’eccezione d’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti formulata dal Comune di -OMISSIS-, potendo le due disabili aspirare ad usufruire delle risorse sul “Dopo di Noi” stanziate con D.A. n. 2727/2017, ove - come nel caso di specie - non esaurite.
Per quel che riguarda la nota prot. n. -OMISSIS-, il Distretto Socio Sanitario 14 - -OMISSIS- ha comunicato di “ non poter procedere alla riformulazione del Piano Distrettuale “Dopo di noi” a valere sul riparto del D.A. 2727/Serv. 5 del 16/10/2017, stante il divieto di duplicazione delle stesse voci di costo e di doppio finanziamento ”.
Ritiene il Collegio che, come dedotto dalla ricorrente con i primi due motivi del ricorso per motivi aggiunti, la rinuncia alle risorse sul “Dopo di Noi”, motivata in ragione di un asserito “ divieto di duplicazione delle stesse voci di costo e di doppio finanziamento ”, sia illegittima in quanto le risorse assegnate al Fondo “Dopo di Noi” “ sono aggiuntive rispetto alle risorse già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare da parte delle regioni, nonché da parte delle autonomie locali. I finanziamenti per gli interventi e i servizi di cui al comma 4, ove di natura socio-sanitaria, sono finalizzati alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell’assistenza e non sono sostitutivi, ma aggiuntivi e complementari, a quelli sanitari ” (art. 5 del D.M. 23 novembre 2016).
Dalla norma si ricava che le risorse sul “Dopo di Noi” sono destinate a rafforzare l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare e, quindi, sono “ aggiuntive ” e non incompatibili con ulteriori risorse stanziate in loro favore, nell’ottica della graduale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare, ai sensi dell’art. 2 della l. n. 112/2016 e dell’art. 5, comma 5, del predetto D.M. 23 novembre 2016.
Contrariamente a quanto dedotto dal Comune di -OMISSIS-, il Collegio non ravvisa poi la sovrapponibilità tra le misure di cui alla l. 112/2016 e quelle di cui al progetto finanziato con fondi P.N.R.R., di guisa da non sussistere il paventato rischio di violazione del “ divieto di doppio finanziamento ”.
Invero, per quel che riguarda i soggetti beneficiari:
- la l. n. 112/2016 e il D.M. 23 novembre 2016 indicano “ le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare ”;
- l’avviso pubblico per accedere al progetto finanziato con fondi P.N.R.R. fa riferimento generico alle “ persone con disabilità ”.
Per quel che concerne i requisiti di accesso:
- la l. n. 112/2016 e il D.M. 23 novembre 2016 non prevendono specifici limiti per l’accesso agli interventi previsti in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare;
- l’avviso pubblico per accedere al progetto finanziato con fondi P.N.R.R. prevede quali requisiti: “ 1. Avere la cittadinanza italiana, oppure in uno Stato appartenente all’Unione Europea, oppure cittadinanza in uno Stato non appartenente all’Unione Europea per i cittadini muniti di permesso di soggiorno CE ai sensi del D.lgs. n. 286/98 e ss.mm.ii.; 2. Essere residente, alla data di pubblicazione del presente Avviso, in uno dei Comuni del Distretto Socio Sanitario 14 di seguito indicati: -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, Zafferana Etnea; 3. Avere un’età compresa tra 18 – 64 anni; 4. Essere in possesso della certificazione attestante la diagnosi di disabilità (es. L. 104/92, invalidità civile, L. 68/99, ecc.). I partecipanti devono essere in condizione di disoccupazione alla data di avvio del percorso di autonomia, identificata con la data di presa in carico da parte della Unità di valutazione multidisciplinare (UVMD). I requisiti devono permanere in capo ai richiedenti per tutta la durata del progetto ” (cfr. art. 2, lett. a).
Ed ancora, diversi sono i criteri di priorità di accesso alle misure previste:
- ai sensi dell’art. 4 del D.M. 23 novembre 2016, “ L’accesso alle misure a carico del Fondo è prioritariamente garantito alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che in esito alla valutazione multidimensionale, di cui all’art. 2, comma 2, necessitino con maggiore urgenza degli interventi di cui al presente decreto. Nel valutare l’urgenza si tiene conto delle limitazioni dell’autonomia, dei sostegni che la famiglia è in grado di fornire, della condizione abitativa ed ambientale, nonché delle condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia. Per le persone con disabilità grave già inserite in un percorso di residenzialità extra-familiare, particolare attenzione è riservata alla rivalutazione delle caratteristiche di tali residenze ai sensi dell’art. 3, comma 3, e all’eventualità che tali soluzioni costituiscano barriere all’inclusione della persona con disabilità grave, facilitandone l’isolamento.
