CASS
Sentenza 28 settembre 2020
Sentenza 28 settembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/09/2020, n. 26978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26978 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2020 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da UP NT n. a Cava dei Tirreni il 24/12/1961 avverso l'ordinanza resa il 27 Febbraio 2020 dal Tribunale di Salerno, costituito ex art. 309 cod.proc.pen. Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita nell' udienza camerale del 24 luglio 2020 la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
udita la requisitoria del Sost.Proc.Gen.,Dott. Felicetta Marinelli,che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. Pierluigi Spadafora, che si è riportato ai motivi, chiedendone l'accoglimento RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale del Riesame di Salerno rigettava l'istanza ex art. 309 cod.proc.pen. avanzata nell'interesse del OL avverso il provvedimento del Gip del locale Tribunale che, in data 27/1/2020, aveva applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere per i delitti di usura continuata ed aggravata in danno di IO PA e tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso in danno del medesimo imprenditore. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 26978 Anno 2020 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 24/07/2020 2.Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori dell'indagato, Avv. Francesco Rizzo e RT DE IC, i quali hanno dedotto: 2.1 la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del metodo mafioso in relazione al capo sub 10 dell'ordinanza cautelare. Secondo la difesa la condotta incriminata, sebbene presenti il disvalore tipico della minaccia inquadrabile nello schema dell'art. 629 cod.pen., non è accompagnata dal quid pluris richiesto ai fini della ravvisabilìtà dell'aggravante. Il Tribunale ha, al contrario, ritenuto che il mero riferimento a persone pericolose di Pagani, tra cui "o crapiell", sia elemento sufficiente per integrare la circostanza in considerazione dell'evocazione dell'intervento di un camorrista che presuppone legami con consorterie qualificate, richiamando le pregresse condanne di DA AL per associazione di stampo camorristico e, nel contempo, negando valore alla mancata conoscenza del medesimo da parte del collaboratore di giustizia EN NI e all'intervenuta misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali nei confronti dello stesso DA. Assume la difesa che le argomentazioni spese dal provvedimento impugnato s'appalesano manifestamente illogiche, facendo coincidere l'integrazione della circostanza ex art. 416bis.1 cod.pen. con qualsiasi generico riferimento a persone pericolose di Pagani sebbene il soggetto specificamente evocato non fosse conosciuto da alcuno. Osserva ulteriormente il ricorrente che i riferimenti operati dalla difesa alla mancata conoscenza del DA da parte del principale collaboratore della zona e l'ammissione del medesimo alla misura alternativa evidenziano la sostanziale impossibilità di ritenere che la p.o. possa essersi sentita minacciata da consorterie organizzate ovvero da persone alle stesse vicine.L'ordinanza impugnata, anziché verificare in concreto se vi è stato nella specie l'effettivo utilizzo del metodo mafioso, ha valorizzato il mero dato territoriale, prescindendo da uno scrutinio improntato ai principi fissati in materia dalla giurisprudenza di legittimità; 2.2 la manifesta illogicità della motivazione con riguardo al mancato superamento della presunzione relativa di adeguatezza della misura di massimo rigore, ai sensi dell'art 275,comma 3,cod.proc.pen., nonostante gli elementi positivi indicati dalla difesa. La difesa del ricorrente lamenta che il Tribunale ha ritenuto insuperabile la presunzione relativa di adeguatezza della misura intramuraria con argomenti palesemente illogici,svilendo -da un lato- gli elementi positivi indicati dalla difesa, anche con il generico richiamo al sequestro di assegni rinvenuti nella disponibilità del coindagato ON e ritenuti riferibili a rapporti del OL, dall'altro, omettendo di considerare la mancata conoscenza del prevenuto quale asserito usuraio seriale da parte del collaboratore di giustizia EN, ben addentro al fenomeno nell'ambito di Cava dei Tirreni. Né l'ordinanza impugnata ha fornito risposta circa le ragioni dell'inidoneità del regime degli arresti domicilíari al fine di fronteggiare le esigenze ritenute. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso non merita accoglimento siccome complessivamente infondato;
invero, la difesa reitera doglianze correttamente scrutinate dal Tribunale cautelare e disattese con il supporto di congrua motivazione, priva di profili di illogicità manifesta. Ed, infatti, con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso in relazione alla fattispecie estorsiva ascritta al capo 10), il collegio cautelare ha sottolineato che la minaccia esternata per il tramite di ON IO con l'evocazione dell'intervento di persone pericolose di Pagani, tra cui in particolare "o crapiell", ovvero DA AL, personaggio di spicco della malavita locale, sottoposto a un lungo periodo di detenzione, costituisce un inequivoco richiamo ad un contesto criminale organizzato di stampo camorristico, concretamente idoneo a produrre l'intimidazione propria delle consorterie mafiose. Questa Corte ha in più occasioni chiarito che