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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 21/11/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Stefania Izzi Presidente est. dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice dott. Aureliano Deluca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 183/2025 promossa da:
( ), con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'avv. Giangiacomo Guido, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ); Controparte_1 CodiceFiscale_2
RESISTENTE CONTUMACE nonché con l'intervento del Pubblico Ministero presso questo Tribunale.
Oggetto: modifica delle condizioni di affidamento del figlio nato fuori dal matrimonio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 02.3.2025 ha adito questo Tribunale al Parte_2
fine di ottenere sentenza di modifica, sulla base di circostanze sopravvenute, dell'affidamento condiviso del minore chiedendo la revoca Persona_1
della potestà genitoriale di o, in via subordinata, l'affidamento Controparte_1
1 esclusivo alla madre, confermando l'obbligo di versamento dell'assegno di euro 150 in capo al padre, come stabilito dal Tribunale di Vasto con provvedimento del 17.7.2021.
Il resistente, ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace.
All'udienza dell'8.07.2025, a norma dell'art 473-bis 22 c.p.c. è stato disposto l'affidamento esclusivo del minore alla madre e si è dato mandato al servizio sociale di Vasto di relazionare in ordine alle condizioni di vita e psico fisiche del minore, ai suoi rapporti con i genitori e ad ogni circostanza utile al fine di individuare meglio i provvedimenti da assumere nel suo interesse.
All'udienza del 13.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritiene il Tribunale che il ricorso proposto da sia Parte_1
meritevole di accoglimento, nei limiti sotto specificati.
Con decreto 149/ 2021 il Tribunale di Vasto ha disposto l'affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione presso Persona_1
l'abitazione materna ed ha posto a carico del padre l'obbligo di versamento di un assegno a titolo di mantenimento del figlio minore, pari a 150 euro mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
ha infine disposto che le visite con il figlio minore si svolgano secondo il piano genitoriale riportato in motivazione.
La ricorrente lamenta che, successivamente a tale provvedimento, il resistente si sia completamente disinteressato del figlio, sia da un punto di vista affettivo che economico.
Risulta documentalmente che in data 27.04.2023, con sentenza n. 191/23, CP_1
è stato condannato dal Tribunale di Vasto alla pena di 1 mese di reclusione e 150
[...]
euro di multa per il reato di cui all'art 570 comma 2 n.2 c.p. essendosi sottratto agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale facendo mancare i mezzi di assistenza al figlio minore.
Dalla relazione dei servizi sociali del 20.9.2024 emerge che sin dalla fine della convivenza tra la ricorrente e il resistente, quest'ultimo ha avuto rapporti discontinui con il figlio , Per_1
come dichiarato dallo stesso durante il colloquio del 20.08.2024. Considerata la CP_1 difficoltà comunicativa tra i due genitori e la necessità di definire un sostegno alla genitorialità, il servizio aveva ipotizzato degli incontri tra i genitori, che tuttavia non sono
2 stati svolti a causa dell'indisponibilità del nonostante la si fosse CP_1 Pt_1
mostrata d'accordo. Il appare un genitore disimpegnato come emerge anche CP_1
dall'atteggiamento nei confronti del servizio sociale.
Secondo quanto riportato nella relazione, la figura genitoriale di riferimento è sicuramente la madre, mentre il minore associa la figura del padre ad un vissuto di agitazione e paura;
dai racconti e dal gioco emerge che il padre è una figura nebulosa, il piccolo sa che esiste un papà ma di fatto non ha alcuna esperienza di lui e con lui, se non qualche ricordo frammentario: tale figura non rappresenta un riferimento per il minore, ma piuttosto fonte di confusione.
Dalla successiva relazione del 15.10.2025 emerge che il servizio sociale ha convocato per un colloquio ma nonostante telefonicamente si sia dimostrato Controparte_1 disponibile a collaborare, al colloquio non si è presentato e non ha nemmeno ricontattato per giustificare l'assenza e per riprendere un nuovo appuntamento.
Mentre la madre si è sempre mostrata idonea nell'esercizio della sua genitorialità ed ha rispettato sempre i bisogni del minore cercando di garantire al figlio un ambiente idoneo, il padre ormai da tempo si è completamente disimpegnato nell'esercizio della sua genitorialità verso il figlio, nonostante il fatto che la ricorrente non si sia mai opposta alle visite, anche chiedendo l'intervento del servizio sociale, che tuttavia ha trovato nel Controparte_1
completa assenza di riscontro.
La ricorrente ha altresì documentato di essere stata costretta a proporre ricorso al Tribunale per poter rinnovare il passaporto del figlio e consentigli di visitare i nonni materni: anche nell'ambito di tale procedimento non si è costituito, né è comparso dinanzi al CP_1
Giudice.
