Ordinanza cautelare 12 giugno 2023
Ordinanza presidenziale 6 marzo 2026
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 05/05/2026, n. 2178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2178 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02178/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00904/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 904 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Ilaria Gobbato, Lorenzo Ugolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) del decreto prefettizio (prot. n. -OMISSIS-) concernente diniego di rinnovo di porto di pistola per difesa personale emesso dalla Prefettura di Milano – UTG in data 24 febbraio 2023, a firma del Vice Prefetto Vicario, notificato in data 17 marzo 2023;
b) ove occorrer possa, della comunicazione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241/1990 (prot. n. 0004874) contenente il preavviso di rigetto all'istanza di rinnovo del porto di pistola per difesa personale emessa dalla Prefettura di Milano – UTG in data 3 gennaio 2023 a firma del Vice Prefetto Aggiunto;
c) e di ogni altro atto, anche non noto, a esso presupposto, connesso o consequenziale;
- per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti il 17/7/2023:
domanda di annullamento: a) della comunicazione (-OMISSIS-) del 15 dicembre 2022 della Questura di Milano - “Divisione Polizia Amministrativa e Sociale”; e b) della comunicazione (prot. n. 0576944) del 16 dicembre 2022 della Questura di Milano – Commissariato di Pubblica Sicurezza “Centro”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2026 il dott. CA ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e RI
1. Il signor -OMISSIS- è titolare della licenza di porto d’armi per uso di difesa personale da molti anni.
In data 23.12.2022 ha presentato domanda di rinnovo della licenza motivata in virtù dei pericoli connessi all’attività lavorativa svolta quale avvocato nell’ambito della quale ha la “gestione della cassaforte” dello studio, oltre essere stato coinvolto nelle trattative correlate ad un sequestro di persone 23 anni fa, tali da esporre l’istante al rischio di subire azioni che mettono in pericolo la sua incolumità.
La Prefettura di Milano ha avviato il procedimento di rinnovo.
Con comunicazione del 3.1.2023 inviata ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 la Prefettura rappresentava la presenza di motivi ostativi al rilascio del titolo.
In data 24.1.2023 l’istante presentava osservazioni scritte a sostegno della propria istanza dove si ribadiva la sussistenza del pericolo per la propria incolumità a seguito dell’attività svolta svolte e che, comunque, il titolo in questione gli era stato rinnovato in passato sulla base di queste stesse motivazioni.
A conclusione del procedimento la Prefettura, con il provvedimento del 24.2.2023, meglio in epigrafe specificato, ha respinto l’istanza di rinnovo del porto d’armi.
Nel provvedimento di rigetto si evidenzia che non ricorrevano nella specie specifici elementi capaci di attestare la permanenza e attualità del bisogno di circolare armato, anche tenendo conto del fatto che il sequestro menzionato dall’istante era avvenuto “in epoca risalente, era sfociato nella condanna degli autori dell’illecito e da allora non erano emerse situazioni pregiudizievoli, a esso correlate, a danno” del richiedente.
2. Il signor -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento di rigetto, affidando il ricorso a un unico, articolato motivo.
Evidenzia il ricorrente i vizi di difetto di motivazione (art. 3 della legge n. 241/1990), violazione di legge in ordine all’asserita assenza dei requisiti per il rilascio del titolo (artt. 42 T.U.L.P.S. e 61 Reg. T.U.L.P.S.) ed eccesso di potere, in quanto non si comprenderebbe il perché, in assenza di mutati presupposti e requisiti soggettivi, l’amministrazione abbia successivamente ritenuto di procedere in modo differenziato nei confronti del ricorrente rispetto a quanto fatto in passato.
Deduce il ricorrente che la necessità del porto d’armi “era connessa al ruolo decisivo dal medesimo ricorrente ricoperto nell’ambito dell’attività di polizia finalizzata al rilascio del sequestrato e, poi, nel successivo procedimento penale instauratosi … “. Soggiunge che il rischio, concreto e attuale, di ritorsione da parte dei soggetti responsabili, il mero decorso del tempo non ha di per sé fatto venir meno, “considerando –inter alia– che uno degli autori è stato rilasciato”. Tale circostanza, si insiste nel ricorso, porrebbe a rischio la propria incolumità.
Si riferisce inoltre nel ricorso che il Prefettura avrebbe erroneamente ritenuto che il ricorrente non avrebbe documentato l’esposizione a pericolo correlata alle frequentazioni di ambienti criminali.
