Ordinanza cautelare 11 febbraio 2025
Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 23/04/2026, n. 1893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1893 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01893/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00220/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 220 del 2025, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Flavia Cavallin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Falcone, n. 5;
contro
COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Maria Lodovica Bognetti e Marialisa Angelico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura comunale in Milano, Via della Guastalla, n. 6;
nei confronti
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Seveso e Alessandra Clerici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento Prot. -OMISSIS-, notificato a mezzo PEC in data 6 novembre 2024, Progr. -OMISSIS-, Pg. -OMISSIS-, con il quale il Comune di Milano ha ordinato ai ricorrenti di “rimuovere il terrazzamento abusivo entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta) dalla notifica della presente”;
di ogni atto connesso, presupposto o conseguenziale riferibile al predetto provvedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2026 il dott. FA LE OZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TO
I ricorrenti sono comproprietari di alcune unità immobiliari abitative facenti parte del Condominio sito in Milano,-OMISSIS-, fra cui l’appartamento catastalmente indentificato al -OMISSIS-.
Con provvedimento notificato in data 6 novembre 2024, il Comune di Milano ha ordinato loro la rimozione di un terrazzamento ritenuto abusivo realizzato in adiacenza a tale unità immobiliare.
Con il ricorso in esame, viene principalmente impugnato questo provvedimento.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Milano. Si è altresì costituita in giudizio la società -OMISSIS-, soggetto a cui il ricorso è stato notificato in quanto proprietaria di una autorimessa confinante con la proprietà dei ricorrenti e perciò interessata alla rimozione del manufatto ritenuto abusivo.
Con ordinanza n. 188 dell’11 febbraio 2025, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare.
Nel corso del giudizio le parti resistenti hanno depositato memorie, insistendo nelle loro conclusioni. In prossimità dell’udienza di discussione del merito, i ricorrenti e il Comune di Milano hanno depositato una istanza congiunta di rinvio in ragione dell’avvenuta presentazione, da parte dei ricorrenti stessi, di una domanda di sanatoria, ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 380 del 2001, non ancora definita.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza pubblica del 26 marzo 2026.
Ritiene il Collegio che, come eccepito in udienza ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., il ricorso sia divenuto improcedibile in ragione dell’avvenuta presentazione della suindicata domanda di sanatoria.
Si deve invero aderire all’orientamento giurisprudenziale, fatto proprio da questo T.A.R. (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 11 novembre 2024, n. 3094, che richiama Consiglio di Stato, sez. V, 22 agosto 2024, n. 7203; T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 28 dicembre 2023, n. 3198; id., 20 dicembre 2023, n. 3139; id. 19 maggio 2021, n. 1222) secondo il quale il ricorso, proposto contro l’ordine di demolizione di opere ritenute abusive, va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando la parte ricorrente abbia presentato, nelle more della definizione del giudizio, un’istanza di sanatoria avente ad oggetto quelle stesse opere (nel caso di specie per difformità parziali ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 380 del 2001, introdotto dalla legge n.105 del 2024 di conversione del decreto-legge n.69 del 2024, cd. “Salva-casa”). L’Amministrazione, infatti, a seguito della nuova pratica di sanatoria, in ipotesi di rigetto dell’istanza, dovrà comunque adottare un nuovo provvedimento sanzionatorio con fissazione di ulteriori termini per ottemperarvi nei confronti del privato che, superando quello oggetto dell’originaria impugnativa, determina il venir meno dell’interesse a ricorrere in relazione a quest’ultima (si veda in proposito anche T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 18 febbraio 2026, n. 340).
L’esito della controversia giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE ZI, Presidente
FA LE OZ, Consigliere, Estensore
Antonio De Vita, Consigliere
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| FA LE OZ | LE ZI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.