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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 04/12/2025, n. 1456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1456 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Eleonora
Ramacciotti pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 943 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
-Cod. Fisc. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA L.A. MURATORI N. 1 CARPI, presso lo studio dell'avv. VALISNIERI FILIPPO e dell'avv. MASINI IRENE , rappresentat o e difeso dall'avv. VALISNIERI FILIPPO e dall'avv. MASINI IRENE;
ATTORE
nei confronti di
- Cod. Fisc. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in CORSO CABASSI 39 CARPI, presso lo studio dell'avv. TI IA, rappresentata e difesa dall'avv.
TI IA ( ); C.F._3
CONVENUTA
1 in punto a: Altri istituti relativi alle successioni
Conclusioni delle parti
Come da verbale di udienza del 13.05.2025.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 10.02.2023, conveniva in Parte_1
giudizio deducendo, tra l'altro: di essersi separato Controparte_1
consensualmente dalla moglie convenuta con decreto di omologa del
Tribunale di Modena del 02/03/2022; che detto provvedimento aveva previsto che nella ex casa coniugale, in comproprietà al 50% tra i coniugi,
rimanesse ad abitare la moglie;
che, per quanto qui interessa, alla condizione n. 3, ultimi due capoversi, del verbale di separazione personale consensuale era stato convenuto quanto segue: “Il signor dichiara Parte_1
espressamente, con la sottoscrizione della presente, di rinunciare alla vendita a terzi della propria quota di proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale, anche nel futuro e di nulla pretendere per la titolarità di detta quota” ed ancora “Il signor dichiara espressamente, Parte_1
inoltre, che, alla sua morte, la quota di sua proprietà della casa coniugale spetterà ai figl in parti uguali;
la Persona_1 Persona_2
signora dichiara espressamente che, alla sua morte, la Controparte_1
quota di sua proprietà della casa coniugale spetterà ai figli Persona_1
e in parti uguali”; che tali clausole erano
[...] Persona_2
2 rispettivamente in violazione dell'art. 1379 c.c. in quanto il pactum de non alienando non era contenuto entro convenienti limiti di tempo, come richiesto dalla norma ed in violazione dell'art. 458 c.c. (divieto di patti successori) atteso che con tali pattuizioni i coniugi avevano inteso disporre di una parte delle proprie sostanze (segnatamente la propria quota di comproprietà dell'immobile di Carpi), per il periodo in cui avrebbero cessato di vivere, in favore dei figli.
Concludeva, pertanto, chiedendo in via principale di dichiarare la nullità
della clausola contenuta al numero 3, penultimo ed ultimo capoverso dell'accordo di separazione in quanto contraria ai divieti di cui agli artt. 1379
c.c. e 458 c.c., con il favore delle spese processuali.
Costituitasi in giudizio, si opponeva all'accoglimento Controparte_1
delle domande deducendo, tra l'altro: che l'accordo intercorso tra i coniugi in sede di separazione consensuale era stato omologato dal Tribunale, che lo aveva ritenuto conforme all'ordinamento giuridico;
che nessun vizio del consenso era stato lamentato dall'attore il quale aveva liberamente sottoscritto il ricorso e approvato il contenuto del verbale e non aveva proposto querela di falso contro quello che poteva definirsi a tutti gli effetti un atto pubblico;
l'accordo intercorso tra i coniugi era da intendersi quale negozio famigliare previsto dall'autonomia privata e tutelato ex art. 1322
C.C. in quanto tramite lo stesso i coniugi avevano inteso regolamentare
3 definitivamente le loro reciproche pretese e favorito con negozio inter vivos i figli, vantanti pretese sul cespite oggetto del futuro trasferimento.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice con accertamento della validità della clausola de qua, con vittoria di spese,
competenze ed onorari.
Il giudizio veniva istruito con le produzioni documentali per essere poi definitivamente tratto in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza in epigrafe indicata.
