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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/09/2025, n. 4989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4989 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 702/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. Renato Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 702 /2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio ELl'avv. ZACCAGNINI Parte_1 P.IVA_1
GIULIANO, elettivamente domiciliato in VIA DELLE RIMEMBRANZE 17
LANCIANO;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio ELl'avv. MARTINEZ CP_1 P.IVA_2
ANTONELLO, elettivamente domiciliato in VIA ARCHIMEDE, 56 MILANO presso il difensore avv. MARTINEZ ANTONELLO
Oggetto appello avverso sentenza EL Tribunale di Roma n. 14322/2019
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 In primo grado la si è opposta al decreto ingiuntivo n 9655/2016 (RG Parte_1
25087/2016) emesso dal Tribunale di Roma in data 20.4.2016 in favore ELla parte opposta, , per un credito nascente da somministrazione di gas in regime di CP_1
Default.
A sostegno ELla opposizione ha dedotto che nel periodo (maggio – luglio 2013) in cui Contr la sostiene di aver servito la , non vi erano i presupposti per la cd Parte_1
sostituzione contrattuale e che l'opposta aveva offerto prestazioni mai richieste e le cui presunte entità risultavano solo da documentazione unilaterale.
Ha esposto che le uniche ipotesi di intervento EL Fornitore Transitorio erano infatti quelle ex Del. 249/12 che non ricorrevano nel caso di specie.
Ha esposto che la natura indebita ELle prestazioni era confermata dalle modifiche intervenute in forza ELla ELibera 382/13 ELla Autorità di regolazione.
Ha concluso per la revoca EL decreto ingiuntivo. Contr L a chiesto il rigetto ELla opposizione.
L'opposizione è stata respinta.
Queste le ragioni poste a fondamento EL provvedimento impugnato.
1.1 L risulta rivestire la posizione di distributore EL gas gestendo CP_1
tecnicamente la rete ed effettuando il trasporto al cliente finale nell'ambito di una attività economica che è disciplinata da disposizioni eurocomunitarie e interne
(Direttiva CE 2009/93 e D. Lgs 93/2011).
L'Autorità regolatrice di settore, con una serie di ELibere, ha istituito il Servizio di
Default Trasporto la cui finalità è quella di garantire il bilanciamento dei prelievi sulla rete nazionale di trasporto nel caso in cui il cliente, pur continuando a prelevare gas, dovesse rimanere privo EL venditore causa assenza EL titolo contrattuale.
Con la ELibera 292/2013 EL 4.7.2013 è stata introdotta la figura ELl'utente di
e, con le successive ELibere 534/2013 EL 21.11.2013 e 54/0214 Parte_2
EL 13.2.2014, è stato disposto che le nuove disposizioni in tema di bilanciamento sarebbero state applicate solo dal mese di gennaio 2014.
2
1.2 La parte convenuta opposta, sulla base ELla documentazione prodotta, ha fornito prova ELle seguenti circostanze:
- è stata nominata Fornitore Transitorio EL gas per l'anno termico CP_1
2012/2013 come da procedura concorsuale indetta da Snam rete Gas s.p.a. (doc. 11);
- è stata indicata come soggetto idoneo a svolgere il ruolo di Utente di CP_1
CI per i periodi maggio 2013, giugno 2013 e luglio 2013 (doc. 12, Pt_2
13 e 14);
- ha fatturato i metri cubi che sono stati comunicati dal Distributore in CP_1
quanto riferibili ai punti di consegna ELla (dc. 15). Parte_1
Il contratto di fornitura tra la opponente e lo Shipper En Gas & Oil S.A. non solo è inopponibile alla odierna convenuta opposta in quanto privo di data certa ex art. 2704
c.c. ma è, comunque, inefficace rispetto ad che ha agito sulla base di un CP_1
potere attribuito dalla normativa di settore e come tale indisponibile e non esercitabile dai singoli operatori.
1.3 L'accertata legittimità ELla condotta ELla convenuta opposta vale ad escludere sia i denunciati profili di abuso EL diritto che la pretesa violazione EL principio di buona fede nella esecuzione di un rapporto.
2 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo secondo i criteri medi di cui al D.M. 55/2014 con esclusione ELla fase istruttoria non essendo stata espletata alcuna attività in tal senso.
Quale primo motivo di appello la ha dedotto: Parte_1
Nullità ELla sentenza per mancanza di motivazione (art. 111, comma 6, Cost.; 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. - Cass. 29721/2019)
La sentenza impugnata ha dedotto, a fronte ELle plurime e articolate questioni proposte, era meramente assertiva. Dalla sua lettura non era dato comprenderne la ratio decidendi per mancanza assoluta di un percorso logico-argomentativo idoneo a supportare le conclusioni formulate nel dispositivo.
Quale secondo motivo di appello ha dedotto:
3 Omessa verifica sollecitata dalla – ed obbligatoria ex officio a termini Parte_1
degli artt. 2907 c.c. e 81 c.p.c. - ELla legittimazione attiva ELl e passiva CP_1
ELla rispettivamente a promuovere e a subire l'azione di pagamento Parte_1
sulla base sia EL titolo amministrativo indicato nel ricorso per D.I. sia successivamente addotto in fase di opposizione (Cass. SS.UU. 2951/2016)
Ha dedotto che, come già argomentato in primo grado, e non preso in esame dal primo giudice, non aveva allegato l'esistenza di una fonte contrattuale né una legale, CP_1
ma bensì una amministrativa.
