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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 01/11/2025, n. 1187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1187 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5705/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Capotorti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5705/2022 promossa da:
(C.F. ) (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. , con il patrocinio C.F._2 Parte_3 C.F._3
dell'avv. CHIARAVALLI ANDREA e dell'avv. CHIARAVALLE GIORGIO ed elettivamente domiciliati presso i difensori
PARTE ATTRICE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CICORELLA CP_1 C.F._4
CE IO ed elettivamente domiciliato presso il difensore
PARTE CONVENUTA
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RICCARDO CREVANI Controparte_2 P.IVA_1
ed elettivamente domiciliata presso il difensore
ER CH
CONCLUSIONI
pagina 1 di 22 Nell'interesse di parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Busto Arsizio, disattesa ogni domanda, istanza ed eccezione avversaria, così giudicare: a.- Accertare e dichiarare la responsabilità (medica di natura contrattuale) del dott. per tutte le causali di cui al presente atto riconducibili ad imperizia che ha portato alla CP_1
omessa tempestiva diagnosi prenatale di malformazione del nascituro, consistente Persona_1
in agenesia completa della mano e diparte dell'avambraccio sinistri, ledendo i diritti degli attori in atto dettagliatamente specificati e per l'effetto b.- Condannare il dott. al risarcimento tutti i CP_1
danni patrimoniali patiti e patiendi dagli attori così quantificati: € 113.400,00 a titolo di maggiori spese di mantenimento della persona nata con malformazioni, pari al differenziale fra la spesa necessaria per il mantenimento di un figlio sano e la spesa per il mantenimento di un figlio affetto dalla patologia detta, altre a tutti gli importi relativi alle spese sostenute dalla nascita di avvenuta il Persona_1
26/01/2006 sino al giorno della proposizione della domanda, nella misura provata in corso di causa ovvero nella maggiore o minore misura che verrà ritenuta dal Giudice equa e di Giustizia;
€
1.204.452,47 per le spese che si renderanno necessarie per il rinnovo delle protesi, alla luce del preventivo fornito dal Centro Ortopedico Nord di San Vittore Olona;
€ 60.000,00 per il mancato reddito dal 2007 al 2011 della sig.ra per avere dovuto abbandonare la propria Parte_1
occupazione lavorativa oltre il mancato reddito del sig. per i minori importi Parte_2
percepiti per assistenza del figlio, nella misura verrà provata in corso di causa;
ovvero e comunque per tutti i titoli di cui sopra condannare il convenuto al risarcimento del danno patrimoniale nella maggiore o minore somma che sarà provata in corso di causa o che sarà determinata dal Giudice secondo equità.
c.- Condannare il dott. al risarcimento del danno non patrimoniale come sopra CP_1
dettagliatamente specificato e così al versamento di: .- € 523.621,10, ovvero la minore o maggiore somma che sarà provata in corso di causa ovvero che il giudice riterrà di liquidare in via equitativa, di cui € 200.000,00 per la lesione del diritto all'autodeterminazione procreativa della gestante per omessa informazione di malformazione fetale ed € 323.621,10 per lesione del diritto di autodeterminazione alla procreazione cosciente e responsabile, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del fatto fino al soddisfo, in favore della sig.ra .- € 323.621,10, ovvero la minore o maggiore somma che Pt_1 pagina 2 di 22 sarà provata in corso di causa ovvero che il giudice riterrà di liquidare in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del fatto fino al soddisfo, in favore del sig. .- € Parte_2
205.940,70, ovvero la minore o maggiore somma che sarà provata in corso di causa ovvero che il giudice riterrà di liquidare in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del fatto fino al soddisfo, in favore del sig. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed Parte_3
onorari di causa. In via istruttoria: Si chiede ammettersi: a.- CTU psicologica sulla Sig.ra al Pt_1
fine di meglio accertare se la stessa, qualora avesse conosciuto lo stato di menomazione del feto, avrebbe deciso di interrompere la gravidanza e su tutti gli attori al fine di meglio acclarare le conseguenze che la nascita di ha provocato sugli stessi anche verificando se un'adeguata Per_1
informazione preventiva li avrebbe messi nelle condizioni di subire un danno minore. b.- CTU medica volta a verificare se gli esami ecografici del 08.09.2005 e 11.10.2005 e se la conseguente refertazione venivano correttamente effettuati anche alla luce della doverosità del rispetto dei criteri dettati dalle linee guida per il predetto esame nonché se il medico abbia bene adempiuto ai propri doveri CP_3
professionali anche nel rispetto delle citate linee guida. Si chiede ammettersi prova testimoniale sulle circostanze di cui all'atto di citazione e formulate nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. non ammesse, nonché quelle, non ammesse, formulate a prova contraria nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 3
c.p.c., da intendersi integralmente ritrascritte espunte eventuali espressioni negative e/o valutative, precedute dalle parole “vero che” con i testi ivi indicati.
Nell'interesse di parte convenuta:
NEL MERITO: per tutte le ragioni esposte nella comparsa di risposta e nelle memorie ex articolo 183,
VI comma c.p.c., previa ogni più opportuna declaratoria, respingere la domanda attrice, così come formulata, siccome infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese e competenze del giudizio. NEL
MERITO IN VIA SUBORDINATA: in denegata ipotesi di accertamento di responsabilità, a carico del convenuto, nella causazione dei danni lamentati dalle parti attrici, previa determinazione dell'esatto ammontare del risarcimento eventualmente dovuto, dichiarare in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, codice fiscale , con sede in 31021 Mogliano P.IVA_1 pagina 3 di 22 Veneto, Via Marocchesa 14, tenuta a garantire e manlevare il dottor in esecuzione del CP_1
rapporto assicurativo con la stessa intercorrente, per ogni conseguenza pregiudizievole del fatto per cui
è causa, compreso l'eventuale accollo di interessi e rivalutazione monetaria, con condanna della stessa impresa assicuratrice a provvedere al pagamento diretto delle somme eventualmente accertate a credito di parte attrice, ovvero a rimborsare all'esponente tutto quanto fosse tenuta a corrispondere in proprio, ed a rimborsare all'assicurato le spese di resistenza, ai sensi dell'articolo 1917, co. 3, del Codice civile.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi, occorrendo, i capitoli di prova testimoniale articolati nella seconda memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., non ammessi con l'ordinanza 17.01.2024, nonché quelli a prova contraria di cui alla terza memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.
Nell'interesse della terza chiamata:
Contrariis rejectis;
previe le declaratorie del caso;
si contesta tutto quanto ex adverso dedotto, richiesto, domandato, eccepito e prodotto in fatto e in diritto nonché in punto an e quantum, sicché nulla di ciò potrà essere dato per pacifico, ammesso o non contestato, neppure implicitamente, e ciò anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Rigettare la domanda proposta da perché il preteso diritto Parte_3
risarcitorio che egli ha azionato nel presente giudizio si è estinto per prescrizione. Rigettare ogni avversa domanda, sia le domande degli attori nei confronti del convenuto, sia comunque la domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti di perché infondata (sia in fatto che in diritto, CP_2
sia in punto an sia in punto quantum) e non provata, e comunque per i motivi indicati in atti. Rigettare comunque la domanda di garanzia assicurativa perché infondata, essendo la garanzia assicurativa non operante, e comunque per le ragioni indicate. Fatto salvo il diritto di impugnazione, nella non creduta ipotesi in cui dovessero essere accolte, in tutto o in parte, le domande avversarie e quindi dovesse essere accolta in tutto o in parte la domanda attorea nei confronti del convenuto, e dovesse altresì essere accolta, in tutto o in parte, la domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti di CP_2
(non ravvisandosi quindi alcun caso di inoperatività e/o mancanza di copertura assicurativa, esclusione, delimitazione o superamento dell'oggetto del contratto, di qualunque natura e tipo), fare applicazione pagina 4 di 22 del contratto di assicurazione stipulato e delle relative condizioni contrattuali, in particolare tenendo conto del concreto oggetto del contratto di assicurazione stipulato, e in generale dei limiti del contratto e della garanzia prestata in base ad esso, e applicando quindi le esclusioni, le franchigie, gli scoperti, i massimali e i sottomassimali contrattualmente pattuiti ed applicabili al caso di specie, sia quelli espressamente richiamati nelle difese che qualunque altro risultanti dall'esame del contratto di assicurazione. Nella fattispecie, ferma l'inoperatività dell'assicurazione, si eccepisce in modo particolare che il contratto di assicurazione del Dott. prevede un massimale di € 774.685,35 per CP_1
sinistro (pari a Lire 1500 milioni), di cui si chiede l'applicazione, e dunque si chiede che tale limite trovi applicazione nel caso di specie, e quindi che la eventuale condanna della Compagnia alla manleva in favore dell'assicurato, venga contenuta dall'Ill.mo Giudicante entro tale importo. Si eccepisce inoltre che il contratto prevede una franchigia del 10%, di cui si chiede l'applicazione, che rimane a carico dell'assicurato. In via istruttoria (in particolare, per l'ipotesi che non si intenda procedere all'immediato rigetto delle domande attoree), senza inversione dell'onere probatorio e previa modifica dell'ordinanza del 17/1/2024, si chiede: A. che venga disposta ctu medico-legale e specialistica ex L. n. 24/2017 B. sempre che i fatti capitolati non vengano ritenuti già provati documentalmente o pacifici, di ammettere e assumere prova per testimoni sul seguente capitolo di prova, con il teste di seguito indicato: 11. vero che in tale occasione ho riscontrato che era da escludere qualsivoglia ipotesi di patologia di pertinenza psichiatrica della madre dopo la nascita del figlio . Si indica come teste, su Parte_1 Per_1
tutti i capitoli, il Dott. residente in [...], e con studio in Testimone_1
Milano, Via Borgese n.
1. Si eccepisce la nullità, per violazione dell'art. 246 c.p.c., della testimonianza resa dalla sig.ra , incapace a testimoniare. Assolvere in ogni caso da ogni Testimone_2 CP_2
avversaria domanda e pretesa ed emettere in ogni caso ogni più utile pronuncia per l'esclusione di ogni obbligazione a carico di In ogni caso, con vittoria di spese e compenso, oltre rimborso spese CP_2
generali, cpa ed iva. Non si accetta il contraddittorio su fatti tardivamente allegati e su domande, eccezioni, istanze e conclusioni nuove o illegittimamente modificate. Si richiamano tutte le istanze, richieste, eccezioni e conclusioni proposte e sollevate in corso di causa, nessuna esclusa, che non possono in nessun caso intendersi abbandonate. pagina 5 di 22 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà alle norme di cui agli artt. 132, comma
2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. le quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi, ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_3 Parte_1 Parte_2
questi ultimi in proprio e nella loro qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore hanno convenuto in giudizio al fine di accertare la Persona_1 CP_1
responsabilità professionale di quest'ultimo per colposa mancata rilevazione ed informazione della grave malformazione del nascituro e, per l'effetto, sentirlo condannare al Persona_1
risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, oltre interessi e rivalutazione.
