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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/11/2025, n. 4497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4497 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario avv. Barbara Iorio, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6842/2019 del ruolo generale dei procedimenti civili avente a oggetto impugnativa delibera condominiale
TRA
e rappresentata e Parte_1 Parte_2
difese come da procura in atti dall'avv. Raffele RO con il quale elettivamente domiciliano come in atti
ATTORE
E
in persona Controparte_1
dell'amministratore legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Ainora Elena e dall'avv. Lodovico Di Brita con i quali elettivamente domicilia giusta procura in atti
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Giudice rinviava la causa per discussione all'udienza del 7.11.2025 e la decideva in pari data la stessa .-
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1 Con atto di citazione del 17/6/2019 le attrici hanno citato in giudizio innanzi al Tribunale adito il sito in Controparte_1
Capaccio Paestum alla via Dell'Uguaglianza 36, per sentire annullare, per abuso o/o eccesso di potere, la delibera condominiale del 19/1/2019, limitatamente al punto 4 all'ordine del giorno, avente ad oggetto la revoca della delibera del 10/6/2017, con la quale era stato approvato il rendiconto dell'esercizio finanziario afferente il periodo 1/1/2017 –
30/4/2017. La revoca si fonda - si legge nella delibera impugnata - su presunte “anomalie contabili”, nonché per essere stato il rendiconto redatto in violazione dell'art. 1130 bis c.c. giacchè “privo del riepilogo finanziario, situazione patrimoniale con l'indicazione analitica dei debitori e dei creditori, registro di contabilità, nota sintetica esplicativa, fondi disponibili”, nonché ancora per presunta “confusione tra l'esercizio finanziario ordinario e l'esercizio finanziario straordinario dei lavori di ristrutturazione”, e infine per essere state impiegate le somme destinate ai lavori di ristrutturazione edilizia “per far fronte al pagamento delle spese ordinarie, ivi compreso il pagamento del compenso dell'amministratore, senza curare la riscossione delle rate ordinarie e estraordinarie”.
Gli attori, a contrario, deducono che il bilancio oggetto di impugnativa è stato regolarmente redatto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1130 bis c.c. ed evidenziano, vieppiù, ad colorandum, che alcune poste di bilancio, che sono state contestate dal sono in realtà regolari. CP_1
Per questi motivi
hanno chiesto annullarsi, limitatamente al punto 4 dell'ordine del giorno, la delibera del 10/1/2019, con la quale era stata revocata la delibera assembleare datata 10/6/2017 approvativa del rendiconto afferente l'esercizio ordinario 1/1/2017 – 30/4/2017.
2 Si costituiva in giudizio il convenuto con comparsa di CP_1
risposta del 21/10/2019, con la quale in via preliminare ha eccepito la incompetenza per valore dell'adìto Tribunale;
ha dedotto la erroneità del rendiconto 1/1/2017 – 30/4/2017 e ha concluso per il rigetto della domanda.
Dopo una serie di rinvii, la causa perveniva all'udienza di conclusioni, ritenuta la causa di natura documentale la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 7.11.2025.-
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Va preliminarmente esaminata e disattesa l'eccezione di incompetenza per valore del giudice adito.-
Il nel costituirsi - ha eccepito in via preliminare CP_1
l'incompetenza per valore del Tribunale essendo diversamente competente il Giudice di Pace in quanto per la determinazione del valore della controversia in caso di impugnazione di delibera assembleare deve aversi riguardo all'importo della singola obbligazione del e non all'intero ammontare dei bilanci CP_1
approvati.-
Il Tribunale - sulla base di tali premesse - osserva quanto segue.
Deve essere innanzitutto disattesa l'eccezione preliminare del convenuto in quanto infondata.-
In particolare non sussiste la dedotta incompetenza per valore in quanto secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità
(condiviso anche da questo Tribunale) - “Nell'azione di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea di condominio, che sia volta ad ottenere una sentenza di annullamento avente effetto nei confronti di tutti i
3 condomini, il valore della causa deve essere determinato sulla base dell'atto impugnato, e non sulla base dell'importo del contributo alle spese dovuto dall'attore in base allo stato di ripartizione, non operando la pronuncia solo nei confronti dell'istante e nei limiti della sua ragione di debito” (cfr. Cass. 9068/2022);
Passando al merito della controversia giova a questo punto, poi, richiamare la recente ordinanza dalla Corte di Cassazione n. 31837 del 4 novembre 2021, in cui è stato affermato il seguente principio di diritto: “Il convenuto, ai sensi dell'art. 167, primo comma, cod. proc. civ., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti costitutivi del diritto fatto valere specificamente indicati dall'attore a fondamento della propria domanda. La conseguenza è che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare «espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto di citazione », senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti costitutivi e senza che, allo scopo, rilevi la, diversa, contestazione relativa al valore probatorio dei documenti dall'attore allegati alla citazione”.
