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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/07/2025, n. 27828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27828 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
1 In nome del Popolo Italiano QUINTA SEZIONE PENALE Composta da LU TO - Presidente - Sent. n. sez. 585/2025 AO RR UP - 09/05/2025 GE IR R.G.N. 7684/2025 LO DI NN NC - Relatore - ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: AE NI nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 24/09/2024 della Corte d'appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NN NC;
uditi: il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte di cassazione Lucia Odello, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
l'avvocato Francesco Stefani che, nell’interesse dell’imputato, si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento; 1. Con sentenza del 24 settembre 2024 la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia in data 1° dicembre 2020, con la quale il G.u.p. del Tribunale di Lucca all’esito di giudizio abbreviato condizionato aveva affermato la responsabilità di NI AE per i delitti di cui agli artt. 48 e 480 cod. pen. (capo A. della rubrica), nonché 220, in relazione all’art. 16, comma 1, n. 3, e 226 legge fall. (così riqualificato il fatto contestato dell’art. 216 legge fall.; capo B.), commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia con il beneficio della sospensione condizionale. Penale Sent. Sez. 5 Num. 27828 Anno 2025 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 09/05/2025 2 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di norme processuali poste a pena di nullità, in ragione del mancato espletamento dell’interrogatorio richiesto seguito della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini. La Corte di merito avrebbe erroneamente considerato tardiva la richiesta di interrogatorio, facendo riferimento alla notifica dell’avviso 415- cod. proc. pen. in data 17 dicembre 2018 (eseguita in Lucca, via Piaggia San Filippo n. 286, la cui sottoscrizione è stata disconosciuta dal AE;
e già ricevuta dal suo difensore d’ufficio il 5 dicembre 2018) e non invece a quella del giorno 11 gennaio 2019 a mani proprie dell’imputato (che nell’occorso ha eletto domicilio e nominato difensore di fiducia), eseguita dalla Guardia di Finanza su delega del Pubblico ministero del 29 dicembre 2018, dunque, successiva alla prima notifica (conseguente all’estrazione di un certificato anagrafico che indicava la residenza del AE in Lucca, località San Cassiano a Vico, via del Chiasso Bernardesco n. 484/L, ove da altro atto in possesso del Pubblico ministero risultava domiciliato). Rispetto a tale ultima notifica la richiesta di interrogatorio del 16 gennaio 2019 sarebbe tempestiva. 2.2. Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione della legge penale, in particolare dell’art. 159, comma 3, cod. pen. in quanto la Corte di merito avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione del reato di cui al capo A. (contestato come commesso il 17 agosto 2016 che, tuttavia, dovrebbe collocarsi il giorno 27 luglio 2016), già maturata all’atto della pronuncia di appello (il 24 settembre 2024), anche tenendo conto delle sospensioni. In particolare, si dovrebbe computare nei limiti del sessantesimo giorno successivo all’impedimento dedotto il differimento dell’udienza del 20 aprile 2023 (al 20 maggio 2024) per l’adesione del difensore dell’imputato all’astensione indetta dalle Camere penali (da qualificare, per l’appunto, legittimo impedimento). 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata prospettata l’omessa motivazione sul motivo di appello con cui si era censurata l’omessa acquisizione, da parte del G.u.p., del verbale delle dichiarazioni rese al difensore, quale persona informata sui fatti, da IA ON;
