TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/10/2025, n. 4373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4373 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. FA ON ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2974/2022 R.G.L. vertente tra
(p.i. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. Michele Pinelli;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata Controparte_1 P.IVA_2
e difesa dall'avv. Antonio Maiorana;
- parte resistente –
e
(c.f. , parte rappresentata e difesa dall'avv. Luigi La Valle;
CP_2 P.IVA_3
- parte resistente -
Oggetto: rapporto contributivo in materia di lavoro.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 17 ottobre 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 27 marzo 2022 ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29620229002549769000 notificata il 16 febbraio 2022 con cui richiedeva il pagamento, tra Controparte_3
1 l'altro, di cinque cartelle di pagamento riferite a crediti contributivi dell di CP_2
ammontare complessivo pari ad € 26.981,37. A sostegno dell'opposizione la ricorrente ha contestato la pretesa avversaria per difetto di motivazione e sottoscrizione dell'intimazione di pagamento, per l'omessa notifica delle prodromiche cartelle e, in subordine, per la prescrizione dei relativi crediti, oltre che per l'applicazione dell'art. 4, comma 1, d.l. 119/2018 a tutti i crediti anteriori al 2010 ed inferiori ad € 1.000,00 (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 26 ottobre 2023 l in via preliminare, CP_2 ha eccepito, da un lato, l'inammissibilità delle doglianze avversarie relative a requisiti formali dell'intimazione di pagamento, perché formulate tardivamente rispetto al termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c., e, dall'altro lato, l'inammissibilità delle doglianze relative al merito delle pretese ed alla prescrizione anteriore alla notifica delle cartelle;
in via parimenti preliminare, inoltre, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente a tutte le questioni attinenti la fase esecutiva di competenza del concessionario;
nel merito, infine, ha argomentato circa la legittimità delle pretese contributive;
in subordine, ha chiesto che Controparte_4 venga condannata a manlevarla e tenerla indenne da ogni conseguenza pregiudizievole eventualmente derivante dall'accoglimento del ricorso per causa imputabile al concessionario (cfr. memoria).
Con la memoria di costituzione depositata il 12 febbraio 2024 Controparte_4
ha chiesto il rigetto del ricorso, contestando ciascuna delle doglianze
[...]
avversarie (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
Le doglianze relative all'intimazione di pagamento sono smaccatamente infondate perché, da un lato, il riferimento alle cartelle precedentemente notificate consentono all'intimato di conoscere il fondamento della pretesa avversaria e, dall'altro lato, la sottoscrizione dell'intimazione non è un requisito di validità della medesima, visto che nessun dubbio sussiste (né poteva sussistere) circa la provenienza della richiesta.
Ciò detto, occorre verificare se il concessionario abbia dimostrato la rituale notifica delle cartelle controverse, nonché eventuali atti interruttivi dei termini prescrizionali
2 (tralasciando – perché, come si vedrà, irrilevante ai fini della decisione - l'esame del documento prodotto dalla società con le note ex art. 127 ter c.p.c. del 16 ottobre 2025, rispetto al quale l' non ha avuto modo di replicare). CP_2
Cartella n. 29620120098240339000.
La cartella risulta notificata il 17 aprile 2013 (cfr. allegato n. 4 della memoria di costituzione).
Il ha dedotto che successivamente il decorso della prescrizione sarebbe CP_5 stato interrotto dai seguenti atti: “intimazione di pagamento 29620179004799706000 emessa in data 01/09/2017, intimazione di pagamento 29620179020674091000, emessa in data 03/11/2017, intimazione di pagamento 29620179036759152000, emessa in data 10/11/2017, intimazione di pagamento 29620179053051742000, notificata in data 11/12/2017 e l'intimazione di pagamento
29620229003549769000, notificata a mezzo P.E.C. in data 16/02/2022 e impugnata nel presente giudizio” (cfr. pagina 7 della memoria di costituzione).
A seguito dei chiarimenti richiesti dal Tribunale (cfr. ordinanza dell'8 ottobre 2024),
ha precisato che la prescrizione sarebbe stata interrotta Controparte_4
“dall'intimazione di pagamento n. 29620179053051742000, notificata in data 11/12/2017 a mezzo deposito presso gli uffici della Camera di Commercio (atteso che l'indirizzo P.E.C. della società non risultava valido e attivo)” (cfr. pagina 5 delle note conclusionali depositate il 29 settembre
2025).