Un titolo che, quindi, escludeva la valida insorgenza di un rapporto obbligatorio, posto che le fonti secondarie non possono mai contrastare con quelle primarie. I poteri normativi ELl'Authority possono avere effetti derogatori solo ELle norme di legge non imperative nell'ambito di rapporti con gli utenti finali (e a esclusivo vantaggio di questi). Tuttavia, nel caso di specie non si discuteva di rapporti con utenti finali ma bensì di rapporti tra operatori professionali ELla filiera gas.
Ha esposto che le norme che venivano ad essere derogate mediante l'istituzione EL
Default Trasporto incidevano, sovvertendoli, su principi inderogabili quali quello
(costituzionale) ELla libera iniziativa economica e quelli (civilistici) sovrintendenti la disciplina EL contratto di somministrazione e ELl'autonomia negoziale (compressi dalla imposizione di un intervento suppletivo non richiesto da parte di un soggetto non selezionato sul mercato concorrenziale da parte ELl'interessato).
Ha sostenuto l'inidoneità ELle ELibere invocate da controparte a costituire il fondamento EL diritto di credito rivendicato in monitorio e conseguentemente che l'appellato era privo di legittimazione ad agire. Contr Ha esposto che l aveva agito in monitorio quale Fornitore Transitorio e che, invece, in sede di opposizione si era qualificata quale Utente EL CI . Pt_2
Ha esposto che la ELibera 534/2013, non attribuiva all'appellato il titolo a pretendere direttamente il pagamento dal preteso debitore. Ed infatti, come già evidenziato in Contr primo grado (v. pag. 14 ELla prima conclusionale) se la veste ELl fosse stata quella di Utente EL CI (invocata in fondo a pag. 19 ELla comparsa Pt_2
4 di costituzione) ne sarebbe derivato ancor più chiaramente il difetto di titolo alla stregua anche ELla disciplina amministrativa. Questo perché i corrispettivi per i servizi ELl'Utente EL CI , così come espressamente detto nell'art. 3 ELla Pt_2
richiamata ELibera (rubricato “disposizioni inerenti la regolazione ELle partite fisiche attribuite all'UdB fittizio”) devono essere versati alla per i servizi energetici ed Pt_3
ambientali che sarebbe al più, l'unico soggetto legittimato a chiedere alla il pagamento di quanto eventualmente spettante per i prelievi che gli Parte_1
vengono unilateralmente addebitati tra maggio e luglio 2013.
Quale terzo motivo di appello ha dedotto:
La violazione EL principio di irretroattività (artt. 10, 1° c. e 11, 1° c. ELle disposizioni sulla legge in generale)
Le ELibere Arera poste a fondamento ELla domanda, ha sostenuto, sono state adottate successivamente rispetto alla presunta erogazione EL servizio di cui si dice che la avrebbe beneficiato (maggio – luglio 2013). Parte_1
Quale quarto motivo di appello ha dedotto:
Inammissibilità ELla domanda di pagamento per violazione ELla generale clausola Contro di “buona fede e correttezza” di cui all'art. 1175 c.c. per aver l omesso la comunicazione preventiva dovuta alla ai sensi ELl'art.
6.1 bis ELla Parte_1
EL. ARERA 249/2012, prima ELl'attivazione EL default trasporto
Ha esposto che non era stata informata preventivamente Parte_1
ELl'attivazione EL servizio di Default Trasporto. Ciò in violazione ELl'art.
6.1 bis
Del. 249/12 e s.m.i. a mente EL quale il Responsabile EL CI (SNAM) o il
Fornitore Transitorio, in caso di intervento di quest'ultimo, sono tenuti a comunicare
“entro un giorno lavorativo dalla data di cui al comma 21.4 EL TISG” (cioè entro il sesto giorno lavorativo EL mese che precede l'attivazione EL servizio di default), alle società venditrici (UdD) e alle imprese di distribuzione, tramite posta elettronica certificata che:
a) non risultano identificati gli Utenti EL CI (Shipper / grossisti) responsabili dei quantitativi consegnati all'Utente ELla Distribuzione (venditori al
5 dettaglio) presso il dato punto di riconsegna ELla rete di trasporto connesso con rete di distribuzione per assenza di relazioni di corrispondenza valide ai sensi ELl'articolo 21 EL TISG;
b) la continuità dei prelievi è garantita dall'Impresa Maggiore di Trasporto nell'ambito EL servizio di default trasporto” specificando la data da cui esso decorre;
c) il servizio è erogato secondo condizioni definite dall'Autorità specificando le condizioni economiche di cui al comma 6.2. Del. 249/12;
d) il servizio ha natura transitoria ed è finalizzato a garantire la sola sicurezza EL sistema nel periodo strettamente necessario per le azioni descritte alla lettera “e”, punto
“d” Del. 382/13;
e) a partire dal primo giorno EL mese successivo a quello ELla comunicazione l'impresa di distribuzione risolverà il proprio contratto per perdita dei requisiti per l'accesso, ai sensi EL comma 13.3, numero 3, ELla ELiberazione 138/04 ed attiverà i servizi di ultima istanza, di cui al Titolo IV EL TIVG.
Quale ultimo motivo di appello ha dedotto:
Erronea valutazione dei contenuti e dei criteri legali per la distribuzione ELl'onere probatorio ex art. 2697 c.c.
