Art. 3.
La corresponsione dell'assegno mensile di cui allo articolo 1 della presente legge cessa col passaggio per concorso o per nomina in ruoli di altre Amministrazioni o a Servizi diversi da quelli per i quali e' applicabile l'assegno stesso.
La corresponsione dell'assegno mensile di cui allo articolo 1 della presente legge cessa col passaggio per concorso o per nomina in ruoli di altre Amministrazioni o a Servizi diversi da quelli per i quali e' applicabile l'assegno stesso.