la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso di cui all'art. 416b1s.1 cod. pen. ricorre quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune. (Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Pagnotta, Rv. 277222), segnalando, altresì, che in un territorio in cui è radicata un'organizzazione mafiosa storica è sufficiente che il soggetto agente faccia riferimento, in maniera anche contratta od implicita, al potere criminale dell'associazione, in quanto esso è di per sé noto alla collettività (Sez. 2, n. 19245 del 30/03/2017, Paiano e altro, Rv. 269938). Nella specie, il riferimento a soggetti pericolosi dell'area di Pagani, notoriamente assoggettata a pesanti condizionamenti della criminalità di stampo camorristico, ed ad un suo esponente, prossimo alla scarcerazione dopo un lungo periodo di detenzione, è circostanza oggettivamente idonea ad esercitare sulla vittima del reato quella particolare coartazione psicologica evocata dalla norma incriminatrice. Alcuna valenza scriminante può, infatti, riconoscersi all'asserita ignoranza da parte del collaboratore di giustizia indicato dalla difesa delle vicende giudiziarie del DA e tantorineno a quella del IO, all'oscuro della fama criminale di "o capriell". Invero, l'aggravante trova giustificazione nell'oggettiva attitudine intimidatoria di modalità della condotta che evochino la forza coercitiva propria dell'agire mafioso, ravvisabile senz'altro laddove l'agente sfrutti dati di contesto e riferimenti soggettivi d'impronta camorristica suscettibili di potenziare il messaggio estorsivo e la sua carica coercitiva. 4.Ad analoghi esiti deve pervenirsi con riguardo alle censure che concernono il trattamento cautelare praticato, avendo i giudici della cautela richiamato al riguardo l'operatività della presunzione relativa circa il pericolo di condotte recidivanti e sottolineato l'inesistenza di allegazioni idonee a superarla. 3 In particolare il collegio ha rimarcato, oltre alle modalità esecutive della condotta, il collegamento del prevenuto con soggetti di elevato spessore criminale quale il Cascella, che ne ha finanziato l'attività usuraia, la risalenza nel tempo dei rapporti illeciti intrattenuti con il IO, che escludono l'occasionalità delle condotte,i1 rinvenimento in possesso del ON in sede di perquisizione di dieci assegni bancari e postali, molti dei quali corrispondenti a quelli indicati dal IO nel corso delle sue audizioni, attendibilmente conferiti al predetto dallo stesso OL al fine di rivendicarne l'esazione, circostanze che non risultano efficacemente confutate dalla difesa, anche al fine della dimostrazione dell'adeguatezza dell'invocata misura auto detentiva onde neutralizzare il rischio concreto ed attuale di specifica recidivanza. 5. Alla stregua delle considerazioni che precedono s'impone il rigetto del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma iter, disp. att. cod.proc.pen. Così deciso in Roma il 24 luglio 2020 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita nell' udienza camerale del 24 luglio 2020 la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
udita la requisitoria del Sost.Proc.Gen.,Dott. Felicetta Marinelli,che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. Pierluigi Spadafora, che si è riportato ai motivi, chiedendone l'accoglimento RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale del Riesame di Salerno rigettava l'istanza ex art. 309 cod.proc.pen. avanzata nell'interesse del OL avverso il provvedimento del Gip del locale Tribunale che, in data 27/1/2020, aveva applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere per i delitti di usura continuata ed aggravata in danno di IO PA e tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso in danno del medesimo imprenditore. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 26978 Anno 2020 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 24/07/2020 2.Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori dell'indagato, Avv. Francesco Rizzo e RT DE IC, i quali hanno dedotto: 2.1 la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del metodo mafioso in relazione al capo sub 10 dell'ordinanza cautelare. Secondo la difesa la condotta incriminata, sebbene presenti il disvalore tipico della minaccia inquadrabile nello schema dell'art. 629 cod.pen., non è accompagnata dal quid pluris richiesto ai fini della ravvisabilìtà dell'aggravante. Il Tribunale ha, al contrario, ritenuto che il mero riferimento a persone pericolose di Pagani, tra cui "o crapiell", sia elemento sufficiente per integrare la circostanza in considerazione dell'evocazione dell'intervento di un camorrista che presuppone legami con consorterie qualificate, richiamando le pregresse condanne di DA AL per associazione di stampo camorristico e, nel contempo, negando valore alla mancata conoscenza del medesimo da parte del collaboratore di giustizia EN NI e all'intervenuta misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali nei confronti dello stesso DA. Assume la difesa che le argomentazioni spese dal provvedimento impugnato s'appalesano manifestamente illogiche, facendo coincidere l'integrazione della circostanza ex art. 416bis.1 cod.pen. con qualsiasi generico riferimento a persone pericolose di Pagani sebbene il soggetto specificamente evocato non fosse conosciuto da alcuno. Osserva ulteriormente il ricorrente che i riferimenti operati dalla difesa alla mancata conoscenza del DA da parte del principale collaboratore