la richiesta difensiva era stata rigettata dal primo Giudice poiché era già stato disposto il rito abbreviato, quantunque si trattasse di un soggetto che non era stato possibile rintracciare prima e le cui dichiarazioni (rese con l’ausilio di un interprete) in sede di indagini difensive, sarebbero di dirimente rilievo rispetto al falso in imputazione (per dimostrare che il successivo amministratore unico della fallita, messo al corrente che AE avrebbe dismesso la carica, aveva espresso la disponibilità ad assumerla). 3 2.4. Con il quarto motivo di ricorso è stata denunciata la contraddittorietà della motivazione in ordine alla richiesta di assoluzione per il reato di cui al capo B), di cui non ricorrerebbero gli elementi costitutivi dato che: «i documenti societari» non erano nella disponibilità dell’imputato bensì, come dallo stesso dichiarato, erano stati inviati al successivo amministratore (LI) e, in copia, erano nella disponibilità del commercialista della fallita;
e prima dell’udienza preliminare (allorché sono stati richiesti al commercialista che ne teneva copia) sono stati consegnati al curatore (che ha dichiarato di potere tramite essi «ricostruire il volume di affari della società» fino al 31 dicembre 2018, anno in cui la società è stata dichiarata fallita). Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo denuncia un vizio non più deducibile. Difatti, «la mancata effettuazione dell'interrogatorio» chiesto dall’imputato 415- , comma 3, cod. proc pen. integra una nullità generale a regime intermedio (Sez. 2, n. 22364 del 24/03/2023, Nikolic, Rv. 284719 – 01); nel caso in esame si è proceduto nelle forme del rito abbreviato e da ciò consegue la sanatoria della prospettata nullità (art. 438, comma 6- , cod. proc. pen.). È superfluo, allora, dilungarsi per osservare che l’impugnazione è comunque manifestamente infondata e generica. Dall’esame degli atti (cui questa Corte ha diretto accesso alla luce del vizio denunciato: cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv. 266613 – 01) risulta che: - il 17 dicembre 2018 l’avviso di conclusione delle indagini è stato notificato al Panev a mani proprie (il che rende superflua ogni considerazione sul luogo in cui è stata eseguita la notifica), senza che possa essere sufficiente a confutare tale dato l’assertivo disconoscimento da parte dell’imputato della sottoscrizione apposta nell’avviso di ricevimento;
- l’azione penale è stata esercitata il 22 gennaio 2019 e, dunque, ritualmente in quanto era già decorso il termine di venti giorni per l’esercizio delle facoltà difensive previste dall’art. 415- , comma 3, cod. proc. pen., ivi compresa la richiesta di essere sottoposto ad interrogatorio (cfr. richiesta di rinvio a giudizio del 16 gennaio 2019, depositata presso la cancelleria del Giudice il 21 gennaio 2019); - in senso contrario non può deporre la richiesta di interrogatorio, datata 16 gennaio 2019 e, tuttavia, depositata presso la segreteria del Pubblico ministero il 28 gennaio 2019, che non poteva più incidere sul corretto esercizio dell’azione, che già aveva avuto luogo;
e ciò nonostante il termine di venti giorni 4 posto dall’art. 415- , comma 3, cit. sia ordinatorio (Sez. 2, n. 22364/2023, cit.: «il termine di venti giorni dalla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, previsto dall'art. 415- cod. proc. pen. per la presentazione delle memorie e delle richieste difensive, ha natura ordinatoria, sicché i diritti difensivi possono esercitarsi fino alla richiesta di rinvio a giudizio ai sensi dell'art. 416 cod. proc. pen.»; conf. Sez. 6, n. 50087 del 18/09/2018, D., Rv. 274506 – 01); - e tanto meno può venire in rilievo, nel senso auspicato dalla difesa, la nuova notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini, eseguita il giorno 11 gennaio 2019 sempre a mani proprie dell’imputato, che non mina in alcun modo l’efficacia della prima – rituale – notifica dello stesso - o meglio non impedisce che se ne perfezionino gli effetti – e che, dunque, consentiva al pubblico ministero di esercitare l’azione nei venti giorni da essa, in mancanza di richieste difensive. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Le Sezioni Unite hanno da tempo chiarito che i rinvii disposti a seguito dell'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze proclamata dall'associazione di categoria, comportano la sospensione del corso della prescrizione per tutto il periodo complessivo della durata di essi (cfr. Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001 - dep. 2002, Cremonese, Rv. 220509 – 01). Ne deriva che il delitto di cui all’art. 480 cod. pen., contestato al capo A. della rubrica non era prescritto allorché è stata resa la sentenza impugnata (il 24 settembre 2024), dato che esso è stato commesso il 17 agosto 2016 e il termine massimo di prescrizione, pari a sette anni e sei mesi – tenendo conto della sua interruzione ( 157 e 161 cod. proc. pen.) e della sospensione per 406 giorni, in ragione del differimento, per astensione del difensore, dell’udienza del 20 aprile 2013 al 30 maggio 2024 – sarebbe decorso il 29 marzo 2025. Né si perverrebbe a conclusioni diverse avendo riguardo, come tempo di commissione del reato, al 27 luglio 2016, giorno indicato assertivamente dalla difesa (in ragione della data dell’assemblea riportata nell’atto falso, senza dedurre alcun travisamento della prova sul punto: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01), anteriore di meno di due mesi a quella in contestazione, che comunque non determinerebbe la prescrizione del reato prima della pronuncia della sentenza di appello. Qui basti aggiungere – come pure già affermato dalle Sezioni Unite – che, proprio in ragione dell’inammissibilità del ricorso, non è consentito rilevare la prescrizione del reato successivamente alla pronuncia della sentenza di secondo grado (cfr. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01). 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. 5 3.1. È dirimente considerare che il verbale delle informazioni rese al difensore da IA ON (cfr. artt. 391- , comma 2, e 391- cod. proc. pen.) non avrebbe potuto essere acquisito dal G.u.p., su richiesta del difensore, dopo l’ammissione del rito abbreviato (e, ovviamente, neppure dalla Corte di appello). Difatti, per quel che qui rileva, il difensore può ritualmente depositare il proprio fascicolo, contenente gli atti di indagine svolti, nell’udienza preliminare «prima dell’inizio della discussione» (cfr. art. 421, comma 3, cod. proc. pen.; cfr. pure l’art. 391- , comma 1, cod. proc. pen, che disciplina il fascicolo del difensore: «Nel corso delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare, quando il giudice deve adottare una decisione con l'intervento della parte privata, il difensore può presentargli direttamente gli elementi di prova a favore del proprio assistito»; l’art. 419, comma 3, cod. proc. pen., a mente del quale l’avviso della fissazione dell’udienza preliminare «contiene […] l'invito a trasmettere la documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio;
l’art. 438, comma 4, cod. proc. pen., che espressamente prevede che l’imputato possa «chiede[re] il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive», caso in cui – su richiesta del pubblico ministero – il giudice provvede sulla richiesta di rito alternativo «solo dopo che sia decorso il termine non superiore a sessanta giorni […] per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa»). Una volta ammesso il rito abbreviato, su richiesta dell’imputato o del suo procuratore speciale (da avanzarsi, nell’udienza preliminare, «fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422»: cfr. art. 438, comma 2, cod. proc. pen.), la piattaforma probatoria costituita dagli atti di indagine (anche difensiva) già acquisiti al fascicolo (cfr. art. 438, comma 1, cod. proc. pen.) può essere integrata, sia nel caso di abbreviato c.d. condizionato (art. 438, comma 5, cod. proc. pen.) che qui non rileva (in ragione del della richiesta difensiva di acquisizione del verbale in discorso), sia nel caso venga disposto dal giudice ai sensi dell’art. 441, comma 5, cod. proc. pen. («quando […] ritiene di non poter decidere allo stato degli atti assume, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione»), «nelle forme previste dall'articolo 422, commi 2, 3 e 4» (art. 441, comma 6, cod. proc. pen.) ossia, quanto alle prove dichiarative (che «sono documentate nelle forme previste dall’articolo 510»: art. 441, comma 6, cit.) per il tramite dell’esame condotto dal giudice, nel corso del quale «il pubblico ministero e i difensori possono porre domande, a mezzo del giudice, nell'ordine previsto dall'articolo 421, comma 2» (art. 422, comma 3, cit.). 