3. Con ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente ha poi impugnato gli atti istruttori posti a base del provvedimento gravato ravvisando “un’intrinseca contraddittorietà tra le conclusioni cui perviene la Questura nella nota PAS [comunicazione del 15.12.2022 della Questura di Milano] e quelle a cui giunge, al contrario, nella successiva nota CPS [comunicazione del 16.12.2022 della Questura di Milano], in merito alla spettanza in capo all’odierno ricorrente del bene della vita cui lo stesso ambisce in questa sede”, tale da “sollevare ulteriori motivi di illegittimità del Decreto già gravato”.
Il Ministero dell’interno si è costituito in resistenza.
Parte ricorrente, con istanza del 25.3.2026, ha manifestato il proprio interesse alla decisione del ricorso in riscontro all’ordinanza presidenziale del 6.3.2026.
4. All’udienza del 29.4.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Le censure contenute nel ricorso introduttivo e nell’atto di motivi aggiunti sono sostanzialmente identiche poiché si risolvono nei denunciati difetti di istruttoria e di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti che hanno giustificato il diniego del titolo, sebbene il ricorrente abbia dichiarato che i motivi aggiunti sviluppano “ulteriori motivi di illegittimità” del provvedimento di diniego.
Pertanto, le censure possono essere esaminate contestualmente attesa la loro stretta connessione.
Il rilascio del porto d’armi per uso di difesa personale costituisce una previsione eccezionale che deroga al normale divieto di detenere armi (art. 699 c.p. e art. 4, comma 1, legge n. 110/1975).
Il rilascio del titolo è disciplinato dall’art. 42 del r.d. n. 773/1931 ai sensi del quale, per quanto di interesse, “il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole … La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validità annuale”.
La legge subordina il rilascio al dimostrato bisogno di portare l’arma ossia al pericolo attuale per l'incolumità personale.
Nel potere di concedere la licenza è insito il contrario potere di revocarla quale sua componente ontologica.
Il presupposto della concessione dell’arma è identico a quello della revoca del titolo, ossia la sussistenza del bisogno nel porto d’armi, e tale bisogno non deve essere soltanto asserito, ma anche dimostrato.
L’onere della prova della sussistenza del dimostrato bisogno della licenza è a carico dell’istante in caso di rilascio, mentre è a carico dell’amministrazione in caso di revoca.
Alla scadenza dell’efficacia del titolo, questo perde i propri effetti sicché non abilita più il titolare a godere del regime giuridico ad esso conseguente.
Una volta scaduto il titolo, l’istante è tenuto a presentare la domanda di rinnovo del titolo. La domanda di rinnovo coincide sostanzialmente con la domanda di rilascio del titolo in quanto l’amministrazione è tenuta ad accertare, al momento della domanda, la sussistenza dei presupposti di legge previsti per il rilascio (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 822/2023).
La circostanza che in passato sia stato rilasciato il titolo di polizia non abilita l’interessato ad un rilascio automatico alla scadenza di efficacia del titolo.
Alla scadenza di efficacia, il titolo perde effetti e occorre rinnovare il procedimento di rilascio, previa verifica della permanenza dei presupposti richiesti dalla legge al momento della presentazione della domanda ossia alla data di scadenza del titolo oggetto di rinnovo senza soluzione di continuità.
Ai fini del rinnovo non occorre che debbano necessariamente verificarsi fatti nuovi o sopravvenuti a quelli che hanno giustificato il precedente rilascio. I fatti pregressi possono continuare a giustificare il mantenimento del titolo. Non è tanto la storicità del fatto che giustifica il rilascio o il mantenimento, quanto il pericolo che rischia di subire l’incolumità dell’istante laddove non dovesse essere rilasciato il titolo. È il pericolo grave ed attuale di un pregiudizio alla propria persona che fonda il bisogno di circolare armati.
In presenza di una domanda di rinnovo che non è fondata su fatti nuovi, l’Autorità pubblica può compiere una nuova valutazione dei fatti pregressi alla luce delle sopravvenienze oppure del semplice trascorrere del tempo da cui inferire che il pericolo grave ed attuale secondo le circostanze presenti al momento del rilascio ha perso, con il tempo o a seguito di sopravvenienze, attualità e concretezza.