Ha sostenuto che la decisione era stata presa senza accertare l'assolvimento da parte Contr ELl attrice sostanziale nel giudizio di opposizione) ELl'onere di dimostrare i fatti costitutivi ELla sua pretesa. Ossia che ricorrevano al 2013 le condizioni per la configurazione (giuridica e fattuale) EL Default Trasporto e l'attivazione EL Fornitore
Transitorio.
Ha concluso chiedendo:
Voglia l'On Corte di appello
In accoglimento dei dedotti motivi ed in totale riforma ELla sentenza n. 14322/019 datata 04.07.2019, non notificata, depositata l'08.07.2019 dal G.U. EL TRIBUNALE di ROMA, nella causa civile n. 45439/2016 R.G. a seguito di opposizione al D.I. n.
9655/2016 EL 20.4.2016 (R.G. n. 25087/2016)
- dichiarare la nullità ELla sentenza;
6 - dichiarare inammissibile per difetto di legittimazione o, gradatamente, rigettare nel merito la domanda proposta per i motivi esposti;
- revocare, anche in caso di riforma parziale, il decreto ingiuntivo n. 9655/2016 disponendo, ex art. 336 c.p.c. la restituzione alla ELl'importo di € Parte_1
833.603,88 (inclusivi di compensi legali interessi e spese di registrazione) corrisposto Contr all in forza EL decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, come da documentazione che si deposita (doc. 3);
- con vittoria di spese EL doppio grado di giudizio.
La società appellata ha ribadito le ragioni poste a fondamento ELla richiesta EL decreto ingiuntivo. Ha contestato i motivi di appello ed ha chiesto il rigetto ELlo stesso.
L'appello deve essere respinto.
Il primo motivo di appello è evidentemente infondato, posto che la sentenza impugnata articola le proprie ragioni in modo completo, prendendo in esame le fonti normative che disciplinano la materia in esame e spiegando come le stesse si adattino alla fattispecie concreta oggetto EL giudizio.
Il secondo motivo di appello è infondato.
La parte appellante ha contestato la legittimazione attiva ELla appellata perché troverebbe la sua fonte in meri atti amministrativi inidonei al sorgere di un rapporto obbligatorio;
ha dedotto che i poteri normativi ELl'Authority possono avere effetti derogatori solo ELle norme di legge non imperative nell'ambito di rapporti con gli utenti finali ma non possono sovvertire principi inderogabili quali quello
(costituzionale) ELla libera iniziativa economica e ELl'autonomia negoziale. Ha esposto, inoltre, che i corrispettivi per i servizi ELl'Utente EL CI , Pt_2
devono essere versati alla per i servizi energetici ed ambientali. Pt_3
Con riferimento alla inidoneità ELle ELibere ELl'Authority a determinare il sorgere di un rapporto contrattuale è sufficiente osservare che secondo la Corte di Cassazione
(Sez. 6 - 3, Sentenza n. 23184 EL 31/10/2014) il potere di emanare atti amministrativi precettivi collettivi attribuito all' (A.E.E.G.) ai Parte_4
sensi ELl'art. 2, comma 12, lett. h), ELla legge 14 novembre 1995, n. 481, non esclude
7 l'adozione di prescrizioni specifiche, vincolanti per il destinatario sul "quando" e sul
"quomodo", che, attraverso l'integrazione EL regolamento di servizio, di cui al comma
37 ELlo stesso art. 2 cit, possono in via riflessa integrare, ai sensi ELl'art. 1339 cod. civ., il contenuto dei rapporti di utenza individuali anche in deroga ELle norme di legge, purché queste ultime siano meramente dispositive e che la deroga venga comunque fatta dall a tutela ELl'interesse ELl'utente o consumatore, restando Pt_4
invece esclusa - salvo che una previsione speciale di legge o di una fonte comunitaria ad efficacia diretta non la consenta - la deroga a norme imperative ovvero a sfavore ELl'utente e consumatore (in tal senso Sez. 3, Sentenza n. 16401 EL 27/07/2011).
La massima, quindi, afferma l'esistenza di un potere normativo secondario ELla
Autorità che in forza ELla Legge n. 481/95 può imporre prescrizioni specifiche e vincolanti per gli operatori EL settore (irrilevante nel caso di spece l'indicazione EL limite ELle deroghe solo in favore EL consumatore posto che nel caso di specie il rapporto è tra operatori professionali). Ciò che conta è che le prescrizioni ELl'autorità sono vincolanti sulla base di un potere attribuito dalla legge.
Cade pertanto l'obiezione sollevata dall'appellante secondo la quale un mero provvedimento amministrativo non può determinare il sorgere di un rapporto obbligatorio, proprio in ragione dei poteri in materia attribuiti alla Autorità.
Quest'ultima ha il compito EL gestore EL mercato in ordine al bilanciamento ELla domanda e ELl'offerta e agli obblighi di produttori e importatori di energia elettrica
(in tal senso, ai sensi ELl'art. 3 EL D. Lgs. 79/99, l'Autorità “fissa le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti ELla rete la libertà di accesso a parità di condizioni,
l'imparzialità e la neutralità EL servizio di trasmissione e dispacciamento” mentre ai sensi ELl'art. 5, comma 1, l'Autorità “prevede […] il compito EL gestore EL mercato in ordine al bilanciamento ELla domanda e ELl'offerta e gli obblighi di produttori e importatori di energia elettrica”).