6 Né sul punto rileva la mancanza di motivazione, erroneamente denunciata dal ricorso in relazione alla in discorso (cfr. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 05). 3.2. Non occorre, poi, dilungarsi per osservare come l’atto di appello fosse del tutto generico in ordine al contenuto delle dichiarazioni del AL rispetto alla regiudicanda (cfr. atto di appello, spec. p. 9 s.), come per vero lo è il ricorso;
il che non consente neppure di ravvisare un vizio di motivazione nella decisione impugnata, anche a voler ritenere che la difesa abbia censurato il mancato esercizio dei poteri officiosi di integrazione probatoria, in particolare al fine dell’esame del medesimo soggetto dichiarante). Basti osservare che: - nel giudizio abbreviato d'appello, le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. - la cui valutazione è rimessa allo stesso Organo giudicante –, atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021 - dep. 2022, Granato, Rv. 282585 - 01; Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, Graziano, Rv. 278061 - 01; Sez. 2, n. 17103 del 24/03/2017, A., Rv. 270069 – 01); - la valutazione del Giudice «può essere sindacata, in sede di legittimità, 603, comma 3, cod. proc. pen., soltanto qualora sussistano, nell'apparato motivazionale posto a base della conclusiva decisione impugnata, lacune, manifeste illogicità o contraddizioni, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza» (Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, Giampà, Rv. 271163 - 01); - la Corte distrettuale ha indicato in maniera congrua e logica gli elementi di prova dai quali ha desunto che il LI fosse all’oscuro della propria nomina come amministratore e che il AE avesse agito nella consapevolezza di ciò; - segnatamente, la sentenza impugnata ha richiamato: la dichiarazione di disponibilità del LI ad assumere la carica, evidenziando come essa non fosse sottoscritta;
il messaggio di posta elettronica inviato allo stesso LI dopo la data dell’assemblea che lo aveva nominato, volto a ottenerne l’accettazione (non intervenuta); la successiva unione al verbale dell’assemblea (presentato al Registro delle imprese) da parte del AE di una dichiarazione priva di sottoscrizione che, tuttavia, faceva riferimento ad una delega rilasciata dal LI risultata inesistente (avendo quest’ultimo dichiarato di non averla mai rilasciata); 7 - e la genericità della prospettazione difensiva in ordine al tenore di quanto a conoscenza di IA ON non costituisce una rituale censure alla motivazione, col cui tenore non si confronta neppure compiutamente. 4. Il quarto motivo è versato in fatto e manifestamente infondato. La Corte di merito ha ritenuto smentita la prospettazione dell’imputato (che aveva rappresentato al curatore di non disporre delle scritture perché spedite al nuovo amministratore), rilevando come il commercialista della società abbia invece riferito di averle tenute su incarico del suo amministratore, indicato proprio nel AE, così attribuendo all’imputato la disponibilità di esse (anche in ragione di quanto rilevato in ordine alla falsità del verbale che ne avrebbe documentato la cessazione dalla carica). Rispetto ai dati posti a fondamento di tale non è stato denunciato il travisamento della prova, bensì si è perorata la diversa ricostruzione dell’accaduto già esclusa dai Giudici di merito;
e non si è considerato che, rispetto all’illecito ritenuto, non ha alcuna rilevanza la ricostruzione o meno del patrimonio e del movimento degli affari della fallita, né il deposito dei libri nel corso del procedimento penale (Sez. 5, n. 12929 del 14/02/2020, Bonardi, Rv. 278807 – 01: «il delitto di omesso deposito di bilanci e scritture contabili e fiscali obbligatorie, previsto dagli artt. 220 e 16, comma primo, n. 3, legge fall., ha natura di reato omissivo proprio istantaneo, con effetti eventualmente permanenti, che si consuma all'atto dell'inadempimento dell'obbligo di deposito nei tempi previsti dalla legge»). 5. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell’impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/05/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente NN NC LU TO