Ora, deve essere preliminarmente rilevato che la separazione tra i due coniugi è stata omologata dal Tribunale di Modena in data 2.03.2022 e che in tale ambito il resistente aveva rinunciato (doc. 3, atto di citazione), per quel che qui rileva, alla alienazione a terzi della propria quota di proprietà
sull'immobile; entrambe le parti, poi, avevano “dichiarato” che alla loro morte le proprie quote sull'immobile sarebbero spettate ai due figli Per_1
e . Persona_2
Sul punto deve rammentarsi che, come affermato dalla Suprema Corte di
Cassazione con motivazione che si ritiene di condividere, il procedimento per la separazione consensuale omologata, "nel quale concorrono elementi di diritto privato e pubblico", costituisce una fattispecie complessa, per cui il regolamento basato sull'accordo (di natura privatistica) tra i coniugi acquista efficacia giuridica solo attraverso il provvedimento di omologazione (di natura pubblicistica).
4 In tale ambito, secondo la posizione "privatistica", la separazione consensuale omologata è essenzialmente costituita dalla volontà concorde dei coniugi di separarsi (e di definire altri eventuali aspetti della vita coniugale e familiare), mentre la successiva omologazione assume una valenza di semplice condizione (sospensiva) di efficacia delle pattuizioni contenute in tale accordo (salvo per quanto riguarda i patti relativi all'affidamento ed al mantenimento dei figli minorenni, sui quali il giudice è
dotato di un potere d'intervento più penetrante).
Nell'ambito di questa concezione, gli aspetti privatistici della separazione consensuale omologata - riguardata nella sua natura di negozio familiare -
ottengono la massima considerazione, sicché la validità del consenso come effetto del libero incontro delle volontà delle parti, è presidiata dall'esperibilità dell'azione di annullamento per vizi, non limitata alla materia contrattuale, ma estensibile ai negozi relativi a rapporti giuridici non patrimoniali, genus cui appartengono quelli di diritto familiare.
Anche in base ad un precedente di questo Tribunale: "Le condizioni di separazione consensuale, ancorché omologate dal Tribunale, rimangono pur sempre il frutto di un accordo negoziale dei coniugi, al quale si applicano le norme generali sul contratto, ivi comprese quelle in tema di vizi della volontà e di capacità delle parti, da dedursi mediante l'azione di annullamento contro il decreto di omologa, e non già attraverso la richiesta
5 di modifica delle condizioni stesse ai sensi dell'art. 710 c.p.c. (Tribunale di
Modena, decreto del 18 aprile 2012).
Pertanto, tenuto conto che l'intervento del Presidente non può escludere l'esistenza di vizi della volontà delle parti, devono trovare applicazione per la separazione consensuale omologata i rimedi contrattuali per i vizi del consenso (articoli 1427 e ss., c.c.: Cass. 4.9.2004, n. 17902; 20.3.2008, n.
7450), esperibili attraverso un giudizio ordinario secondo le regole generali
(Cass. 22.11.2007, n. 24321), ovvero anche l'ordinaria azione di declaratoria di nullità dell'accordo secondo le coordinate codicistiche.
Con specifico riferimento al caso in esame, come detto, Parte_1
ha chiesto la dichiarazione di nullità per contrarietà a norme imperative
(artt. 458 e/o 1379 c.c.) della clausola dell'accordo di separazione con cui si era obbligato a non vendere a terzi la propria quota di proprietà del 50%
sull'immobile adibito a casa coniugale e, nel contempo, entrambe le parti avevano dichiarato che l'immobile, alla loro morte, sarebbe divenuto di proprietà dei due figli in quote eguali.
L'impugnativa non è dunque rivolta all'accordo di separazione considerato nel suo complesso bensì al contenuto dell'accordo con il quale si disciplinano convenzionalmente le sorti dell'immobile coniugale,
prevendendone l'inalienabilità senza limiti di tempo per la quota dell'attore e la trasmissione ai figli post mortem.
