Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 13/03/2026, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 nel giudizio iscritto al n. 80319/pensioni militari del registro di Segreteria,
TRA
il Sig. XX (C.F. omissis), nato a omissis il omissis, con residenza non indicata, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, congiuntamente e/o disgiuntamente dagli Avvocati Paolo Maria D’Ottavi (C.F.
[...]; indirizzo p.e.c.
paolomariadottavi@ordineavvocatiroma.org), e Augusto ON (C.F. [...]; p.e.c.
augustobonagura@ordineavvocatiroma.org), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Roma, in via di Monserrato, n. 25, che dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il presente procedimento ai predetti indirizzi p.e.c. e/o al n. fax 06.68100799;
- ricorrente -
CONTRO
- il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l’Avvocatura generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, rappresentato e difeso nel In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 presente giudizio dalla Direzione generale della previdenza militare e della leva, in persona del Direttore Generale p.t. o del delegato, funzionario amministrativo Dott.ssa Iris Marocchini, elettivamente domiciliato presso la sede in Roma, viale dell’Esercito, n. 186, indirizzo p.e.c.
previmil@postacert.difesa.it;
- l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
(INPS) (C.F. 80078750587), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, in via Ciro il Grande, n. 21, rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura generale allegata all’atto di costituzione in giudizio, dall’Avv.
avv.flavia.incletolli@postacert.inps.gov.it);
resistenti -
Visto l’atto introduttivo del giudizio;
Visti gli altri atti e documenti di causa;
Uditi all’udienza dell’11.3.2026, celebrata con l’assistenza del segretario d’udienza Sig.ra Paola Venanzini, l’Avv. Filippo Mangiapane per l’INPS e la dott.ssa Maria Luisa Margherita GUTTUSO per il Ministero della difesa, mentre nessuno è comparso per la parte ricorrente, come da verbale;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Parte ricorrente ha depositato ricorso in In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 materia pensionistica in data 18.3.2024.
2. In esito all’udienza del 12.3.2025, questo giudice, con decreto in data 13.3.2025, n. 3/2025, preso atto che parte ricorrente aveva notificato alla controparte solo in data 7.3.2025 il decreto di fissazione di udienza, unitamente al ricorso, e aveva chiesto di essere autorizzata alla rinnovazione della notificazione, visti gli artt. 7, comma 1, 86, comma 10, 155, commi 6 e 10, e 111 c.g.c., disponeva la nuova fissazione della discussione alla pubblica odierna, con onere per la parte ricorrente di notificare il ricorso e il presente decreto alla controparte, nel rispetto dei termini di legge.
3. Parte ricorrente non ha depositato prova del rituale rinnovo della notificazione né ha presenziato all’udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il giudizio deve essere dichiarato estinto.
2. Con il decreto n. 3/2025 è stato disposto il rinnovo della notificazione del ricorso alla controparte.
3. L’art. 155, comma 10, c.g.c. dispone che “se l’ordine di rinnovo della notificazione non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 causa del ruolo e il processo si estingue a norma dell’art. 111”.
4. Nella fattispecie, dopo il decreto n. 3/2025, ritualmente comunicato al procuratore della parte ricorrente, detta parte non ha depositato prova dell’avvenuta esecuzione dell’ordine di rinnovo della notificazione.
5. Ne consegue la declaratoria di estinzione del processo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 155, comma 10, e 111 c.g.c..
6. Ai sensi dell’art. 111, comma 8, c.g.c. non vi è luogo a pronuncia sulle spese, atteso che esse rimangono a carico delle parti che le hanno sostenute.
7. Nulla per le spese della sentenza di cui all’art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l’estinzione del giudizio;
- nulla per le spese del giudizio;
- nulla per le spese della sentenza.
In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella Camera di consiglio dell’11.3.2026.
Il Giudice Monocratico Cons. Saverio Galasso f.to digitalmente Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 13.03.2026 per il Dirigente F.to digitalmente dott. Alessandro CO ND CO CORTE DEI CONTI 13.03.2026 12:46:12 GMT+01:00