Ordinanza cautelare 6 dicembre 2024
Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 21/04/2026, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00750/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01792/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1792 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e in qualità di titolare dell’impresa individuale -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Ss. Martiri Salernitani, 31;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
nei confronti
per l’annullamento
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS-con il quale la Prefettura di -OMISSIS-ha disposto la revoca della licenza n. -OMISSIS- rilasciata in data -OMISSIS-;
- della nota prot. n. -OMISSIS-, recante la comunicazione dei motivi ostativi;
- dell’informativa della Questura di -OMISSIS-richiamata nel provvedimento di revoca;
- delle informative del Commissariato di P.S. e della Stazione Carabinieri di -OMISSIS- richiamate nel provvedimento di revoca;
- della nota della Stazione Carabinieri di -OMISSIS- dell’-OMISSIS- richiamata nel provvedimento di revoca;
- di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati, consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno -OMISSIS- la dott.ssa UR PP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il presente ricorso è proposto per l’annullamento:
a – del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, con il quale la Prefettura di -OMISSIS-ha disposto la revoca della licenza n-OMISSIS-;
b – ove e per quanto occorra, della nota prot. n-OMISSIS- recante la comunicazione dei motivi ostativi;
c – ove e per quanto occorra, dell’informativa fornita dalla Questura di Salerno, richiamata nel provvedimento sub a);
d – ove e per quanto occorra, delle informative del Commissariato di P.S. e della Stazione Carabinieri di -OMISSIS- richiamate nel provvedimento sub a);
e – ove e per quanto occorra, della nota della Stazione Carabinieri di -OMISSIS- dell’-OMISSIS-, richiamata nel provvedimento sub a);
f – di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati, consequenziali.
La ricorrente è titolare di licenza per una minuta vendita di materiale esplodente della IV e V categoria.
Detta licenza è stata periodicamente rinnovata (da ultimo, in data-OMISSIS-), previo accertamento del possesso in capo alla richiedente dei requisiti soggettivi necessari alla prosecuzione dell’attività.
A seguito del deposito di ulteriore istanza di rinnovo in data -OMISSIS-, la Prefettura ha comunicato i motivi ostativi ritenendo che “ all’esito della disposta attività istruttoria è emerso che la S.V. non risulta in possesso dei requisiti soggettivi necessari ” richiamando: l’informativa fornita dalla Questura di Salerno; la pendenza di un procedimento penale; un provvedimento di diffida; un precedente provvedimento di sospensione della licenza per 30 giorni.
La ricorrente ha depositato controdeduzioni ma la Prefettura, con il provvedimento qui gravato, ha disposto la revoca della licenza, ritenendo non condivisibile quanto rappresentato dalla parte.
Vengono articolati i seguenti motivi:
I - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 10 – COMMA 1, LETT. B) L. N. 241/90 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 9 E SS. T.U.L.P.S.) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE – (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – ERRONEITA’ – SVIAMENTO)
Si eccepisce innanzitutto la violazione degli artt. 10, comma 1, lett. b), e 10 bis della L. n. 241/1990, essendosi la Prefettura limitata, in sede di provvedimento finale, a ritenere che “ quanto rappresentato nella citata memoria non appare condivisibile atteso che l’Autorità di Pubblica Sicurezza ha un potere ampiamente discrezionale ”;
II – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 1, 11, 39, 43 E 138 T.U.L.P.S.) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – ERRONEITA’ MANIFESTA – TRAVISAMENTO – ARBITRARIETA’ – ILLOGICITA’)
Si eccepisce poi la mancanza di una puntuale istruttoria e valutazione, rimarcando che il pericolo di abuso delle armi non solo deve essere comprovato, ma richiede un’adeguata valutazione, non del singolo episodio, ma anche della personalità del soggetto sospettato, che possa giustificare un pregiudizio prognostico sulla sua sopravvenuta inaffidabilità;
III – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 1, 11, 39, 43 E 138 T.U.L.P.S.) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – ERRONEITA’ MANIFESTA – TRAVISAMENTO – ARBITRARIETA’ – ILLOGICITA’)