6 Si tratta in particolare delle clausole al punto 3 dell'accordo, penultimo ed ultimo capoverso ( " Il signo dichiara espressamente, con Parte_1
la sottoscrizione della presente, di rinunciare alla vendita a terzi della propria quota di proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale, anche nel futuro e di nulla pretendere per la titolarità di detta quota”. - “Il signor dichiara espressamente, inoltre, che, alla sua morte, la Parte_1
quota di sua proprietà della casa coniugale spetterà ai figli Persona_1
e in parti uguali;
la signora
[...] Persona_2 CP_1
dichiara espressamente che, alla sua morte, la quota di sua
[...]
proprietà della casa coniugale spetterà ai figli e Persona_1
in parti uguali"), che qui integralmente si richiamano. Persona_2
Quanto alla clausola che si pretende violativa del divieto di cui all'art. 458
c.c. si osserva quanto segue.
Com'è noto, l'art. 457 c.c., nello stabilire che "l'eredità si devolve per legge o per testamento", esclude che la successione possa devolversi per contratto,
esclude cioè la regolamentazione pattizia del fenomeno successorio.
In questo senso, l'art. 457 cod. civ. va letto unitamente all'art. 458 c.c. - che ne costituisce il corollario - e che sancisce la nullità dei "patti successori" ("E'
nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione").
I patti successori sono vietati per il votum captandae mortis che essi determinano e perchè, vincolando il de cuius, privano quest'ultimo di quella libertà di disporre delle proprie sostanze, per il tempo in cui avrà cessato di
7 vivere;
libertà questa - manifestazione della più generale libertà della persona
- che la legge riconosce ad ogni individuo fino al momento della sua morte
("Ambulatoria est voluntas testantis usque ad vitae supremum exitum").
E' per questo che l'ordinamento riconosce ad ognuno la libertà di disporre delle proprie sostanze mediante quel negozio unilaterale, non recettizio, che
è il testamento (art. 587 c.c.); e garantisce la revocabilità e modificabilità del testamento in ogni tempo, stabilendo espressamente che "Non si può in alcun modo rinunziare alla facoltà di revocare o mutare le disposizioni testamentarie", aggiungendo che "ogni clausola o condizione contraria non ha effetto" (art. 679 c.c.).
In questo quadro, si comprende perché i patti successori siano vietati dall'ordinamento, trattandosi di accordi negoziali che limitano la libertà del de cuius di disporre delle proprie sostanze per testamento fino all'ultimo istante della sua vita.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, configurano un patto successorio sia le convenzioni aventi ad oggetto una vera e propria istituzione di erede rivestita della forma contrattuale, sia quelle che abbiano ad oggetto la costituzione, trasmissione o estinzione di diritti relativi ad una successione non ancora aperta, tali da far sorgere un "vinculum iuris" di cui la disposizione ereditaria rappresenti l'adempimento (ex plurimis, Cass.,
Sez. 2, n. 24450 del 19/11/2009; Sez. 2, n. 5870 del 09/05/2000; Sez. 2, n.
8 Sussiste, pertanto, patto successorio - come tale nullo ai sensi dell'art. 458
c.c. - allorquando, dall'accordo negoziale tra due o più parti, risulti che il promittente abbia inteso provvedere in tutto o in parte alla propria successione, accettando di sottoporsi ad un vincolo giuridico che lo ha privato dello jus poenitendi (cfr., Cass., Sez. 2, n. 2404 del 22/07/1971; Sez.
2, n. 1683 del 16/02/1995; Cass. civ., Sez. II, 21/11/2017, n. 27624).
Nel caso di specie si tratta di una pattuizione con la quale le parti hanno chiaramente inteso regolare le rispettive successioni, con effetti vincolanti tra loro.