Ebbene, la notifica del 13 novembre 2017 (cfr. nota di deposito del 13 marzo 2024, visto che l'allegato n. 9 indicato nel ricorso non risulta depositato con la memoria di costituzione) va ritenuta non perfezionata in mancanza dell'avviso presso la camera di commercio prescritto all'art. 26 del d.P.R. 602/1973 vigente pro tempore.
Pertanto, considerato che prima dell'intimazione di pagamento del 16 febbraio 2022, non risulta alcun atto interruttivo della prescrizione, il credito va dichiarato prescritto.
Cartella n. 29620140009192906000.
La cartella risulta notificata il 22 maggio 2014 ed anche in questo caso, prima dell'intimazione di pagamento del 16 febbraio 2022, non risulta alcun atto interruttivo della prescrizione. L'unico atto fra quelli citati nella memoria di costituzione che è stato prodotto è l'intimazione del 2017 (cfr. nota di deposito del 13 marzo 2024), la cui notifica,
3 però, va ritenuta non perfezionata in mancanza dell'avviso presso la camera di commercio prescritto all'art. 26 del d.P.R. 602/1973 vigente pro tempore.
Il credito, dunque, va dichiarato prescritto.
Cartella n. 29620150036875850000.
La cartella risulta notificata il 9 dicembre 2015.
Considerato il periodo di sospensione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (per un totale di 541 giorni) prevista in materia di riscossione dall'art. 68 del d.l. 18/2020 (e successive proroghe) il credito non si sarebbe prescritto prima del 3 giugno 2022, con la conseguente efficacia dell'atto interruttivo del 16 febbraio 2022 (a prescindere, dunque, dall'ulteriore applicazione dell'art. 12, comma 2, d.lgs. 159/2015 invocato dal concessionario).
Cartella n. 29620160059104752000.
La cartella non risulta validamente notificata, perché la notifica a mezzo pec del 6 settembre 2016 non può dirsi perfezionata in mancanza dell'avviso presso la camera di commercio prescritto all'art. 26 del d.P.R. 602/1973 vigente pro tempore.
Il credito, maturato nel 2015, va conseguentemente dichiarato prescritto, anche considerando i periodi di sospensione previsti dalla normativa sul Covid-19.
Cartella n. 29620170028270177000.
Anche questa cartella non risulta validamente notificata, perché la notifica a mezzo pec del 4 settembre 2017 non può dirsi perfezionata in mancanza dell'avviso presso la camera di commercio prescritto all'art. 26 del d.P.R. 602/1973 vigente pro tempore.
Il credito, maturato nel 2015 come il precedente, va parimenti dichiarato prescritto, non trovando applicazione le sospensioni previste dalla normativa sul Covid-19 in materia di riscossione.
Domanda di manleva proposta dall' nei confronti del concessionario. CP_2
La domanda è inammissibile perché, trattandosi di domanda riconvenzionale, la parte che l'ha proposta non ha chiesto lo spostamento dell'udienza di trattazione, così come previsto dagli art. 416 e 418 c.p.c. (d'altra parte, la responsabilità del concessionario potrà eventualmente essere fatta valere in altra sede sulla base degli accertamenti contenuti nella presente decisione).
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
4 In definitiva il ricorso merita di trovare parziale accoglimento, con la declaratoria di prescrizione dei crediti di cui alle cartelle n. 29620120098240339000, n.
29620140009192906000, n. 29620160059104752000 e n. 29620170028270177000 ed il rigetto dell'opposizione avverso la cartella n. 29620150036875850000.
Visto l'esito complessivo della lite (parziale soccombenza reciproca), le spese di lite meritano di essere integralmente compensate.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto,
• dichiara prescritti i crediti contenuti nelle cartelle n. 29620120098240339000, n.
29620140009192906000, n. 29620160059104752000 e n. 29620170028270177000;
• rigetta l'opposizione avverso la cartella n. 29620150036875850000;
dichiara inammissibile la domanda di manleva proposta dall nei confronti del CP_2 concessionario;
dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali.