udita la relazione svolta dal Consigliere NN NC;
uditi: il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte di cassazione Lucia Odello, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
l'avvocato Francesco Stefani che, nell’interesse dell’imputato, si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento; 1. Con sentenza del 24 settembre 2024 la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia in data 1° dicembre 2020, con la quale il G.u.p. del Tribunale di Lucca all’esito di giudizio abbreviato condizionato aveva affermato la responsabilità di NI AE per i delitti di cui agli artt. 48 e 480 cod. pen. (capo A. della rubrica), nonché 220, in relazione all’art. 16, comma 1, n. 3, e 226 legge fall. (così riqualificato il fatto contestato dell’art. 216 legge fall.; capo B.), commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia con il beneficio della sospensione condizionale. Penale Sent. Sez. 5 Num. 27828 Anno 2025 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 09/05/2025 2 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di norme processuali poste a pena di nullità, in ragione del mancato espletamento dell’interrogatorio richiesto seguito della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini. La Corte di merito avrebbe erroneamente considerato tardiva la richiesta di interrogatorio, facendo riferimento alla notifica dell’avviso 415- cod. proc. pen. in data 17 dicembre 2018 (eseguita in Lucca, via Piaggia San Filippo n. 286, la cui sottoscrizione è stata disconosciuta dal AE;
e già ricevuta dal suo difensore d’ufficio il 5 dicembre 2018) e non invece a quella del giorno 11 gennaio 2019 a mani proprie dell’imputato (che nell’occorso ha eletto domicilio e nominato difensore di fiducia), eseguita dalla Guardia di Finanza su delega del Pubblico ministero del 29 dicembre 2018, dunque, successiva alla prima notifica (conseguente all’estrazione di un certificato anagrafico che indicava la residenza del AE in Lucca, località San Cassiano a Vico, via del Chiasso Bernardesco n. 484/L, ove da altro atto in possesso del Pubblico ministero risultava domiciliato). Rispetto a tale ultima notifica la richiesta di interrogatorio del 16 gennaio 2019 sarebbe tempestiva. 2.2. Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione della legge penale, in particolare dell’art. 159, comma 3, cod. pen. in quanto la Corte di merito avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione del reato di cui al capo A. (contestato come commesso il 17 agosto 2016 che, tuttavia, dovrebbe collocarsi il giorno 27 luglio 2016), già maturata all’atto della pronuncia di appello (il 24 settembre 2024), anche tenendo conto delle sospensioni. In particolare, si dovrebbe computare nei limiti del sessantesimo giorno successivo all’impedimento dedotto il differimento dell’udienza del 20 aprile 2023 (al 20 maggio 2024) per l’adesione del difensore dell’imputato all’astensione indetta dalle Camere penali (da qualificare, per l’appunto, legittimo impedimento). 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata prospettata l’omessa motivazione sul motivo di appello con cui si era censurata l’omessa acquisizione, da parte del G.u.p., del verbale delle dichiarazioni rese al difensore, quale persona informata sui fatti, da IA ON;
la richiesta difensiva era stata rigettata dal primo Giudice poiché era già stato disposto il rito abbreviato, quantunque si trattasse di un soggetto che non era stato possibile rintracciare prima e le cui dichiarazioni (rese con l’ausilio di un interprete) in sede di indagini difensive, sarebbero di dirimente rilievo rispetto al falso in imputazione (per dimostrare che il successivo amministratore unico della fallita, messo al corrente che AE avrebbe dismesso la carica, aveva espresso la disponibilità ad assumerla). 3 2.4. Con il quarto motivo di ricorso è stata denunciata la contraddittorietà della motivazione in ordine alla richiesta di assoluzione per il reato di cui al capo B), di cui non ricorrerebbero gli elementi costitutivi dato che: «i documenti societari» non erano nella disponibilità dell’imputato bensì, come dallo stesso dichiarato, erano stati inviati al successivo amministratore (LI) e, in copia, erano nella disponibilità del commercialista della fallita;