In sostanza, deve ritenersi che la convenzione con la quale due coniugi dispongono dei loro beni (o di una parte di essi) in favore dei loro rispettivi figli, per il tempo in cui avranno cessato di vivere, limitando così la possibilità per le parti di disporre dei loro beni mediante testamento, dia luogo ad un patto successorio, come tale vietato dall'art. 458 c.c. e, perciò,
nullo; essendo per ciò stesso esclusa la configurabilità di un valido contratto a favore di terzi ai sensi dell'art. 1412 c.c..
Essendo - nella specie - evidente ed inequivoco il contrasto delle pattuizioni con l'art. 458 c.c., deve affermarsi la nullità dell'accordo nella parte in questione.
A non dissimili conclusioni deve giungersi con riguardo al pactum del non alienando contenuto nella clausola n. 3 penultimo capoverso degli accordi separazione.
9 L'art. 1379 c.c., infatti, stabilisce che il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo tra le parti e che non è valido se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo e se non risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti.
Ora, se non può certo dubitarsi che il pactum contenuto negli accordi di separazione risponda all'interesse evidente di vincolare l'immobile coniugale alle esigenze familiari, non può dirsi che esso sia contenuto entro
“convenienti limiti di tempo”, avendo l'attore espressamente formalizzato la rinuncia alla vendita a terzi della propria quota di proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale “anche nel futuro” e dichiarato di nulla pretendere per la titolarità di detta quota.
Per le ragioni sopra esposte, la domanda di parte attrice va accolta e deve essere dichiarata la nullità della clausola n.3, ultimi due capoversi, degli accordi di separazione di cui al decreto di omologa del Tribunale di
Modena del 02/03/2022
Le spese processuali - in ragione della obiettività controvertibilità e peculiarità delle questioni trattate - devono essere compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa eccezione e deduzione disattese, il Tribunale in composizione monocratica così provvede:
10 -dichiara la nullità della clausola di cui al punto 3, penultimo ed ultimo capoverso della separazione consensuale omologata tra le parti con decreto del Tribunale di Modena del 02/03/2022;
-compensa le spese di lite tra le parti;
Modena, 4.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2623 del 27/04/1982; Sez. 2, n. 6230 del 24/11/1980).
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Eleonora
Ramacciotti pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 943 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
-Cod. Fisc. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA L.A. MURATORI N. 1 CARPI, presso lo studio dell'avv. VALISNIERI FILIPPO e dell'avv. MASINI IRENE , rappresentat o e difeso dall'avv. VALISNIERI FILIPPO e dall'avv. MASINI IRENE;
ATTORE
nei confronti di
- Cod. Fisc. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in CORSO CABASSI 39 CARPI, presso lo studio dell'avv. TI IA, rappresentata e difesa dall'avv.
TI IA ( ); C.F._3
CONVENUTA
1 in punto a: Altri istituti relativi alle successioni
Conclusioni delle parti
Come da verbale di udienza del 13.05.2025.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 10.02.2023, conveniva in Parte_1
giudizio deducendo, tra l'altro: di essersi separato Controparte_1
consensualmente dalla moglie convenuta con decreto di omologa del
Tribunale di Modena del 02/03/2022; che detto provvedimento aveva previsto che nella ex casa coniugale, in comproprietà al 50% tra i coniugi,
rimanesse ad abitare la moglie;
che, per quanto qui interessa, alla condizione n. 3, ultimi due capoversi, del verbale di separazione personale consensuale era stato convenuto quanto segue: “Il signor dichiara Parte_1
espressamente, con la sottoscrizione della presente, di rinunciare alla vendita a terzi della propria quota di proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale, anche nel futuro e di nulla pretendere per la titolarità di detta quota” ed ancora “Il signor dichiara espressamente, Parte_1
inoltre, che, alla sua morte, la quota di sua proprietà della casa coniugale spetterà ai figl in parti uguali;
la Persona_1 Persona_2
signora dichiara espressamente che, alla sua morte, la Controparte_1
quota di sua proprietà della casa coniugale spetterà ai figli Persona_1
e in parti uguali”; che tali clausole erano
[...] Persona_2
2 rispettivamente in violazione dell'art. 1379 c.c. in quanto il pactum de non alienando non era contenuto entro convenienti limiti di tempo, come richiesto dalla norma ed in violazione dell'art. 458 c.c. (divieto di patti successori) atteso che con tali pattuizioni i coniugi avevano inteso disporre di una parte delle proprie sostanze (segnatamente la propria quota di comproprietà dell'immobile di Carpi), per il periodo in cui avrebbero cessato di vivere, in favore dei figli.