Le ELibere ELla Autorità non sono state impugnate, non confliggono con altre norme di pari rango o rango superiore e le deduzioni in ordine al pregiudizio alla libera iniziativa economica sono rimaste EL tutto generiche (peraltro è evidente che il
8 legislatore ha facoltà di regolare sia l'autonomia contrattuale e sia la libera iniziativa economica).
Con riferimento all'obbligo di versare alla i proventi è sufficiente osservare che Pt_3
l'art. 3 ELla ELibera 543/2013 invocato da controparte non si applica, come è evidente, alle ipotesi in cui il fornitore EL servizio sia stato già individuato, posto che la normativa non prevede un meccanismo di restituzione degli importi al fornitore.
Cosicché ad interpetrare la norma secondo la prospettiva ELl'appellante il fornitore non riceverebbe mai il corrispettivo. Logica, invece, è la previsione che ove il fornitore sia stato individuato questi abbia azione diretta nei confronti EL destinatario ELla fornitura per la riscossione EL credito. Contr Con riferimento, infine alla diversa qualifica in forza ELla quale ha agito i osserva Contr che, se è vero che il decreto ingiuntivo è stato chiesto da uale fornitore transitorio nell'ambito EL servizio di Default Trasporto, la posizione ELla appellata è stata precisata in sede di costituzione EL giudizio di opposizione quale Utente EL
CI . Il mutamento di qualifica non muta la sostanza ELla domanda Pt_2
e cioè il pagamento ELl'effettiva erogazione ELla fornitura.
Il terzo motivo di appello relativo alla irretroattività ELle ELibere ELl'autorità in forza Contr ELle quali ha agito infondato.
La ELibera successiva, (382/13), infatti, lungi dall'innovare gli assetti precedenti, ha, per la parte che interessa il presente giudizio, posto una disciplina integrativa necessaria a colmare una lacuna per i servizi già erogati. La lettura ELla ELibera rende evidente che la stessa chiarisce e completa la precedente disciplina introdotto con la ELibera 249/2012 e, pertanto, disciplina anche le erogazioni già rese.
Con il quarto motivo di appello l'appellante ha lamentato la mancata comunicazione preventiva ELl'avvio ELla fornitura di default prevista dall'art.
6.1 bis ELla EL.
ARERA 249/2012.
Motivo anche questo infondato.
Ed invero per il periodo maggio-luglio 2013 non vi era ancora conoscenza da parte di Contr he il destinatario EL servizio fosse cosicché l'obbligo di comunicazione Parte_1
9 non poteva essere neppure astrattamente assolto;
le comunicazioni risultano correttamente effettuate nel momento in cui essa stessa ne ha avuto notizia nel 2014, da parte di Snam Rete Gas S.p.A. (docc. 12-15 EL fascicolo di primo).
Infondato, infine, è anche il motivo di appello relativo al mancato assolvimento ELl'onere probatorio secondo la corretta applicazione ELla regola ex art. 2697 cc.
Il Tribunale, infatti, sulla base ELla documentazione allegata e non contestata ha ritenuto correttamente come certi i seguenti dati di fatto: con la ELibera 292/2013 EL 4.7.2013 ELl'Autorità di settore, è stata introdotta la figura ELl'utente di e, con le successive ELibere 534/2013 EL Parte_2
21.11.2013 e 54/0214 EL 13.2.2014, è stato disposto che le nuove disposizioni in tema di bilanciamento sarebbero state applicate solo dal mese di gennaio 2014;
è stata nominata Fornitore Transitorio EL gas per l'anno termico 2012/2013 CP_1
come da procedura concorsuale indetta da Snam rete Gas s.p.a. (doc. 11);
è stata indicata come soggetto idoneo a svolgere il ruolo di Utente di CP_1
CI per i periodi maggio 2013, giugno 2013 e luglio 2013 (doc. 12, Pt_2
13 e 14); ha fatturato i metri cubi che sono stati comunicati dal Distributore in quanto CP_1
riferibili ai punti di consegna ELla (dc. 15). Parte_1
Circostanze queste tutte documentate e non contestate da parte ELl'appellante che sul punto si è limitato a sostenere di avere già altro contrato di fornitura e che, pertanto, non ricorrevano le condizioni per il servizio di Default.
In realtà, come già osservato nel provvedimento impugnato, la parte appellante non ha allegato alcun contratto avente data certa e riferibile quindi al periodo di erogazione da Contr parte di Dell'effettivo svolgimento di detto contratto, asseritamente concluso con
En Gas & Oil S.A., non vi è alcuna traccia documentale che, come è evidente, poteva essere agevolmente fornita mediante prova di pagamenti, di documenti fiscali e altro.
Ne consegue che l'appello deve essere respinto e le spese EL grado, liquidate in dispositivo secondo lo scaglione di valore per le cause sino a 1 milione di euro, seguono la soccombenza.
10 Va altresì dichiarata la sussistenza dei presupposti in capo all'appellante ELla debenza di importo pari al contributo unificato, ai sensi ELl'art. 13 d.p.r. n.115 EL 30 maggio
2022.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nell'appello avverso la sentenza EL Tribunale di Roma n. 14322/2019, così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) Condanna la parte appellante al pagamento in favore ELla parte appellata ELle spese EL grado di appello che liquida in €. 29.193,00 per compensi oltre Iva e cpa e rimborso spese generali
3) Va altresì dichiarata la sussistenza dei presupposti in capo all'appellante ELla debenza di importo pari al contributo unificato, ai sensi ELl'art. 13 d.p.r. n.115 EL 30 maggio 2022.
