CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 23/02/2026, n. 2728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2728 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2728/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
BALSAMO MILENA, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2588/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230109249559 IRES-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1951/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento relativa alla liquidazione automatizzata eseguita ai sensi dell'art. 36 bis DPR 600/73, sul modello dichiarativo Unico Società_1, anno d'imposta 2019 e trattasi di ritenute d'imposta dichiarate e non versate.
Ricorrente_1 era il rappresentante legale nonché liquidatore e socio unico della società Società_2 a cui era stata notificata comunicazione di irregolarità con codice atto n. 36180912010 tramite raccomandata n. 572710078629 del 10/10/2022, eccependo la carenza di legittimazione passiva in relazione ai debiti sociali iscritti a ruolo.
Si è costituita l'amministrazione che ha chiarito che la cartella è stata notificata al Sig. Ricorrente_1 soltanto in qualità di destinatario di notifica, in considerazione del ruolo di ultimo amministratore e liquidatore della
Società_2 Srl in liquidazione e non per estendere al medesimo la pretesa tributaria, atteso che solo la società viene chiamata a rispondere delle somme in cartella nel ricorso presentato contro il ruolo emesso dall'Ufficio di DP Roma 2 di cui alla cartella esattoriale n. 09720230109249559.
Il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo l'estinzione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli articoli 44, 45 e 46 del processo tributario disciplinano la rinuncia del ricorso, nell'ipotesi in cui il ricorrente non intenda proseguire nel giudizio. In virtù del principio dispositivo, infatti, che connota il nuovo processo tributario, il ricorrente può estinguere il processo con un'apposita manifestazione di volontà.
Tale manifestazione di volontà può essere efficacemente manifestata nel periodo che va dalla costituzione in giudizio del ricorrente (articolo 22) sino alla data di trattazione o di discussione in pubblica udienza. Il termine risulta rispettato e l'atto di rinuncia formulato dal difensore munito di procura speciale;
la rinuncia è stata implicitamente accettata dalla controparte che ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia del ricorrente e compensa le spese.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
BALSAMO MILENA, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2588/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230109249559 IRES-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1951/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento relativa alla liquidazione automatizzata eseguita ai sensi dell'art. 36 bis DPR 600/73, sul modello dichiarativo Unico Società_1, anno d'imposta 2019 e trattasi di ritenute d'imposta dichiarate e non versate.
Ricorrente_1 era il rappresentante legale nonché liquidatore e socio unico della società Società_2 a cui era stata notificata comunicazione di irregolarità con codice atto n. 36180912010 tramite raccomandata n. 572710078629 del 10/10/2022, eccependo la carenza di legittimazione passiva in relazione ai debiti sociali iscritti a ruolo.
Si è costituita l'amministrazione che ha chiarito che la cartella è stata notificata al Sig. Ricorrente_1 soltanto in qualità di destinatario di notifica, in considerazione del ruolo di ultimo amministratore e liquidatore della
Società_2 Srl in liquidazione e non per estendere al medesimo la pretesa tributaria, atteso che solo la società viene chiamata a rispondere delle somme in cartella nel ricorso presentato contro il ruolo emesso dall'Ufficio di DP Roma 2 di cui alla cartella esattoriale n. 09720230109249559.
Il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo l'estinzione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli articoli 44, 45 e 46 del processo tributario disciplinano la rinuncia del ricorso, nell'ipotesi in cui il ricorrente non intenda proseguire nel giudizio. In virtù del principio dispositivo, infatti, che connota il nuovo processo tributario, il ricorrente può estinguere il processo con un'apposita manifestazione di volontà.
Tale manifestazione di volontà può essere efficacemente manifestata nel periodo che va dalla costituzione in giudizio del ricorrente (articolo 22) sino alla data di trattazione o di discussione in pubblica udienza. Il termine risulta rispettato e l'atto di rinuncia formulato dal difensore munito di procura speciale;
la rinuncia è stata implicitamente accettata dalla controparte che ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia del ricorrente e compensa le spese.