e prima dell’udienza preliminare (allorché sono stati richiesti al commercialista che ne teneva copia) sono stati consegnati al curatore (che ha dichiarato di potere tramite essi «ricostruire il volume di affari della società» fino al 31 dicembre 2018, anno in cui la società è stata dichiarata fallita). Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo denuncia un vizio non più deducibile. Difatti, «la mancata effettuazione dell'interrogatorio» chiesto dall’imputato 415- , comma 3, cod. proc pen. integra una nullità generale a regime intermedio (Sez. 2, n. 22364 del 24/03/2023, Nikolic, Rv. 284719 – 01); nel caso in esame si è proceduto nelle forme del rito abbreviato e da ciò consegue la sanatoria della prospettata nullità (art. 438, comma 6- , cod. proc. pen.). È superfluo, allora, dilungarsi per osservare che l’impugnazione è comunque manifestamente infondata e generica. Dall’esame degli atti (cui questa Corte ha diretto accesso alla luce del vizio denunciato: cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv. 266613 – 01) risulta che: - il 17 dicembre 2018 l’avviso di conclusione delle indagini è stato notificato al Panev a mani proprie (il che rende superflua ogni considerazione sul luogo in cui è stata eseguita la notifica), senza che possa essere sufficiente a confutare tale dato l’assertivo disconoscimento da parte dell’imputato della sottoscrizione apposta nell’avviso di ricevimento;
- l’azione penale è stata esercitata il 22 gennaio 2019 e, dunque, ritualmente in quanto era già decorso il termine di venti giorni per l’esercizio delle facoltà difensive previste dall’art. 415- , comma 3, cod. proc. pen., ivi compresa la richiesta di essere sottoposto ad interrogatorio (cfr. richiesta di rinvio a giudizio del 16 gennaio 2019, depositata presso la cancelleria del Giudice il 21 gennaio 2019); - in senso contrario non può deporre la richiesta di interrogatorio, datata 16 gennaio 2019 e, tuttavia, depositata presso la segreteria del Pubblico ministero il 28 gennaio 2019, che non poteva più incidere sul corretto esercizio dell’azione, che già aveva avuto luogo;
e ciò nonostante il termine di venti giorni 4 posto dall’art. 415- , comma 3, cit. sia ordinatorio (Sez. 2, n. 22364/2023, cit.: «il termine di venti giorni dalla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, previsto dall'art. 415- cod. proc. pen. per la presentazione delle memorie e delle richieste difensive, ha natura ordinatoria, sicché i diritti difensivi possono esercitarsi fino alla richiesta di rinvio a giudizio ai sensi dell'art. 416 cod. proc. pen.»; conf. Sez. 6, n. 50087 del 18/09/2018, D., Rv. 274506 – 01); - e tanto meno può venire in rilievo, nel senso auspicato dalla difesa, la nuova notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini, eseguita il giorno 11 gennaio 2019 sempre a mani proprie dell’imputato, che non mina in alcun modo l’efficacia della prima – rituale – notifica dello stesso - o meglio non impedisce che se ne perfezionino gli effetti – e che, dunque, consentiva al pubblico ministero di esercitare l’azione nei venti giorni da essa, in mancanza di richieste difensive. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Le Sezioni Unite hanno da tempo chiarito che i rinvii disposti a seguito dell'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze proclamata dall'associazione di categoria, comportano la sospensione del corso della prescrizione per tutto il periodo complessivo della durata di essi (cfr. Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001 - dep. 2002, Cremonese, Rv. 220509 – 01). Ne deriva che il delitto di cui all’art. 480 cod. pen., contestato al capo A. della rubrica non era prescritto allorché è stata resa la sentenza impugnata (il 24 settembre 2024), dato che esso è stato commesso il 17 agosto 2016 e il termine massimo di prescrizione, pari a sette anni e sei mesi – tenendo conto della sua interruzione ( 157 e 161 cod. proc. pen.) e della sospensione per 406 giorni, in ragione del differimento, per astensione del difensore, dell’udienza del 20 aprile 2013 al 30 maggio 2024 – sarebbe decorso il 29 marzo 2025. Né si perverrebbe a conclusioni diverse avendo riguardo, come tempo di commissione del reato, al 27 luglio 2016, giorno indicato assertivamente dalla difesa (in ragione della data dell’assemblea riportata nell’atto falso, senza dedurre alcun travisamento della prova sul punto: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01), anteriore di meno di due mesi a quella in contestazione, che comunque non determinerebbe la prescrizione del reato prima della pronuncia della sentenza di appello. Qui basti aggiungere – come pure già affermato dalle Sezioni Unite – che, proprio in ragione dell’inammissibilità del ricorso, non è consentito rilevare la prescrizione del reato successivamente alla pronuncia della sentenza di secondo grado (cfr. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01). 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. 5 3.1. È dirimente considerare che il verbale delle informazioni rese al difensore da IA ON (cfr. artt. 391- , comma 2, e 391- cod. proc. pen.) non avrebbe potuto essere acquisito dal G.u.p., su richiesta del difensore, dopo l’ammissione del rito abbreviato (e, ovviamente, neppure dalla Corte di appello). Difatti, per quel che qui rileva, il difensore può ritualmente depositare il proprio fascicolo, contenente gli atti di indagine svolti, nell’udienza preliminare «prima dell’inizio della discussione» (cfr. art. 421, comma 3, cod. proc. pen.; cfr. pure l’art. 391- , comma 1, cod. proc. pen, che disciplina il fascicolo del difensore: «Nel corso delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare, quando il giudice deve adottare una decisione con l'intervento della parte privata, il difensore può presentargli direttamente gli elementi di prova a favore del proprio assistito»; l’art. 419, comma 3, cod. proc. pen., a mente del quale l’avviso della fissazione dell’udienza preliminare «contiene […] l'invito a trasmettere la documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio;
l’art. 438, comma 4, cod. proc. pen., che espressamente prevede che l’imputato possa «chiede[re] il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive», caso in cui – su richiesta del pubblico ministero – il giudice provvede sulla richiesta di rito alternativo «solo dopo che sia decorso il termine non superiore a sessanta giorni […] per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa»). Una volta ammesso il rito abbreviato, su richiesta dell’imputato o del suo procuratore speciale (da avanzarsi, nell’udienza preliminare, «fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422»: cfr. art. 438, comma 2, cod. proc. pen.), la piattaforma probatoria costituita dagli atti di indagine (anche difensiva) già acquisiti al fascicolo (cfr. art. 438, comma 1, cod. proc. pen.) può essere integrata, sia nel caso di abbreviato c.d. condizionato (art. 438, comma 5, cod. proc. pen.) che qui non rileva (in ragione del della richiesta difensiva di acquisizione del verbale in discorso), sia nel caso venga disposto dal giudice ai sensi dell’art. 441, comma 5, cod. proc. pen. («quando […] ritiene di non poter decidere allo stato degli atti assume, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione»), «nelle forme previste dall'articolo 422, commi 2, 3 e 4» (art. 441, comma 6, cod. proc. pen.) ossia, quanto alle prove dichiarative (che «sono documentate nelle forme previste dall’articolo 510»: art. 441, comma 6, cit.) per il tramite dell’esame condotto dal giudice, nel corso del quale «il pubblico ministero e i difensori possono porre domande, a mezzo del giudice, nell'ordine previsto dall'articolo 421, comma 2» (art. 422, comma 3, cit.). 6 Né sul punto rileva la mancanza di motivazione, erroneamente denunciata dal ricorso in relazione alla in discorso (cfr. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 05). 3.2. Non occorre, poi, dilungarsi per osservare come l’atto di appello fosse del tutto generico in ordine al contenuto delle dichiarazioni del AL rispetto alla regiudicanda (cfr. atto di appello, spec. p. 9 s.), come per vero lo è il ricorso;