Roma 10/9/25
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Renato Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. Renato Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 702 /2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio ELl'avv. ZACCAGNINI Parte_1 P.IVA_1
GIULIANO, elettivamente domiciliato in VIA DELLE RIMEMBRANZE 17
LANCIANO;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio ELl'avv. MARTINEZ CP_1 P.IVA_2
ANTONELLO, elettivamente domiciliato in VIA ARCHIMEDE, 56 MILANO presso il difensore avv. MARTINEZ ANTONELLO
Oggetto appello avverso sentenza EL Tribunale di Roma n. 14322/2019
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 In primo grado la si è opposta al decreto ingiuntivo n 9655/2016 (RG Parte_1
25087/2016) emesso dal Tribunale di Roma in data 20.4.2016 in favore ELla parte opposta, , per un credito nascente da somministrazione di gas in regime di CP_1
Default.
A sostegno ELla opposizione ha dedotto che nel periodo (maggio – luglio 2013) in cui Contr la sostiene di aver servito la , non vi erano i presupposti per la cd Parte_1
sostituzione contrattuale e che l'opposta aveva offerto prestazioni mai richieste e le cui presunte entità risultavano solo da documentazione unilaterale.
Ha esposto che le uniche ipotesi di intervento EL Fornitore Transitorio erano infatti quelle ex Del. 249/12 che non ricorrevano nel caso di specie.
Ha esposto che la natura indebita ELle prestazioni era confermata dalle modifiche intervenute in forza ELla ELibera 382/13 ELla Autorità di regolazione.
Ha concluso per la revoca EL decreto ingiuntivo. Contr L a chiesto il rigetto ELla opposizione.
L'opposizione è stata respinta.
Queste le ragioni poste a fondamento EL provvedimento impugnato.
1.1 L risulta rivestire la posizione di distributore EL gas gestendo CP_1
tecnicamente la rete ed effettuando il trasporto al cliente finale nell'ambito di una attività economica che è disciplinata da disposizioni eurocomunitarie e interne
(Direttiva CE 2009/93 e D. Lgs 93/2011).
L'Autorità regolatrice di settore, con una serie di ELibere, ha istituito il Servizio di
Default Trasporto la cui finalità è quella di garantire il bilanciamento dei prelievi sulla rete nazionale di trasporto nel caso in cui il cliente, pur continuando a prelevare gas, dovesse rimanere privo EL venditore causa assenza EL titolo contrattuale.
Con la ELibera 292/2013 EL 4.7.2013 è stata introdotta la figura ELl'utente di
e, con le successive ELibere 534/2013 EL 21.11.2013 e 54/0214 Parte_2
EL 13.2.2014, è stato disposto che le nuove disposizioni in tema di bilanciamento sarebbero state applicate solo dal mese di gennaio 2014.
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1.2 La parte convenuta opposta, sulla base ELla documentazione prodotta, ha fornito prova ELle seguenti circostanze:
- è stata nominata Fornitore Transitorio EL gas per l'anno termico CP_1
2012/2013 come da procedura concorsuale indetta da Snam rete Gas s.p.a. (doc. 11);
- è stata indicata come soggetto idoneo a svolgere il ruolo di Utente di CP_1
CI per i periodi maggio 2013, giugno 2013 e luglio 2013 (doc. 12, Pt_2
13 e 14);
- ha fatturato i metri cubi che sono stati comunicati dal Distributore in CP_1
quanto riferibili ai punti di consegna ELla (dc. 15). Parte_1
Il contratto di fornitura tra la opponente e lo Shipper En Gas & Oil S.A. non solo è inopponibile alla odierna convenuta opposta in quanto privo di data certa ex art. 2704
c.c. ma è, comunque, inefficace rispetto ad che ha agito sulla base di un CP_1
potere attribuito dalla normativa di settore e come tale indisponibile e non esercitabile dai singoli operatori.
1.3 L'accertata legittimità ELla condotta ELla convenuta opposta vale ad escludere sia i denunciati profili di abuso EL diritto che la pretesa violazione EL principio di buona fede nella esecuzione di un rapporto.
2 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo secondo i criteri medi di cui al D.M. 55/2014 con esclusione ELla fase istruttoria non essendo stata espletata alcuna attività in tal senso.
Quale primo motivo di appello la ha dedotto: Parte_1
Nullità ELla sentenza per mancanza di motivazione (art. 111, comma 6, Cost.; 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. - Cass. 29721/2019)
La sentenza impugnata ha dedotto, a fronte ELle plurime e articolate questioni proposte, era meramente assertiva. Dalla sua lettura non era dato comprenderne la ratio decidendi per mancanza assoluta di un percorso logico-argomentativo idoneo a supportare le conclusioni formulate nel dispositivo.
Quale secondo motivo di appello ha dedotto:
3 Omessa verifica sollecitata dalla – ed obbligatoria ex officio a termini Parte_1
degli artt. 2907 c.c. e 81 c.p.c. - ELla legittimazione attiva ELl e passiva CP_1
ELla rispettivamente a promuovere e a subire l'azione di pagamento Parte_1
sulla base sia EL titolo amministrativo indicato nel ricorso per D.I. sia successivamente addotto in fase di opposizione (Cass. SS.UU. 2951/2016)
Ha dedotto che, come già argomentato in primo grado, e non preso in esame dal primo giudice, non aveva allegato l'esistenza di una fonte contrattuale né una legale, CP_1
ma bensì una amministrativa.