3. In esito alla valutazione di cui al comma 2 è in ogni caso garantita una priorità di accesso alle seguenti:
a) persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;
b) persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, all’età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;
c) persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, come individuate all’art. 3, comma 4 ”;
- ai sensi dell’art. 2, lett b), dell’avviso pubblico per accedere al progetto finanziato con fondi P.N.R.R. “ Saranno valutati prioritariamente i beneficiari: che manifestano un’adeguata capacità personale di autodeterminazione ad individuare la scelta di vita Indipendente che si vuole intraprendere e capacità di costruire relazioni sociali e di interazione all’interno di un gruppo di persone; che hanno un grado di limitazione dell’autonomia non elevato o comunque compensabile con l’aiuto di ausili, come rilevabile dal verbale di accertamento dell’invalidità civile e dalla valutazione multidimensionale dell’equipe multidisciplinare; che non necessitano di assistenza h 24 e/o di assistenza per la somministrazione di terapie farmacologiche; la cui rete di sostegno familiare risulta fortemente carente o a grave rischio di depauperamento a causa della vulnerabilità dei componenti conviventi (es: genitori anziani o a loro volta disabili, presenza di altri disabili tra i parenti conviventi, ecc.); con una precarietà della condizione abitativa e ambientale; con un’età compresa tra i 18 e i 50 anni; in possesso di licenza media ”.
Il progetto finanziato con fondi P.N.R.R. prevede, poi, esclusivamente l’avvio dei soggetti beneficiari ad un percorso di autonomia che si svolge in tre fasi cronologiche integrate (Definizione e Attivazione del Progetto Individualizzato; Abitazione; Inclusione Sociale e Lavorativa), con la precisazione che “ non è possibile aderire parzialmente agli interventi, il percorso di autonomia da sviluppare viene definito dal progetto personalizzato (fase propedeutica) e si realizza attraverso l’esperienza dell’abitare in autonomia unita all’esperienza formativa e lavorativa. La mancata adesione ad uno solo dei tre interventi sopra descritti, impedirebbe la costruzione di un reale e concreto percorso di autonomia ”.
I sostegni attivabili con le risorse del fondo “Dopo di noi”, per come descritti nello schema tipo elaborato dall’Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro di cui sopra, sono invece variegati.
All’illegittimità della nota del Comune di -OMISSIS-consegue in via derivata quella del D.A. n. 2640/2025, avendo l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro revocato l’assegnazione delle risorse, ripartite con D.A. 2727/2017, in favore del Distretto sociosanitario DSS14 - -OMISSIS-Comune capofila soltanto in ragione della comunicazione da parte del medesimo Distretto “ di avere stipulato la Convenzione per la realizzazione del progetto relativo all’Investimento 1.2 della Missione M5C del PNRR “Percorsi di autonomia per persone con disabilità (Progetto personalizzato, Abitazione, Lavoro”, finanziabile ai sensi del D.M.L.P.S. n. 98 del 9/05/2022, e di “non potere procedere alla riformulazione del Piano “Dopo di Noi” a valere sul riparto del D.A. 2727 del 16.10.2017, stante il divieto di duplicazione delle stesse voci di costo e di doppio finanziamento ”.
Osserva, peraltro, il Collegio che, con nota prot. n. 25099 del 17 dicembre 2024, il Comune di Zafferana Etnea ha trasmesso i progetti individuali riguardanti le sig.re -OMISSIS-, redatti in asserita ottemperanza alla sentenza di questo Tribunale n. -OMISSIS-.
In conseguenza, il Distretto sociosanitario DSS14 - -OMISSIS- capofila avrebbe dovuto tener conto dell’esistenza di questi due progetti, dandone contezza all’Assessorato in riscontro alla nota prot. n. 41675 del 4 agosto 2025, con la quale il Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali ha comunicato l’avvio del procedimento di revoca dell’assegnazione delle somme del Fondo “Dopo di Noi” – Risorse 2016 e 2017 nei confronti del DSS14, stabilendo il termine dell’11 agosto 2025 per presentare motivate controdeduzioni.