Si eccepisce, altresì, il difetto assoluto del presupposto, non ricorrendo nella specie alcuna delle ipotesi previste dall’art. 11 del R.D. n. 773/1931 per la revoca delle autorizzazioni di polizia;
IV – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 1, 11, 39, 43 E 138 T.U.L.P.S.) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – ERRONEITA’ MANIFESTA – TRAVISAMENTO – ARBITRARIETA’ – ILLOGICITA’)
Si contestano specificamente gli elementi posti a fondamento della revoca, e segnatamente:
- l’informativa della Questura di Salerno, che riporta le seguenti segnalazioni:
a – “ -OMISSIS- segnalazione della Questura di -OMISSIS-ai sensi dell’art. 55 TULPS ” per mancata annotazione sul registro “in uscita” di un quantitativo minimo di prodotti pirotecnici, ritenuta irrilevante anche in sede di successivi rinnovi;
b – “ -OMISSIS- segnalazione del Comando Provinciale Nucleo Investigativo dei Carabinieri di -OMISSIS- ai sensi del D.Lgs. n. 123/2015 art. 33 comma 3 ”, rispetto alla quale nulla è stato rinvenuto nel fascicolo della Prefettura;
c – “ -OMISSIS- segnalazione del Commissario di P.S. di -OMISSIS- ai sensi dell’art. 17 del TULPS ” per l’esercizio di munita vendita di materiale esplodente a mezzo di rappresentante non autorizzato, per la quale è stata chiesta e ottenuta l’archiviazione;
d – “ -OMISSIS-segnalazione del Commissariato di P.S. di -OMISSIS- ai sensi dell’art. 484 del c.p. ”, rispetto alla quale la Prefettura ha ritenuto di disporre una mera sospensione di 30 giorni della licenza, mentre il relativo procedimento penale è sub iudice ;
e – “ -OMISSIS-segnalazione dei Carabinieri della Stazione di -OMISSIS-ai sensi dell’articolo 640 c.p. (in concorso) ”, il cui procedimento si è concluso con il decreto di archiviazione del-OMISSIS-
- le informative del Commissariato di P.S. e della Stazione Carabinieri di -OMISSIS-, che delineerebbero, secondo la Prefettura, “ anche un quadro esplicativo relativo ai familiari (non conviventi) della Sig.ra -OMISSIS- ovvero del fratello -OMISSIS-… a carico del quale figurano numerosissimi pregiudizi penali e di polizia, e del padre -OMISSIS- … anch’esso responsabile di azioni che hanno generato precedenti penali e di polizia ”; sul punto la ricorrente evidenzia che trattasi di rilievo opposto, per la prima volta, nel provvedimento conclusivo e che comunque tutti i procedimenti penali a carico del fratello e del padre (che la Stazione Carabinieri di -OMISSIS- si è limitata ad elencare) sono stati già valutati dalla Prefettura in sede di rilascio della licenza e di tutti i precedenti rinnovi e sono o relativi a contestazioni che non possono in alcun modo incidere sull’affidabilità della ricorrente o già definiti favorevolmente;
V – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 1, 11, 39, 43 E 138 T.U.L.P.S.) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – ERRONEITA’ MANIFESTA – TRAVISAMENTO – ARBITRARIETA’ – ILLOGICITA’)
Infine, si ribadisce che l’unica segnalazione successiva ai precedenti rinnovi è quella dell’-OMISSIS-, il cui procedimento si è concluso con il decreto di archiviazione, di talché emerge, da un lato, l’irrilevanza anche di detta segnalazione, dall’altro, la contraddittorietà dell’azione amministrativa.
Si è costituito in resistenza il Ministero dell’Interno.
Con ordinanza n.-OMISSIS-, pronunciata all’esito dell’udienza in camera di consiglio in pari data, la domanda cautelare è stata respinta.
In data -OMISSIS-, l’Avvocatura erariale ha depositato una nota del Commissariato P.S. di -OMISSIS-, da cui risulta che a carico del fratello della ricorrente è stata confermata la condanna ad anni 7 e mesi 8 di reclusione per reato associativo in materia di stupefacenti.
Con memoria depositata in data -OMISSIS-, la ricorrente ha sostenuto l’assenza di profili concreti di reale interferenza del fratello con l’attività svolta, tali da poter mettere in discussione la propria affidabilità.
Ha aggiunto, per quanto concerne la segnalazione del -OMISSIS-del Comando Provinciale Nucleo Investigativo dei Carabinieri di -OMISSIS-, che nell’ambito del relativo procedimento il P.M. ha chiesto l’archiviazione nei confronti della ricorrente perché “ il fatto è di particolare tenuità ” e perché “ la condotta non è abituale tenuto conto degli elementi soggettivi ed oggettivi caratterizzanti il fatto di reato e l’indagato ” (come da atto depositato), mentre per quanto concerne la segnalazione del 12 aprile 2023 del Commissariato di P.S. di -OMISSIS-, è stato attivato il procedimento penale n. -OMISSIS-, ancora sub iudice (con udienza predibattimentale allo stato fissata per il-OMISSIS-).