Così deciso il 20/10/2025
Il Giudice del Lavoro
FA ON
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. FA ON ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2974/2022 R.G.L. vertente tra
(p.i. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. Michele Pinelli;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata Controparte_1 P.IVA_2
e difesa dall'avv. Antonio Maiorana;
- parte resistente –
e
(c.f. , parte rappresentata e difesa dall'avv. Luigi La Valle;
CP_2 P.IVA_3
- parte resistente -
Oggetto: rapporto contributivo in materia di lavoro.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 17 ottobre 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 27 marzo 2022 ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29620229002549769000 notificata il 16 febbraio 2022 con cui richiedeva il pagamento, tra Controparte_3
1 l'altro, di cinque cartelle di pagamento riferite a crediti contributivi dell di CP_2
ammontare complessivo pari ad € 26.981,37. A sostegno dell'opposizione la ricorrente ha contestato la pretesa avversaria per difetto di motivazione e sottoscrizione dell'intimazione di pagamento, per l'omessa notifica delle prodromiche cartelle e, in subordine, per la prescrizione dei relativi crediti, oltre che per l'applicazione dell'art. 4, comma 1, d.l. 119/2018 a tutti i crediti anteriori al 2010 ed inferiori ad € 1.000,00 (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 26 ottobre 2023 l in via preliminare, CP_2 ha eccepito, da un lato, l'inammissibilità delle doglianze avversarie relative a requisiti formali dell'intimazione di pagamento, perché formulate tardivamente rispetto al termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c., e, dall'altro lato, l'inammissibilità delle doglianze relative al merito delle pretese ed alla prescrizione anteriore alla notifica delle cartelle;
in via parimenti preliminare, inoltre, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente a tutte le questioni attinenti la fase esecutiva di competenza del concessionario;
nel merito, infine, ha argomentato circa la legittimità delle pretese contributive;
in subordine, ha chiesto che Controparte_4 venga condannata a manlevarla e tenerla indenne da ogni conseguenza pregiudizievole eventualmente derivante dall'accoglimento del ricorso per causa imputabile al concessionario (cfr. memoria).
Con la memoria di costituzione depositata il 12 febbraio 2024 Controparte_4
ha chiesto il rigetto del ricorso, contestando ciascuna delle doglianze
[...]
avversarie (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
Le doglianze relative all'intimazione di pagamento sono smaccatamente infondate perché, da un lato, il riferimento alle cartelle precedentemente notificate consentono all'intimato di conoscere il fondamento della pretesa avversaria e, dall'altro lato, la sottoscrizione dell'intimazione non è un requisito di validità della medesima, visto che nessun dubbio sussiste (né poteva sussistere) circa la provenienza della richiesta.
Ciò detto, occorre verificare se il concessionario abbia dimostrato la rituale notifica delle cartelle controverse, nonché eventuali atti interruttivi dei termini prescrizionali
2 (tralasciando – perché, come si vedrà, irrilevante ai fini della decisione - l'esame del documento prodotto dalla società con le note ex art. 127 ter c.p.c. del 16 ottobre 2025, rispetto al quale l' non ha avuto modo di replicare). CP_2
Cartella n. 29620120098240339000.
La cartella risulta notificata il 17 aprile 2013 (cfr. allegato n. 4 della memoria di costituzione).
Il ha dedotto che successivamente il decorso della prescrizione sarebbe CP_5 stato interrotto dai seguenti atti: “intimazione di pagamento 29620179004799706000 emessa in data 01/09/2017, intimazione di pagamento 29620179020674091000, emessa in data 03/11/2017, intimazione di pagamento 29620179036759152000, emessa in data 10/11/2017, intimazione di pagamento 29620179053051742000, notificata in data 11/12/2017 e l'intimazione di pagamento
29620229003549769000, notificata a mezzo P.E.C. in data 16/02/2022 e impugnata nel presente giudizio” (cfr. pagina 7 della memoria di costituzione).
A seguito dei chiarimenti richiesti dal Tribunale (cfr. ordinanza dell'8 ottobre 2024),
ha precisato che la prescrizione sarebbe stata interrotta Controparte_4
“dall'intimazione di pagamento n. 29620179053051742000, notificata in data 11/12/2017 a mezzo deposito presso gli uffici della Camera di Commercio (atteso che l'indirizzo P.E.C. della società non risultava valido e attivo)” (cfr. pagina 5 delle note conclusionali depositate il 29 settembre
2025).
