CASS
Sentenza 10 febbraio 2022
Sentenza 10 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/02/2022, n. 4620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4620 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: NA TO nato a [...] il [...] IA CE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere CA ER;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità Penale Sent. Sez. 3 Num. 4620 Anno 2022 Presidente: RAMACCI CA Relatore: ER CA Data Udienza: 13/01/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza del 26 maggio 2021 la Corte di appello di Messina, in parziale riforma di quella del 7 luglio 2020 del Tribunale di Messina, ha condannato NO NA e ET IA alla pena di 2 mesi di arresto ed € 20.000 di ammenda per i reati ex artt. 44, lett. a) (capo a), 93, 94 e 95 (capo b) d.P.R. 380/2001, 181, comma 1, d.lgs. 42/2004 (capo c), per aver realizzato, in concorso tra loro nell'immobile di loro proprietà in contrada Botte del comune di Savoca, l'ampliamento e la chiusura di una tettoia in lamiera coibentata già esistente e su cui gravava un'ordinanza di demolizione del 11/08/2003: i lavori sono stati eseguiti in assenza del permesso di costruire, senza darne preventivo avviso all'Ufficio Genio Civile di Messina, senza la preventiva autorizzazione di tale Ufficio e senza la presentazione dei previsti calcoli di stabilità, in assenza di autorizzazione paesistica, trattandosi di zona soggetta a vincolo paesaggistico (accertato a Savoca il 01/04/2016). La Corte territoriale ha assolto gli imputati dal reato ex art. 452-terdecies cod. pen. (capo d) perché il fatto non sussiste. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati. 2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 158 cod. pen. La Corte di appello non avrebbe considerato che i fatti contestati sono certamente antecedenti alla data dell'accertamento del 1 aprile 2016; avrebbe realizzato un'inversione dell'onere della prova in relazione alla data di completamento dei manufatti. In applicazione del principio del favor rei la Corte avrebbe dovuto dichiarare non doversi procedere perché estinti i reati per prescrizione. 2.2. Con il secondo motivo, relativo alla posizione dell'imputata ET IA, si deduce il vizio di violazione di legge. La Corte territoriale avrebbe condannato l'imputata quale committente dei lavori ritenendo, erroneamente, che la stessa vi avesse interesse quale proprietaria del terreno;
non sarebbe stata accertata in alcun modo la sussistenza di una sua partecipazione attiva alla condotta incriminata. 2.3. Con il terzo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sul trattamento sanzionatorio e sull'art. 131-bis cod. pen. La Corte di Appello avrebbe fondato il rigetto della richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. sull'unica ed insufficiente motivazione per cui gli imputati avrebbero proseguito la costruzione di un'altra 2 opera abusiva per la quale, in via amministrativa, era stato emesso l'ordine di demolizione;
non avrebbe valutato correttamente le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo e la natura episodica e non abituale della condotta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 1.1. I reati ex art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001 e 181 d.lgs. 42/2004, relativi alla edificazione di un manufatto abusivo, se commessi mediante una condotta che si protrae nel tempo, sono permanenti, con la conseguenza che il termine di prescrizione decorre dal completamento dell'opera o dalla totale sospensione dei lavori a seguito di provvedimento autoritativo o dalla desistenza volontaria del soggetto agente, consistente in un comportamento inequivoco di definitiva cessazione della condotta antigiuridica. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza (cfr. Sez. 3, n. 46215 del 03/07/2018, N., Rv. 274201), deve ritenersi ultimato solo l'edificio concretamente funzionale che possegga tutti i requisiti di agibilità o abitabilità, coincidendo l'ultimazione con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni, quali gli intonaci, gli infissi e le parti annesse all'abitazione, come i locali destinati a garage o magazzino. Inoltre, in tema di reati edilizi, la prosecuzione di lavori edili su manufatti abusivamente realizzati concretizza una nuova condotta illecita, a prescindere dall'entità dei lavori eseguiti ed anche quando per le condotte relative alla iniziale edificazione sia maturato il termine di prescrizione, atteso che i nuovi interventi ripetono le stesse caratteristiche di illegittimità dall'opera principale alla quale strutturalmente ineriscono (Sez. 3, n. 30673 del 24/06/2021, Saracino, Rv. 282162 - 01). 1.2. Spetta all'accusa di individuare la data di cessazione della permanenza e, quindi, della data di inizio della decorrenza del termine di prescrizione;