Un titolo che, quindi, escludeva la valida insorgenza di un rapporto obbligatorio, posto che le fonti secondarie non possono mai contrastare con quelle primarie. I poteri normativi ELl'Authority possono avere effetti derogatori solo ELle norme di legge non imperative nell'ambito di rapporti con gli utenti finali (e a esclusivo vantaggio di questi). Tuttavia, nel caso di specie non si discuteva di rapporti con utenti finali ma bensì di rapporti tra operatori professionali ELla filiera gas.
Ha esposto che le norme che venivano ad essere derogate mediante l'istituzione EL
Default Trasporto incidevano, sovvertendoli, su principi inderogabili quali quello
(costituzionale) ELla libera iniziativa economica e quelli (civilistici) sovrintendenti la disciplina EL contratto di somministrazione e ELl'autonomia negoziale (compressi dalla imposizione di un intervento suppletivo non richiesto da parte di un soggetto non selezionato sul mercato concorrenziale da parte ELl'interessato).
Ha sostenuto l'inidoneità ELle ELibere invocate da controparte a costituire il fondamento EL diritto di credito rivendicato in monitorio e conseguentemente che l'appellato era privo di legittimazione ad agire. Contr Ha esposto che l aveva agito in monitorio quale Fornitore Transitorio e che, invece, in sede di opposizione si era qualificata quale Utente EL CI . Pt_2
Ha esposto che la ELibera 534/2013, non attribuiva all'appellato il titolo a pretendere direttamente il pagamento dal preteso debitore. Ed infatti, come già evidenziato in Contr primo grado (v. pag. 14 ELla prima conclusionale) se la veste ELl fosse stata quella di Utente EL CI (invocata in fondo a pag. 19 ELla comparsa Pt_2
4 di costituzione) ne sarebbe derivato ancor più chiaramente il difetto di titolo alla stregua anche ELla disciplina amministrativa. Questo perché i corrispettivi per i servizi ELl'Utente EL CI , così come espressamente detto nell'art. 3 ELla Pt_2
richiamata ELibera (rubricato “disposizioni inerenti la regolazione ELle partite fisiche attribuite all'UdB fittizio”) devono essere versati alla per i servizi energetici ed Pt_3
ambientali che sarebbe al più, l'unico soggetto legittimato a chiedere alla il pagamento di quanto eventualmente spettante per i prelievi che gli Parte_1
vengono unilateralmente addebitati tra maggio e luglio 2013.
Quale terzo motivo di appello ha dedotto:
La violazione EL principio di irretroattività (artt. 10, 1° c. e 11, 1° c. ELle disposizioni sulla legge in generale)
Le ELibere Arera poste a fondamento ELla domanda, ha sostenuto, sono state adottate successivamente rispetto alla presunta erogazione EL servizio di cui si dice che la avrebbe beneficiato (maggio – luglio 2013). Parte_1
Quale quarto motivo di appello ha dedotto:
Inammissibilità ELla domanda di pagamento per violazione ELla generale clausola Contro di “buona fede e correttezza” di cui all'art. 1175 c.c. per aver l omesso la comunicazione preventiva dovuta alla ai sensi ELl'art.
6.1 bis ELla Parte_1
EL. ARERA 249/2012, prima ELl'attivazione EL default trasporto
Ha esposto che non era stata informata preventivamente Parte_1
ELl'attivazione EL servizio di Default Trasporto. Ciò in violazione ELl'art.
6.1 bis
Del. 249/12 e s.m.i. a mente EL quale il Responsabile EL CI (SNAM) o il
Fornitore Transitorio, in caso di intervento di quest'ultimo, sono tenuti a comunicare
“entro un giorno lavorativo dalla data di cui al comma 21.4 EL TISG” (cioè entro il sesto giorno lavorativo EL mese che precede l'attivazione EL servizio di default), alle società venditrici (UdD) e alle imprese di distribuzione, tramite posta elettronica certificata che:
a) non risultano identificati gli Utenti EL CI (Shipper / grossisti) responsabili dei quantitativi consegnati all'Utente ELla Distribuzione (venditori al
5 dettaglio) presso il dato punto di riconsegna ELla rete di trasporto connesso con rete di distribuzione per assenza di relazioni di corrispondenza valide ai sensi ELl'articolo 21 EL TISG;
b) la continuità dei prelievi è garantita dall'Impresa Maggiore di Trasporto nell'ambito EL servizio di default trasporto” specificando la data da cui esso decorre;
c) il servizio è erogato secondo condizioni definite dall'Autorità specificando le condizioni economiche di cui al comma 6.2. Del. 249/12;
d) il servizio ha natura transitoria ed è finalizzato a garantire la sola sicurezza EL sistema nel periodo strettamente necessario per le azioni descritte alla lettera “e”, punto
“d” Del. 382/13;
e) a partire dal primo giorno EL mese successivo a quello ELla comunicazione l'impresa di distribuzione risolverà il proprio contratto per perdita dei requisiti per l'accesso, ai sensi EL comma 13.3, numero 3, ELla ELiberazione 138/04 ed attiverà i servizi di ultima istanza, di cui al Titolo IV EL TIVG.
Quale ultimo motivo di appello ha dedotto:
Erronea valutazione dei contenuti e dei criteri legali per la distribuzione ELl'onere probatorio ex art. 2697 c.c.
