Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 24/04/2026, n. 2624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2624 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02624/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00919/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 919 del 2026, proposto da
New Queen Scarl, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marta Lanzara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Melito, non costituito in giudizio;
per l'accertamento
- dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione intimata in ordine alle istanze di rilascio di permesso di costruire in sanatoria in relazione a due immobili di proprietà della ricorrente siti in Melito (NA) alla Via Papa Giovanni XXIII, civico 75, e civico 73, presentate in data 11/ 11 / 2014 e di cui alla diffida del 27/05/2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa RI TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e RI
1. La società ricorrente ha chiesto la condanna del Comune resistente a provvedere sulle istanze di rilascio di permesso di costruire in sanatoria in relazione a due immobili di proprietà della New Queen scarl, siti in Melito alla Via Papa Giovanni XXIII, civico 75, e civico 73, presentate in data 11/11/2014 e oggetto di successiva diffida del 27/05/2025.
La società, infatti, deduce di essere proprietaria dei citati fabbricati per averli acquistati dalla procedura RGE 831/2010 del Tribunale di Napoli in data 24/10/2010, e di aver presentato, in data 11/11/2014, due istanze di rilascio di permesso a costruire in sanatoria, rispettivamente assunte al protocollo al nr. 0024549 e 0024550.
In mancanza di ogni riscontro, procedeva quindi a sollecitare il Comune, il quale, solo in data 03.12.2025, chiedeva la produzione di ulteriore documentazione, che veniva puntualmente fornita dalla ricorrente.
A seguito di ciò, il Comune di Melito ometteva di definire il procedimento: di qui la richiesta di condanna a provvedere.
L’Amministrazione resistente non si è costituita in giudizio.
All’udienza camerale in data 15 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il gravame merita accoglimento, nei termini che si passa ad esplicitare.
Come in precedenza esposto, risulta violato l’obbligo di concludere il procedimento con provvedimento espresso sancito dall’art. 2 L.241/90, nonostante le molteplici sollecitazioni della parte istante e pur a seguito dell’avvenuta integrazione documentale richiesta.
In termini, di recente, questo Tar ha ribadito che: “ È illegittimo il silenzio della pubblica Amministrazione sulla richiesta di concludere un procedimento volto al rilascio di un permesso di costruire mediante l’adozione di un provvedimento espresso e, in via subordinata, il rilascio dell’attestazione relativa all’intervenuto decorso dei termini procedimentali ai sensi dell’articolo 20, comma 8, t.u.ed. Qualora detti termini siano spirati senza che la pubblica Amministrazione abbia fornito alcun riscontro, quest’ultima è, infatti, tenuta, nel rispetto dei principi di trasparenza, buona fede e buon andamento dell’azione amministrativa, a chiarire se il titolo abilitativo per silentium si sia perfezionato ovvero se sussistano circostanze ostative a tale effetto. In tale evenienza, la pubblica Amministrazione dovrà comunque provvedere senza indugio alla definizione del procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso ” (cfr. T.A.R. Napoli Campania sez. VIII, 17/09/2025, n. 6226).
3. Alla luce di tutto quanto precede, il ricorso va accolto e, conseguentemente, va ordinato al Comune intimato di concludere il procedimento con provvedimento espresso entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero, se anteriore, dalla sua notificazione a cura di parte.
In mancanza si procederà, su istanza della società ricorrente, alla nomina di un Commissario ad acta.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione resistente di concludere il procedimento avviato con istanza in data entro 30 giorni dalla comunicazione/notifica della presente ordinanza.
Condanna il Comune di Melito di Napoli alla refusione delle spese di lite, in favore della parte ricorrente, che si liquidano in euro 1.500,00, oltre accessori se dovuti, con attribuzione al sottoscritto procuratore costituito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026, con l'intervento dei magistrati:
RI AR LO, Presidente FF
RI TT, Primo Referendario, Estensore
RIgiovanna Amorizzo, Primo Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| RI TT | RI AR LO |
IL SEGRETARIO