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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/07/2025, n. 6337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6337 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Bellesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28911/2021 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. MARINA FRANCESCA VALLINO con studio in Milano,
Via Pietro Mascagni, 30, presso la quale ha eletto domicilio digitale, giusta procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
ANNA BERRA, presso la quale è elettivamente domiciliato in Magenta, Via IV
Giugno, 41, per delega allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTA
Oggetto: responsabilità professionale
— 1 — CONCLUSIONI
ATTRICE:
< eccezione, così giudicare:
A) Accertato e dichiarato il grave e definitivo inadempimento dell'arch. alle obbligazioni assunte con il contratto stipulato dalle parti nel Controparte_1
luglio 2019, dichiarare il predetto contratto risolto per fatto e colpa dell'arch.
e conseguentemente condannare il convenuto alla immediata Controparte_1
restituzione in favore di della somma di €. 23.660,00, oltre interessi Parte_1
moratori ex art. 1224 e 1284 c.c. e rivalutazione monetaria.
B) Respingere integralmente le domande formulate dal convenuto poiché infondate.
C) Porre a carico del convenuto spese e compensi sia del presente giudizio sia del procedimento di negoziazione assistita, di CTU e di CTP, oltre oneri ed accessori di legge>>.
CONVENUTO:
<
1. Rigettare ogni avversa pretesa in quanto infondata in fatto e in diritto per tutte le motivazioni esposte in atti,
In via subordinata
2. In denegata ipotesi di non accoglimento di quanto sopra, limitare la condanna dell'arch. secondo la quota di responsabilità che eventualmente gli verrà CP_1
riconosciuta, espunte le voci ascrivibili ad altri soggetti e tenuto conto della condotta attorea ex art 1227 c.c
In via subordinata riconvenzionale
3. condannarsi al versamento in favore dell'arch. Giudici dell'importo Parte_1
di e 5.915,00, pari al 25% dei compensi dallo stesso maturati, come previsto dall'art 8 dell'incarico professionale, per i motivi esposti in atti>>
— 2 — Ragioni della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
ha convenuto in giudizio l'architetto chiedendo la
[...] Controparte_1
risoluzione per inadempimento del contratto stipulato il 31 luglio 2019 e la conseguente condanna del convenuto alla restituzione dei compensi a lui versati.
A sostegno delle domande proposte, parte attrice ha dedotto:
- di essere proprietaria dell'unità immobiliare composta dall'intero piano seminterrato di 465,78 metri calpestabili, con destinazione d'uso a uffici, sita in via Plinio, 59, a
Milano;
- di aver stipulato un contratto professionale per servizi di architettura finalizzato al frazionamento e alla realizzazione di nuove unità abitative (doc.5);
- di aver corrisposto al professionista convenuto 24.315,20 euro per un'attività, relativa alle prime due fasi di esecuzione del contratto, che si è rivelata tamquam non esset
(doc. 6);
- che l'architetto ha redatto il progetto definitivo di frazionamento e, in data 20 CP_1
gennaio 2020, lo ha depositato presso il Comune di Milano mediante la presentazione della pratica CILA per “risanamento conservativo con cambio di destinazione d'uso”
(doc. 8);
- che in data 13 agosto 2020 è pervenuta dal Comune di Milano la comunicazione di avvio del procedimento volto a dichiarare l'inammissibilità della , che si è quindi Pt_2
rivelata inidonea (doc. 10);
- di aver, pertanto, chiesto l'annullamento della CILA depositata e di essersi rivolta ad un altro professionista per la presentazione di un nuovo progetto.
2. Si è costituito l'architetto chiedendo, in via principale, il rigetto di ogni CP_1
avversa pretesa, in via subordinata, la limitazione della propria condanna secondo la quota di responsabilità eventualmente riconosciutagli, e, in via subordinata riconvenzionale, la condanna dell'attrice al versamento della somma di 5.915 euro, dovuta ai sensi dell'art. 8 del contratto.
In particolare, l'architetto ha dedotto: CP_1
— 3 — - di aver espletato l'attività prevista con riferimento alle prime due fasi previste dal contratto;
- che la decisione di presentare la era stata condivisa con la committenza;
Pt_2
- che dai primi contatti con il Comune era emerso che nulla ostava all'esecuzione del progetto;
- che sarebbe stato sufficiente depositare la SCIA richiesta dal per dar corso CP_2
ai lavori;
- che il non aveva ritenuto il progetto inammissibile, ma aveva solo richiesto CP_2
delle modifiche;
- che l'attrice non ha dato corso ai lavori per ragioni proprie e, in particolare, per ragioni poste dal condominio.