Il Distretto ha, invece, del tutto ignorato la trasmissione dei due progetti da parte del Comune di Zafferana Etnea.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno, ritiene il Collegio che non sia meritevole di accoglimento, non avendo parte ricorrente allegato fatti specifici, concreti e indicativi dei lamentati nocumenti.
Né il mancato assolvimento di tale onere probatorio può essere colmato attraverso la richiesta di una liquidazione in via equitativa del danno subito ex artt. 1226 e 2056 c.c., “ afferendo la stessa al profilo della quantificazione di un danno (cd. quantum debeatur) che, a priori, avrebbe dovuto essere provato, nell’an, sia pure mediante il ricorso alle cd. presunzioni semplici (cfr. T.A.R. Piemonte, Torino, sez. II, 26/06/2023, n. 632) ” (T.A.R. Reggio Calabria, (Calabria) sez. I, 21 luglio 2025, n. 546).
Parte ricorrente avrebbe dovuto specificare i concreti pregiudizi che le disabili hanno patito quale diretta ed immediata conseguenza della mancata approvazione del complessivo progetto di vita individuale, non potendosi limitare a identificare il danno risarcibile “ nell’inesigibilità complessiva per qualità, quantità ed intensità degli strumenti, delle prestazioni, dei servizi e degli accomodamenti ragionevoli nonché delle misure di assistenza, cura e protezione, beneficiabili solo per il tramite della corretta stesura e esecuzione del progetto individualizzato di vita e delle misure di cui alla L. 112/16 ” (cfr. pag. 18 del ricorso introduttivo).
In definitiva, per le ragioni esposte, il ricorso introduttivo è meritevole di accoglimento, con dichiarazione di nullità degli atti impugnati per violazione di giudicato.
In conseguenza, ritiene il Collegio di:
- dover dichiarare l’obbligo dell’A.S.P. di Catania e del Comune di Zafferana Etnea di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza di questo Tribunale n. -OMISSIS-, mediante l’individuazione degli interventi possibili ai sensi della l. n. 112/2016 e il pagamento delle spese processuali liquidate col predetto titolo, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza;
- di dover nominare, in caso di inutile scadenza di tale termine, il Commissario ad acta indicato in dispositivo, il quale, entro giorni sessanta decorrenti dalla comunicazione, a cura di parte ricorrente, dell’ulteriore inottemperanza dell’Amministrazione, darà corso al compimento di tutti gli atti necessari a dare esecuzione alla sentenza di questo Tribunale n. -OMISSIS-.
Quanto alla richiesta della ricorrente di condanna delle Amministrazioni intimate al pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., si reputa sufficiente a sollecitare l’esecuzione del giudicato la previsione di intervento sostitutivo del Commissario ad acta .
Anche il ricorso per motivi aggiunti deve essere accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati.
La domanda risarcitoria deve, invece, essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- accoglie il ricorso introduttivo nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, in conseguenza:
a) dichiara nulli i progetti individuali di vita impugnati nei sensi e nei limiti di cui in parte motiva;
b) ordina all’A.S.P. di Catania e al Comune di Zafferana Etnea di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza di questo Tribunale n. -OMISSIS-, mediante l’individuazione degli interventi possibili ai sensi della l. n. 112/2006 e il pagamento delle spese processuali liquidate col predetto titolo, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza;
c) nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, quale commissario ad acta , il Direttore generale dell’Ufficio dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, con facoltà di delega ad altro dirigente o a funzionario del medesimo Ufficio in possesso della necessaria professionalità, il quale provvederà entro 60 giorni, ricevuta comunicazione a cura di parte ricorrente della perdurante inerzia dell’Amministrazione, al compimento degli atti necessari all’esecuzione del giudicato nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
d) rigetta la domanda di condanna delle Amministrazioni intimate al pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.;
e) rigetta la domanda risarcitoria;
- accoglie il ricorso per motivi aggiunti nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, con annullamento dei provvedimenti impugnati;
- condanna le Amministrazioni resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che vengono liquidate in complessivi € 5.000,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
SE GG, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere
UE CA, Primo Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| UE CA | SE GG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.