Rileva il Tribunale che nel quadro della disciplina relativa ai provvedimenti riguardo ai figli, improntata alla tutela del diritto del minore alla cd. «bigenitorialità», cioè al diritto di continuare ad avere un rapporto equilibrato e significativo con ciascuno dei genitori,
l'affidamento condiviso (comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone come regola generale rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo. Alla
3 regola prioritaria dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori (che non può ragionevolmente ritenersi precluso, di per sé, dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi) può, pertanto, derogarsi solo ove la sua applicazione risulti contraria all'interesse del minore, interesse che costituisce esclusivo criterio di valutazione in rapporto alle diverse e alle specifiche connotazioni dei singoli casi dedotti in sede giudiziaria, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore.
Nel caso di specie il mantenimento del regime di affidamento congiunto del minore ad ambo i genitori può arrecare pregiudizio al bambino e creare difficoltà concrete alla madre nella gestione dello stesso;
come detto il resistente, dopo la fine della convivenza con la compagna, si è completamente disinteressato del figlio, non ha costruito con lui un rapporto significativo, non ha rispettato il calendario delle visite concordato nel precedente procedimento, non ha provveduto al versamento dell'assegno di mantenimento. Sotto tale ultimo profilo, non solo lo stesso è stato condannato per il reato di cui all'art., 570 c.p., ma risulta che l' lo ha dichiarato decaduto dal reddito di cittadinanza per la mancata CP_2 comunicazione della variazione della situazione occupazionale. La mancata costituzione del presente giudizio non fa che confermare la condotta di assoluta indifferenza da parte del resistente delle sorti del figlio minore.
Devono pertanto essere confermati i provvedimenti temporanei ed urgenti emessi all'udienza dell'8.07.2025, disponendo l'affidamento esclusivo del minore Persona_1
alla madre.
[...]
Ritiene il Tribunale che tale decisione sia sufficiente a tutelare le esigenze del minore, risultando non necessaria la revoca della potestà genitoriale in capo al padre, pure richiesta dalla ricorrente.
Relativamente alle questioni patrimoniali, la ricorrente si è limitata a chiedere la conferma dell'obbligo a carico del resistente di versamento dell'assegno di € 150, come già stabilito dal Tribunale di Vasto.
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto definitivamente pronunciando, così provvede:
1) A parziale modifica delle condizioni di affidamento del minore Persona_1
di cui al provvedimento del Tribunale di Vasto del 17.7.2021, dispone
[...]
l'affidamento esclusivo del predetto alla madre Parte_2
2) Condanna al pagamento delle spese processuali della parte Controparte_1
ricorrente, che si liquidano in € 3.562,00, disponendone il versamento direttamente all'Erario, essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 21 novembre 2025
Il Presidente est. dott.ssa Stefania Izzi
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Stefania Izzi Presidente est. dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice dott. Aureliano Deluca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 183/2025 promossa da:
( ), con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'avv. Giangiacomo Guido, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ); Controparte_1 CodiceFiscale_2
RESISTENTE CONTUMACE nonché con l'intervento del Pubblico Ministero presso questo Tribunale.
Oggetto: modifica delle condizioni di affidamento del figlio nato fuori dal matrimonio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 02.3.2025 ha adito questo Tribunale al Parte_2
fine di ottenere sentenza di modifica, sulla base di circostanze sopravvenute, dell'affidamento condiviso del minore chiedendo la revoca Persona_1
della potestà genitoriale di o, in via subordinata, l'affidamento Controparte_1
1 esclusivo alla madre, confermando l'obbligo di versamento dell'assegno di euro 150 in capo al padre, come stabilito dal Tribunale di Vasto con provvedimento del 17.7.2021.
Il resistente, ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace.
All'udienza dell'8.07.2025, a norma dell'art 473-bis 22 c.p.c. è stato disposto l'affidamento esclusivo del minore alla madre e si è dato mandato al servizio sociale di Vasto di relazionare in ordine alle condizioni di vita e psico fisiche del minore, ai suoi rapporti con i genitori e ad ogni circostanza utile al fine di individuare meglio i provvedimenti da assumere nel suo interesse.
All'udienza del 13.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritiene il Tribunale che il ricorso proposto da sia Parte_1
meritevole di accoglimento, nei limiti sotto specificati.
Con decreto 149/ 2021 il Tribunale di Vasto ha disposto l'affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione presso Persona_1
l'abitazione materna ed ha posto a carico del padre l'obbligo di versamento di un assegno a titolo di mantenimento del figlio minore, pari a 150 euro mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
ha infine disposto che le visite con il figlio minore si svolgano secondo il piano genitoriale riportato in motivazione.
La ricorrente lamenta che, successivamente a tale provvedimento, il resistente si sia completamente disinteressato del figlio, sia da un punto di vista affettivo che economico.
Risulta documentalmente che in data 27.04.2023, con sentenza n. 191/23, CP_1
è stato condannato dal Tribunale di Vasto alla pena di 1 mese di reclusione e 150
[...]
euro di multa per il reato di cui all'art 570 comma 2 n.2 c.p. essendosi sottratto agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale facendo mancare i mezzi di assistenza al figlio minore.
