Art. 1. Limiti della retribuzione lorda.
Base imponibile. Aliquota contributiva
Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967 , i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda su cui e' calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1968, n. 1469 , sono elevati, rispettivamente, a lire 4.615.000 e a lire 11.960.000 annue, con effetto dal 1 gennaio 1969, e a lire 5.525.000 e a lire 13.903.500 annue, con effetto dal 1 luglio 1970. (1)
Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, entro i limiti indicati nel comma precedente, si applicano i criteri di cui all' articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e successive modificazioni ed integrazioni.
L'aliquota contributiva e' stabilita nella misura del 19 per cento della retribuzione imponibile ed e' ripartita fra datore di lavoro e dirigente di azienda rispettivamente in proporzione di undici quindicesimi e quattro quindicesimi. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 27 marzo 1974 (in G.U 09/07/1975, n. 180) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967 , il limite minimo della retribuzione lorda su cui va calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, stabilito dall' art. 1 della legge 15 marzo 1973, n. 44 , e' aumentato a L. 6.630.000 annue, con effetto dal 1° gennaio 1973, e a L. 6.825.000 annue, con effetto dal 1° gennaio 1974, fermo restando il limite massimo di cui al suddetto art. 1". --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 11 aprile 1980, n. 284 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1980, l'aliquota contributiva dovuta all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali e' stabilita nella misura del 23 per cento della retribuzione imponibile."
Base imponibile. Aliquota contributiva
Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967 , i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda su cui e' calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1968, n. 1469 , sono elevati, rispettivamente, a lire 4.615.000 e a lire 11.960.000 annue, con effetto dal 1 gennaio 1969, e a lire 5.525.000 e a lire 13.903.500 annue, con effetto dal 1 luglio 1970. (1)
Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, entro i limiti indicati nel comma precedente, si applicano i criteri di cui all' articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e successive modificazioni ed integrazioni.
L'aliquota contributiva e' stabilita nella misura del 19 per cento della retribuzione imponibile ed e' ripartita fra datore di lavoro e dirigente di azienda rispettivamente in proporzione di undici quindicesimi e quattro quindicesimi. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 27 marzo 1974 (in G.U 09/07/1975, n. 180) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967 , il limite minimo della retribuzione lorda su cui va calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, stabilito dall' art. 1 della legge 15 marzo 1973, n. 44 , e' aumentato a L. 6.630.000 annue, con effetto dal 1° gennaio 1973, e a L. 6.825.000 annue, con effetto dal 1° gennaio 1974, fermo restando il limite massimo di cui al suddetto art. 1". --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 11 aprile 1980, n. 284 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1980, l'aliquota contributiva dovuta all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali e' stabilita nella misura del 23 per cento della retribuzione imponibile."