Ebbene, la notifica del 13 novembre 2017 (cfr. nota di deposito del 13 marzo 2024, visto che l'allegato n. 9 indicato nel ricorso non risulta depositato con la memoria di costituzione) va ritenuta non perfezionata in mancanza dell'avviso presso la camera di commercio prescritto all'art. 26 del d.P.R. 602/1973 vigente pro tempore.
Pertanto, considerato che prima dell'intimazione di pagamento del 16 febbraio 2022, non risulta alcun atto interruttivo della prescrizione, il credito va dichiarato prescritto.
Cartella n. 29620140009192906000.
La cartella risulta notificata il 22 maggio 2014 ed anche in questo caso, prima dell'intimazione di pagamento del 16 febbraio 2022, non risulta alcun atto interruttivo della prescrizione. L'unico atto fra quelli citati nella memoria di costituzione che è stato prodotto è l'intimazione del 2017 (cfr. nota di deposito del 13 marzo 2024), la cui notifica,
3 però, va ritenuta non perfezionata in mancanza dell'avviso presso la camera di commercio prescritto all'art. 26 del d.P.R. 602/1973 vigente pro tempore.
Il credito, dunque, va dichiarato prescritto.
Cartella n. 29620150036875850000.
La cartella risulta notificata il 9 dicembre 2015.
Considerato il periodo di sospensione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (per un totale di 541 giorni) prevista in materia di riscossione dall'art. 68 del d.l. 18/2020 (e successive proroghe) il credito non si sarebbe prescritto prima del 3 giugno 2022, con la conseguente efficacia dell'atto interruttivo del 16 febbraio 2022 (a prescindere, dunque, dall'ulteriore applicazione dell'art. 12, comma 2, d.lgs. 159/2015 invocato dal concessionario).
Cartella n. 29620160059104752000.
La cartella non risulta validamente notificata, perché la notifica a mezzo pec del 6 settembre 2016 non può dirsi perfezionata in mancanza dell'avviso presso la camera di commercio prescritto all'art. 26 del d.P.R. 602/1973 vigente pro tempore.
Il credito, maturato nel 2015, va conseguentemente dichiarato prescritto, anche considerando i periodi di sospensione previsti dalla normativa sul Covid-19.
Cartella n. 29620170028270177000.
Anche questa cartella non risulta validamente notificata, perché la notifica a mezzo pec del 4 settembre 2017 non può dirsi perfezionata in mancanza dell'avviso presso la camera di commercio prescritto all'art. 26 del d.P.R. 602/1973 vigente pro tempore.
Il credito, maturato nel 2015 come il precedente, va parimenti dichiarato prescritto, non trovando applicazione le sospensioni previste dalla normativa sul Covid-19 in materia di riscossione.
Domanda di manleva proposta dall' nei confronti del concessionario. CP_2
La domanda è inammissibile perché, trattandosi di domanda riconvenzionale, la parte che l'ha proposta non ha chiesto lo spostamento dell'udienza di trattazione, così come previsto dagli art. 416 e 418 c.p.c. (d'altra parte, la responsabilità del concessionario potrà eventualmente essere fatta valere in altra sede sulla base degli accertamenti contenuti nella presente decisione).
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
4 In definitiva il ricorso merita di trovare parziale accoglimento, con la declaratoria di prescrizione dei crediti di cui alle cartelle n. 29620120098240339000, n.
29620140009192906000, n. 29620160059104752000 e n. 29620170028270177000 ed il rigetto dell'opposizione avverso la cartella n. 29620150036875850000.
Visto l'esito complessivo della lite (parziale soccombenza reciproca), le spese di lite meritano di essere integralmente compensate.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto,
• dichiara prescritti i crediti contenuti nelle cartelle n. 29620120098240339000, n.
29620140009192906000, n. 29620160059104752000 e n. 29620170028270177000;
• rigetta l'opposizione avverso la cartella n. 29620150036875850000;
dichiara inammissibile la domanda di manleva proposta dall nei confronti del CP_2 concessionario;
dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali.
Così deciso il 20/10/2025
Il Giudice del Lavoro
FA ON
5