Dalla relazione dei servizi sociali del 20.9.2024 emerge che sin dalla fine della convivenza tra la ricorrente e il resistente, quest'ultimo ha avuto rapporti discontinui con il figlio , Per_1
come dichiarato dallo stesso durante il colloquio del 20.08.2024. Considerata la CP_1 difficoltà comunicativa tra i due genitori e la necessità di definire un sostegno alla genitorialità, il servizio aveva ipotizzato degli incontri tra i genitori, che tuttavia non sono
2 stati svolti a causa dell'indisponibilità del nonostante la si fosse CP_1 Pt_1
mostrata d'accordo. Il appare un genitore disimpegnato come emerge anche CP_1
dall'atteggiamento nei confronti del servizio sociale.
Secondo quanto riportato nella relazione, la figura genitoriale di riferimento è sicuramente la madre, mentre il minore associa la figura del padre ad un vissuto di agitazione e paura;
dai racconti e dal gioco emerge che il padre è una figura nebulosa, il piccolo sa che esiste un papà ma di fatto non ha alcuna esperienza di lui e con lui, se non qualche ricordo frammentario: tale figura non rappresenta un riferimento per il minore, ma piuttosto fonte di confusione.
Dalla successiva relazione del 15.10.2025 emerge che il servizio sociale ha convocato per un colloquio ma nonostante telefonicamente si sia dimostrato Controparte_1 disponibile a collaborare, al colloquio non si è presentato e non ha nemmeno ricontattato per giustificare l'assenza e per riprendere un nuovo appuntamento.
Mentre la madre si è sempre mostrata idonea nell'esercizio della sua genitorialità ed ha rispettato sempre i bisogni del minore cercando di garantire al figlio un ambiente idoneo, il padre ormai da tempo si è completamente disimpegnato nell'esercizio della sua genitorialità verso il figlio, nonostante il fatto che la ricorrente non si sia mai opposta alle visite, anche chiedendo l'intervento del servizio sociale, che tuttavia ha trovato nel Controparte_1
completa assenza di riscontro.
La ricorrente ha altresì documentato di essere stata costretta a proporre ricorso al Tribunale per poter rinnovare il passaporto del figlio e consentigli di visitare i nonni materni: anche nell'ambito di tale procedimento non si è costituito, né è comparso dinanzi al CP_1
Giudice.
Rileva il Tribunale che nel quadro della disciplina relativa ai provvedimenti riguardo ai figli, improntata alla tutela del diritto del minore alla cd. «bigenitorialità», cioè al diritto di continuare ad avere un rapporto equilibrato e significativo con ciascuno dei genitori,
l'affidamento condiviso (comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone come regola generale rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo. Alla
3 regola prioritaria dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori (che non può ragionevolmente ritenersi precluso, di per sé, dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi) può, pertanto, derogarsi solo ove la sua applicazione risulti contraria all'interesse del minore, interesse che costituisce esclusivo criterio di valutazione in rapporto alle diverse e alle specifiche connotazioni dei singoli casi dedotti in sede giudiziaria, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore.
Nel caso di specie il mantenimento del regime di affidamento congiunto del minore ad ambo i genitori può arrecare pregiudizio al bambino e creare difficoltà concrete alla madre nella gestione dello stesso;
come detto il resistente, dopo la fine della convivenza con la compagna, si è completamente disinteressato del figlio, non ha costruito con lui un rapporto significativo, non ha rispettato il calendario delle visite concordato nel precedente procedimento, non ha provveduto al versamento dell'assegno di mantenimento. Sotto tale ultimo profilo, non solo lo stesso è stato condannato per il reato di cui all'art., 570 c.p., ma risulta che l' lo ha dichiarato decaduto dal reddito di cittadinanza per la mancata CP_2 comunicazione della variazione della situazione occupazionale. La mancata costituzione del presente giudizio non fa che confermare la condotta di assoluta indifferenza da parte del resistente delle sorti del figlio minore.
Devono pertanto essere confermati i provvedimenti temporanei ed urgenti emessi all'udienza dell'8.07.2025, disponendo l'affidamento esclusivo del minore Persona_1
alla madre.
[...]
Ritiene il Tribunale che tale decisione sia sufficiente a tutelare le esigenze del minore, risultando non necessaria la revoca della potestà genitoriale in capo al padre, pure richiesta dalla ricorrente.
Relativamente alle questioni patrimoniali, la ricorrente si è limitata a chiedere la conferma dell'obbligo a carico del resistente di versamento dell'assegno di € 150, come già stabilito dal Tribunale di Vasto.
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto definitivamente pronunciando, così provvede:
1) A parziale modifica delle condizioni di affidamento del minore Persona_1
di cui al provvedimento del Tribunale di Vasto del 17.7.2021, dispone
[...]
l'affidamento esclusivo del predetto alla madre Parte_2
2) Condanna al pagamento delle spese processuali della parte Controparte_1
ricorrente, che si liquidano in € 3.562,00, disponendone il versamento direttamente all'Erario, essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 21 novembre 2025
Il Presidente est. dott.ssa Stefania Izzi
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