ove nell'imputazione non sia specificamente indicata, tale data coincide con quella della contestazione della violazione. Grava sull'imputato che voglia giovarsi della prescrizione l'onere di allegare gli elementi in suo possesso dai quali poter desumere la data di inizio del decorso del termine, diversa da quella risultante dagli atti;
non è sufficiente una mera e diversa affermazione da parte dell'imputato a fare ritenere che il reato si sia realmente estinto per prescrizione e neppure a determinare l'incertezza sulla data di inizio della decorrenza del relativo termine con la conseguente applicazione del principio in dubio pro reo, atteso che, in base al principio generale per cui ciascuno 3 deve dare dimostrazione di quanto afferma, grava sull'imputato che voglia giovarsi della causa estintiva, in contrasto o in aggiunta a quanto già risulta in proposito dagli atti, l'onere di allegare gli elementi in suo possesso, dei quali è il solo a potere concretamente disporre, per determinare la data di inizio del decorso del termine di prescrizione, data che in tali ipotesi coincide con quella di esecuzione dell'opera incriminata. Cfr. Sez. 3, n. 20795 del 18/03/2021, Secci, Rv. 281343 - 01, per cui, in tema di reati edilizi, l'assoluta incertezza sulla data di commissione del fatto o, comunque, sulla decorrenza del termine di prescrizione del reato, che consente l'applicazione del principio del favor rei, deve risultare da dati obiettivi, non ammettendo alcun automatismo, sicché il giudice è tenuto all'indicazione delle ragioni per le quali non è possibile pervenire, anche in base a deduzioni logiche, a una più puntuale collocazione temporale dell'intervento abusivo. 1.3. Quanto ai reati previsti dagli artt. 93 e 94 del d.P.R. n. 380 del 2001 di omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti e di inizio dei lavori senza preventiva autorizzazione, che pure hanno natura di reati permanenti, la consumazione si protrae sino a che il responsabile, rispettivamente, non presenti la relativa denuncia con l'allegato progetto, non termini l'intervento oppure non ottenga la relativa autorizzazione (Sez. 3, n. 26836 del 08/09/2020, Ofria, Rv. 279882 - 01). 1.4. Il Pubblico ministero ha adempiuto all'onere della prova mediante gli esami testimoniali ed i documenti acquisiti per cui la data di cessazione della permanenza coincide con l'accertamento dell'esecuzione delle opere da parte della polizia giudiziaria. 1.4. La Corte di appello ha rilevato che gli imputati, rispetto alle indicazioni sull'accertamento dei reati, non hanno neanche indicato una data diversa nella quale i lavori sarebbero stati ultimati;
analoghe considerazioni valgono per il ricorso, nel quale si indica genericamente che le opere sarebbero state accertate in epoca antecedente al 1 aprile 2016, ma senza indicare alcuna fonte di prova su cui fondare tale affermazione. 1.5. Non è invocabile l'art. 531, comma 2, cod. proc. pen. in assenza dell'assoluta incertezza, necessaria secondo la richiamata giurisprudenza. 2. Anche il secondo motivo, relativo alla sola posizione di ET CU, è manifestamente infondato. 2.