della zona e l'ammissione del medesimo alla misura alternativa evidenziano la sostanziale impossibilità di ritenere che la p.o. possa essersi sentita minacciata da consorterie organizzate ovvero da persone alle stesse vicine.L'ordinanza impugnata, anziché verificare in concreto se vi è stato nella specie l'effettivo utilizzo del metodo mafioso, ha valorizzato il mero dato territoriale, prescindendo da uno scrutinio improntato ai principi fissati in materia dalla giurisprudenza di legittimità; 2.2 la manifesta illogicità della motivazione con riguardo al mancato superamento della presunzione relativa di adeguatezza della misura di massimo rigore, ai sensi dell'art 275,comma 3,cod.proc.pen., nonostante gli elementi positivi indicati dalla difesa. La difesa del ricorrente lamenta che il Tribunale ha ritenuto insuperabile la presunzione relativa di adeguatezza della misura intramuraria con argomenti palesemente illogici,svilendo -da un lato- gli elementi positivi indicati dalla difesa, anche con il generico richiamo al sequestro di assegni rinvenuti nella disponibilità del coindagato ON e ritenuti riferibili a rapporti del OL, dall'altro, omettendo di considerare la mancata conoscenza del prevenuto quale asserito usuraio seriale da parte del collaboratore di giustizia EN, ben addentro al fenomeno nell'ambito di Cava dei Tirreni. Né l'ordinanza impugnata ha fornito risposta circa le ragioni dell'inidoneità del regime degli arresti domicilíari al fine di fronteggiare le esigenze ritenute. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso non merita accoglimento siccome complessivamente infondato;
invero, la difesa reitera doglianze correttamente scrutinate dal Tribunale cautelare e disattese con il supporto di congrua motivazione, priva di profili di illogicità manifesta. Ed, infatti, con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso in relazione alla fattispecie estorsiva ascritta al capo 10), il collegio cautelare ha sottolineato che la minaccia esternata per il tramite di ON IO con l'evocazione dell'intervento di persone pericolose di Pagani, tra cui in particolare "o crapiell", ovvero DA AL, personaggio di spicco della malavita locale, sottoposto a un lungo periodo di detenzione, costituisce un inequivoco richiamo ad un contesto criminale organizzato di stampo camorristico, concretamente idoneo a produrre l'intimidazione propria delle consorterie mafiose. Questa Corte ha in più occasioni chiarito che la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso di cui all'art. 416b1s.1 cod. pen. ricorre quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune. (Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Pagnotta, Rv. 277222), segnalando, altresì, che in un territorio in cui è radicata un'organizzazione mafiosa storica è sufficiente che il soggetto agente faccia riferimento, in maniera anche contratta od implicita, al potere criminale dell'associazione, in quanto esso è di per sé noto alla collettività (Sez. 2, n. 19245 del 30/03/2017, Paiano e altro, Rv. 269938). Nella specie, il riferimento a soggetti pericolosi dell'area di Pagani, notoriamente assoggettata a pesanti condizionamenti della criminalità di stampo camorristico, ed ad un suo esponente, prossimo alla scarcerazione dopo un lungo periodo di detenzione, è circostanza oggettivamente idonea ad esercitare sulla vittima del reato quella particolare coartazione psicologica evocata dalla norma incriminatrice. Alcuna valenza scriminante può, infatti, riconoscersi all'asserita ignoranza da parte del collaboratore di giustizia indicato dalla difesa delle vicende giudiziarie del DA e tantorineno a quella del IO, all'oscuro della fama criminale di "o capriell". Invero, l'aggravante trova giustificazione nell'oggettiva attitudine intimidatoria di modalità della condotta che evochino la forza coercitiva propria dell'agire mafioso, ravvisabile senz'altro laddove l'agente sfrutti dati di contesto e riferimenti soggettivi d'impronta camorristica suscettibili di potenziare il messaggio estorsivo e la sua carica coercitiva. 4.Ad analoghi esiti deve pervenirsi con riguardo alle censure che concernono il trattamento cautelare praticato, avendo i giudici della cautela richiamato al riguardo l'operatività della presunzione relativa circa il pericolo di condotte recidivanti e sottolineato l'inesistenza di allegazioni idonee a superarla. 3 In particolare il collegio ha rimarcato, oltre alle modalità esecutive della condotta, il collegamento del prevenuto con soggetti di elevato spessore criminale quale il Cascella, che ne ha finanziato l'attività usuraia, la risalenza nel tempo dei rapporti illeciti intrattenuti con il IO, che escludono l'occasionalità delle condotte,i1 rinvenimento in possesso del ON in sede di perquisizione di dieci assegni bancari e postali, molti dei quali corrispondenti a quelli indicati dal IO nel corso delle sue audizioni, attendibilmente conferiti al predetto dallo stesso OL al fine di rivendicarne l'esazione, circostanze che non risultano efficacemente confutate dalla difesa, anche al fine della dimostrazione dell'adeguatezza dell'invocata misura auto detentiva onde neutralizzare il rischio concreto ed attuale di specifica recidivanza. 5. Alla stregua delle considerazioni che precedono s'impone il rigetto del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma iter, disp. att. cod.proc.pen. Così deciso in Roma il 24 luglio 2020 Il Consigliere estensore Il Presidente