Concludeva, pertanto, chiedendo in via principale di dichiarare la nullità
della clausola contenuta al numero 3, penultimo ed ultimo capoverso dell'accordo di separazione in quanto contraria ai divieti di cui agli artt. 1379
c.c. e 458 c.c., con il favore delle spese processuali.
Costituitasi in giudizio, si opponeva all'accoglimento Controparte_1
delle domande deducendo, tra l'altro: che l'accordo intercorso tra i coniugi in sede di separazione consensuale era stato omologato dal Tribunale, che lo aveva ritenuto conforme all'ordinamento giuridico;
che nessun vizio del consenso era stato lamentato dall'attore il quale aveva liberamente sottoscritto il ricorso e approvato il contenuto del verbale e non aveva proposto querela di falso contro quello che poteva definirsi a tutti gli effetti un atto pubblico;
l'accordo intercorso tra i coniugi era da intendersi quale negozio famigliare previsto dall'autonomia privata e tutelato ex art. 1322
C.C. in quanto tramite lo stesso i coniugi avevano inteso regolamentare
3 definitivamente le loro reciproche pretese e favorito con negozio inter vivos i figli, vantanti pretese sul cespite oggetto del futuro trasferimento.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice con accertamento della validità della clausola de qua, con vittoria di spese,
competenze ed onorari.
Il giudizio veniva istruito con le produzioni documentali per essere poi definitivamente tratto in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza in epigrafe indicata.
Ora, deve essere preliminarmente rilevato che la separazione tra i due coniugi è stata omologata dal Tribunale di Modena in data 2.03.2022 e che in tale ambito il resistente aveva rinunciato (doc. 3, atto di citazione), per quel che qui rileva, alla alienazione a terzi della propria quota di proprietà
sull'immobile; entrambe le parti, poi, avevano “dichiarato” che alla loro morte le proprie quote sull'immobile sarebbero spettate ai due figli Per_1
e . Persona_2
Sul punto deve rammentarsi che, come affermato dalla Suprema Corte di
Cassazione con motivazione che si ritiene di condividere, il procedimento per la separazione consensuale omologata, "nel quale concorrono elementi di diritto privato e pubblico", costituisce una fattispecie complessa, per cui il regolamento basato sull'accordo (di natura privatistica) tra i coniugi acquista efficacia giuridica solo attraverso il provvedimento di omologazione (di natura pubblicistica).
4 In tale ambito, secondo la posizione "privatistica", la separazione consensuale omologata è essenzialmente costituita dalla volontà concorde dei coniugi di separarsi (e di definire altri eventuali aspetti della vita coniugale e familiare), mentre la successiva omologazione assume una valenza di semplice condizione (sospensiva) di efficacia delle pattuizioni contenute in tale accordo (salvo per quanto riguarda i patti relativi all'affidamento ed al mantenimento dei figli minorenni, sui quali il giudice è
dotato di un potere d'intervento più penetrante).
Nell'ambito di questa concezione, gli aspetti privatistici della separazione consensuale omologata - riguardata nella sua natura di negozio familiare -
ottengono la massima considerazione, sicché la validità del consenso come effetto del libero incontro delle volontà delle parti, è presidiata dall'esperibilità dell'azione di annullamento per vizi, non limitata alla materia contrattuale, ma estensibile ai negozi relativi a rapporti giuridici non patrimoniali, genus cui appartengono quelli di diritto familiare.