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza (cfr. Sez. 3, n. 21975 del 17/03/2016, Taddei, Rv. 267107 - 01), in tema di violazioni edilizie costituenti reato, il committente si identifica in chiunque concretamente si adoperi a realizzare l'opera abusiva, indipendentemente dall'assunzione di vincoli formali 4 consacrati in stipulazioni contrattuali e dall'essere proprietario del suolo e, quindi, legittimato a chiedere il titolo abilitativo. Sez. 3, n. 49719 del 25/09/2019, NA, Rv. 277469 - 01, ha affermato, in tema di reati edilizi, che la responsabilità di un coniuge per il fatto materialmente commesso dall'altro deve essere fondata su elementi oggettivi come il comune interesse all'edificazione, l'adozione del regime patrimoniale della comunione dei beni, l'acquiescenza prestata all'esecuzione dell'intervento edilizio, la presenza sul luogo di esecuzione dei lavori, l'espletamento di attività di controllo sull'esecuzione delle opere, la presentazione di istanze concernenti l'immobile o l'esecuzione di qualsiasi altra attività indicativa di una partecipazione alla costruzione illecita. 2.2. La Corte di appello, premesso che la responsabilità del marito NO NA non è stata neanche contestata quale realizzatore delle opere, ha correttamente ritenuto sussistente la responsabilità dell'imputata quale committente dei lavori sulla base di una pluralità di elementi: l'essere la proprietaria del terreno su cui insistono le opere abusive;
l'essere stata la ricorrente la destinataria dell'ordine di demolizione, nel 2003, della tettoia poi ulteriormente trasformata in una nuova volumetria;
la presenza delle auto nelle opere abusivamente realizzate. Elementi, dunque, concretamente indicativi dell'interesse specifico a realizzare le opere abusive. 3. Anche il terzo motivo, sul rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 131- bis cod. pen., è manifestamente infondato. 3.1. Va ribadito il principio per cui - cfr. Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri ex art. 133, comma 1, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti. Ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen. ritenuto, evidentemente, decisivo (cfr. Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 - 01). 3.2. La Corte di appello ha rigettato la richiesta con motivazione corretta in diritto ed immune da vizi logici perché l'esclusione della particolare tenuità del fatto si è fondata sull'intensità del dolo: le opere sono state abusivamente realizzate dopo la notifica dell'ordine di demolizione della tettoia originariamente costruita. La protrazione del tempo, poi, nella commissione del reato, ha fatto ritenere la sussistenza dell'abitualità. 4. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condannano i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13/01/2022.
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità Penale Sent. Sez. 3 Num. 4620 Anno 2022 Presidente: RAMACCI CA Relatore: ER CA Data Udienza: 13/01/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza del 26 maggio 2021 la Corte di appello di Messina, in parziale riforma di quella del 7 luglio 2020 del Tribunale di Messina, ha condannato NO NA e ET IA alla pena di 2 mesi di arresto ed € 20.000 di ammenda per i reati ex artt. 44, lett. a) (capo a), 93, 94 e 95 (capo b) d.P.R. 380/2001, 181, comma 1, d.lgs. 42/2004 (capo c), per aver realizzato, in concorso tra loro nell'immobile di loro proprietà in contrada Botte del comune di Savoca, l'ampliamento e la chiusura di una tettoia in lamiera coibentata già esistente e su cui gravava un'ordinanza di demolizione del 11/08/2003: i lavori sono stati eseguiti in assenza del permesso di costruire, senza darne preventivo avviso all'Ufficio Genio Civile di Messina, senza la preventiva autorizzazione di tale Ufficio e senza la presentazione dei previsti calcoli di stabilità, in assenza di autorizzazione paesistica, trattandosi di zona soggetta a vincolo paesaggistico (accertato a Savoca il 01/04/2016). La Corte territoriale ha assolto gli imputati dal reato ex art. 452-terdecies cod. pen. (capo d) perché il fatto non sussiste. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati. 2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 158 cod. pen. La Corte di appello non avrebbe considerato che i fatti contestati sono certamente antecedenti alla data dell'accertamento del 1 aprile 2016; avrebbe realizzato un'inversione dell'onere della prova in relazione alla data di completamento dei manufatti. In applicazione del principio del favor rei la Corte avrebbe dovuto dichiarare non doversi procedere perché estinti i reati per prescrizione. 2.2. Con il secondo motivo, relativo alla posizione dell'imputata ET IA, si deduce il vizio di violazione di legge. La Corte territoriale avrebbe condannato l'imputata quale committente dei lavori ritenendo, erroneamente, che la stessa vi avesse interesse quale proprietaria del terreno;