In particolare, gli attori hanno esposto: che, in data 15.7.2005, si erano rivolti al dott. CP_1
specialista in ostetricia e ginecologia, al fine di essere seguiti per la nascita del loro secondogenito che, in tale occasione, avevano chiesto di effettuare tutti gli esami ritenuti Persona_1
necessari ad accertare la salute e il regolare sviluppo del feto, da subito comunicando che per loro era
“di vitale importanza escludere che il nascituro non presentasse alcuna malformazione”; che il convenuto aveva sottoposto l'attrice ad esame ecografico in data 8.9.2005 e in data 11.10.2005, quando, cioè, l'età gestionale del feto era, rispettivamente, di 16 e di 20 settimane, periodo in cui era possibile ricorrere al c.d. aborto terapeutico;
che, tuttavia, a seguito di tali ecografie morfologiche, il convenuto aveva loro assicurato che “il feto era perfettamente sano e ben formato e che non presentava alcuna malformazione”; che la modalità di refertazione dell'ecografica morfologica non rispettava i criteri dettati dalle linee guida per il predetto esame e risultava quindi inadeguata, non CP_3
essendo mai stata documentata, in particolare, alcuna ricerca delle mani del feto durante l'ecografia; che, solo alla data del parto, il 26.1.2006, avevano appreso che il neonato Persona_1 pagina 6 di 22 presentava agenesia completa alla mano sinistra;
che, come accertato all'esito delle visite effettuate, nessun intervento chirurgico avrebbe consentito a di avere la mano mancante;
che via via Per_1
che cresceva parimenti erano aumentate le difficoltà, anche relazionali, e con esse lo stato di Per_1
frustrazione degli altri familiari;
che le abitudini di vita dell'intera famiglia, dal momento della nascita, erano state totalmente sconvolte;
che, successivamente, nel 2008, nuovamente incinta, di fronte ad una manifestata probabilità di malformazione del feto, l'attrice aveva deciso di interrompere la gravidanza;
che il convenuto aveva commesso un evidente errore, avendo omesso di diagnosticare le malformazioni del feto e conseguentemente di informarli, impedendo così a di esercitare il suo diritto Parte_1
all'autodeterminazione procreativa;
che, invero, ove tempestivamente informata, avrebbe esercitato il diritto di interrompere la gravidanza a causa del grave pericolo per la sua salute psichica;
che, in ogni caso, non essendo stati previamente informati, non avevano potuto prepararsi all'evento infausto;
che l'errore del convenuto aveva causato loro gravi danni non patrimoniali;
che, inoltre, doveva essere risarcito loro il danno emergente pari alle spese mediche e ai costi necessari per assistere una persona nata con malformazione, oltre al lucro cessante, pari ai minori redditi conseguenti alla limitazione del tempo dedicato all'attività professionale per fare fronte all'assistenza del figlio.
Nel costituirsi in giudizio, il dott. ha chiesto in via pregiudiziale di essere autorizzato CP_1
alla chiamata in causa della sua compagnia di assicurazione, al fine di essere Controparte_2
tenuto indenne da quest'ultima in caso di condanna, chiedendo, nel merito, il rigetto della pretesa attorea poiché infondata in fatto e in diritto. In particolare, il convenuto ha dedotto: che le ecografie eseguite in data 8.9.2005 e 11.10.2005 erano unicamente finalizzate alla verifica di dati biometrici rientrati nel normale controllo clinico della crescita fetale, ma non alla verifica della sussistenza di malformazioni;
che, invero, per l'esecuzione delle ecografie morfologiche, aveva sempre indirizzato le pazienti ad altri professionisti specializzati in tale ambito;
che aveva rivisto la paziente solo il
19.1.2006, allorquando era ormai giusta al trentacinquesima settimana;
che, in ogni caso, mancava la prova che la gestante avrebbe voluto e potuto legittimamente interrompere la gravidanza se fosse stata a conoscenza dell'anomalia del feto, non avendo allegato nessuno dei presupposti indicati per il pagina 7 di 22 legittimo esercizio del diritto di abortire;
che la quantificazione dei danni era evidentemente eccessiva ed erano stati utilizzati parametri non pertinenti.
Con decreto del 30.3.2023 il giudice istruttore ha autorizzato la chiamata in causa di Controparte_2
la quale, nel costituirsi, ha eccepito in via preliminare l'intervenuta prescrizione del diritto al
[...]
risarcimento fatto valere da chiedendo, nel merito, anch'essa il rigetto delle Parte_3
domande attoree in mancanza di prova della condotta inadempiente del medico e del nesso di causalità tra tale condotta e le lesioni lamentate, oltre che del danno, ed eccependo, nei rapporti con l'assicurato, la non operatività della polizza.
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Preliminarmente all'analisi della domanda nel merito, occorre chiarire che il titolo della responsabilità facente capo al sanitario convenuto è contrattuale, non essendo in contestazione la sussistenza di un rapporto contrattuale medico-paziente tra la gestante in proprio, , e il Parte_1
ginecologo CP_1
La domanda risarcitoria di e rispettivamente padre e fratello Parte_2 Persona_1
del nascituro, va del pari inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale: come chiarito a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il rapporto contrattuale tra il medico e la partoriente, per la peculiarità dell'oggetto delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, incide in modo diretto sulla posizione del nascituro e dei più stretti congiunti, così da giustificare una assimilazione della loro posizione a quella della partoriente e, quindi, da configurare il contratto come un contratto con effetti protettivi nei confronti del terzo, tale per cui, in caso di inadempimento, i più stretti congiunti sono legittimati ad agire a titolo contrattuale iure proprio per il risarcimento del danno (cfr.
Cass. n. 17113/2024 in parte motiva;
v. anche Cass. n. 11320/2022; Cass. n. 32657/2021; Cass. n.
14615/2020; Cass. n. 10812/2019).
Ciò chiarito, occorre ricordare che, nella responsabilità contrattuale, il riparto dell'onere probatorio è così strutturato: parte attrice deve dimostrare l'esistenza del contratto, l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento o delle terapie o, ancora, delle pagina 8 di 22 mancate cure) e il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari;
resta, invece, a carico degli obbligati la dimostrazione che non vi è stato inadempimento o che lo stesso non è stato eziologicamente rilevante (per tutte, Cass. S.U. n. 577/2008; cfr., anche, Cass. n. 975/2016; Cass. n.
2117/2015; Cass. n. 17143/2012).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire l'esatta ripartizione dell'onere probatorio con riferimento al nesso causale, evidenziando che la causa incognita resta a carico del danneggiato relativamente all'evento dannoso, che è fatto costitutivo del diritto;
è a carico del danneggiante, invece, per quanto attiene all'impossibilità di adempiere, quale fatto estintivo del diritto
(cfr. Cass. n. 18392/2017, che ha affermato: “emerge così un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto). Conseguenzialmente la causa incognita resta a carico dell'attore relativamente all'evento dannoso, resta a carico del convenuto relativamente alla possibilità di adempiere. Se, al termine dell'istruttoria, resti incerti la causa del danno o dell'impossibilità di adempiere, le conseguenze sfavorevoli in termini di onere della prova gravano rispettivamente sull'attore o sul convenuto. Il ciclo causale relativo alla possibilità di adempiere acquista rilievo solo ove risulti dimostrato il nesso causale fra evento dannoso e condotta del debitore. Solo una volta che il danneggiato abbia dimostrato che l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) è causalmente riconducibile alla condotta dei sanitari sorge per la struttura sanitaria l'onere di provare che l'inadempimento, fonte del pregiudizio lamentato dall'attore, è stato determinato da causa non imputabile. Solo una volta che il danneggiato abbia dimostrato che la patologia sia riconducibile, ad esempio, all'intervento chirurgico, la struttura sanitaria deve dimostrare che l'intervento ha determinato la patologia per una causa, imprevedibile ed inevitabile, la quale ha reso impossibile l'esecuzione esperta dell'intervento pagina 9 di 22 chirurgico medesimo”; conformi, ex multis, Cass. n. 5487/2019; Cass. n. 1045/2019; Cass. n.
28992/2019; Cass. n. 29853/2018; Cass. nn. 27455, 27449, 27447, 27446/2018; Cass. n. 19204/2018).
1.2. Con specifico riferimento al risarcimento del danno da nascita indesiderata conseguente a responsabilità medica, proprio con riguardo al profilo causale, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, poiché l'interruzione volontaria della gravidanza è legittima in evenienze che restano eccezionali e la L. 194/1978 vieta l'interruzione volontaria di gravidanza “come strumento di pianificazione familiare, o mezzo di controllo delle nascite, e a fortiori in funzione eugenetica”, entro i primi novanta giorni l'interruzione della gravidanza può essere ammessa quando, anche in ragione di
“previsioni di anomalie o malformazioni del concepito”, la prosecuzione della gravidanza o il parto comportino un “serio pericolo” per la “salute fisica o psichica” della gestante (art. 4, L. n. 194 del
1978), mentre, dopo i primi novanta giorni, l'interruzione in questione può essere eccezionalmente consentita solo quando a) la gravidanza o il parto comportino un “grave pericolo” per la “vita” della donna, ovvero b) siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un “grave pericolo” per la “salute fisica o psichica” della medesima. A tale stregua, pur riconoscendosi all'art. 1, L. n. 194 del 1978, il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, e quindi all'autodeterminazione, l'interruzione della gravidanza è ammissibile solo nelle ipotesi normativamente previste in cui sussista un pericolo per la salute o per la vita della gestante, sicché la sola esistenza di malformazioni del feto non incidenti sulla vita o sulla salute della donna non consentono l'accesso all'aborto (così Cass. n. 27114/2021; v. anche Cass. n. 9251/2017;
Cass. n. 14488/2004).
L'impossibilità della scelta della madre di determinarsi all'interruzione, imputabile a negligente carenza informativa del medico curante, laddove, come nella specie, si tratti di malformazione individuabile solo dopo il terzo mese di gravidanza, può, quindi, essere fonte di responsabilità civile a condizione che ricorrano i presupposti normativi di cui all'art. 6 della l. n. 194 del 1978 (rilevanza delle malformazioni - grave pericolo per la salute fisica o psichica della madre) e risulti la volontà della donna di non portare a termine la gravidanza. Il relativo onere della prova ricade sulla gestante, ma può essere assolto anche in via presuntiva, sempre che i presupposti della fattispecie facoltizzante siano pagina 10 di 22 stati tempestivamente allegati e siano rispettati i requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 2729 c.c. (Cass. n. 1903/2025; Cass. Sezioni Unite n. 25767/2015), effettuando una valutazione necessariamente secondo un modello “atomistico-analitico”, fondato sul rigoroso esame di ciascun singolo fatto indiziante e sulla successiva valutazione congiunta, complessiva e globale, degli stessi, da compiersi alla luce dei principi di coerenza logica, compatibilità inferenziale e concordanza (Cass. n.
18327/2023). Ed invero, elemento di complessità della valutazione è costituito dal fatto che la prova verte (anche) su una determinazione di volontà interiore della donna, della quale non si può fornire rappresentazione immediata e diretta;
l'onere probatorio può dunque essere assolto tramite la dimostrazione di altre circostanze, dalle quali si possa ragionevolmente risalire, per via induttiva, all'esistenza del fatto psichico che si tratta di accertare, secondo un criterio probabilistico. Si fa riferimento, invero, alla praesumptio hominis, che consiste nell'inferenza del fatto ignoto da un fatto noto, sulla base non solo di correlazioni statisticamente ricorrenti, secondo l'id quod plerumque accidit ma anche di circostanze contingenti, eventualmente anche atipiche, emergenti dai dati istruttori raccolti, quali, ad esempio, il ricorso al consulto medico proprio per conoscere le condizioni di salute del nascituro, le precarie condizioni psico-fisiche della gestante, eventualmente verificabili tramite consulenza tecnica d'ufficio, pregresse manifestazioni di pensiero, in ipotesi, sintomatiche di una propensione all'opzione abortiva in caso di grave malformazione del feto e così via (così Sez. Un. n.
25767, sopra citate).
Quanto, poi, al “grave pericolo per la salute fisica o psichica della madre”, la situazione di grave pericolo va accertata, come situazione di danno potenziale: la prefigurazione della situazione di pericolo va desunta dalle circostanze che esistono al momento in cui la scelta deve essere compiuta, ovvero, in caso di inesatte informazioni che in ipotesi precludano una scelta libera e consapevole, sulla base della situazione in cui la gestante si sarebbe presumibilmente trovata se correttamente informata.
È, in definitiva, un giudizio ipotetico controfattuale ex ante, da compiere in concreto caso per caso
(Cass. n. 2150/2022; v. anche Cass. n. 653/2021), con la precisazione che, per accertare l'esistenza del danno e quantificare il risarcimento dovuto, esclusa la configurabilità di un danno in re ipsa, occorre che la situazione di grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna, ex art. 6, lett. b), l. pagina 11 di 22 194/1978 (danno potenziale), si sia poi tradotto in danno effettivo, eventualmente verificabile anche mediante consulenza tecnica d'ufficio.
La prova contraria, che incombe sul medico, consiste nella insussistenza della ipotetica volontà abortiva, oppure – in senso logicamente preliminare – nella dimostrazione della diligenza del proprio operato. Infatti, il danno da nascita indesiderata presuppone la negligente condotta del medico, consistente nella omessa od erronea diagnosi e nell'omessa informazione nei confronti della gestante della futura malformazione.