3. La causa è stata istruita con l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio redatta dall'architetto e dallo stesso integrata per ordine del Giudice in data 19 Testimone_1
maggio 2023.
All'esito della riassegnazione a questo giudice, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
4. Il thema decidendum verte sull'inadempimento dell'architetto alle CP_1
obbligazioni assunte con il contratto stipulato il 31 luglio 2019 e sulla sussistenza del conseguente diritto alla ripetizione dell'indebito dell'attrice.
Secondo la Corte di Cassazione, “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale
[…] deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cassazione civile sez. I, 3/3/2025, n.5629;
Cass. Sez. U, 13533/2001).
Nel caso in esame, l'attrice ha provato l'esistenza del rapporto contrattuale con il convenuto, peraltro non contestato (doc. 5 fascicolo di parte attrice). Nonostante i riscontri documentali, dai quali risulta che il contratto oggetto di causa è stato stipulato
— 4 — tra l'architetto e la committente , è pacifico tra le parti che CP_1 Parte_1
quest'ultima ha sottoscritto l'accordo quale legale rappresentante di Parte_1
effettiva proprietaria dell'immobile, conferendo in tale qualità all'architetto in CP_1
data 31 luglio 2019, l'incarico professionale per “il cambio di destinazione d'uso e la progettazione di seminterrato al fine di realizzare nuove unità abitative, in numero da definirsi secondo le esigenze dei committenti, presso l'edificio sito in via Plinio 59”.
Parte attrice, inoltre, ha specificamente allegato l'esistenza di un inadempimento qualificato.
Secondo la società attrice, gli errori commessi nella redazione del progetto e, in particolare, l'erronea individuazione del titolo abilitativo hanno pregiudicato la realizzazione dell'opera e indotto la committente, venuto meno il rapporto di fiducia con il professionista, a chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato che il professionista, “nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, è tenuto a fornire un elaborato concretamente utilizzabile anche dal punto di vista tecnico e giuridico, con la conseguenza che l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto, dà luogo ad un inadempimento dell'incarico” (cfr. Cassazione civile sez. II,
31/3/2023, n.9063; Cass. 14759/2016; Cass. 2257/2007; Cass. 22487/2004; Cass.
11728/2002).
In particolare, “rientra nella prestazione dovuta, poiché strumentalmente preordinata alla concreta attuazione dell'opera, l'obbligo di assicurare la conformità del progetto alla normativa urbanistica e di individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da garantire la preventiva soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dei lavori richiesti dal committente”
(Cass. 8014/2012; Cassazione civile sez. II, 31/3/2023, n.9063).
La prova dell'inadempimento del convenuto ai doveri professionali sullo stesso gravanti è emersa dai documenti prodotti dalle parti, che consentono di accertare che l'architetto nell'esecuzione della prestazione professionale, ha compiuto CP_1
— 5 — diversi errori consistenti, in particolare, nell'elaborazione e nella trasmissione di un progetto definitivo inidoneo e nell'erronea scelta dello strumento della CILA per interventi che avrebbero invece reso necessaria la presentazione della SCIA (doc. 8 attr.).
Che gli interventi oggetto del contratto rendessero necessaria la presentazione di una
SCIA si evince dalla stessa lettura del progetto presentato dall'architetto (pp. CP_1
38 e seguenti). Il progetto concerneva, infatti, “la realizzazione di 10 mini appartamenti all'interno dell'unità immobiliare […] con cambio di destinazione d'uso da ufficio ad abitazione”. E, ancora, a pagina 40 si legge, “trovandosi il pavimento a quota – 180 cm, l'intervento prevede di alzare la quota di pavimento di tutta l'unità immobiliare.
[…]. Vista la profondità del corpo […] si è previsto di realizzare un corridoio centrale di distribuzione ai vari appartamenti. Per analoghi motivi si sono disposti gli ambienti con funzione accessoria o di servizio (bagni, antibagni e ripostigli) in prossimità del corridoio centrale”.
Tale descrizione degli interventi consente di affermare che si trattasse di interventi necessitanti la . Il frazionamento dell'unità immobiliare, infatti, “deve ritenersi Pt_3
un intervento di manutenzione straordinaria ai sensi del d.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. b), soggetto unicamente alla S.C.I.A. di cui al successivo art. 22, comma
1, lett. a)” (Cass. pen. sez. III, 21/12/2022, n.14964).
Risulta poi, come rilevato anche dal nella comunicazione di avvio del CP_2
procedimento e non contestato dal convenuto, che alcuni interventi avrebbero riguardato anche parti strutturali dell'edificio e quindi avrebbero richiesto la presentazione di una SCIA ai sensi dell'art. 22 comma 1 lett b) d.P.R. n.380/2001.
