Art. 2.
La disposizione di cui all'articolo precedente si applica anche agli insegnanti che trovandosi nelle condizioni previste dal suddetto art. 1 siano stati collocati a riposo per aver raggiunto il 70° anno di eta' prima dell'entrata in vigore della presente legge. Nel caso in cui la cattedra del perseguitato politico o razziale collocato a riposo sia stata gia' occupata da, altro titolare, il docente restituito all'insegnamento sara' collocato in soprannumero.
La disposizione di cui all'articolo precedente si applica anche agli insegnanti che trovandosi nelle condizioni previste dal suddetto art. 1 siano stati collocati a riposo per aver raggiunto il 70° anno di eta' prima dell'entrata in vigore della presente legge. Nel caso in cui la cattedra del perseguitato politico o razziale collocato a riposo sia stata gia' occupata da, altro titolare, il docente restituito all'insegnamento sara' collocato in soprannumero.