2. Applicando al caso in esame i principi appena esposti, reputa il Tribunale che le domande degli attori non possano trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Si ricorda qui che gli attori allegano, quale inadempimento del sanitario convenuto, la mancata diagnosi e conseguente informazione della malformazione del nascituro (agenesia completa alla mano sinistra, come risulta dalla cartella clinica prodotta sub doc. 2 e dalla relazione medica di parte sub doc. 11), deducendo che , laddove correttamente informata, avrebbe interrotto la gravidanza. Parte_1
Al riguardo vale la pena chiarire in via preliminare che l'inadempimento qualificato del convenuto dott. non è stato prospettato in maniera corretta: l'attrice, infatti, insiste nel sostenere che il CP_1
convenuto eseguì, rispettivamente in data 8 settembre 2025 e in data 11 ottobre 2025, addirittura due ecografie morfologiche (cfr. p. 2 dell'atto di citazione); diversamente, dall'esame della cartella clinica in atti emerge chiaramente che nessuna ecografia morfologica venne eseguita dal convenuto, che, invero, non ne effettuava, come riportato da altre due pazienti del convenuto escusse quali testi (cfr. le dichiarazioni rese da all'udienza del 19.3.2024 e da all'udienza Testimone_3 Testimone_4
del 28.5.2024), del tutto attendibili in quanto completamente estranee ai fatti di causa e che hanno entrambe confermato di essere state indirizzate, nel medesimo periodo, ad altro medico (doc. 1, fascicolo convenuto) con adeguata specializzazione per l'esecuzione di ecografie di secondo livello, come quella morfologica, che peraltro richiede l'utilizzo di una strumentazione non necessariamente in dotazione negli studi privati (“ecografo in tempo reale dotato di sonda addominale di almeno 3,5
MHz”, cfr. linee guida depositate da parte attrice sub doc. 15). Ed invero, il convenuto eseguì piuttosto un'eco-office, ossia “un esame ecografico eseguito come supporto alla visita (…) finalizzato alla pagina 12 di 22 ricerca di dati diagnostici che possono essere utilizzati a completamento della visita” ostetrico- ginecologica, rispetto alla quale “non è necessario che sia rilasciato un referto specifico, ma devono sempre essere scritti nella cartella clinica della paziente i parametri rilevati” (cfr. p. 61 e ss. delle linee guida), senza che possa ritenersi, come sostiene parte attrice, che il solo fatto che sia stata eseguita una visita ginecologico-ostetrica nel secondo semestre di gravidanza equivalga a ritenere comprovata l'esecuzione di un'ecografia morfologica. In particolare, chiarito che la prima ecografia fu effettuata quando la paziente si trovava alla 16° settimana di gestazione e, quindi, certamente non poteva considerarsi un'ecografia morfologica, che viene eseguita, invece, secondo le linee guida, tra la 20° e la
22° settimana, non può non osservarsi come, nella seconda ecografia, vennero rilevati e annotati i medesimi parametri di cui alla prima, utili unicamente al controllo della adeguata crescita del feto, e che, come indicato nelle linee guida (contrariamente a quanto rilevato nella consulenza di parte, laddove ha escluso che si trattasse di eco-office in quanto il ginecologo non si era limitato a rilevare il solo battito fetale), ben potevano essere utilizzati a completamento della visita ginecologico-ostetrica.
Né, in senso contrario, assume rilevanza l'utilizzo nel Decreto del Ministro della Sanità n. 245/98 del termine “ecografia ostetrica” (peraltro il medesimo utilizzato comunemente nelle linee guida) per la definizione di ecografia morfologica, limitandosi il decreto a prevedere che tale ecografia, da eseguire tra la 19a e la 23a settimana di gravidanza, sia a carico del servizio sanitario, senza in alcun modo escludere che la gestante possa sottoporsi privatamente ad altre visite di controllo, che prevedono, a completamento, un'ecografia office.
Ciò precisato, atteso che è pacifico nel presente giudizio che solo attraverso l'esecuzione di un'ecografia morfologica sarebbe stato possibile eventualmente diagnosticare correttamente e tempestivamente la malformazione del feto, l'inadempimento del sanitario convenuto avrebbe potuto semmai identificarsi nella mancata informazione circa “il significato dell'office ecografia e la differenza rispetto agli esami ecografici “formali” che vanno comunque eseguiti o consigliati ove indicato”, come riportato nelle linee guida prodotte;
nulla di tutto ciò, però, è stato allegato in maniera chiara e specifica da parte attrice nei termini di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.
pagina 13 di 22 Anche a voler superare tale rilievo e ritenere, quindi, sussistente un inadempimento nel senso appena indicato in capo al convenuto dott. prima di indagare sulla volontà della gestante di CP_1
interrompere la gravidanza qualora fosse state informata della malformazione del feto, occorre verificare se, nel caso in esame, vi fossero le condizioni per ricorrere all'aborto terapeutico di cui all'art. 6, legge n. 194/1978.
Sul punto, gli attori hanno dimostrato che nacque in data 26.1.2006 con agenesia Persona_1
completa della mano sinistra (doc. 2, fascicolo parte attrice); hanno, inoltre, allegato che tale rilevante malformazione avrebbe determinato un grave pericolo per la salute psichica di . Parte_1
Tali allegazioni, tuttavia, non hanno trovato alcun riscontro probatorio.
A tal proposito, occorre osservare innanzitutto che, astrattamente considerata, la malformazione di cui è affetto ossia l'agenesia completa della mano sinistra, non può dirsi “rilevante”, ai Persona_1
sensi dell'art. 6, lett. b), della legge n. 194 del 1978, come statuito, con argomentazione del tutto condivisibile, anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 9251/2017, secondo cui la
“mancanza di una mano non integra il presupposto (rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro) normativamente previsto ai fini della configurabilità del grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna legittimante l'eccezionale possibilità di farsi luogo, dopo i primi 90 giorni di gravidanza alla relativa interruzione”; v. anche Cass. n. 27114/2021, che, in parte motiva, riafferma il medesimo principio).
Al riguardo, vale la pena evidenziare che la presenza, nel testo dell'art. 6, lett. b), dell'aggettivo
“rilevanti”, anteposto ai sostantivi “malformazioni o anomalie”, tutt'altro che pleonastica, porta ad escludere che esso possa tautologicamente coincidere con la pretesa gravità del pregiudizio psicofisico della madre, poiché, qualora si intendesse che la malformazione sia rilevante proprio in quanto idonea a cagionare il grave danno alla salute della madre, la presenza stessa della parola “rilevanti” sarebbe del tutto superflua;
il legislatore ha disposto diversamente proprio perché era sua intenzione evitare che qualunque malformazione del prodotto del concepimento, anche minima e irrilevante, possa legittimare l'aborto terapeutico, tenuto conto che anche un'anomalia del tutto trascurabile potrebbe cionondimeno pagina 14 di 22 determinare una grave depressione in una madre psicologicamente fragile e vulnerabile (Cass. n. 27114 cit.).
Ebbene, il tipo di malformazione riscontrata, pur comportando indubbie ripercussioni sulla vita del nascituro, non risulta di per sé assimilabile a patologie di ben più rilevante gravità, quali anomalie cromosomiche ovvero importanti malformazioni di organi vitali (come, ad esempio, encefalo o cuore), in quanto non pregiudica in maniera irreversibile la mobilità del bambino e non ne comprime in alcun modo le facoltà mentali, oltre ad essere parzialmente risolvibile attraverso l'utilizzo di protesi.
Al di là dei pur sussistenti e comprensibilissimi dispiaceri e disagi a carico dei genitori e degli altri familiari e delle difficoltà logistiche da loro affrontate, la malformazione in questione non può, quindi, ritenersi di oggettiva rilevanza al fine di legittimare l'interruzione della gravidanza ai sensi dell'art. 6, lett. b), l. cit., a maggior ragione in assenza di qualsivoglia elemento aggiuntivo per ritenere, con valutazione ex ante, che la salute psichica della madre, laddove fosse stata tempestivamente informata della malformazione o comunque del rischio di malformazione, sarebbe stata in “grave” pericolo.
A tale ultimo riguardo, gli attori hanno allegato che l'assenza completa di una mano “per la Sig.ra
era ed è una malformazione grave che incide in modo significativo ed irreparabile Per_1
sull'autonomia dell'individuo, tanto che la conoscenza della circostanza avrebbe comportato per la stessa che un grave pericolo per la sua salute quantomeno psichica. Circostanza questa che poi si è immediatamente manifestata sin dai momenti immediatamente successivi al parto, attesi gli effetti sulla salute psichica che l'inaspettata scoperta ha determinato nella sig.ra La sig.ra si Pt_1 Pt_1
ribadisce, a seguito della nascita di ha intrapreso un percorso psicologico dalla Dr.ssa Per_1
Besana. Il trauma e lo shock subito a seguito della nascita di perdurano tutt'oggi”. Per_1
Tale condizione psichica non ha trovato, tuttavia, alcun riscontro in atti e all'esito dell'istruttoria svolta: ed invero, quanto alla prolungata degenza di una settimana in ospedale, non può non osservarsi che il ricovero più lungo del normale è dipeso dalla circostanza che il neonato, essendo nato prematuro, necessitava di cure ospedaliere (cfr. cartella clinica prodotta sub doc. 3, laddove, a p. 11, si legge che l'attrice avrebbe potuto essere dimessa già in data 29.1.2006, a tre giorni dal parto, ma non era
“dimissibile per il neonato”); nemmeno risulta, poi, dalla cartella che l'attrice fosse seguita da una pagina 15 di 22 equipe di psicologi, fermo restando che la necessità di parlare con uno psicologo ben poteva comprendersi anche alla luce del comprensibile sconforto originato dalla sconvolgente e del tutto inaspettata scoperta delle malformazioni del bimbo, stato d'animo, questo, che, tuttavia, non integra un grave (e non solo serio) pericolo per la salute psichica della gestante.
Per le medesime ragioni, anche il percorso psicologico intrapreso con la dott.ssa Besana una volta dimessa dall'ospedale non assurge a prova, nemmeno in via presuntiva, della circostanza che la notizia della malformazione, appresa in tempo utile, avrebbe determinato un grave pericolo per . Parte_1
Ed invero, la dott.ssa Besana, escussa all'udienza del 28.5.2024, ha riferito soltanto che la madre “..era un po' sconvolta rispetto alla nascita di quando ha scoperto, al momento del parto, che Per_1
aveva solo un arto […]”, chiarendo che, una volta dimessa dall'ospedale, la gestante non aveva iniziato un percorso psicologico vero e proprio con lei, in quanto erano amiche da anni.
A ciò si aggiunga, dovendosi qui ribadire che la valutazione del grave pericolo dovrebbe più correttamente essere effettuata guardando alla situazione che si sarebbe prospettata nel corso della gravidanza, che non risulta neppure documentato e, ancora prima allegato, quanto meno uno stato di fragilità caratteriale della gestante preesistente alla nascita del figlio.
In conclusione, alcun elemento in concreto consente di desumere che la consapevolezza circa la malformazione da cui era affetto il feto avrebbe inciso sulle condizioni psico-fisiche dell'attrice.
2.2 Difetta, poi, in ogni caso, la prova che, laddove tempestivamente informata, avrebbe Parte_1
interrotto la gravidanza.
Chiarito che la giurisprudenza citata dall'attrice, secondo cui “deve ritenersi rispondente ad un criterio di regolarità causale che la gestante, ove adeguatamente e tempestivamente informata della presenza di una malformazione atta ad incidere sulla estrinsecazione della personalità del nascituro, possa preferire di non portare a termine la gravidanza” (Cass. n. 13/2010) è ormai del tutto superata, come sopra esposto al par. 1.2., si rileva che l'attrice offre di dimostrare la sua volontà di procedere all'aborto terapeutico per il tramite di due testi, la madre , e , nipote di Testimone_2 Testimone_5
In particolare, la teste ha confermato che, non è dato sapere in Parte_2 Testimone_2
quale momento, “i coniugi facevano espressamente presente che per loro era di fondamentale pagina 16 di 22 importanza escludere che il nascituro non presentasse alcuna malformazione e che in caso contrario, seppure con dolore, la Sig.ra avrebbe interrotto la gravidanza”; che “A seguito degli esami Pt_1
ecografici, (…) il dott. assicurava agli attori che tutto era a posto, che il feto era perfettamente CP_1
sano e ben formato e che non presentava alcuna malformazione”, sebbene loro avessero “fatto presente che si vedeva una sola mano e due piedi”; che “Il medico addirittura indicava ai presenti la presenza delle manine e dei piedini del feto, e che non avevano visto l'altra mano” (cfr. verbale di udienza del
19.3.2024).