All’udienza pubblica del -OMISSIS-, sulle conclusioni delle parti la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il Collegio non ravvisa, infatti, concreti elementi sulla cui base discostarsi dalle considerazioni svolte in occasione della valutazione della domanda cautelare proposta in via incidentale, respinta con ordinanza n. -OMISSIS- (che non consta essere stata gravata in appello) sulla base della seguente motivazione:
“ RITENUTO, sul piano del fumus boni iuris, che, ad un sommario esame tipico della fase cautelare e fatto salvo l’approfondimento riservato alla sede di merito, non sussistono i presupposti per la concessione dell’invocata misura cautelare, venendo in rilievo plurime violazioni specifiche della normativa in materia di vendita di sostanze esplodenti (artt. 17 e 55 TULPS, art. 33, comma 3, d.lgs. n. 123/2015), in relazione alle quali sono stati emessi nel corso del tempo, con adeguata gradualità e proporzione, i provvedimenti di diffida (in data -OMISSIS-) e di sospensione dell’attività (in data -OMISSIS-), i quali, unitamente agli ulteriori elementi emersi dalle recenti segnalazioni all’A.G., hanno legittimamente consentito una rinnovata valutazione della complessiva condotta tenuta nel tempo e dell’affidabilità dall’interessata (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 23 settembre 2020, n. 1740);
RILEVATO, inoltre, che i rapporti col fratello dell’esponente, attinto da numerosi e rilevanti precedenti, appaiano tutt’altro che episodici, considerato che la ricorrente risulta essere stata indagata in concorso con quest’ultimo per violazione dell’art. 484 c.p. (falsità in registri e notificazioni) e artt. 5 e 33 del D. Lgs 123/2015 (vendita di fuochi appartenenti alla V cat. -F3), essendo peraltro stata accertata la presenza dello stesso nell’esercizio commerciale “-OMISSIS--OMISSIS-”, quale addetto non autorizzato alle vendite (in occasione del controllo degli agenti del Commissariato di -OMISSIS- in data -OMISSIS-) ”.
Con i motivi di censura articolati in ricorso la ricorrente assume, in sostanza, che il provvedimento di revoca adottato dall’Amministrazione sarebbe stato assunto in difetto dei necessari presupposti fattuali, e in assenza di una motivazione idonea a dar conto delle ragioni alla base della scelta operata, anche in considerazione dei rinnovi precedentemente concessi.
Ritiene, al contrario, il Collegio che l’atto in disamina consenta di ricostruire, in maniera chiara ed inequivoca, il percorso logico-giuridico che ha condotto l’Amministrazione alla revoca della licenza rilasciata all’interessata (sulla base della condotta da quest’ultima osservata e dei rapporti con il di lei fratello, attinto da numerosi e rilevanti precedenti), tale da farla ritenere non più idonea allo svolgimento delle delicate attività alle quali era stata in precedenza abilitata.
Rilevano, in tal senso, le richiamate segnalazioni e diffide relative a violazioni specifiche della normativa in materia di vendita di sostanze esplodenti, nonché i rapporti della ricorrente con il fratello, nell’insieme costituenti indici complessivi di una scarsa affidabilità della ricorrente stessa, tali da giustificare la revocano della licenza.
Invero, la natura particolare dell’attività esercitata e la tutela della pubblica sicurezza ad essa collegata richiedono un puntuale e costante controllo dell’idoneità della ricorrente alla vendita e detenzione di materiale esplodente.
Giova, in proposito, rimarcare che non appare in alcun modo idonea a incidere sulla legittimità delle determinazioni assunte dall’Amministrazione procedente, che qui si contestano, la circostanza per cui nel procedimento n. 8135/2023 il P.M. abbia richiesto l’archiviazione per la particolare tenuità del fatto commesso: ed infatti, si tratta di una decisione che, a ben vedere, presuppone l’accertamento dell’effettiva commissione di quanto contestato.
Inoltre, deve osservarsi che le deliberazioni assunte dall’A.G. in sede penale sono del tutto autonome e scorrelate dalle valutazioni, di diversa matrice, che l’Amministrazione è chiamata ad effettuare circa l’idoneità dell’interessata all’attività di vendita di materiale pericoloso.
Va poi rammentato che il giudizio compiuto dall’Autorità di pubblica sicurezza, in ordine alla permanenza dei requisiti di affidabilità cui è subordinata la licenza, è espressione di una valutazione ampiamente discrezionale, basata su rigorosi parametri tecnici.
A tal fine, l’Amministrazione è chiamata a compiere una valutazione tecnica in ordine al pericolo di abuso dell’autorizzazione che deve essere di tipo probabilistico e non richiede di attingere al livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, bensì implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, tale da far ritenere “più probabile che non” il pericolo di abuso della citata licenza.