non sarebbe stata accertata in alcun modo la sussistenza di una sua partecipazione attiva alla condotta incriminata. 2.3. Con il terzo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sul trattamento sanzionatorio e sull'art. 131-bis cod. pen. La Corte di Appello avrebbe fondato il rigetto della richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. sull'unica ed insufficiente motivazione per cui gli imputati avrebbero proseguito la costruzione di un'altra 2 opera abusiva per la quale, in via amministrativa, era stato emesso l'ordine di demolizione;
non avrebbe valutato correttamente le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo e la natura episodica e non abituale della condotta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 1.1. I reati ex art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001 e 181 d.lgs. 42/2004, relativi alla edificazione di un manufatto abusivo, se commessi mediante una condotta che si protrae nel tempo, sono permanenti, con la conseguenza che il termine di prescrizione decorre dal completamento dell'opera o dalla totale sospensione dei lavori a seguito di provvedimento autoritativo o dalla desistenza volontaria del soggetto agente, consistente in un comportamento inequivoco di definitiva cessazione della condotta antigiuridica. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza (cfr. Sez. 3, n. 46215 del 03/07/2018, N., Rv. 274201), deve ritenersi ultimato solo l'edificio concretamente funzionale che possegga tutti i requisiti di agibilità o abitabilità, coincidendo l'ultimazione con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni, quali gli intonaci, gli infissi e le parti annesse all'abitazione, come i locali destinati a garage o magazzino. Inoltre, in tema di reati edilizi, la prosecuzione di lavori edili su manufatti abusivamente realizzati concretizza una nuova condotta illecita, a prescindere dall'entità dei lavori eseguiti ed anche quando per le condotte relative alla iniziale edificazione sia maturato il termine di prescrizione, atteso che i nuovi interventi ripetono le stesse caratteristiche di illegittimità dall'opera principale alla quale strutturalmente ineriscono (Sez. 3, n. 30673 del 24/06/2021, Saracino, Rv. 282162 - 01). 1.2. Spetta all'accusa di individuare la data di cessazione della permanenza e, quindi, della data di inizio della decorrenza del termine di prescrizione;
ove nell'imputazione non sia specificamente indicata, tale data coincide con quella della contestazione della violazione. Grava sull'imputato che voglia giovarsi della prescrizione l'onere di allegare gli elementi in suo possesso dai quali poter desumere la data di inizio del decorso del termine, diversa da quella risultante dagli atti;
non è sufficiente una mera e diversa affermazione da parte dell'imputato a fare ritenere che il reato si sia realmente estinto per prescrizione e neppure a determinare l'incertezza sulla data di inizio della decorrenza del relativo termine con la conseguente applicazione del principio in dubio pro reo, atteso che, in base al principio generale per cui ciascuno 3 deve dare dimostrazione di quanto afferma, grava sull'imputato che voglia giovarsi della causa estintiva, in contrasto o in aggiunta a quanto già risulta in proposito dagli atti, l'onere di allegare gli elementi in suo possesso, dei quali è il solo a potere concretamente disporre, per determinare la data di inizio del decorso del termine di prescrizione, data che in tali ipotesi coincide con quella di esecuzione dell'opera incriminata. Cfr. Sez. 3, n. 20795 del 18/03/2021, Secci, Rv. 281343 - 01, per cui, in tema di reati edilizi, l'assoluta incertezza sulla data di commissione del fatto o, comunque, sulla decorrenza del termine di prescrizione del reato, che consente l'applicazione del principio del favor rei, deve risultare da dati obiettivi, non ammettendo alcun automatismo, sicché il giudice è tenuto all'indicazione delle ragioni per le quali non è possibile pervenire, anche in base a deduzioni logiche, a una più puntuale collocazione temporale dell'intervento abusivo. 