Anche la teste , escussa all'udienza del 28.5.2024, ha dichiarato, nel rispondere al Testimone_5
capitolo 2, che “la Sig.ra ha sempre detto che in caso di malformazioni o problemi avrebbe Pt_1
interrotto la gravidanza”, nonché, in risposta al capitolo 3, di ricordare “una ecografia in particolare, quella dell'11.10.2005, perché c'è stato l'episodio in cui mio zio mi aveva riferito che avevano visto durante l'ecografia una manina mentre l'altra non l'avevano vista ma il dottore li aveva rassicurati che era tutto a posto”.
Sul punto, premesso che, con riguardo alle deposizioni rese dai parenti o dal coniuge di una delle parti, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità connessa al vincolo di parentela o coniugale
(considerato il venir meno del divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248/1974), è pur vero che l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli va valutata alla luce di ulteriori elementi in base ai quali il giudice del merito reputi inficiarne la credibilità (cfr. Cass. n. 98/2019; Cass. n. 23447/2018; Cass., n. 26205/2011).
Ebbene, nel caso di specie reputa il Tribunale che le dichiarazioni rese dai due testi escussi non siano affatto attendibili, in quanto irrimediabilmente in contrasto con la ricostruzione dell'intera vicenda sulla scorta della documentazione prodotta da entrambe le parti.
Ed invero, quello che risulta dagli atti è che , durante la gestazione, si sottopose Parte_1
unicamente a tre visite ginecologico-ostetriche, di cui la prima già nel secondo trimestre, al quarto mese avanzato (dovendosi escludere che sia stata visitata il 15.7.2005, data in cui invece vennero eseguiti solamente gli esami del sangue di routine), senza essersi previamente sottoposta ad alcun esame tra quelli che forniscono un indicatore di rischio per anomalie cromosomiche o malformazioni e pagina 17 di 22 che vengono eseguiti esclusivamente nel primo trimestre (come, ad esempio, il test del DNA fetale, o, ancora, la translucenza nucale, eventualmente in associazione al Bi-test).
Del resto, anche successivamente alla prima visita non risulta che si sia sottoposta ad Parte_1
accertamenti diagnostici più approfonditi, come ad esempio l'amniocentesi o la villocentesi. Perfino gli esami del sangue effettuati dalla gestante e annotati dal convenuto appaiono, invero, incompleti e non risultano essere stati ripetuti se non in data prossima al parto.
Stando così le cose, non risulta credibile che durante la prima visita dal ginecologo, giunta ormai quasi al quinto mese di gestazione, l'attrice abbia subito domandato se il nascituro presentava malformazioni, esplicitando la sua volontà abortiva.
La completa inattendibilità della teste e la conseguente inutilizzabilità delle sue Testimone_2
dichiarazioni, si evince chiaramente anche dalle affermazioni rese con riguardo a quanto sarebbe accaduto durante la visita di ottobre: è del tutto inverosimile, infatti, che dei pazienti, non laureati in medicina e non specializzati in Ginecologia e Ostetricia siano nelle condizioni di sapere leggere le immagini a monitor (basti, a tal proposito, fare riferimento alla cartella clinica prodotta e alle immagini e le misure ivi contenute, espresse in millimetri, cfr. doc. 1, fascicolo parte attrice).
Anche la testimonianza di appare poco circostanziata, non essendo chiaro in Testimone_5
quale momento e per quale ragione l'attrice l'avesse messa al corrente di tali intenzioni e propositi, oltre che de relato per quanto riguarda le restanti circostanze.
In conclusione, non potendosi fare affidamento sulle testimonianze rese, non vi sono elementi gravi, precisi e concordanti per ritenere che l'attrice, informata della malformazione, avrebbe optato per l'aborto terapeutico;
al contrario, il fatto che i coniugi non abbiano effettuato alcun esame od indagine diretto ad accertare se vi fosse la possibilità di trasmettere eventuali malattie genetiche al feto, o comunque ad acquisire dati che, in via generale, potevano essere funzionali alla decisione in ordine ad una eventuale interruzione volontaria della gravidanza, porta ad escluderlo.
Né, in senso contrario, assume rilevanza alcuna il fatto che successivamente alla nascita di , Per_1
nel 2008, l'attrice abbia deciso di interrompere una nuova gravidanza: sul punto, oltre a doversi rilevare che si tratta di un evento successivo a quello oggetto della presente causa, che, quindi, nulla dice in pagina 18 di 22 ordine alla scelta che in concreto l'attrice avrebbe compiuto nelle circostanze di fatto di allora, non vi sono elementi in atti per ritenere che l'interruzione sia stata decisa in quanto vi era il rischio che il feto presentasse malformazioni comparabili a quelle di;
diversamente, come si evince dalla Per_1
cartella clinica, l'interruzione venne richiesta dall'attrice in data 20.5.2008, a distanza di due mesi dalla data dell'ultima mestruazione, utilizzata per datare la gravidanza (cfr. doc. 6, fascicolo attrice), per cui le patologie prospettate e non meglio specificate dovevano essere certamente molto più gravi se individuate a quello stadio evolutivo del feto.
Anche l'allegazione secondo cui “l'attrice e la sua famiglia non erano (e non sono) economicamente in grado di assicurare al figlio tutta l'assistenza medica necessaria per il suo bene e per metterlo nelle condizioni di vivere una vita, anche di relazione, normale pur essendo privo di una mano”, non può essere indicativa della volontà dell'attrice di interrompere la gravidanza, oltre ad apparire in contrasto con l'affermazione, contenuta sempre nell'atto di citazione, secondo cui, alla data dell'evento,
“L'attività lavorativa svolta dal sig. permetteva alla famiglia di poter vivere una vita agiata, o Per_1
comunque priva di rinunce”.
3. Escluso, per le ragioni appena esposte, che la mancata informativa abbia leso il diritto all'interruzione della gravidanza, nemmeno può essere riconosciuto il risarcimento del danno conseguente alla lesione della scelta consapevole di portare avanti la gravidanza e di avere il tempo per prepararsi psicologicamente e materialmente alla nascita di un bambino affetto da gravi patologie. Ed invero, chiarito che tale danno avrebbe potuto essere eventualmente richiesto in via subordinata e non già concorrente (non potendosi configurare, contemporaneamente, una lesione del diritto di interrompere la gravidanza e del diritto alla predisposizione della gestione familiare in vista dell'accoglimento del nascituro malformato, cfr. sul punto anche Cass. n. 11123/2020; Cass. n.
16967/2024), gli attori, a fondamento della pretesa, si sono limitati ad allegare in via del tutto generica che “l'autodeterminazione procreativa sarebbe stata il presupposto per il compimento di una pluralità di altre possibili scelte che l'omessa informazione ha impedito venissero assunte, cioè ha costituito
l'antecedente causale di scelte o di mancate scelte foriere di conseguenze pregiudizievoli” e che “i genitori, non informati della malattia del feto, sono stati privati anche della possibilità di valutare le pagina 19 di 22 diverse opzioni di trattamento, nonché della possibilità di chiedere il parere di altri medici o di rivolgersi ad altra struttura sanitaria, avrebbero potuto programmare interventi chirurgici o cure tempestive per eliminare il problema o attenuarne le conseguenze ovvero anche predisporre una diversa organizzazione di vita”.
Non risulta, però, che, nel caso in esame, l'assenza di tempestiva informazione circa la possibilità di alterazioni fisiche del neonato quattro mesi prima della nascita, abbia inciso sulla possibilità di programmare interventi chirurgici o di effettuare cure tempestive, farmacologiche o riabilitative per eliminare il problema ove possibile o limitarne le conseguenze dannose per il bambino;
al contrario, come si evince anche dal referto in sede di ricovero del neonato, era stata comunque esclusa la possibilità di ricostruzione immediata. tenuto conto del tipo di malformazione di cui si discorre, poi, nemmeno era richiesta una particolare riorganizzazione della vita familiare nei primi mesi di vita del neonato.
Gli attori, d'altra parte, nemmeno hanno allegato e comprovato che la sofferenza derivata dall'apprendere la malformazione del figlio solo al momento del parto, al di là del comprensibile shock iniziale, sia stata maggiore di quella che avrebbero patito se lo avessero saputo con quattro mesi di anticipo, o che, se fossero stati tempestivamente informati, si sarebbero, ad esempio, sottoposti a specifiche terapie di sostegno, non essendovi per vero prova che tali terapie siano mai stata intraprese anche dopo, come sopra esposto, se non per quanto riguarda che, tuttavia, alla data Parte_3
della nascita del fratellino aveva solo quattro anni, per cui deve con ogni probabilità escludersi l'utilità di una terapia preventiva.
Per le ragioni esposte e, quindi, in difetto di prova sull'an debeatur, le domande svolte da Pt_1
e nonché da devono essere rigettate.
[...] Parte_2 Parte_3
3. Il rigetto di ogni domanda nei confronti del convenuto assorbe l'esame della domanda di manleva svolta da quest'ultimo nei confronti della terza chiamata Controparte_2
4. Attesa la complessità della vicenda in fatto e la difficile prevedibilità dell'esito della lite, in massima parte discendente dalle risultanze istruttorie, reputa il Tribunale che sussistano gravi de eccezionali ragioni per compensare le spese di lite tra le parti nella misura del 50%. Per il resto, le spese di lite pagina 20 di 22 seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, guardando al valore della domanda più elevata non accolta (posto che il valore della causa, ai sensi dell'art. 5, D.M. deve essere calcolato guardando all'art. 10 c.p.c. e che, come chiarito a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità, il cumulo delle domande, stabilito agli effetti della competenza per valore dall'art. 10, comma 2, c.p.c., riguarda solo le domande proposte tra le stesse parti e non si riferisce all'ipotesi di domande proposte nei confronti dello stesso soggetto da diversi soggetti processuali, in ipotesi di litisconsorzio facoltativo disciplinato dall'art. 103 c.p.c., nel qual caso, non richiamando detta ultima norma l'art. 10, comma 2
c.p.c., la competenza si determina in base al valore di ogni singola domanda - v., da ultimo, Cass. n.
3107/2017), secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati dal D.M. 147/2022 per lo scaglione da € 260.000,00 a € 520.000,00, con un aumento del 10% ex art. 6, D.M. citato “dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00” e un ulteriore aumento del 10% “dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro
1.000.000,00”.
Poiché la chiamata in causa in garanzia dell'assicurazione da parte del convenuto si è resa necessaria in relazione alle domande dell'attrice, risultate infondate, anche le spese sostenute da Controparte_2
sempre nella misura del 50%, devono essere poste a carico dell'attrice, non risultando la
[...]
chiamata palesemente arbitraria (cfr. Cass. n. 10364/2023; Cass. n. 24788/2016; Cass. n. 22234/2014;
Cass. n. 7431/2012) e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/14, come aggiornati dal D.M. 147/22, con riduzione del 30% dei compensi per tutte le fasi, tenuto conto della non complessità delle questioni in fatto e in diritto in relazione alla posizione dell'assicurazione terza chiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 5705/2022, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta tutte le domande attoree;
2) compensa nella misura del 50% le spese di lite tra gli attori e il convenuto e condanna Pt_1
e a rifondere al convenuto il residuo 50%, che si
[...] Parte_2 Parte_3 pagina 21 di 22 liquida, già al netto della compensazione, in € 843,00 per esborsi ed € 13.586,50 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
3) compensa nella misura del 50% le spese di lite tra gli attori e la terza chiamata Controparte_2
e condanna , e a rifondere alla terza chiamata il Parte_1 Parte_2 Parte_3
residuo 50%, che si liquida, già al netto della compensazione, in € 9.510,50 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.c. come per legge.
