Articolo 2 della Legge 11 giugno 1960, n. 602
Articolo 1Articolo 3
Versione
19 luglio 1960
Art. 2.
La disposizione di cui all'articolo precedente si applica anche agli insegnanti che trovandosi nelle condizioni previste dal suddetto art. 1 siano stati collocati a riposo per aver raggiunto il 70° anno di eta' prima dell'entrata in vigore della presente legge. Nel caso in cui la cattedra del perseguitato politico o razziale collocato a riposo sia stata gia' occupata da, altro titolare, il docente restituito all'insegnamento sara' collocato in soprannumero.
Entrata in vigore il 19 luglio 1960