Inoltre, il ha messo in rilievo l'inadeguatezza del progetto sotto altri profili, CP_2
quali quelli relativi ad aspetti igienico-sanitari previsti dall'art. 106 del Regolamento
Edilizio, secondo cui “nelle nuove costruzioni e nei cambi d'uso verso la destinazione residenziale le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne devono essere dimensionate e posizionate in modo da permettere l'adeguata illuminazione dei piani di utilizzazione e la "visione lontana" anche da persone sedute” (punto n. 4 del doc. 10
— 6 — del fascicolo attr.).
Ancora, l'amministrazione ha evidenziato che alcune unità immobiliari monoaffaccio, in contrasto con quanto previsto dall'art. 104 comma 1-bis del Regolamento, erano orientate verso nord (punto 6).
Ulteriori rilievi del Comune riguardavano poi l'abbattimento di barriere architettoniche e la mancata contestualizzazione dell'intervento (punti 5 e 7).
Come correttamente rilevato dal c.t.u., sono, dunque, emerse “manifeste carenze nelle azioni esercitate da parte del professionista incaricato”, carenze in grado di pregiudicare l'intera attività di ristrutturazione dell'immobile (consulenza tecnica, pagina 8; integrazione alla c.t.u., pagina 15).
A fronte della specifica indicazione degli errori commessi dal professionista, il convenuto, gravato del relativo onere, non ha dimostrato di aver diligentemente adempiuto alle proprie obbligazioni.
In particolare, il convenuto si è difeso affermando che la scelta di presentare la , Pt_2
e in particolare una CILA per le sole opere di demolizione, era stata concordata con la committente. Sul punto, si deve però osservare che non è stata dimostrata la redazione, da parte del convenuto, di una per le sole demolizioni, e che comunque Pt_2
l'individuazione del titolo abilitativo corretto costituisce una scelta di carattere tecnico, che rientra nell'esclusiva sfera di competenza del professionista, che, alla luce di quanto disposto dall'art. 1176 comma 2 c.c., deve saper individuare lo strumento idoneo, costituendo compito esclusivo del professionista la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell'attività professionale (cfr. Cassazione civile sez. II,
31/3/2023, n.9063).
Per questa stessa ragione, non rileva l'argomentazione, peraltro sfornita di prova, secondo cui la scelta di presentare la era stata inizialmente ritenuta corretta da Pt_2
un funzionario dell'ufficio tecnico del Comune.
Priva di rilevo è altresì la tesi difensiva del convenuto secondo cui sarebbero stati sufficienti le modifiche indicate dal e il deposito della per dar corso alle CP_2 Pt_3
opere. In presenza di vizi della progettazione, infatti, il committente ha la facoltà di
— 7 — non accettare gli elaborati anche ove l'altra parte si offra di modificarli o vi dia corso di propria iniziativa (Cass., n.9063/23; Cass. 2724/2002).
La giurisprudenza ha, inoltre, precisato che “il rifiuto di pagamento è correttamente esercitato anche quando gli elaborati siano emendabili in ottemperanza ai rilievi sollevati dall'amministrazione competente per i controlli”. Il progetto, infatti, “pur costituendo un opus preparatorio all'edificazione, deve assicurare la preventiva soluzione dei problemi ostativi alla realizzazione dell'edificio, che spetta al professionista individuare quale soggetto dotato di specifica competenza tecnica”
(Cass., n.9063/23; Cass. 3052/2020; Cass. 8014/2012; Cass. 18342/2019; Cass.
1214/2017).
Solo nel caso in cui “il committente richieda l'adeguamento ai rilievi formulati da un organo, consultivo o di controllo, che ne condizionano l'approvazione, il professionista
è tenuto ad apportare le richieste correzioni, risultando altrimenti legittimo il rifiuto di pagamento” (Cass., n.9063/23; Cass. 2570/1997; Cass. 6812/1998; Cass.
2257/2007).
Non può, quindi, assumere rilievo la circostanza che il convenuto abbia materialmente eseguito in tutto o in parte le prestazioni indicate nel contratto, se le stesse si sono poi rivelate inutili, nei termini sopra precisati.
Neppure è emerso, contrariamente a quanto del tutto genericamente prospettato dal convenuto, che il progetto redatto dall'architetto sia poi stato approvato, posto CP_1
che l'elaborato prodotto dall'attrice al doc. 22 è stato redatto da un altro professionista ed è diverso da quello realizzato dall'architetto CP_1
Solo per completezza, va rilevato come nel caso in esame sia da escludere la sussistenza di particolari difficoltà tecniche ex art. 2236 c.c., in ragione del fatto che gli errori commessi dal convenuto consistono in attività del tutto ordinarie per un professionista.