Busto Arsizio, 31 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Capotorti
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Capotorti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5705/2022 promossa da:
(C.F. ) (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. , con il patrocinio C.F._2 Parte_3 C.F._3
dell'avv. CHIARAVALLI ANDREA e dell'avv. CHIARAVALLE GIORGIO ed elettivamente domiciliati presso i difensori
PARTE ATTRICE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CICORELLA CP_1 C.F._4
CE IO ed elettivamente domiciliato presso il difensore
PARTE CONVENUTA
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RICCARDO CREVANI Controparte_2 P.IVA_1
ed elettivamente domiciliata presso il difensore
ER CH
CONCLUSIONI
pagina 1 di 22 Nell'interesse di parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Busto Arsizio, disattesa ogni domanda, istanza ed eccezione avversaria, così giudicare: a.- Accertare e dichiarare la responsabilità (medica di natura contrattuale) del dott. per tutte le causali di cui al presente atto riconducibili ad imperizia che ha portato alla CP_1
omessa tempestiva diagnosi prenatale di malformazione del nascituro, consistente Persona_1
in agenesia completa della mano e diparte dell'avambraccio sinistri, ledendo i diritti degli attori in atto dettagliatamente specificati e per l'effetto b.- Condannare il dott. al risarcimento tutti i CP_1
danni patrimoniali patiti e patiendi dagli attori così quantificati: € 113.400,00 a titolo di maggiori spese di mantenimento della persona nata con malformazioni, pari al differenziale fra la spesa necessaria per il mantenimento di un figlio sano e la spesa per il mantenimento di un figlio affetto dalla patologia detta, altre a tutti gli importi relativi alle spese sostenute dalla nascita di avvenuta il Persona_1
26/01/2006 sino al giorno della proposizione della domanda, nella misura provata in corso di causa ovvero nella maggiore o minore misura che verrà ritenuta dal Giudice equa e di Giustizia;
€
1.204.452,47 per le spese che si renderanno necessarie per il rinnovo delle protesi, alla luce del preventivo fornito dal Centro Ortopedico Nord di San Vittore Olona;
€ 60.000,00 per il mancato reddito dal 2007 al 2011 della sig.ra per avere dovuto abbandonare la propria Parte_1
occupazione lavorativa oltre il mancato reddito del sig. per i minori importi Parte_2
percepiti per assistenza del figlio, nella misura verrà provata in corso di causa;
ovvero e comunque per tutti i titoli di cui sopra condannare il convenuto al risarcimento del danno patrimoniale nella maggiore o minore somma che sarà provata in corso di causa o che sarà determinata dal Giudice secondo equità.
c.- Condannare il dott. al risarcimento del danno non patrimoniale come sopra CP_1
dettagliatamente specificato e così al versamento di: .- € 523.621,10, ovvero la minore o maggiore somma che sarà provata in corso di causa ovvero che il giudice riterrà di liquidare in via equitativa, di cui € 200.000,00 per la lesione del diritto all'autodeterminazione procreativa della gestante per omessa informazione di malformazione fetale ed € 323.621,10 per lesione del diritto di autodeterminazione alla procreazione cosciente e responsabile, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del fatto fino al soddisfo, in favore della sig.ra .- € 323.621,10, ovvero la minore o maggiore somma che Pt_1 pagina 2 di 22 sarà provata in corso di causa ovvero che il giudice riterrà di liquidare in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del fatto fino al soddisfo, in favore del sig. .- € Parte_2
205.940,70, ovvero la minore o maggiore somma che sarà provata in corso di causa ovvero che il giudice riterrà di liquidare in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del fatto fino al soddisfo, in favore del sig. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed Parte_3
onorari di causa. In via istruttoria: Si chiede ammettersi: a.- CTU psicologica sulla Sig.ra al Pt_1
fine di meglio accertare se la stessa, qualora avesse conosciuto lo stato di menomazione del feto, avrebbe deciso di interrompere la gravidanza e su tutti gli attori al fine di meglio acclarare le conseguenze che la nascita di ha provocato sugli stessi anche verificando se un'adeguata Per_1
informazione preventiva li avrebbe messi nelle condizioni di subire un danno minore. b.- CTU medica volta a verificare se gli esami ecografici del 08.09.2005 e 11.10.2005 e se la conseguente refertazione venivano correttamente effettuati anche alla luce della doverosità del rispetto dei criteri dettati dalle linee guida per il predetto esame nonché se il medico abbia bene adempiuto ai propri doveri CP_3
professionali anche nel rispetto delle citate linee guida. Si chiede ammettersi prova testimoniale sulle circostanze di cui all'atto di citazione e formulate nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. non ammesse, nonché quelle, non ammesse, formulate a prova contraria nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 3
c.p.c., da intendersi integralmente ritrascritte espunte eventuali espressioni negative e/o valutative, precedute dalle parole “vero che” con i testi ivi indicati.
Nell'interesse di parte convenuta:
NEL MERITO: per tutte le ragioni esposte nella comparsa di risposta e nelle memorie ex articolo 183,
VI comma c.p.c., previa ogni più opportuna declaratoria, respingere la domanda attrice, così come formulata, siccome infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese e competenze del giudizio. NEL
MERITO IN VIA SUBORDINATA: in denegata ipotesi di accertamento di responsabilità, a carico del convenuto, nella causazione dei danni lamentati dalle parti attrici, previa determinazione dell'esatto ammontare del risarcimento eventualmente dovuto, dichiarare in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, codice fiscale , con sede in 31021 Mogliano P.IVA_1 pagina 3 di 22 Veneto, Via Marocchesa 14, tenuta a garantire e manlevare il dottor in esecuzione del CP_1
rapporto assicurativo con la stessa intercorrente, per ogni conseguenza pregiudizievole del fatto per cui
è causa, compreso l'eventuale accollo di interessi e rivalutazione monetaria, con condanna della stessa impresa assicuratrice a provvedere al pagamento diretto delle somme eventualmente accertate a credito di parte attrice, ovvero a rimborsare all'esponente tutto quanto fosse tenuta a corrispondere in proprio, ed a rimborsare all'assicurato le spese di resistenza, ai sensi dell'articolo 1917, co. 3, del Codice civile.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi, occorrendo, i capitoli di prova testimoniale articolati nella seconda memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., non ammessi con l'ordinanza 17.01.2024, nonché quelli a prova contraria di cui alla terza memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.
Nell'interesse della terza chiamata:
Contrariis rejectis;
previe le declaratorie del caso;
si contesta tutto quanto ex adverso dedotto, richiesto, domandato, eccepito e prodotto in fatto e in diritto nonché in punto an e quantum, sicché nulla di ciò potrà essere dato per pacifico, ammesso o non contestato, neppure implicitamente, e ciò anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Rigettare la domanda proposta da perché il preteso diritto Parte_3
risarcitorio che egli ha azionato nel presente giudizio si è estinto per prescrizione. Rigettare ogni avversa domanda, sia le domande degli attori nei confronti del convenuto, sia comunque la domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti di perché infondata (sia in fatto che in diritto, CP_2
sia in punto an sia in punto quantum) e non provata, e comunque per i motivi indicati in atti. Rigettare comunque la domanda di garanzia assicurativa perché infondata, essendo la garanzia assicurativa non operante, e comunque per le ragioni indicate. Fatto salvo il diritto di impugnazione, nella non creduta ipotesi in cui dovessero essere accolte, in tutto o in parte, le domande avversarie e quindi dovesse essere accolta in tutto o in parte la domanda attorea nei confronti del convenuto, e dovesse altresì essere accolta, in tutto o in parte, la domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti di CP_2
(non ravvisandosi quindi alcun caso di inoperatività e/o mancanza di copertura assicurativa, esclusione, delimitazione o superamento dell'oggetto del contratto, di qualunque natura e tipo), fare applicazione pagina 4 di 22 del contratto di assicurazione stipulato e delle relative condizioni contrattuali, in particolare tenendo conto del concreto oggetto del contratto di assicurazione stipulato, e in generale dei limiti del contratto e della garanzia prestata in base ad esso, e applicando quindi le esclusioni, le franchigie, gli scoperti, i massimali e i sottomassimali contrattualmente pattuiti ed applicabili al caso di specie, sia quelli espressamente richiamati nelle difese che qualunque altro risultanti dall'esame del contratto di assicurazione. Nella fattispecie, ferma l'inoperatività dell'assicurazione, si eccepisce in modo particolare che il contratto di assicurazione del Dott. prevede un massimale di € 774.685,35 per CP_1
sinistro (pari a Lire 1500 milioni), di cui si chiede l'applicazione, e dunque si chiede che tale limite trovi applicazione nel caso di specie, e quindi che la eventuale condanna della Compagnia alla manleva in favore dell'assicurato, venga contenuta dall'Ill.mo Giudicante entro tale importo. Si eccepisce inoltre che il contratto prevede una franchigia del 10%, di cui si chiede l'applicazione, che rimane a carico dell'assicurato. In via istruttoria (in particolare, per l'ipotesi che non si intenda procedere all'immediato rigetto delle domande attoree), senza inversione dell'onere probatorio e previa modifica dell'ordinanza del 17/1/2024, si chiede: A. che venga disposta ctu medico-legale e specialistica ex L. n. 24/2017 B. sempre che i fatti capitolati non vengano ritenuti già provati documentalmente o pacifici, di ammettere e assumere prova per testimoni sul seguente capitolo di prova, con il teste di seguito indicato: 11. vero che in tale occasione ho riscontrato che era da escludere qualsivoglia ipotesi di patologia di pertinenza psichiatrica della madre dopo la nascita del figlio . Si indica come teste, su Parte_1 Per_1
tutti i capitoli, il Dott. residente in [...], e con studio in Testimone_1
Milano, Via Borgese n.
1. Si eccepisce la nullità, per violazione dell'art. 246 c.p.c., della testimonianza resa dalla sig.ra , incapace a testimoniare. Assolvere in ogni caso da ogni Testimone_2 CP_2
avversaria domanda e pretesa ed emettere in ogni caso ogni più utile pronuncia per l'esclusione di ogni obbligazione a carico di In ogni caso, con vittoria di spese e compenso, oltre rimborso spese CP_2
generali, cpa ed iva. Non si accetta il contraddittorio su fatti tardivamente allegati e su domande, eccezioni, istanze e conclusioni nuove o illegittimamente modificate. Si richiamano tutte le istanze, richieste, eccezioni e conclusioni proposte e sollevate in corso di causa, nessuna esclusa, che non possono in nessun caso intendersi abbandonate. pagina 5 di 22 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà alle norme di cui agli artt. 132, comma
2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. le quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi, ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_3 Parte_1 Parte_2
questi ultimi in proprio e nella loro qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore hanno convenuto in giudizio al fine di accertare la Persona_1 CP_1
responsabilità professionale di quest'ultimo per colposa mancata rilevazione ed informazione della grave malformazione del nascituro e, per l'effetto, sentirlo condannare al Persona_1
risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, oltre interessi e rivalutazione.