Anche in base ad un precedente di questo Tribunale: "Le condizioni di separazione consensuale, ancorché omologate dal Tribunale, rimangono pur sempre il frutto di un accordo negoziale dei coniugi, al quale si applicano le norme generali sul contratto, ivi comprese quelle in tema di vizi della volontà e di capacità delle parti, da dedursi mediante l'azione di annullamento contro il decreto di omologa, e non già attraverso la richiesta
5 di modifica delle condizioni stesse ai sensi dell'art. 710 c.p.c. (Tribunale di
Modena, decreto del 18 aprile 2012).
Pertanto, tenuto conto che l'intervento del Presidente non può escludere l'esistenza di vizi della volontà delle parti, devono trovare applicazione per la separazione consensuale omologata i rimedi contrattuali per i vizi del consenso (articoli 1427 e ss., c.c.: Cass. 4.9.2004, n. 17902; 20.3.2008, n.
7450), esperibili attraverso un giudizio ordinario secondo le regole generali
(Cass. 22.11.2007, n. 24321), ovvero anche l'ordinaria azione di declaratoria di nullità dell'accordo secondo le coordinate codicistiche.
Con specifico riferimento al caso in esame, come detto, Parte_1
ha chiesto la dichiarazione di nullità per contrarietà a norme imperative
(artt. 458 e/o 1379 c.c.) della clausola dell'accordo di separazione con cui si era obbligato a non vendere a terzi la propria quota di proprietà del 50%
sull'immobile adibito a casa coniugale e, nel contempo, entrambe le parti avevano dichiarato che l'immobile, alla loro morte, sarebbe divenuto di proprietà dei due figli in quote eguali.
L'impugnativa non è dunque rivolta all'accordo di separazione considerato nel suo complesso bensì al contenuto dell'accordo con il quale si disciplinano convenzionalmente le sorti dell'immobile coniugale,
prevendendone l'inalienabilità senza limiti di tempo per la quota dell'attore e la trasmissione ai figli post mortem.
6 Si tratta in particolare delle clausole al punto 3 dell'accordo, penultimo ed ultimo capoverso ( " Il signo dichiara espressamente, con Parte_1
la sottoscrizione della presente, di rinunciare alla vendita a terzi della propria quota di proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale, anche nel futuro e di nulla pretendere per la titolarità di detta quota”. - “Il signor dichiara espressamente, inoltre, che, alla sua morte, la Parte_1
quota di sua proprietà della casa coniugale spetterà ai figli Persona_1
e in parti uguali;
la signora
[...] Persona_2 CP_1
dichiara espressamente che, alla sua morte, la quota di sua
[...]
proprietà della casa coniugale spetterà ai figli e Persona_1
in parti uguali"), che qui integralmente si richiamano. Persona_2
Quanto alla clausola che si pretende violativa del divieto di cui all'art. 458
c.c. si osserva quanto segue.
Com'è noto, l'art. 457 c.c., nello stabilire che "l'eredità si devolve per legge o per testamento", esclude che la successione possa devolversi per contratto,
esclude cioè la regolamentazione pattizia del fenomeno successorio.
In questo senso, l'art. 457 cod. civ. va letto unitamente all'art. 458 c.c. - che ne costituisce il corollario - e che sancisce la nullità dei "patti successori" ("E'
nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione").
I patti successori sono vietati per il votum captandae mortis che essi determinano e perchè, vincolando il de cuius, privano quest'ultimo di quella libertà di disporre delle proprie sostanze, per il tempo in cui avrà cessato di
7 vivere;
libertà questa - manifestazione della più generale libertà della persona
- che la legge riconosce ad ogni individuo fino al momento della sua morte
("Ambulatoria est voluntas testantis usque ad vitae supremum exitum").
E' per questo che l'ordinamento riconosce ad ognuno la libertà di disporre delle proprie sostanze mediante quel negozio unilaterale, non recettizio, che
è il testamento (art. 587 c.c.); e garantisce la revocabilità e modificabilità del testamento in ogni tempo, stabilendo espressamente che "Non si può in alcun modo rinunziare alla facoltà di revocare o mutare le disposizioni testamentarie", aggiungendo che "ogni clausola o condizione contraria non ha effetto" (art. 679 c.c.).