1.3. Quanto ai reati previsti dagli artt. 93 e 94 del d.P.R. n. 380 del 2001 di omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti e di inizio dei lavori senza preventiva autorizzazione, che pure hanno natura di reati permanenti, la consumazione si protrae sino a che il responsabile, rispettivamente, non presenti la relativa denuncia con l'allegato progetto, non termini l'intervento oppure non ottenga la relativa autorizzazione (Sez. 3, n. 26836 del 08/09/2020, Ofria, Rv. 279882 - 01). 1.4. Il Pubblico ministero ha adempiuto all'onere della prova mediante gli esami testimoniali ed i documenti acquisiti per cui la data di cessazione della permanenza coincide con l'accertamento dell'esecuzione delle opere da parte della polizia giudiziaria. 1.4. La Corte di appello ha rilevato che gli imputati, rispetto alle indicazioni sull'accertamento dei reati, non hanno neanche indicato una data diversa nella quale i lavori sarebbero stati ultimati;
analoghe considerazioni valgono per il ricorso, nel quale si indica genericamente che le opere sarebbero state accertate in epoca antecedente al 1 aprile 2016, ma senza indicare alcuna fonte di prova su cui fondare tale affermazione. 1.5. Non è invocabile l'art. 531, comma 2, cod. proc. pen. in assenza dell'assoluta incertezza, necessaria secondo la richiamata giurisprudenza. 2. Anche il secondo motivo, relativo alla sola posizione di ET CU, è manifestamente infondato. 2.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza (cfr. Sez. 3, n. 21975 del 17/03/2016, Taddei, Rv. 267107 - 01), in tema di violazioni edilizie costituenti reato, il committente si identifica in chiunque concretamente si adoperi a realizzare l'opera abusiva, indipendentemente dall'assunzione di vincoli formali 4 consacrati in stipulazioni contrattuali e dall'essere proprietario del suolo e, quindi, legittimato a chiedere il titolo abilitativo. Sez. 3, n. 49719 del 25/09/2019, NA, Rv. 277469 - 01, ha affermato, in tema di reati edilizi, che la responsabilità di un coniuge per il fatto materialmente commesso dall'altro deve essere fondata su elementi oggettivi come il comune interesse all'edificazione, l'adozione del regime patrimoniale della comunione dei beni, l'acquiescenza prestata all'esecuzione dell'intervento edilizio, la presenza sul luogo di esecuzione dei lavori, l'espletamento di attività di controllo sull'esecuzione delle opere, la presentazione di istanze concernenti l'immobile o l'esecuzione di qualsiasi altra attività indicativa di una partecipazione alla costruzione illecita. 2.2. La Corte di appello, premesso che la responsabilità del marito NO NA non è stata neanche contestata quale realizzatore delle opere, ha correttamente ritenuto sussistente la responsabilità dell'imputata quale committente dei lavori sulla base di una pluralità di elementi: l'essere la proprietaria del terreno su cui insistono le opere abusive;
l'essere stata la ricorrente la destinataria dell'ordine di demolizione, nel 2003, della tettoia poi ulteriormente trasformata in una nuova volumetria;
la presenza delle auto nelle opere abusivamente realizzate. Elementi, dunque, concretamente indicativi dell'interesse specifico a realizzare le opere abusive. 3. Anche il terzo motivo, sul rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 131- bis cod. pen., è manifestamente infondato. 3.1. Va ribadito il principio per cui - cfr. Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri ex art. 133, comma 1, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti. Ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen. ritenuto, evidentemente, decisivo (cfr. Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 - 01). 3.2. La Corte di appello ha rigettato la richiesta con motivazione corretta in diritto ed immune da vizi logici perché l'esclusione della particolare tenuità del fatto si è fondata sull'intensità del dolo: le opere sono state abusivamente realizzate dopo la notifica dell'ordine di demolizione della tettoia originariamente costruita. La protrazione del tempo, poi, nella commissione del reato, ha fatto ritenere la sussistenza dell'abitualità. 4. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condannano i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13/01/2022.