In particolare, gli attori hanno esposto: che, in data 15.7.2005, si erano rivolti al dott. CP_1
specialista in ostetricia e ginecologia, al fine di essere seguiti per la nascita del loro secondogenito che, in tale occasione, avevano chiesto di effettuare tutti gli esami ritenuti Persona_1
necessari ad accertare la salute e il regolare sviluppo del feto, da subito comunicando che per loro era
“di vitale importanza escludere che il nascituro non presentasse alcuna malformazione”; che il convenuto aveva sottoposto l'attrice ad esame ecografico in data 8.9.2005 e in data 11.10.2005, quando, cioè, l'età gestionale del feto era, rispettivamente, di 16 e di 20 settimane, periodo in cui era possibile ricorrere al c.d. aborto terapeutico;
che, tuttavia, a seguito di tali ecografie morfologiche, il convenuto aveva loro assicurato che “il feto era perfettamente sano e ben formato e che non presentava alcuna malformazione”; che la modalità di refertazione dell'ecografica morfologica non rispettava i criteri dettati dalle linee guida per il predetto esame e risultava quindi inadeguata, non CP_3
essendo mai stata documentata, in particolare, alcuna ricerca delle mani del feto durante l'ecografia; che, solo alla data del parto, il 26.1.2006, avevano appreso che il neonato Persona_1 pagina 6 di 22 presentava agenesia completa alla mano sinistra;
che, come accertato all'esito delle visite effettuate, nessun intervento chirurgico avrebbe consentito a di avere la mano mancante;
che via via Per_1
che cresceva parimenti erano aumentate le difficoltà, anche relazionali, e con esse lo stato di Per_1
frustrazione degli altri familiari;
che le abitudini di vita dell'intera famiglia, dal momento della nascita, erano state totalmente sconvolte;
che, successivamente, nel 2008, nuovamente incinta, di fronte ad una manifestata probabilità di malformazione del feto, l'attrice aveva deciso di interrompere la gravidanza;
che il convenuto aveva commesso un evidente errore, avendo omesso di diagnosticare le malformazioni del feto e conseguentemente di informarli, impedendo così a di esercitare il suo diritto Parte_1
all'autodeterminazione procreativa;
che, invero, ove tempestivamente informata, avrebbe esercitato il diritto di interrompere la gravidanza a causa del grave pericolo per la sua salute psichica;
che, in ogni caso, non essendo stati previamente informati, non avevano potuto prepararsi all'evento infausto;
che l'errore del convenuto aveva causato loro gravi danni non patrimoniali;
che, inoltre, doveva essere risarcito loro il danno emergente pari alle spese mediche e ai costi necessari per assistere una persona nata con malformazione, oltre al lucro cessante, pari ai minori redditi conseguenti alla limitazione del tempo dedicato all'attività professionale per fare fronte all'assistenza del figlio.
Nel costituirsi in giudizio, il dott. ha chiesto in via pregiudiziale di essere autorizzato CP_1
alla chiamata in causa della sua compagnia di assicurazione, al fine di essere Controparte_2
tenuto indenne da quest'ultima in caso di condanna, chiedendo, nel merito, il rigetto della pretesa attorea poiché infondata in fatto e in diritto. In particolare, il convenuto ha dedotto: che le ecografie eseguite in data 8.9.2005 e 11.10.2005 erano unicamente finalizzate alla verifica di dati biometrici rientrati nel normale controllo clinico della crescita fetale, ma non alla verifica della sussistenza di malformazioni;
che, invero, per l'esecuzione delle ecografie morfologiche, aveva sempre indirizzato le pazienti ad altri professionisti specializzati in tale ambito;
che aveva rivisto la paziente solo il
19.1.2006, allorquando era ormai giusta al trentacinquesima settimana;
che, in ogni caso, mancava la prova che la gestante avrebbe voluto e potuto legittimamente interrompere la gravidanza se fosse stata a conoscenza dell'anomalia del feto, non avendo allegato nessuno dei presupposti indicati per il pagina 7 di 22 legittimo esercizio del diritto di abortire;
che la quantificazione dei danni era evidentemente eccessiva ed erano stati utilizzati parametri non pertinenti.
Con decreto del 30.3.2023 il giudice istruttore ha autorizzato la chiamata in causa di Controparte_2
la quale, nel costituirsi, ha eccepito in via preliminare l'intervenuta prescrizione del diritto al
[...]
risarcimento fatto valere da chiedendo, nel merito, anch'essa il rigetto delle Parte_3
domande attoree in mancanza di prova della condotta inadempiente del medico e del nesso di causalità tra tale condotta e le lesioni lamentate, oltre che del danno, ed eccependo, nei rapporti con l'assicurato, la non operatività della polizza.
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Preliminarmente all'analisi della domanda nel merito, occorre chiarire che il titolo della responsabilità facente capo al sanitario convenuto è contrattuale, non essendo in contestazione la sussistenza di un rapporto contrattuale medico-paziente tra la gestante in proprio, , e il Parte_1
ginecologo CP_1
La domanda risarcitoria di e rispettivamente padre e fratello Parte_2 Persona_1
del nascituro, va del pari inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale: come chiarito a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il rapporto contrattuale tra il medico e la partoriente, per la peculiarità dell'oggetto delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, incide in modo diretto sulla posizione del nascituro e dei più stretti congiunti, così da giustificare una assimilazione della loro posizione a quella della partoriente e, quindi, da configurare il contratto come un contratto con effetti protettivi nei confronti del terzo, tale per cui, in caso di inadempimento, i più stretti congiunti sono legittimati ad agire a titolo contrattuale iure proprio per il risarcimento del danno (cfr.
Cass. n. 17113/2024 in parte motiva;
v. anche Cass. n. 11320/2022; Cass. n. 32657/2021; Cass. n.
14615/2020; Cass. n. 10812/2019).
Ciò chiarito, occorre ricordare che, nella responsabilità contrattuale, il riparto dell'onere probatorio è così strutturato: parte attrice deve dimostrare l'esistenza del contratto, l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento o delle terapie o, ancora, delle pagina 8 di 22 mancate cure) e il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari;
resta, invece, a carico degli obbligati la dimostrazione che non vi è stato inadempimento o che lo stesso non è stato eziologicamente rilevante (per tutte, Cass. S.U. n. 577/2008; cfr., anche, Cass. n. 975/2016; Cass. n.
2117/2015; Cass. n. 17143/2012).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire l'esatta ripartizione dell'onere probatorio con riferimento al nesso causale, evidenziando che la causa incognita resta a carico del danneggiato relativamente all'evento dannoso, che è fatto costitutivo del diritto;
è a carico del danneggiante, invece, per quanto attiene all'impossibilità di adempiere, quale fatto estintivo del diritto
(cfr. Cass. n. 18392/2017, che ha affermato: “emerge così un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto). Conseguenzialmente la causa incognita resta a carico dell'attore relativamente all'evento dannoso, resta a carico del convenuto relativamente alla possibilità di adempiere. Se, al termine dell'istruttoria, resti incerti la causa del danno o dell'impossibilità di adempiere, le conseguenze sfavorevoli in termini di onere della prova gravano rispettivamente sull'attore o sul convenuto. Il ciclo causale relativo alla possibilità di adempiere acquista rilievo solo ove risulti dimostrato il nesso causale fra evento dannoso e condotta del debitore. Solo una volta che il danneggiato abbia dimostrato che l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) è causalmente riconducibile alla condotta dei sanitari sorge per la struttura sanitaria l'onere di provare che l'inadempimento, fonte del pregiudizio lamentato dall'attore, è stato determinato da causa non imputabile. Solo una volta che il danneggiato abbia dimostrato che la patologia sia riconducibile, ad esempio, all'intervento chirurgico, la struttura sanitaria deve dimostrare che l'intervento ha determinato la patologia per una causa, imprevedibile ed inevitabile, la quale ha reso impossibile l'esecuzione esperta dell'intervento pagina 9 di 22 chirurgico medesimo”; conformi, ex multis, Cass. n. 5487/2019; Cass. n. 1045/2019; Cass. n.
28992/2019; Cass. n. 29853/2018; Cass. nn. 27455, 27449, 27447, 27446/2018; Cass. n. 19204/2018).
1.2. Con specifico riferimento al risarcimento del danno da nascita indesiderata conseguente a responsabilità medica, proprio con riguardo al profilo causale, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, poiché l'interruzione volontaria della gravidanza è legittima in evenienze che restano eccezionali e la L. 194/1978 vieta l'interruzione volontaria di gravidanza “come strumento di pianificazione familiare, o mezzo di controllo delle nascite, e a fortiori in funzione eugenetica”, entro i primi novanta giorni l'interruzione della gravidanza può essere ammessa quando, anche in ragione di
“previsioni di anomalie o malformazioni del concepito”, la prosecuzione della gravidanza o il parto comportino un “serio pericolo” per la “salute fisica o psichica” della gestante (art. 4, L. n. 194 del
1978), mentre, dopo i primi novanta giorni, l'interruzione in questione può essere eccezionalmente consentita solo quando a) la gravidanza o il parto comportino un “grave pericolo” per la “vita” della donna, ovvero b) siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un “grave pericolo” per la “salute fisica o psichica” della medesima. A tale stregua, pur riconoscendosi all'art. 1, L. n. 194 del 1978, il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, e quindi all'autodeterminazione, l'interruzione della gravidanza è ammissibile solo nelle ipotesi normativamente previste in cui sussista un pericolo per la salute o per la vita della gestante, sicché la sola esistenza di malformazioni del feto non incidenti sulla vita o sulla salute della donna non consentono l'accesso all'aborto (così Cass. n. 27114/2021; v. anche Cass. n. 9251/2017;
Cass. n. 14488/2004).
L'impossibilità della scelta della madre di determinarsi all'interruzione, imputabile a negligente carenza informativa del medico curante, laddove, come nella specie, si tratti di malformazione individuabile solo dopo il terzo mese di gravidanza, può, quindi, essere fonte di responsabilità civile a condizione che ricorrano i presupposti normativi di cui all'art. 6 della l. n. 194 del 1978 (rilevanza delle malformazioni - grave pericolo per la salute fisica o psichica della madre) e risulti la volontà della donna di non portare a termine la gravidanza. Il relativo onere della prova ricade sulla gestante, ma può essere assolto anche in via presuntiva, sempre che i presupposti della fattispecie facoltizzante siano pagina 10 di 22 stati tempestivamente allegati e siano rispettati i requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 2729 c.c. (Cass. n. 1903/2025; Cass. Sezioni Unite n. 25767/2015), effettuando una valutazione necessariamente secondo un modello “atomistico-analitico”, fondato sul rigoroso esame di ciascun singolo fatto indiziante e sulla successiva valutazione congiunta, complessiva e globale, degli stessi, da compiersi alla luce dei principi di coerenza logica, compatibilità inferenziale e concordanza (Cass. n.
18327/2023). Ed invero, elemento di complessità della valutazione è costituito dal fatto che la prova verte (anche) su una determinazione di volontà interiore della donna, della quale non si può fornire rappresentazione immediata e diretta;
l'onere probatorio può dunque essere assolto tramite la dimostrazione di altre circostanze, dalle quali si possa ragionevolmente risalire, per via induttiva, all'esistenza del fatto psichico che si tratta di accertare, secondo un criterio probabilistico. Si fa riferimento, invero, alla praesumptio hominis, che consiste nell'inferenza del fatto ignoto da un fatto noto, sulla base non solo di correlazioni statisticamente ricorrenti, secondo l'id quod plerumque accidit ma anche di circostanze contingenti, eventualmente anche atipiche, emergenti dai dati istruttori raccolti, quali, ad esempio, il ricorso al consulto medico proprio per conoscere le condizioni di salute del nascituro, le precarie condizioni psico-fisiche della gestante, eventualmente verificabili tramite consulenza tecnica d'ufficio, pregresse manifestazioni di pensiero, in ipotesi, sintomatiche di una propensione all'opzione abortiva in caso di grave malformazione del feto e così via (così Sez. Un. n.
25767, sopra citate).
Quanto, poi, al “grave pericolo per la salute fisica o psichica della madre”, la situazione di grave pericolo va accertata, come situazione di danno potenziale: la prefigurazione della situazione di pericolo va desunta dalle circostanze che esistono al momento in cui la scelta deve essere compiuta, ovvero, in caso di inesatte informazioni che in ipotesi precludano una scelta libera e consapevole, sulla base della situazione in cui la gestante si sarebbe presumibilmente trovata se correttamente informata.
È, in definitiva, un giudizio ipotetico controfattuale ex ante, da compiere in concreto caso per caso
(Cass. n. 2150/2022; v. anche Cass. n. 653/2021), con la precisazione che, per accertare l'esistenza del danno e quantificare il risarcimento dovuto, esclusa la configurabilità di un danno in re ipsa, occorre che la situazione di grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna, ex art. 6, lett. b), l. pagina 11 di 22 194/1978 (danno potenziale), si sia poi tradotto in danno effettivo, eventualmente verificabile anche mediante consulenza tecnica d'ufficio.
La prova contraria, che incombe sul medico, consiste nella insussistenza della ipotetica volontà abortiva, oppure – in senso logicamente preliminare – nella dimostrazione della diligenza del proprio operato. Infatti, il danno da nascita indesiderata presuppone la negligente condotta del medico, consistente nella omessa od erronea diagnosi e nell'omessa informazione nei confronti della gestante della futura malformazione.