Delineata in questi termini la natura latamente discrezionale del provvedimento in esame, occorre indagare le implicazioni che da essa derivano sul piano dell’intensità del sindacato giurisdizionale (cfr. Cons. St., sez. III, 8 maggio 2024, n. 4143).
È noto come la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, sia pur con riferimento alla discrezionalità tecnica delle Autorità amministrative indipendenti, abbia affermato che la tutela giurisdizionale, per essere effettiva, non può limitarsi ad un sindacato meramente estrinseco, teso a riscontrare vizi di manifesta illogicità e incongruenza, ma deve consentire al giudice un controllo intrinseco, attraverso la verifica diretta dei fatti posti a fondamento del provvedimento impugnato e il controllo sull’attendibilità tecnica della valutazione compiuta dall’Amministrazione, salvo il limite rappresentato dall’oggettivo margine di opinabilità ( ex multis , Cons. St., sez. VI, 10 dicembre 2014, n. 6050).
Nel caso di specie, il giudice amministrativo è chiamato a valutare la consistenza dei fatti posti a fondamento della determinazione dell’Autorità prefettizia in ordine all’esistenza dei requisiti di legge e al pericolo di abuso della licenza in materia di sostanze esplodenti, di modo che il suo sindacato sull’esercizio della funzione amministrativa consenta non solo di vagliare l’esistenza o meno di questi fatti, ma di apprezzare la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che l’autorità amministrativa trae da essi secondo un criterio che, necessariamente, è probabilistico per la natura preventiva – e non sanzionatoria – della misura in esame.
In questa prospettiva, si chiede al giudice una valutazione sull’esercizio del potere amministrativo che, muovendo da un accesso pieno ai fatti rivelatori del pericolo, ne dimostri la ragionevolezza e la proporzionalità (v. Cons. St. n. 4143/2024, cit.).
È opportuno rilevare che il principio di proporzionalità – compreso tra i principi di diritto europeo, ma già insito nella Costituzione, quale corollario del buon andamento ex art. 97 Cost. – si compone di tre elementi: idoneità, necessarietà e proporzionalità in senso stretto. È idonea la misura che permette il raggiungimento del fine, il conseguimento del risultato prefissato. La misura deve essere poi necessaria, vale a dire l’unica possibile per il raggiungimento del risultato prefissato. La proporzionalità in senso stretto richiede, invece, che la scelta amministrativa non rappresenti un sacrificio eccessivo nella sfera giuridica del privato.
Il principio di ragionevolezza postula, invece, una coerenza tra la valutazione compiuta dall’Amministrazione e la decisione assunta.
Alla luce di quanto fin qui esposto e dei fatti valorizzati dal provvedimento gravato, ritiene il Collegio che la prognosi inferenziale compiuta dall’Amministrazione resista al vaglio di questo giudice, non ravvisandosi carenze né sul piano dell’istruttoria né su quello della motivazione. Nel caso in esame, la valutazione negativa di affidabilità del soggetto circa l’uso corretto della licenza è stata legittimamente ancorata a fatti che giustificano la prognosi di possibile abuso delle sostanze esplodenti.
Come detto, assumono rilievo, ai fini del sindacato di legittimità del decreto avversato, le segnalazioni per episodi afferenti proprio alle funzioni oggetto dell’autorizzazione prefettizia, a nulla rilevando, contrariamente a quanto vorrebbe la ricorrente, gli esiti dei relativi procedimenti penali.
Per quanto riguarda, poi, il lamentato vizio procedimentale, basti rilevare che la ricorrente è stata regolarmente notiziata dell’avvio del procedimento di revoca d’ufficio dell’autorizzazione, mentre l’art. 10 bis L. n. 241/1990 non è applicabile alla fattispecie in quanto il provvedimento impugnato rappresenta l’atto finale di un procedimento attivato d’ufficio dalla Prefettura di Salerno, nell’esercizio dei poteri attribuitigli dall’art. 11 T.U.L.P.S.
Infine, quanto alla dedotta contraddittorietà della valutazione rispetto alle precedenti determinazioni di rinnovo, la difesa erariale ha correttamente rilevato che, a ben vedere, a seguito delle segnalazioni di cui si discute erano stati adottati specifici atti di diffida nei confronti della titolare della licenza e che, anzi, proprio la continuità delle condotte espressive di non curanza del rispetto delle regole, nonostante le diffide, dimostra la correttezza dell’operato dell’Amministrazione.
Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di -OMISSIS-(Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore del Ministero dell’Interno delle spese processuali, quantificate in € 1.500,00 (millecinquecento), oltre IVA, CPA e accessori, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in -OMISSIS-nella camera di consiglio del giorno -OMISSIS- con l’intervento dei magistrati:
ER SS, Presidente
UR PP, Primo Referendario, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UR PP | ER SS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.