Ha sostenuto che la decisione era stata presa senza accertare l'assolvimento da parte Contr ELl attrice sostanziale nel giudizio di opposizione) ELl'onere di dimostrare i fatti costitutivi ELla sua pretesa. Ossia che ricorrevano al 2013 le condizioni per la configurazione (giuridica e fattuale) EL Default Trasporto e l'attivazione EL Fornitore
Transitorio.
Ha concluso chiedendo:
Voglia l'On Corte di appello
In accoglimento dei dedotti motivi ed in totale riforma ELla sentenza n. 14322/019 datata 04.07.2019, non notificata, depositata l'08.07.2019 dal G.U. EL TRIBUNALE di ROMA, nella causa civile n. 45439/2016 R.G. a seguito di opposizione al D.I. n.
9655/2016 EL 20.4.2016 (R.G. n. 25087/2016)
- dichiarare la nullità ELla sentenza;
6 - dichiarare inammissibile per difetto di legittimazione o, gradatamente, rigettare nel merito la domanda proposta per i motivi esposti;
- revocare, anche in caso di riforma parziale, il decreto ingiuntivo n. 9655/2016 disponendo, ex art. 336 c.p.c. la restituzione alla ELl'importo di € Parte_1
833.603,88 (inclusivi di compensi legali interessi e spese di registrazione) corrisposto Contr all in forza EL decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, come da documentazione che si deposita (doc. 3);
- con vittoria di spese EL doppio grado di giudizio.
La società appellata ha ribadito le ragioni poste a fondamento ELla richiesta EL decreto ingiuntivo. Ha contestato i motivi di appello ed ha chiesto il rigetto ELlo stesso.
L'appello deve essere respinto.
Il primo motivo di appello è evidentemente infondato, posto che la sentenza impugnata articola le proprie ragioni in modo completo, prendendo in esame le fonti normative che disciplinano la materia in esame e spiegando come le stesse si adattino alla fattispecie concreta oggetto EL giudizio.
Il secondo motivo di appello è infondato.
La parte appellante ha contestato la legittimazione attiva ELla appellata perché troverebbe la sua fonte in meri atti amministrativi inidonei al sorgere di un rapporto obbligatorio;
ha dedotto che i poteri normativi ELl'Authority possono avere effetti derogatori solo ELle norme di legge non imperative nell'ambito di rapporti con gli utenti finali ma non possono sovvertire principi inderogabili quali quello
(costituzionale) ELla libera iniziativa economica e ELl'autonomia negoziale. Ha esposto, inoltre, che i corrispettivi per i servizi ELl'Utente EL CI , Pt_2
devono essere versati alla per i servizi energetici ed ambientali. Pt_3
Con riferimento alla inidoneità ELle ELibere ELl'Authority a determinare il sorgere di un rapporto contrattuale è sufficiente osservare che secondo la Corte di Cassazione
(Sez. 6 - 3, Sentenza n. 23184 EL 31/10/2014) il potere di emanare atti amministrativi precettivi collettivi attribuito all' (A.E.E.G.) ai Parte_4
sensi ELl'art. 2, comma 12, lett. h), ELla legge 14 novembre 1995, n. 481, non esclude
7 l'adozione di prescrizioni specifiche, vincolanti per il destinatario sul "quando" e sul
"quomodo", che, attraverso l'integrazione EL regolamento di servizio, di cui al comma
37 ELlo stesso art. 2 cit, possono in via riflessa integrare, ai sensi ELl'art. 1339 cod. civ., il contenuto dei rapporti di utenza individuali anche in deroga ELle norme di legge, purché queste ultime siano meramente dispositive e che la deroga venga comunque fatta dall a tutela ELl'interesse ELl'utente o consumatore, restando Pt_4
invece esclusa - salvo che una previsione speciale di legge o di una fonte comunitaria ad efficacia diretta non la consenta - la deroga a norme imperative ovvero a sfavore ELl'utente e consumatore (in tal senso Sez. 3, Sentenza n. 16401 EL 27/07/2011).
La massima, quindi, afferma l'esistenza di un potere normativo secondario ELla
Autorità che in forza ELla Legge n. 481/95 può imporre prescrizioni specifiche e vincolanti per gli operatori EL settore (irrilevante nel caso di spece l'indicazione EL limite ELle deroghe solo in favore EL consumatore posto che nel caso di specie il rapporto è tra operatori professionali). Ciò che conta è che le prescrizioni ELl'autorità sono vincolanti sulla base di un potere attribuito dalla legge.
Cade pertanto l'obiezione sollevata dall'appellante secondo la quale un mero provvedimento amministrativo non può determinare il sorgere di un rapporto obbligatorio, proprio in ragione dei poteri in materia attribuiti alla Autorità.
Quest'ultima ha il compito EL gestore EL mercato in ordine al bilanciamento ELla domanda e ELl'offerta e agli obblighi di produttori e importatori di energia elettrica
(in tal senso, ai sensi ELl'art. 3 EL D. Lgs. 79/99, l'Autorità “fissa le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti ELla rete la libertà di accesso a parità di condizioni,
l'imparzialità e la neutralità EL servizio di trasmissione e dispacciamento” mentre ai sensi ELl'art. 5, comma 1, l'Autorità “prevede […] il compito EL gestore EL mercato in ordine al bilanciamento ELla domanda e ELl'offerta e gli obblighi di produttori e importatori di energia elettrica”).