il che non consente neppure di ravvisare un vizio di motivazione nella decisione impugnata, anche a voler ritenere che la difesa abbia censurato il mancato esercizio dei poteri officiosi di integrazione probatoria, in particolare al fine dell’esame del medesimo soggetto dichiarante). Basti osservare che: - nel giudizio abbreviato d'appello, le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. - la cui valutazione è rimessa allo stesso Organo giudicante –, atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021 - dep. 2022, Granato, Rv. 282585 - 01; Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, Graziano, Rv. 278061 - 01; Sez. 2, n. 17103 del 24/03/2017, A., Rv. 270069 – 01); - la valutazione del Giudice «può essere sindacata, in sede di legittimità, 603, comma 3, cod. proc. pen., soltanto qualora sussistano, nell'apparato motivazionale posto a base della conclusiva decisione impugnata, lacune, manifeste illogicità o contraddizioni, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza» (Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, Giampà, Rv. 271163 - 01); - la Corte distrettuale ha indicato in maniera congrua e logica gli elementi di prova dai quali ha desunto che il LI fosse all’oscuro della propria nomina come amministratore e che il AE avesse agito nella consapevolezza di ciò; - segnatamente, la sentenza impugnata ha richiamato: la dichiarazione di disponibilità del LI ad assumere la carica, evidenziando come essa non fosse sottoscritta;
il messaggio di posta elettronica inviato allo stesso LI dopo la data dell’assemblea che lo aveva nominato, volto a ottenerne l’accettazione (non intervenuta); la successiva unione al verbale dell’assemblea (presentato al Registro delle imprese) da parte del AE di una dichiarazione priva di sottoscrizione che, tuttavia, faceva riferimento ad una delega rilasciata dal LI risultata inesistente (avendo quest’ultimo dichiarato di non averla mai rilasciata); 7 - e la genericità della prospettazione difensiva in ordine al tenore di quanto a conoscenza di IA ON non costituisce una rituale censure alla motivazione, col cui tenore non si confronta neppure compiutamente. 4. Il quarto motivo è versato in fatto e manifestamente infondato. La Corte di merito ha ritenuto smentita la prospettazione dell’imputato (che aveva rappresentato al curatore di non disporre delle scritture perché spedite al nuovo amministratore), rilevando come il commercialista della società abbia invece riferito di averle tenute su incarico del suo amministratore, indicato proprio nel AE, così attribuendo all’imputato la disponibilità di esse (anche in ragione di quanto rilevato in ordine alla falsità del verbale che ne avrebbe documentato la cessazione dalla carica). Rispetto ai dati posti a fondamento di tale non è stato denunciato il travisamento della prova, bensì si è perorata la diversa ricostruzione dell’accaduto già esclusa dai Giudici di merito;
e non si è considerato che, rispetto all’illecito ritenuto, non ha alcuna rilevanza la ricostruzione o meno del patrimonio e del movimento degli affari della fallita, né il deposito dei libri nel corso del procedimento penale (Sez. 5, n. 12929 del 14/02/2020, Bonardi, Rv. 278807 – 01: «il delitto di omesso deposito di bilanci e scritture contabili e fiscali obbligatorie, previsto dagli artt. 220 e 16, comma primo, n. 3, legge fall., ha natura di reato omissivo proprio istantaneo, con effetti eventualmente permanenti, che si consuma all'atto dell'inadempimento dell'obbligo di deposito nei tempi previsti dalla legge»). 5. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell’impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/05/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente NN NC LU TO