Deve, pertanto, ritenersi provato l'inadempimento del convenuto.
Con riferimento alla domanda di risoluzione si richiama, preliminarmente, il contenuto dell'art. 1453 c.c., ai sensi del quale, nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere
— 8 — l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. Con la precisazione che, secondo quanto disposto dall'art. 1455 c.c., il contratto non può essere risolto se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra. Sul punto, la Cassazione (ord. n. 4022/2018) ha puntualizzato che “l'interesse richiesto dall'art. 1455 c.c., non può che consistere nell'interesse della parte non inadempiente alla prestazione rimasta ineseguita: interesse che deve presumersi (con presunzione semplice, ex art. 2727 c.c.) vulnerato tutte le volte che l'inadempimento sia stato di rilevante entità, ovvero abbia riguardato obbligazioni principali e non secondarie (Sez. 3, Sent. n. 8063 del 14/06/2001)”
Nel caso in esame, dalle considerazioni sopra svolte, è emerso come il convenuto abbia commesso molteplici errori, tenendo condotte che hanno reso inutili le prestazioni e che hanno inciso sul rapporto di fiducia tra committente e professionista.
Pertanto, l'esistenza del contratto tra le parti, la configurabilità di un inadempimento di non scarsa importanza e riconducibile al comportamento del convenuto e l'insussistenza di prova contraria, la quale dimostri la non imputabilità allo stesso
Giudici, comportano l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto, con conseguente restituzione dell'indebito.
5. Deve, inoltre, essere rigettata la domanda subordinata proposta dal convenuto, con cui l'architetto chiede la limitazione della condanna “secondo la quota di CP_1
responsabilità che eventualmente gli verrà riconosciuta, espunte le voci ascrivibili ad altri soggetti e tenuto conto della condotta attorea ex art 1227 c.c.”. Nessun titolo risarcitorio è stato azionato cosicché non vi è luogo ad un esame della condotta del creditore in relazione al danno, in quanto di nessun danno è stato chiesto il risarcimento.
6. Alla luce delle considerazioni svolte deve essere, altresì, rigettata la domanda proposta in via subordinata e riconvenzionale dal convenuto, stante l'inapplicabilità al caso in esame dell'art. 8 del contratto. La risoluzione è, infatti, stata pronunciata per cause imputabili al professionista.
7. Il convenuto deve essere, quindi, condannato alla restituzione delle somme allo
— 9 — stesso versate in esecuzione del contratto ormai risolto, pari a 23.660,00 euro, con riferimento alla quale vanno aggiunti gli interessi legali, come richiesto dalla parte attrice, ai sensi dell'art. 1284, c.c., dalla data della domanda (23 giugno 2021) al saldo effettivo. Va esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non essendo stato dimostrato un danno ulteriore.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della complessità media per la fase di studio e quella introduttiva e della complessità minima della fase istruttoria, considerato che non si è svolta istruttoria orale.
Il convenuto dovrà rifondere all'attrice anche le spese di c.t.p., pari a euro 1.268,80, e le spese di negoziazione assistita, pari a euro 1.474,94, documentate, rispettivamente, dalla nota pro forma n. 8 del 24.3.2025 dello studio Archigeo di arch. Fabrizio Rocchia
e dall'avviso di parcella dell'avv. Vallino, prodotti dall'attrice con la nota spese.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara la risoluzione del contratto stipulato il 31 luglio 2019 tra la società attrice e il convenuto per Parte_1 Controparte_1
inadempimento del convenuto;
- per l'effetto, condanna alla restituzione in favore di Controparte_1 Parte_1
di della somma di euro 23.660, oltre interessi in misura Parte_1
legale, ex art. 1284, primo comma c.c., dal 23 giugno 2021 al saldo effettivo;
- respinge la domanda riconvenzionale formulata da Giudici;
CP_1
- pone definitivamente a carico del convenuto le spese relative alla consulenza tecnica;
- condanna a rifondere all'attrice le spese di lite, che si liquidano Controparte_1
in euro 4.237 per compensi ed euro 264 per spese vive, oltre 15%, a titolo di rimborso forfettario, e accessori, nonché le spese di c.t.p., pari a euro 1.268,80 e le spese di negoziazione assistita, pari a euro 1.474,94.
— 10 — Milano, 31 luglio 2025
Il giudice
Anna Bellesi
— 11 —