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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 10/02/2026, n. 2285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2285 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2285/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SCOTTO DI CARLO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14295/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
ST Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 20250002174371114889727 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1409/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti sono assente alle ore 10.10
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1, legale rappresentante della ST Ricorrente_1 SA (partita iva P.IVA_1) ha impugnato la intimazione di pagamento n.20250002174371114889727, scaturente da iscrizione a ruolo per la riscossione di tasse automobilistiche relative all'anno 2017; il ricorrente ha eccepito di non aver mai ricevuto notificazione di una precedente ingiunzione di pagamento o comunque di non aver ricevuto alcun atto prodromico sotteso alla intimazione di pagamento impugnata, sostenendo quindi che la pretesa risulta prescritta.
Si è costituita Municipia s.p.a., quale concessionaria per la riscossione, la quale ha deodtto che l'intimazione di pagamento veniva preceduta dalla previa notifica degli atti prodormici, tutti regolarmente notificati, depsoitando al riguardo documentazione finalizzata a dimostrare quanto innanzi, aggiungendo che rilevato gli atti prodromici non venivano opposti, in tal modo cristallizzando e rendendo irrevocabile la sottesa pretesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Ed invero, occorre rilevare che la documentazione depositata dalla società concessionaria per la riscossione della Regione Campania, non è idonea a provare l'avvenuta notificazione del prodromico avviso di accertamento: infatti, risulta che tale atto è stato spedito con raccomandata postale del 5.11.2018, ma non risulta depositata la cartolina di ricevimento di tale atto e quindi la deduzione dell'avvenuta notificazione e della mancata impugnazione dello stesso risulta sfornita di prova.
La mancanza di prova di rituale notificazione del prodoromico atto di accertamento determina la illegittimità dell'azione di riscossione e quindi impone l'accoglimento del ricorso con annullamento dell'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna la Regione Campania e
Municipia s.p.a., in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 200,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso Cut, con attribuzione in favore del difensore antistatario avv. Nominativo_3.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SCOTTO DI CARLO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14295/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
ST Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 20250002174371114889727 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1409/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti sono assente alle ore 10.10
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1, legale rappresentante della ST Ricorrente_1 SA (partita iva P.IVA_1) ha impugnato la intimazione di pagamento n.20250002174371114889727, scaturente da iscrizione a ruolo per la riscossione di tasse automobilistiche relative all'anno 2017; il ricorrente ha eccepito di non aver mai ricevuto notificazione di una precedente ingiunzione di pagamento o comunque di non aver ricevuto alcun atto prodromico sotteso alla intimazione di pagamento impugnata, sostenendo quindi che la pretesa risulta prescritta.
Si è costituita Municipia s.p.a., quale concessionaria per la riscossione, la quale ha deodtto che l'intimazione di pagamento veniva preceduta dalla previa notifica degli atti prodormici, tutti regolarmente notificati, depsoitando al riguardo documentazione finalizzata a dimostrare quanto innanzi, aggiungendo che rilevato gli atti prodromici non venivano opposti, in tal modo cristallizzando e rendendo irrevocabile la sottesa pretesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Ed invero, occorre rilevare che la documentazione depositata dalla società concessionaria per la riscossione della Regione Campania, non è idonea a provare l'avvenuta notificazione del prodromico avviso di accertamento: infatti, risulta che tale atto è stato spedito con raccomandata postale del 5.11.2018, ma non risulta depositata la cartolina di ricevimento di tale atto e quindi la deduzione dell'avvenuta notificazione e della mancata impugnazione dello stesso risulta sfornita di prova.
La mancanza di prova di rituale notificazione del prodoromico atto di accertamento determina la illegittimità dell'azione di riscossione e quindi impone l'accoglimento del ricorso con annullamento dell'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna la Regione Campania e
Municipia s.p.a., in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 200,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso Cut, con attribuzione in favore del difensore antistatario avv. Nominativo_3.