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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 03/07/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1092 /2024 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nato a [...] il [...], C. F. rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. CRAPARO SALVATORE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “Nell'insistere nel ricorso di merito ed Parte_1
in tutte le deduzioni ivi formulate e preso atto della relazione peritale a firma del Dott.
[...]
si chiede che la causa venga posta in decisione. Persona_1
Con vittoria di spese, competenze professionali e rimborso spese forfettarie di entrambi i giudizi, oltre ad Iva e CPA, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di non aver ricevuto anticipi e da porre a carico come per legge. vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
l'Istituto richiama le conclusioni precedentemente formulate, da
[...]
intendersi qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si dà atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa Sarah Dispoto. oggetto Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
30/08/2024, il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2 Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la sussistenza del dedotto requisito sanitario.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che il ricorrente è affetto da
“Conclusioni diagnostiche
Leucemia linfoblastica acuta a cell B FABL3/Linfoma di Burkitt chemiotrattato e autotrapianto 2022 più trapianto di cell staminali eterologhe compatibili (fratello), depressione grave, recente polmonite con insufficienza respiratoria BPCO in O2 terapia notturna, IRC, discopatie lombari, osteoporosi, diabete non insulino-dipendente, ipertensione arteriosa, intervento spalla destra di ricostruzione e plastica della cuffia dei rotatori.
Considerazioni medico-legali
La presente consulenza si pone l'obiettivo di accertare se il Sig.r riconosciuto dalla Parte_1
Commissione medica per l'accertamento dello stato di invalidità civile di Agrigento “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa: 100% (art 2 e 12 L. 118/71)” e “portatore di Handicap art
3 comma 1 (Legge 104/1992)”, presenti i requisiti sanitari per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento, ai sensi della L.18/80 e L.508/88 a decorrere dalla data di revisione (14.12.2023).
Dagli esami e dalla documentazione allegata al fascicolo si evidenzia che il Ricorrente è stato convocato “su atti” con due mesi di anticipo sulla data di concessione del beneficio, dicembre 2023 invece del febbraio 2024. Mal si comprende del perché il beneficio sia stato revocato con due mesi di anticipo dalla Commissione Medica dato che il paziente ha eseguito strettissimi controlli oncologici nonché terapia medica dedicata fino alla data dell'agosto del 2024. Fino a tale data nessuna variazione del quadro clinico è stata determinata. Si ritiene in altre parole che il ricorrente sia meritevole del beneficio fino ad agosto 2024 data dell'ultimo referto specialistico oncologico che altro non è che la fine del percorso/follow-up iniziato il 2022. Sono pervenute osservazioni CP_2 oltre i 20 giorni concessi per le osservazioni dall'Illustrissimo GOT per cui non considerabili.
Conclusioni
Si ritiene che il Signor abbia diritto al riconoscimento dell'indennità di Parte_1
accompagnamento ai sensi della L.18/80 e L.508/ 88 fino al mese di agosto 2024. “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che il ricorrente presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ai sensi della L.18/80 e L.508/ 88 con decorrenza dal mese di agosto 2024.
Essendo stato riconosciuto il diritto del ricorrente con decorrenza successiva sia alla domanda amministrativa che alla perizia svolta in sede di ATP le spese legali vanno integralmente compensate.
CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accoglie parzialmente la domanda e dichiara che presenta i requisiti sanitari per il Parte_1
riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi della L.18/80 e L.508/ 88 con decorrenza dal mese di agosto 2024.
- compensa le spese legali;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_3
riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 03/07/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nato a [...] il [...], C. F. rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. CRAPARO SALVATORE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “Nell'insistere nel ricorso di merito ed Parte_1
in tutte le deduzioni ivi formulate e preso atto della relazione peritale a firma del Dott.
[...]
si chiede che la causa venga posta in decisione. Persona_1
Con vittoria di spese, competenze professionali e rimborso spese forfettarie di entrambi i giudizi, oltre ad Iva e CPA, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di non aver ricevuto anticipi e da porre a carico come per legge. vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
l'Istituto richiama le conclusioni precedentemente formulate, da
[...]
intendersi qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si dà atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa Sarah Dispoto. oggetto Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
30/08/2024, il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2 Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la sussistenza del dedotto requisito sanitario.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che il ricorrente è affetto da
“Conclusioni diagnostiche
Leucemia linfoblastica acuta a cell B FABL3/Linfoma di Burkitt chemiotrattato e autotrapianto 2022 più trapianto di cell staminali eterologhe compatibili (fratello), depressione grave, recente polmonite con insufficienza respiratoria BPCO in O2 terapia notturna, IRC, discopatie lombari, osteoporosi, diabete non insulino-dipendente, ipertensione arteriosa, intervento spalla destra di ricostruzione e plastica della cuffia dei rotatori.
Considerazioni medico-legali
La presente consulenza si pone l'obiettivo di accertare se il Sig.r riconosciuto dalla Parte_1
Commissione medica per l'accertamento dello stato di invalidità civile di Agrigento “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa: 100% (art 2 e 12 L. 118/71)” e “portatore di Handicap art
3 comma 1 (Legge 104/1992)”, presenti i requisiti sanitari per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento, ai sensi della L.18/80 e L.508/88 a decorrere dalla data di revisione (14.12.2023).
Dagli esami e dalla documentazione allegata al fascicolo si evidenzia che il Ricorrente è stato convocato “su atti” con due mesi di anticipo sulla data di concessione del beneficio, dicembre 2023 invece del febbraio 2024. Mal si comprende del perché il beneficio sia stato revocato con due mesi di anticipo dalla Commissione Medica dato che il paziente ha eseguito strettissimi controlli oncologici nonché terapia medica dedicata fino alla data dell'agosto del 2024. Fino a tale data nessuna variazione del quadro clinico è stata determinata. Si ritiene in altre parole che il ricorrente sia meritevole del beneficio fino ad agosto 2024 data dell'ultimo referto specialistico oncologico che altro non è che la fine del percorso/follow-up iniziato il 2022. Sono pervenute osservazioni CP_2 oltre i 20 giorni concessi per le osservazioni dall'Illustrissimo GOT per cui non considerabili.
Conclusioni
Si ritiene che il Signor abbia diritto al riconoscimento dell'indennità di Parte_1
accompagnamento ai sensi della L.18/80 e L.508/ 88 fino al mese di agosto 2024. “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che il ricorrente presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ai sensi della L.18/80 e L.508/ 88 con decorrenza dal mese di agosto 2024.
Essendo stato riconosciuto il diritto del ricorrente con decorrenza successiva sia alla domanda amministrativa che alla perizia svolta in sede di ATP le spese legali vanno integralmente compensate.
CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accoglie parzialmente la domanda e dichiara che presenta i requisiti sanitari per il Parte_1
riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi della L.18/80 e L.508/ 88 con decorrenza dal mese di agosto 2024.
- compensa le spese legali;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_3
riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 03/07/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini