Art. 5.
I beni del demanio dello Stato situati nel territori della Regione, eccettuati quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale, sono trasferiti al demanio della Regione.
Sono altresi' trasferiti al demanio della Regione le acque pubbliche in uso di irrigazione e potabile.
I beni del demanio dello Stato situati nel territori della Regione, eccettuati quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale, sono trasferiti al demanio della Regione.
Sono altresi' trasferiti al demanio della Regione le acque pubbliche in uso di irrigazione e potabile.