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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 21/11/2025, n. 1873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1873 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI
IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Giudice dott.ssa Nicole Cefis ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2839 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023 promosso da:
, (C.F. ) nato a [...], il [...], elett.te Parte_1 C.F._1 dom.to presso e nello studio dell'avv. Barbara Cantini del foro di Sassari, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti,
ricorrente
nei confronti di
, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per Controparte_1 legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso la quale è elettivamente domiciliato;
resistente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso in data 11/04/2023, citando ritualmente in giudizio il , Controparte_1
ha domandato di accertare e dichiarare il suo status di OL ai sensi della Parte_1
Convenzione di New York del 28 settembre 1954, ratificata con legge 1° febbraio 1962 n. 306 con ogni conseguenza di legge, con vittoria di spese.
A sostegno della domanda principale ha dedotto, in sintesi, quanto segue: - di essere nato nel territorio della ex Jugoslavia nel 1975, periodo durante il quale i genitori si trovavano a transitare in quel territorio per sfuggire alle persecuzioni razziali;
- di non essere mai stato registrato in tale Nazione;
- di essere arrivato in Italia all'età di quattro anni e che la sua vita si è da sempre radicata in Italia, dove ha studiato e svolto attività lavorativa, e dove nel 1998 è nata la figlia;
- di aver risieduto dal 27/09/2007 presso il campo nomadi di Porto Torres, fino alla sua chiusura il
31/12/2020;
- di vivere a Sorso unitamente alla madre;
- di non aver acquisito la cittadinanza italiana e quella di nessun altro Stato e di non avere legami significativi con Paesi diversi dall'Italia.
Si è costituita l'Avvocatura dello Stato evidenziando il proprio CP_2 Controparte_1
ruolo di contraddittore solo formale e rimettendosi alla decisione del Tribunale in merito all'accertamento dello status di OL, con compensazione delle spese in caso di accoglimento.
In fatto, ha reso noto che a nome del ricorrente risultava presentata per il tramite della Prefettura di
Torino istanza di certificazione dello stato di OL (correlata dall'atto di nascita e dal passaporto del padre, successivamente integrata con nota del Consolato della Serbia e Montenegro che richiedeva di presentarsi per verificare la sua cittadinanza e, a seguito di richiesta di integrazione, con il permesso di soggiorno e il certificato di residenza dell'istante). Il Ministero degli Affari Esteri ha rilevato, con nota acquisita al prot.n. 11711 del 9 settembre 2009 che la mancanza dello status di cittadinanza della Repubblica di Serbia e del Montenegro era dovuta ad un difetto di regolarizzazione amministrativa sanabile e la ha di conseguenza dichiarato CP_3
l'improcedibilità del procedimento, il 17/09/2009. In data 20/12/2012 il Tribunale di Sassari ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto per l'accertamento dello stato di OL.
L'Amministrazione resistente ha quindi eccepito il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sul ricorrente, ai sensi dell'art. 2697 c.c., rilevando che quest'ultimo non ha fornito la dimostrazione, neppure indiziaria, di non possedere e di non poter ottenere la cittadinanza degli
Stati con i quali intrattiene legami significativi, quali il Paese di nascita, di residenza e quelli di cui i genitori sono (o erano) cittadini.
Ha evidenziato che il ricorrente si è limitato a mere allegazioni circa l'impossibilità di acquisire la cittadinanza e l'assenza di collegamenti con la Serbia e il Montenegro, senza produrre documentazione idonea a comprovare il rifiuto di riconoscimento da parte delle competenti autorità.
È stato altresì sottolineato che non è stata fornita prova certa in ordine alla cittadinanza dei genitori, genericamente indicata con riferimento all'ex Jugoslavia, né è stata dimostrata l'impossibilità di ottenere la cittadinanza bosniaca o croata. Ha quindi richiamato la normativa bosniaca vigente al momento della nascita del ricorrente (legge del 6 ottobre 1992), la quale consentiva l'acquisizione della cittadinanza ai figli nati all'estero da cittadini bosniaci, subordinandola alla registrazione entro il compimento del ventitreesimo anno di età o al trasferimento di residenza nella Repubblica per motivi di studio, ovvero alla condizione di apolidia. Pertanto, il ricorrente avrebbe potuto ottenere la cittadinanza mediante una semplice dichiarazione della madre o una propria manifestazione di volontà, circostanza che non risulta essere stata provata né è stata allegata l'esistenza di ostacoli insormontabili.
Infine, ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la mera assenza di iscrizione nei registri anagrafici non costituisce prova sufficiente della mancanza dello status civitatis (Cass. civ., sez. I, 24 novembre 2017, n. 28153; Cass. civ., sez. I, 18 gennaio 2018, n. 1183), e che non può essere riconosciuto lo status di OL a chi rifiuta una cittadinanza che potrebbe agevolmente acquisire.
***
Con note del 2/10/2023 il ricorrente ha rappresentato di aver posto in essere ogni iniziativa utile alla regolarizzazione della propria posizione sul territorio nazionale, superando la condizione di irreperibilità determinatasi a seguito della dismissione del campo rom di Porto Torres, ottenendo la residenza nel Comune di Sorso, ove attualmente dimora, anche per prestare assistenza ad un fratello gravemente malato. Ha altresì evidenziato di aver presentato formale istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presso la Questura di Sassari.