In questo quadro, si comprende perché i patti successori siano vietati dall'ordinamento, trattandosi di accordi negoziali che limitano la libertà del de cuius di disporre delle proprie sostanze per testamento fino all'ultimo istante della sua vita.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, configurano un patto successorio sia le convenzioni aventi ad oggetto una vera e propria istituzione di erede rivestita della forma contrattuale, sia quelle che abbiano ad oggetto la costituzione, trasmissione o estinzione di diritti relativi ad una successione non ancora aperta, tali da far sorgere un "vinculum iuris" di cui la disposizione ereditaria rappresenti l'adempimento (ex plurimis, Cass.,
Sez. 2, n. 24450 del 19/11/2009; Sez. 2, n. 5870 del 09/05/2000; Sez. 2, n.
8 Sussiste, pertanto, patto successorio - come tale nullo ai sensi dell'art. 458
c.c. - allorquando, dall'accordo negoziale tra due o più parti, risulti che il promittente abbia inteso provvedere in tutto o in parte alla propria successione, accettando di sottoporsi ad un vincolo giuridico che lo ha privato dello jus poenitendi (cfr., Cass., Sez. 2, n. 2404 del 22/07/1971; Sez.
2, n. 1683 del 16/02/1995; Cass. civ., Sez. II, 21/11/2017, n. 27624).
Nel caso di specie si tratta di una pattuizione con la quale le parti hanno chiaramente inteso regolare le rispettive successioni, con effetti vincolanti tra loro.
In sostanza, deve ritenersi che la convenzione con la quale due coniugi dispongono dei loro beni (o di una parte di essi) in favore dei loro rispettivi figli, per il tempo in cui avranno cessato di vivere, limitando così la possibilità per le parti di disporre dei loro beni mediante testamento, dia luogo ad un patto successorio, come tale vietato dall'art. 458 c.c. e, perciò,
nullo; essendo per ciò stesso esclusa la configurabilità di un valido contratto a favore di terzi ai sensi dell'art. 1412 c.c..
Essendo - nella specie - evidente ed inequivoco il contrasto delle pattuizioni con l'art. 458 c.c., deve affermarsi la nullità dell'accordo nella parte in questione.
A non dissimili conclusioni deve giungersi con riguardo al pactum del non alienando contenuto nella clausola n. 3 penultimo capoverso degli accordi separazione.
9 L'art. 1379 c.c., infatti, stabilisce che il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo tra le parti e che non è valido se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo e se non risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti.
Ora, se non può certo dubitarsi che il pactum contenuto negli accordi di separazione risponda all'interesse evidente di vincolare l'immobile coniugale alle esigenze familiari, non può dirsi che esso sia contenuto entro
“convenienti limiti di tempo”, avendo l'attore espressamente formalizzato la rinuncia alla vendita a terzi della propria quota di proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale “anche nel futuro” e dichiarato di nulla pretendere per la titolarità di detta quota.
Per le ragioni sopra esposte, la domanda di parte attrice va accolta e deve essere dichiarata la nullità della clausola n.3, ultimi due capoversi, degli accordi di separazione di cui al decreto di omologa del Tribunale di
Modena del 02/03/2022
Le spese processuali - in ragione della obiettività controvertibilità e peculiarità delle questioni trattate - devono essere compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa eccezione e deduzione disattese, il Tribunale in composizione monocratica così provvede:
10 -dichiara la nullità della clausola di cui al punto 3, penultimo ed ultimo capoverso della separazione consensuale omologata tra le parti con decreto del Tribunale di Modena del 02/03/2022;
-compensa le spese di lite tra le parti;
Modena, 4.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2623 del 27/04/1982; Sez. 2, n. 6230 del 24/11/1980).