Le ELibere ELla Autorità non sono state impugnate, non confliggono con altre norme di pari rango o rango superiore e le deduzioni in ordine al pregiudizio alla libera iniziativa economica sono rimaste EL tutto generiche (peraltro è evidente che il
8 legislatore ha facoltà di regolare sia l'autonomia contrattuale e sia la libera iniziativa economica).
Con riferimento all'obbligo di versare alla i proventi è sufficiente osservare che Pt_3
l'art. 3 ELla ELibera 543/2013 invocato da controparte non si applica, come è evidente, alle ipotesi in cui il fornitore EL servizio sia stato già individuato, posto che la normativa non prevede un meccanismo di restituzione degli importi al fornitore.
Cosicché ad interpetrare la norma secondo la prospettiva ELl'appellante il fornitore non riceverebbe mai il corrispettivo. Logica, invece, è la previsione che ove il fornitore sia stato individuato questi abbia azione diretta nei confronti EL destinatario ELla fornitura per la riscossione EL credito. Contr Con riferimento, infine alla diversa qualifica in forza ELla quale ha agito i osserva Contr che, se è vero che il decreto ingiuntivo è stato chiesto da uale fornitore transitorio nell'ambito EL servizio di Default Trasporto, la posizione ELla appellata è stata precisata in sede di costituzione EL giudizio di opposizione quale Utente EL
CI . Il mutamento di qualifica non muta la sostanza ELla domanda Pt_2
e cioè il pagamento ELl'effettiva erogazione ELla fornitura.
Il terzo motivo di appello relativo alla irretroattività ELle ELibere ELl'autorità in forza Contr ELle quali ha agito infondato.
La ELibera successiva, (382/13), infatti, lungi dall'innovare gli assetti precedenti, ha, per la parte che interessa il presente giudizio, posto una disciplina integrativa necessaria a colmare una lacuna per i servizi già erogati. La lettura ELla ELibera rende evidente che la stessa chiarisce e completa la precedente disciplina introdotto con la ELibera 249/2012 e, pertanto, disciplina anche le erogazioni già rese.
Con il quarto motivo di appello l'appellante ha lamentato la mancata comunicazione preventiva ELl'avvio ELla fornitura di default prevista dall'art.
6.1 bis ELla EL.
ARERA 249/2012.
Motivo anche questo infondato.
Ed invero per il periodo maggio-luglio 2013 non vi era ancora conoscenza da parte di Contr he il destinatario EL servizio fosse cosicché l'obbligo di comunicazione Parte_1
9 non poteva essere neppure astrattamente assolto;
le comunicazioni risultano correttamente effettuate nel momento in cui essa stessa ne ha avuto notizia nel 2014, da parte di Snam Rete Gas S.p.A. (docc. 12-15 EL fascicolo di primo).
Infondato, infine, è anche il motivo di appello relativo al mancato assolvimento ELl'onere probatorio secondo la corretta applicazione ELla regola ex art. 2697 cc.
Il Tribunale, infatti, sulla base ELla documentazione allegata e non contestata ha ritenuto correttamente come certi i seguenti dati di fatto: con la ELibera 292/2013 EL 4.7.2013 ELl'Autorità di settore, è stata introdotta la figura ELl'utente di e, con le successive ELibere 534/2013 EL Parte_2
21.11.2013 e 54/0214 EL 13.2.2014, è stato disposto che le nuove disposizioni in tema di bilanciamento sarebbero state applicate solo dal mese di gennaio 2014;
è stata nominata Fornitore Transitorio EL gas per l'anno termico 2012/2013 CP_1
come da procedura concorsuale indetta da Snam rete Gas s.p.a. (doc. 11);
è stata indicata come soggetto idoneo a svolgere il ruolo di Utente di CP_1
CI per i periodi maggio 2013, giugno 2013 e luglio 2013 (doc. 12, Pt_2
13 e 14); ha fatturato i metri cubi che sono stati comunicati dal Distributore in quanto CP_1
riferibili ai punti di consegna ELla (dc. 15). Parte_1
Circostanze queste tutte documentate e non contestate da parte ELl'appellante che sul punto si è limitato a sostenere di avere già altro contrato di fornitura e che, pertanto, non ricorrevano le condizioni per il servizio di Default.
In realtà, come già osservato nel provvedimento impugnato, la parte appellante non ha allegato alcun contratto avente data certa e riferibile quindi al periodo di erogazione da Contr parte di Dell'effettivo svolgimento di detto contratto, asseritamente concluso con
En Gas & Oil S.A., non vi è alcuna traccia documentale che, come è evidente, poteva essere agevolmente fornita mediante prova di pagamenti, di documenti fiscali e altro.
Ne consegue che l'appello deve essere respinto e le spese EL grado, liquidate in dispositivo secondo lo scaglione di valore per le cause sino a 1 milione di euro, seguono la soccombenza.
10 Va altresì dichiarata la sussistenza dei presupposti in capo all'appellante ELla debenza di importo pari al contributo unificato, ai sensi ELl'art. 13 d.p.r. n.115 EL 30 maggio
2022.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nell'appello avverso la sentenza EL Tribunale di Roma n. 14322/2019, così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) Condanna la parte appellante al pagamento in favore ELla parte appellata ELle spese EL grado di appello che liquida in €. 29.193,00 per compensi oltre Iva e cpa e rimborso spese generali
3) Va altresì dichiarata la sussistenza dei presupposti in capo all'appellante ELla debenza di importo pari al contributo unificato, ai sensi ELl'art. 13 d.p.r. n.115 EL 30 maggio 2022.
Roma 10/9/25
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Renato Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
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