Nel merito della domanda, ha sostenuto che, ai fini dell'accertamento dello status di OL, debba trovare applicazione il principio di attenuazione dell'onere probatorio, analogamente a quanto previsto per le domande di protezione internazionale, in considerazione della particolare condizione giuridica dell'OL, assimilabile a quella dello straniero titolare di protezione. Ha richiamato, a sostegno, la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. I, sent. n. 4262/2015) e il Manuale
UNHCR per la protezione delle persone apolidi, secondo cui le eventuali lacune probatorie possono essere colmate mediante l'esercizio dei poteri istruttori officiosi del giudice, anche attraverso richieste di informazioni alle autorità degli Stati di origine o di collegamento.
Il ricorrente ha inoltre dedotto di essersi recato presso l'ambasciata del Kosovo in Milano, ove gli è stata negata la cittadinanza per il solo fatto di non aver mai risieduto nel territorio, nonostante la nascita in tale Paese.
Ha evidenziato di non avere alcun legame con lo Stato di origine né con quello dei genitori, essendo giunto in Italia in tenera età, privo della madre e affidato al padre, e di trovarsi oggi in una condizione di totale estraneità rispetto a tali ordinamenti. Ha sottolineato che il riconoscimento dello status di OL costituisce per lui l'unica possibilità di ottenere il rispetto dei diritti fondamentali, attualmente compromessi, con gravi ripercussioni sul piano amministrativo e lavorativo.
Con ordinanza del 28/10/2024 il Tribunale “ritenuto di dover accertare la cittadinanza dei genitori del ricorrente, posto che non è stata prodotta alcuna documentazione da cui risulti se essi, così come il ricorrente, siano iscritti nel registro dei cittadini serbi (quanto al padre, viene prodotta copia della pagine interna del passaporto, da cui tuttavia non emerge la sua cittadinanza;
mentre della madre nulla viene prodotto né allegato, non essendo nemmeno chiaro se il ricorrente abbia rapporti con quest'ultima, presso cui deduce essere domiciliato, nell'atto introduttivo del giudizio, salvo poi allegare nelle note del 2/10/2023 di essere stato abbandonato da lei sin dalla tenera età); rilevato che non è chiaro il motivo per cui la Prefettura di Torino abbia rilevato che la mancanza dello status di cittadinanza della Repubblica della Serbia e del Montenegro sia dovuta semplicemente ad un difetto di regolarizzazione amministrativa sanabile da parte dell'interessato, e ritenuto di dover chiedere chiarimenti sul punto al costituito;
ritenute tali verifiche CP_1 necessarie ai fini dell'accertamento dello status di OL del ricorrente”, ha invitato parte ricorrente a fornire indicazioni sulla data e il luogo di nascita della madre, , e a Persona_1
chiarire quali siano i rapporti con lei, e ha invitato il Ministero a chiarire il motivo per cui la mancata acquisizione da parte del ricorrente dello status di cittadinanza della Repubblica della
Serbia e del Montenegro sia dovuta semplicemente ad un difetto di regolarizzazione amministrativa sanabile da parte dell'interessato. Ha inoltre chiesto al Consolato di Serbia di trasmettere informazioni circa il possesso della cittadinanza serba da parte del ricorrente e dei suoi genitori.
Con note del 23/09/2025 il ricorrente ha dichiarato di essere stato abbandonato dalla madre all'età di circa quattro anni, senza aver avuto più notizie della stessa sino a circa trentacinque anni dopo. I rapporti attuali sono sporadici e non ha mai chiesto spiegazioni in merito all'abbandono, ritenendo che non vi possano essere motivazioni idonee a giustificare tale condotta. Ha riferito che, secondo le regole del gruppo di appartenenza, il comportamento della madre ha determinato un isolamento nei suoi confronti. Non è possibile acquisire ulteriori informazioni dalla madre, la quale, a seguito di intervento chirurgico per tumore cerebrale, presenta gravi compromissioni cognitive;
né dal padre, deceduto il 15 marzo 2024. Il ricorrente ha altresì ribadito di aver costruito la propria vita in
Italia, ove risiede nel Comune di Sorso, convivendo con la compagna dalla quale ha avuto una figlia ed essendo oggi nonno di cinque nipoti. Ha sottolineato la propria integrazione sociale, svolgendo attività di volontariato presso l'associazione “Sorso Emergenza OdV” con mansioni di autista soccorritore dal maggio 2024, come da dichiarazione prodotta in atti. A fronte di tali elementi, il ricorrente ha confermato le allegazioni e richieste già formulate nel ricorso introduttivo e negli atti difensivi successivi, richiamando la documentazione depositata. Con nota del 22/09/2025 l'Avvocatura dello Stato ha dato atto di aver depositato la nota di chiarimenti del del 6.11.2024 con relativi allegati (doc. nn. 1 e 1 bis) e Controparte_1
segalato che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con successiva comunicazione (doc. n. 2), ha richiesto la dichiarazione sul trattamento dei dati personali del ricorrente, necessaria per attivare le competenti Rappresentanze italiane all'estero, tuttavia tale dichiarazione non risulta fornita dal ricorrente nel procedimento amministrativo, circostanza che impedisce la trasmissione della richiesta da parte del . Controparte_1
Ha inoltre dato atto di aver prodotto la nota del Ministero degli Affari Esteri del 4 luglio 2025 (doc.