2. Applicando al caso in esame i principi appena esposti, reputa il Tribunale che le domande degli attori non possano trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Si ricorda qui che gli attori allegano, quale inadempimento del sanitario convenuto, la mancata diagnosi e conseguente informazione della malformazione del nascituro (agenesia completa alla mano sinistra, come risulta dalla cartella clinica prodotta sub doc. 2 e dalla relazione medica di parte sub doc. 11), deducendo che , laddove correttamente informata, avrebbe interrotto la gravidanza. Parte_1
Al riguardo vale la pena chiarire in via preliminare che l'inadempimento qualificato del convenuto dott. non è stato prospettato in maniera corretta: l'attrice, infatti, insiste nel sostenere che il CP_1
convenuto eseguì, rispettivamente in data 8 settembre 2025 e in data 11 ottobre 2025, addirittura due ecografie morfologiche (cfr. p. 2 dell'atto di citazione); diversamente, dall'esame della cartella clinica in atti emerge chiaramente che nessuna ecografia morfologica venne eseguita dal convenuto, che, invero, non ne effettuava, come riportato da altre due pazienti del convenuto escusse quali testi (cfr. le dichiarazioni rese da all'udienza del 19.3.2024 e da all'udienza Testimone_3 Testimone_4
del 28.5.2024), del tutto attendibili in quanto completamente estranee ai fatti di causa e che hanno entrambe confermato di essere state indirizzate, nel medesimo periodo, ad altro medico (doc. 1, fascicolo convenuto) con adeguata specializzazione per l'esecuzione di ecografie di secondo livello, come quella morfologica, che peraltro richiede l'utilizzo di una strumentazione non necessariamente in dotazione negli studi privati (“ecografo in tempo reale dotato di sonda addominale di almeno 3,5
MHz”, cfr. linee guida depositate da parte attrice sub doc. 15). Ed invero, il convenuto eseguì piuttosto un'eco-office, ossia “un esame ecografico eseguito come supporto alla visita (…) finalizzato alla pagina 12 di 22 ricerca di dati diagnostici che possono essere utilizzati a completamento della visita” ostetrico- ginecologica, rispetto alla quale “non è necessario che sia rilasciato un referto specifico, ma devono sempre essere scritti nella cartella clinica della paziente i parametri rilevati” (cfr. p. 61 e ss. delle linee guida), senza che possa ritenersi, come sostiene parte attrice, che il solo fatto che sia stata eseguita una visita ginecologico-ostetrica nel secondo semestre di gravidanza equivalga a ritenere comprovata l'esecuzione di un'ecografia morfologica. In particolare, chiarito che la prima ecografia fu effettuata quando la paziente si trovava alla 16° settimana di gestazione e, quindi, certamente non poteva considerarsi un'ecografia morfologica, che viene eseguita, invece, secondo le linee guida, tra la 20° e la
22° settimana, non può non osservarsi come, nella seconda ecografia, vennero rilevati e annotati i medesimi parametri di cui alla prima, utili unicamente al controllo della adeguata crescita del feto, e che, come indicato nelle linee guida (contrariamente a quanto rilevato nella consulenza di parte, laddove ha escluso che si trattasse di eco-office in quanto il ginecologo non si era limitato a rilevare il solo battito fetale), ben potevano essere utilizzati a completamento della visita ginecologico-ostetrica.
Né, in senso contrario, assume rilevanza l'utilizzo nel Decreto del Ministro della Sanità n. 245/98 del termine “ecografia ostetrica” (peraltro il medesimo utilizzato comunemente nelle linee guida) per la definizione di ecografia morfologica, limitandosi il decreto a prevedere che tale ecografia, da eseguire tra la 19a e la 23a settimana di gravidanza, sia a carico del servizio sanitario, senza in alcun modo escludere che la gestante possa sottoporsi privatamente ad altre visite di controllo, che prevedono, a completamento, un'ecografia office.
Ciò precisato, atteso che è pacifico nel presente giudizio che solo attraverso l'esecuzione di un'ecografia morfologica sarebbe stato possibile eventualmente diagnosticare correttamente e tempestivamente la malformazione del feto, l'inadempimento del sanitario convenuto avrebbe potuto semmai identificarsi nella mancata informazione circa “il significato dell'office ecografia e la differenza rispetto agli esami ecografici “formali” che vanno comunque eseguiti o consigliati ove indicato”, come riportato nelle linee guida prodotte;
nulla di tutto ciò, però, è stato allegato in maniera chiara e specifica da parte attrice nei termini di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.
pagina 13 di 22 Anche a voler superare tale rilievo e ritenere, quindi, sussistente un inadempimento nel senso appena indicato in capo al convenuto dott. prima di indagare sulla volontà della gestante di CP_1
interrompere la gravidanza qualora fosse state informata della malformazione del feto, occorre verificare se, nel caso in esame, vi fossero le condizioni per ricorrere all'aborto terapeutico di cui all'art. 6, legge n. 194/1978.
Sul punto, gli attori hanno dimostrato che nacque in data 26.1.2006 con agenesia Persona_1
completa della mano sinistra (doc. 2, fascicolo parte attrice); hanno, inoltre, allegato che tale rilevante malformazione avrebbe determinato un grave pericolo per la salute psichica di . Parte_1
Tali allegazioni, tuttavia, non hanno trovato alcun riscontro probatorio.
A tal proposito, occorre osservare innanzitutto che, astrattamente considerata, la malformazione di cui è affetto ossia l'agenesia completa della mano sinistra, non può dirsi “rilevante”, ai Persona_1
sensi dell'art. 6, lett. b), della legge n. 194 del 1978, come statuito, con argomentazione del tutto condivisibile, anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 9251/2017, secondo cui la
“mancanza di una mano non integra il presupposto (rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro) normativamente previsto ai fini della configurabilità del grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna legittimante l'eccezionale possibilità di farsi luogo, dopo i primi 90 giorni di gravidanza alla relativa interruzione”; v. anche Cass. n. 27114/2021, che, in parte motiva, riafferma il medesimo principio).
Al riguardo, vale la pena evidenziare che la presenza, nel testo dell'art. 6, lett. b), dell'aggettivo
“rilevanti”, anteposto ai sostantivi “malformazioni o anomalie”, tutt'altro che pleonastica, porta ad escludere che esso possa tautologicamente coincidere con la pretesa gravità del pregiudizio psicofisico della madre, poiché, qualora si intendesse che la malformazione sia rilevante proprio in quanto idonea a cagionare il grave danno alla salute della madre, la presenza stessa della parola “rilevanti” sarebbe del tutto superflua;
il legislatore ha disposto diversamente proprio perché era sua intenzione evitare che qualunque malformazione del prodotto del concepimento, anche minima e irrilevante, possa legittimare l'aborto terapeutico, tenuto conto che anche un'anomalia del tutto trascurabile potrebbe cionondimeno pagina 14 di 22 determinare una grave depressione in una madre psicologicamente fragile e vulnerabile (Cass. n. 27114 cit.).
Ebbene, il tipo di malformazione riscontrata, pur comportando indubbie ripercussioni sulla vita del nascituro, non risulta di per sé assimilabile a patologie di ben più rilevante gravità, quali anomalie cromosomiche ovvero importanti malformazioni di organi vitali (come, ad esempio, encefalo o cuore), in quanto non pregiudica in maniera irreversibile la mobilità del bambino e non ne comprime in alcun modo le facoltà mentali, oltre ad essere parzialmente risolvibile attraverso l'utilizzo di protesi.
Al di là dei pur sussistenti e comprensibilissimi dispiaceri e disagi a carico dei genitori e degli altri familiari e delle difficoltà logistiche da loro affrontate, la malformazione in questione non può, quindi, ritenersi di oggettiva rilevanza al fine di legittimare l'interruzione della gravidanza ai sensi dell'art. 6, lett. b), l. cit., a maggior ragione in assenza di qualsivoglia elemento aggiuntivo per ritenere, con valutazione ex ante, che la salute psichica della madre, laddove fosse stata tempestivamente informata della malformazione o comunque del rischio di malformazione, sarebbe stata in “grave” pericolo.
A tale ultimo riguardo, gli attori hanno allegato che l'assenza completa di una mano “per la Sig.ra
era ed è una malformazione grave che incide in modo significativo ed irreparabile Per_1
sull'autonomia dell'individuo, tanto che la conoscenza della circostanza avrebbe comportato per la stessa che un grave pericolo per la sua salute quantomeno psichica. Circostanza questa che poi si è immediatamente manifestata sin dai momenti immediatamente successivi al parto, attesi gli effetti sulla salute psichica che l'inaspettata scoperta ha determinato nella sig.ra La sig.ra si Pt_1 Pt_1
ribadisce, a seguito della nascita di ha intrapreso un percorso psicologico dalla Dr.ssa Per_1
Besana. Il trauma e lo shock subito a seguito della nascita di perdurano tutt'oggi”. Per_1
Tale condizione psichica non ha trovato, tuttavia, alcun riscontro in atti e all'esito dell'istruttoria svolta: ed invero, quanto alla prolungata degenza di una settimana in ospedale, non può non osservarsi che il ricovero più lungo del normale è dipeso dalla circostanza che il neonato, essendo nato prematuro, necessitava di cure ospedaliere (cfr. cartella clinica prodotta sub doc. 3, laddove, a p. 11, si legge che l'attrice avrebbe potuto essere dimessa già in data 29.1.2006, a tre giorni dal parto, ma non era
“dimissibile per il neonato”); nemmeno risulta, poi, dalla cartella che l'attrice fosse seguita da una pagina 15 di 22 equipe di psicologi, fermo restando che la necessità di parlare con uno psicologo ben poteva comprendersi anche alla luce del comprensibile sconforto originato dalla sconvolgente e del tutto inaspettata scoperta delle malformazioni del bimbo, stato d'animo, questo, che, tuttavia, non integra un grave (e non solo serio) pericolo per la salute psichica della gestante.
Per le medesime ragioni, anche il percorso psicologico intrapreso con la dott.ssa Besana una volta dimessa dall'ospedale non assurge a prova, nemmeno in via presuntiva, della circostanza che la notizia della malformazione, appresa in tempo utile, avrebbe determinato un grave pericolo per . Parte_1
Ed invero, la dott.ssa Besana, escussa all'udienza del 28.5.2024, ha riferito soltanto che la madre “..era un po' sconvolta rispetto alla nascita di quando ha scoperto, al momento del parto, che Per_1
aveva solo un arto […]”, chiarendo che, una volta dimessa dall'ospedale, la gestante non aveva iniziato un percorso psicologico vero e proprio con lei, in quanto erano amiche da anni.
A ciò si aggiunga, dovendosi qui ribadire che la valutazione del grave pericolo dovrebbe più correttamente essere effettuata guardando alla situazione che si sarebbe prospettata nel corso della gravidanza, che non risulta neppure documentato e, ancora prima allegato, quanto meno uno stato di fragilità caratteriale della gestante preesistente alla nascita del figlio.
In conclusione, alcun elemento in concreto consente di desumere che la consapevolezza circa la malformazione da cui era affetto il feto avrebbe inciso sulle condizioni psico-fisiche dell'attrice.
2.2 Difetta, poi, in ogni caso, la prova che, laddove tempestivamente informata, avrebbe Parte_1
interrotto la gravidanza.
Chiarito che la giurisprudenza citata dall'attrice, secondo cui “deve ritenersi rispondente ad un criterio di regolarità causale che la gestante, ove adeguatamente e tempestivamente informata della presenza di una malformazione atta ad incidere sulla estrinsecazione della personalità del nascituro, possa preferire di non portare a termine la gravidanza” (Cass. n. 13/2010) è ormai del tutto superata, come sopra esposto al par. 1.2., si rileva che l'attrice offre di dimostrare la sua volontà di procedere all'aborto terapeutico per il tramite di due testi, la madre , e , nipote di Testimone_2 Testimone_5
In particolare, la teste ha confermato che, non è dato sapere in Parte_2 Testimone_2
quale momento, “i coniugi facevano espressamente presente che per loro era di fondamentale pagina 16 di 22 importanza escludere che il nascituro non presentasse alcuna malformazione e che in caso contrario, seppure con dolore, la Sig.ra avrebbe interrotto la gravidanza”; che “A seguito degli esami Pt_1
ecografici, (…) il dott. assicurava agli attori che tutto era a posto, che il feto era perfettamente CP_1
sano e ben formato e che non presentava alcuna malformazione”, sebbene loro avessero “fatto presente che si vedeva una sola mano e due piedi”; che “Il medico addirittura indicava ai presenti la presenza delle manine e dei piedini del feto, e che non avevano visto l'altra mano” (cfr. verbale di udienza del
19.3.2024).
