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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/10/2025, n. 9581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9581 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA 3^ Sez. Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R. GEN. 8935/ 2025
Il Giudice designato, Dott. Giuseppe GIORDANO nella causa
TRA
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marco Mantello Parte_1
che la rappresenta e difende come da mandato in atti
-parte ricorrente
E
rappresentato e difeso dal Funz. Dott. Brizzi Eleonora come da mandato in atti CP_1
-parte resistente
Visto l'art. 430 c.p.c. ha pronunciato la seguente sentenza:
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, parte istante, premesso che con decreto di omologa il
Tribunale le aveva riconosciuto il requisito sanitario per la prestazione ex art. 12 l. 118/71, e dedotto di non aver ottenuto il pagamento della prestazione, chiedeva la condanna dell' CP_1
al pagamento dei ratei maturati e maturandi oltre agli accessori di legge;
- l' si costituiva in giudizio documentando l'avvenuta liquidazione della prestazione CP_1
rivendicata, con ciò domandando a codesto Tribunale di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
- Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza, parte ricorrente ha confermato l'avvenuto pagamento della prestazione richiesta e concluso per la cessata materia del contendere con condanna dell' alla refusione delle spese di lite. CP_1
- Non residuano questioni irrisolte risultando pienamente soddisfatta la pretesa della ricorrente.
pagina 1 di 2 - Per quanto concerne la regolazione delle spese di lite, quest'ultime vanno poste a carico dell' considerato che la prestazione è stata accreditata oltre 120 giorni dalla notifica CP_1
dell'omologa e in data successiva alla notifica del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere quanto al merito della causa.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.650,00 oltre accessori, CP_1
da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Roma, 01/10/2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe Giordano
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