n. 3), dalla quale emerge che l'Ambasciata d'Italia a Pristina ha verificato presso le autorità locali la posizione del ricorrente: lo stesso non risulta iscritto nel Registro dei cittadini della Repubblica del
Kosovo, ma è regolarmente registrato nei registri degli atti di nascita. Le autorità kosovare hanno precisato che tale condizione non preclude né esclude il diritto di richiedere la registrazione o l'acquisizione della cittadinanza, da effettuarsi secondo la procedura prevista dalla Legge n. 04/L-
215 sulla cittadinanza del Kosovo, art. 31 (doc. n. 4).
Con ordinanza del 3/11/2025 la causa è stata quindi tenuta in decisione.
***
La domanda di riconoscimento dello status di OL deve essere accolta in quanto fondata.
Sul punto, si deve preliminarmente evidenziare come l'apolidia presuppone la prova, anche indiziaria, da parte del richiedente di non essere riconosciuto come cittadino da nessuno degli Stati con i quali abbia intrattenuto rapporti rilevanti, non essendo possibile fornire la prova negativa circa l'insussistenza delle condizioni per acquisire lo “status civitatis” con riferimento a qualunque Stato.
In questa logica, si ritiene soddisfatto il parametro della sufficienza indiziaria, al fine del riconoscimento dello status di OL, qualora sia fornita una prova che escluda la possibilità, sul piano normativo e fattuale, di acquisire la cittadinanza avuto riguardo allo stato di nascita, di residenza del richiedente e a quello di cui i genitori del medesimo hanno la cittadinanza (v.
Cassazione civile, sez. I, 18/01/2018, n. 1183).
Nel caso di specie, deve escludersi che il ricorrente sia cittadino del Kosovo, Paese di nascita suo e della madre, come si evince dalla dichiarazione negativa di cittadinanza rilasciata dal Consolato di tale Paese, o che possa acquisirla, in forza della relativa Legge n. 04/L-215, che all'art. 31 prevede che possa acquisire la cittadinanza il soggetto che sia residente sul territorio nazionale, circostanza da escludere nel caso in esame.
Più in generale, la citata legge all'art. 5 stabilisce che la cittadinanza del Kosovo può essere acquisita per nascita nel territorio della Kosovo, per adozione, per naturalizzazione, ai sensi degli artt. 31 e 32 e in virtù di accordi internazionali. Deve escludersi che il ricorrente abbia acquisito o possa acquisire la cittadinanza kosovara per discendenza e per nascita nel territorio poiché nato in [...] oggi appartenente al Kosovo in epoca antecedente alla nascita di tale Stato, e poiché al momento della nascita nessuno dei genitori era cittadino del Kosovo. Deve altresì escludersi che possa acquisirla per naturalizzazione, considerato che a tal fine è richiesta, tra le altre condizioni, la residenza nel territorio (artt. 9-18).
Sebbene non sia stato possibile verificare se il padre del ricorrente, nato nel territorio dell'attuale Serbia, abbia acquisito la cittadinanza di quello Stato, a fronte dei mancati riscontri alle richieste inoltrate dal Tribunale al Consolato serbo, deve in ogni caso escludersi, in ipotesi, che fosse in possesso dei requisiti per richiedere tale cittadinanza in quanto il padre è nato in [...] territorio che al tempo apparteneva alla ex Jugoslavia e, con riguardo alle ulteriori ipotesi di acquisto della cittadinanza per naturalizzazione, esse sono da escludere radicalmente in presenza di un soggetto che è nato in [...] appartenente al Kosovo e che non risulta avere mai lasciato dall'età di quattro anni l'Italia, né aver mai avuto la residenza in Serbia.
Ciò giustifica, pertanto, il riconoscimento in favore della ricorrente dello status di “apolidia”, dato che è risultata provata la mancanza della cittadinanza e l'impossibilità di acquisirla con riferimento agli Stati con i quali è ravvisabile una qualche forma di collegamento sostanziale.
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti in ragione della peculiare posizione rivestita dal convenuto e della posizione collaborativa tenuta nel corso del giudizio. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, ogni altra domanda disattesa o altrimenti assorbita, per le ragioni di cui in parte motiva così provvede:
- accerta e dichiara che il ricorrente , (C.F. Parte_1
) nato a [...] il [...], è OL ai sensi della C.F._1
Convenzione di New York del 28 settembre 1954 e della normativa vigente;
- dispone che il Controparte_4 provveda alla registrazione del ricorrente quale OL e al rilascio del
[...]
relativo titolo di soggiorno, con ogni conseguente adempimento di legge;
- compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
-
Cagliari, 20/11/2025
Il Giudice
Nicole Cefis