Anche la teste , escussa all'udienza del 28.5.2024, ha dichiarato, nel rispondere al Testimone_5
capitolo 2, che “la Sig.ra ha sempre detto che in caso di malformazioni o problemi avrebbe Pt_1
interrotto la gravidanza”, nonché, in risposta al capitolo 3, di ricordare “una ecografia in particolare, quella dell'11.10.2005, perché c'è stato l'episodio in cui mio zio mi aveva riferito che avevano visto durante l'ecografia una manina mentre l'altra non l'avevano vista ma il dottore li aveva rassicurati che era tutto a posto”.
Sul punto, premesso che, con riguardo alle deposizioni rese dai parenti o dal coniuge di una delle parti, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità connessa al vincolo di parentela o coniugale
(considerato il venir meno del divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248/1974), è pur vero che l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli va valutata alla luce di ulteriori elementi in base ai quali il giudice del merito reputi inficiarne la credibilità (cfr. Cass. n. 98/2019; Cass. n. 23447/2018; Cass., n. 26205/2011).
Ebbene, nel caso di specie reputa il Tribunale che le dichiarazioni rese dai due testi escussi non siano affatto attendibili, in quanto irrimediabilmente in contrasto con la ricostruzione dell'intera vicenda sulla scorta della documentazione prodotta da entrambe le parti.
Ed invero, quello che risulta dagli atti è che , durante la gestazione, si sottopose Parte_1
unicamente a tre visite ginecologico-ostetriche, di cui la prima già nel secondo trimestre, al quarto mese avanzato (dovendosi escludere che sia stata visitata il 15.7.2005, data in cui invece vennero eseguiti solamente gli esami del sangue di routine), senza essersi previamente sottoposta ad alcun esame tra quelli che forniscono un indicatore di rischio per anomalie cromosomiche o malformazioni e pagina 17 di 22 che vengono eseguiti esclusivamente nel primo trimestre (come, ad esempio, il test del DNA fetale, o, ancora, la translucenza nucale, eventualmente in associazione al Bi-test).
Del resto, anche successivamente alla prima visita non risulta che si sia sottoposta ad Parte_1
accertamenti diagnostici più approfonditi, come ad esempio l'amniocentesi o la villocentesi. Perfino gli esami del sangue effettuati dalla gestante e annotati dal convenuto appaiono, invero, incompleti e non risultano essere stati ripetuti se non in data prossima al parto.
Stando così le cose, non risulta credibile che durante la prima visita dal ginecologo, giunta ormai quasi al quinto mese di gestazione, l'attrice abbia subito domandato se il nascituro presentava malformazioni, esplicitando la sua volontà abortiva.
La completa inattendibilità della teste e la conseguente inutilizzabilità delle sue Testimone_2
dichiarazioni, si evince chiaramente anche dalle affermazioni rese con riguardo a quanto sarebbe accaduto durante la visita di ottobre: è del tutto inverosimile, infatti, che dei pazienti, non laureati in medicina e non specializzati in Ginecologia e Ostetricia siano nelle condizioni di sapere leggere le immagini a monitor (basti, a tal proposito, fare riferimento alla cartella clinica prodotta e alle immagini e le misure ivi contenute, espresse in millimetri, cfr. doc. 1, fascicolo parte attrice).
Anche la testimonianza di appare poco circostanziata, non essendo chiaro in Testimone_5
quale momento e per quale ragione l'attrice l'avesse messa al corrente di tali intenzioni e propositi, oltre che de relato per quanto riguarda le restanti circostanze.
In conclusione, non potendosi fare affidamento sulle testimonianze rese, non vi sono elementi gravi, precisi e concordanti per ritenere che l'attrice, informata della malformazione, avrebbe optato per l'aborto terapeutico;
al contrario, il fatto che i coniugi non abbiano effettuato alcun esame od indagine diretto ad accertare se vi fosse la possibilità di trasmettere eventuali malattie genetiche al feto, o comunque ad acquisire dati che, in via generale, potevano essere funzionali alla decisione in ordine ad una eventuale interruzione volontaria della gravidanza, porta ad escluderlo.
Né, in senso contrario, assume rilevanza alcuna il fatto che successivamente alla nascita di , Per_1
nel 2008, l'attrice abbia deciso di interrompere una nuova gravidanza: sul punto, oltre a doversi rilevare che si tratta di un evento successivo a quello oggetto della presente causa, che, quindi, nulla dice in pagina 18 di 22 ordine alla scelta che in concreto l'attrice avrebbe compiuto nelle circostanze di fatto di allora, non vi sono elementi in atti per ritenere che l'interruzione sia stata decisa in quanto vi era il rischio che il feto presentasse malformazioni comparabili a quelle di;
diversamente, come si evince dalla Per_1
cartella clinica, l'interruzione venne richiesta dall'attrice in data 20.5.2008, a distanza di due mesi dalla data dell'ultima mestruazione, utilizzata per datare la gravidanza (cfr. doc. 6, fascicolo attrice), per cui le patologie prospettate e non meglio specificate dovevano essere certamente molto più gravi se individuate a quello stadio evolutivo del feto.
Anche l'allegazione secondo cui “l'attrice e la sua famiglia non erano (e non sono) economicamente in grado di assicurare al figlio tutta l'assistenza medica necessaria per il suo bene e per metterlo nelle condizioni di vivere una vita, anche di relazione, normale pur essendo privo di una mano”, non può essere indicativa della volontà dell'attrice di interrompere la gravidanza, oltre ad apparire in contrasto con l'affermazione, contenuta sempre nell'atto di citazione, secondo cui, alla data dell'evento,
“L'attività lavorativa svolta dal sig. permetteva alla famiglia di poter vivere una vita agiata, o Per_1
comunque priva di rinunce”.
3. Escluso, per le ragioni appena esposte, che la mancata informativa abbia leso il diritto all'interruzione della gravidanza, nemmeno può essere riconosciuto il risarcimento del danno conseguente alla lesione della scelta consapevole di portare avanti la gravidanza e di avere il tempo per prepararsi psicologicamente e materialmente alla nascita di un bambino affetto da gravi patologie. Ed invero, chiarito che tale danno avrebbe potuto essere eventualmente richiesto in via subordinata e non già concorrente (non potendosi configurare, contemporaneamente, una lesione del diritto di interrompere la gravidanza e del diritto alla predisposizione della gestione familiare in vista dell'accoglimento del nascituro malformato, cfr. sul punto anche Cass. n. 11123/2020; Cass. n.
16967/2024), gli attori, a fondamento della pretesa, si sono limitati ad allegare in via del tutto generica che “l'autodeterminazione procreativa sarebbe stata il presupposto per il compimento di una pluralità di altre possibili scelte che l'omessa informazione ha impedito venissero assunte, cioè ha costituito
l'antecedente causale di scelte o di mancate scelte foriere di conseguenze pregiudizievoli” e che “i genitori, non informati della malattia del feto, sono stati privati anche della possibilità di valutare le pagina 19 di 22 diverse opzioni di trattamento, nonché della possibilità di chiedere il parere di altri medici o di rivolgersi ad altra struttura sanitaria, avrebbero potuto programmare interventi chirurgici o cure tempestive per eliminare il problema o attenuarne le conseguenze ovvero anche predisporre una diversa organizzazione di vita”.
Non risulta, però, che, nel caso in esame, l'assenza di tempestiva informazione circa la possibilità di alterazioni fisiche del neonato quattro mesi prima della nascita, abbia inciso sulla possibilità di programmare interventi chirurgici o di effettuare cure tempestive, farmacologiche o riabilitative per eliminare il problema ove possibile o limitarne le conseguenze dannose per il bambino;
al contrario, come si evince anche dal referto in sede di ricovero del neonato, era stata comunque esclusa la possibilità di ricostruzione immediata. tenuto conto del tipo di malformazione di cui si discorre, poi, nemmeno era richiesta una particolare riorganizzazione della vita familiare nei primi mesi di vita del neonato.
Gli attori, d'altra parte, nemmeno hanno allegato e comprovato che la sofferenza derivata dall'apprendere la malformazione del figlio solo al momento del parto, al di là del comprensibile shock iniziale, sia stata maggiore di quella che avrebbero patito se lo avessero saputo con quattro mesi di anticipo, o che, se fossero stati tempestivamente informati, si sarebbero, ad esempio, sottoposti a specifiche terapie di sostegno, non essendovi per vero prova che tali terapie siano mai stata intraprese anche dopo, come sopra esposto, se non per quanto riguarda che, tuttavia, alla data Parte_3
della nascita del fratellino aveva solo quattro anni, per cui deve con ogni probabilità escludersi l'utilità di una terapia preventiva.
Per le ragioni esposte e, quindi, in difetto di prova sull'an debeatur, le domande svolte da Pt_1
e nonché da devono essere rigettate.
[...] Parte_2 Parte_3
3. Il rigetto di ogni domanda nei confronti del convenuto assorbe l'esame della domanda di manleva svolta da quest'ultimo nei confronti della terza chiamata Controparte_2
4. Attesa la complessità della vicenda in fatto e la difficile prevedibilità dell'esito della lite, in massima parte discendente dalle risultanze istruttorie, reputa il Tribunale che sussistano gravi de eccezionali ragioni per compensare le spese di lite tra le parti nella misura del 50%. Per il resto, le spese di lite pagina 20 di 22 seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, guardando al valore della domanda più elevata non accolta (posto che il valore della causa, ai sensi dell'art. 5, D.M. deve essere calcolato guardando all'art. 10 c.p.c. e che, come chiarito a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità, il cumulo delle domande, stabilito agli effetti della competenza per valore dall'art. 10, comma 2, c.p.c., riguarda solo le domande proposte tra le stesse parti e non si riferisce all'ipotesi di domande proposte nei confronti dello stesso soggetto da diversi soggetti processuali, in ipotesi di litisconsorzio facoltativo disciplinato dall'art. 103 c.p.c., nel qual caso, non richiamando detta ultima norma l'art. 10, comma 2
c.p.c., la competenza si determina in base al valore di ogni singola domanda - v., da ultimo, Cass. n.
3107/2017), secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati dal D.M. 147/2022 per lo scaglione da € 260.000,00 a € 520.000,00, con un aumento del 10% ex art. 6, D.M. citato “dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00” e un ulteriore aumento del 10% “dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro
1.000.000,00”.
Poiché la chiamata in causa in garanzia dell'assicurazione da parte del convenuto si è resa necessaria in relazione alle domande dell'attrice, risultate infondate, anche le spese sostenute da Controparte_2
sempre nella misura del 50%, devono essere poste a carico dell'attrice, non risultando la
[...]
chiamata palesemente arbitraria (cfr. Cass. n. 10364/2023; Cass. n. 24788/2016; Cass. n. 22234/2014;
Cass. n. 7431/2012) e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/14, come aggiornati dal D.M. 147/22, con riduzione del 30% dei compensi per tutte le fasi, tenuto conto della non complessità delle questioni in fatto e in diritto in relazione alla posizione dell'assicurazione terza chiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 5705/2022, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta tutte le domande attoree;
2) compensa nella misura del 50% le spese di lite tra gli attori e il convenuto e condanna Pt_1
e a rifondere al convenuto il residuo 50%, che si
[...] Parte_2 Parte_3 pagina 21 di 22 liquida, già al netto della compensazione, in € 843,00 per esborsi ed € 13.586,50 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
3) compensa nella misura del 50% le spese di lite tra gli attori e la terza chiamata Controparte_2
e condanna , e a rifondere alla terza chiamata il Parte_1 Parte_2 Parte_3
residuo 50%, che si liquida, già al netto della compensazione, in € 9.510,50 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.c. come per legge.
Busto Arsizio, 31 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Capotorti
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