Nel caso di specie, il ricorrente ha presentato istanza di rinnovo al rilascio del titolo di polizia prima della sua scadenza annuale.
La Prefettura, ricevuta la domanda, ha rinnovato l’istruttoria a suo tempo svolta in occasione dei precedenti rinnovi e ha verificato l’insussistenza del bisogno di portare l’arma di cui ha dato conto nella motivazione in modo esauriente (v. art. 3 della legge n. 241/1990).
In particolare, è stata acquisita la comunicazione del 15.12.2022 della Questura di Milano (Divisione di Polizia Amministrativa Sociale) c.d. nota PAS e quella del 16.12.2022 della stessa Questura (Commissariato di Pubblica Sicurezza) - c.d. nota CPS, nelle quali gli Uffici affermano che “presso questi atti [ossia in relazione al titolo di polizia in essere] non si rilevano elementi ostativi al rinnovo”, e si afferma comunque che “non si ritiene sussistano i presupposti per il rinnovo del titolo”.
L’Amministrazione ha riesaminato l’istruttoria compiuta dagli Uffici, anche alla luce delle osservazioni dell’istante che coincidono, sostanzialmente, con le doglienze che sono state formulate ora in sede giudiziaria.
In particolare, la Prefettura ha approfondito la circostanza di pericolo riferita dall’istante collegata al riferito episodio del sequestro, peraltro risalente nel tempo, come osservato dall’autorità emanante.
Nella motivazione del decreto impugnato viene evidenziato infatti che “il sequestro menzionato dall’istante è avvenuta in epoca risalente, è sfociato nella condanna degli autori dell’illecito e da allora non sono emerse situazioni pregiudizievoli, ad esso correlate” a danno del ricorrente.
La Prefettura ha rilevato inoltre che il ricorrente non ha documentato in modo esauriente la propria attuale esposizione al pericolo, dando atto che non sono emersi elementi tali da far ritenere sussistente un pericolo attuale e concreto per l’incolumità dell’istante.
L’UTG ha inoltre verificato, tramite le informative interne delle Forze dell’Ordine prodotte in occasione dell’istruttoria, che i rischi allegati dal ricorrente non avevano comunque trovato riscontro sotto il profilo dell’attualità e della concretezza, senza alcuna obiettiva contraddizione rispetto agli esiti dell’istruttoria svolta (comunicazione del 15.12.2022 della Questura di Milano - c.d. nota PAS e comunicazione del 16.12.2022 della Questura di Milano - c.d. nota CPS).
Il titolo di polizia viene rilasciato, come detto, in relazione al pericolo grave ed attuale che l’istante può subire alla propria incolumità.
Il pericolo può desumersi da episodi pregressi o da una valutazione prognostica del loro verificarsi.
La sola circostanza di svolgere o di aver svolto una professione che espone al rischio per la propria incolumità o in un contesto territoriale dove opera la criminalità organizzata, sebbene si tratti di professione che può implicare il contatto con ambienti malavitosi, non autorizza di per sé a ritenere sussistente una condizione di pericolo per la propria incolumità.
A tal fine è comunque indispensabile la sussistenza di indici concreti da cui inferire il pericolo.
Diversamente ragionando, dovrebbe riconoscersi, in via generale, la possibilità di avere il porto d’armi a tutti i professionisti che, operando in un contesto territoriale interessato dalla criminalità, per il semplice fatto di poter entrare venire in contatto (o essere già in contatto) con esponenti malavitosi per ragioni di lavoro che non li espongono a rischi per la propria incolumità.
La Prefettura ha dunque condotto un’istruttoria esaustiva, rispettando le garanzie partecipative dell’istante (art. 10- bis della legge n. 241/1990), in quanto ha notiziato la presenza di motivi ostativi in ordine all’assenza di un rischio specifico collegato alla sua attività di avvocato ed ha adottato un provvedimento coerente con l’esito dell’istruttoria svolta. Attesa l’assenza di un pericolo grave ed attuale per l’incolumità del ricorrente, è poi pervenuta ragionevolmente a confermare il rigetto del rinnovo del porto d’armi.
6. In conclusione, il ricorso non è fondato e va pertanto respinto.
In considerazione della natura della controversia e delle questioni giuridiche trattate, sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR CE, Presidente
CA ER, Primo Referendario, Estensore
Marilena Di Paolo, Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| CA ER | AR CE |
IL SEGRETARIO