Sul punto è appena il caso di precisare che la redazione del rendiconto, deve essere tale da facilitare il controllo dei dati da parte dei condomini che non hanno specifiche competenze, rendendo intellegibili le voci di entrata e di uscita ( cfr. Trib di Roma, sezione V, la n. 356 del 10 gennaio
2023).
4 Ed infatti, il rendiconto, predisposto dall'amministratore, risponde all'esigenza di porre i condomini in grado di sapere come effettivamente sono stati spesi i soldi versati con il conseguente diritto, di questi ultimi, all'informazione ed il corrispondente obbligo dell'amministratore di mettere a disposizione degli stessi la documentazione giustificativa delle spese ivi indicata.
Non si ritiene che il bilancio debba essere redatto in forma rigorosa posto che non trovano diretta applicazione, nella materia condominiale, le norme prescritte per i bilanci delle società. Pur tuttavia, per essere valido, il rendiconto deve essere privo di vizi intrinseci e deve essere accompagnato dalla documentazione che giustifica le spese sostenute.
Inoltre, deve essere intellegibile onde consentire ai condomini (i quali generalmente non hanno conoscenze approfondite sul come un bilancio debba essere formato e 'letto') di poter controllare le voci di entrata e di spesa anche con riferimento alla specificità delle partite atteso che tale ultimo requisito, come si desume dagli artt. 263 e 264 cpc che prevedono disposizioni applicabili anche al rendiconto sostanziale, costituisce il presupposto fondamentale perché possano essere contestate, appunto, le singole partite.
Invero, il rendiconto non è un mero documento contabile contenente una serie di addendi, ma un atto con il quale l'obbligato giustifica le spese addebitate ai suoi mandanti sì che vi sono delle regole minime che debbono essere rispettate.
In particolare, non rendendo intelligibili le voci di entrata e di spesa e le quote spettanti a ciascun condomino, non si evidenzia la reale situazione contabile.
5 Quindi, laddove l'assemblea abbia approvato un consuntivo (che deve essere, come detto, un bilancio di 'cassa') che non sia improntato a tali criteri e violi, quindi, i diritti dei condomini lo stesso ben potrà essere dichiarato illegittimo (cfr. Cass. 10153/11).
Il criterio di cassa, in base al quale vengono indicate le spese e le entrate effettive per il periodo di competenza, consente infatti di conoscere esattamente la reale consistenza del fondo comune.
Laddove il rendiconto sia redatto, invece, tenendo conto sia del criterio di cassa e che di competenza (cioè indicando indistintamente, unitamente alle spese ed alle entrate effettive, anche quelle preventivate senza distinguerle fra loro) i condomini possono facilmente essere tratti in inganno se non sono chiaramente e separatamente indicate le poste.
Inoltre, con il bilancio, devono sempre essere indicati la situazione patrimoniale del condominio e gli eventuali residui attivi e passivi,
l'esistenza e l'ammontare di fondi di riserva obbligatori (ad esempio l'accantonamento per il trattamento di fine rapporto del portiere) o deliberati dall'assemblea per particolari motivi (ad esempio fondo di cassa straordinario). Ovviamente la situazione patrimoniale deve rispettare il prospetto approvato nella gestione precedente onde verificare la possibilità di un'eventuale 'scomparsa' di somme di danaro.
Il criterio di cassa consente altresì di fare un raffronto tra le spese sostenute ed i movimenti del conto corrente bancario intestato al a ciascuna voce di spesa deve corrispondere un prelievo CP_1
diretto a mezzo assegno o bonifico dal conto corrente condominiale.
Inoltre, per consentire ai condomini di apprezzare e valutare il bilancio,
l'amministratore dovrà indicare ed inviare ad ogni condomino un elenco
6 delle spese sostenute (con data e causale dell'importo) già diviso per categorie secondo il criterio di ripartizione (come spese generali, acqua riscaldamento, ecc), l'indicazione delle quote incassate dai condomini e quelle ancora da incassare, l'indicazione delle spese ancora da sostenere, le eventuali rimanenze attive (fondi, combustibile ed altro) ed il piano di riparto che indichi per ogni condomino e per ogni categoria di spesa il criterio di riparto e la quota a suo carico. Onde la mancanza di tali indicazioni, che conferiscono certezza e chiarezza al bilancio, ovvero la presenza di elementi che ne inficino la veridicità quali l'omissione o l'alterazione dei dati determina l'illegittimità del bilancio stesso che si estende alla delibera che l'approvi e che sia oggetto di contestazione.
Ebbene, tanto chiarito in punto di diritto, nel caso in esame, va esaminata la regolarità del rendiconto 1/1/2017 – 30/4/2017 e la indebita revoca della delibera approvativa.-
E' indubbio che i rilievi critici mossi dall'assemblea a tale rendiconto non appaiano fondati su valide e serie argomentazioni tecnico-giuridiche. Il bilancio revocato, infatti, afferente la gestione gennaio – aprile 2017, contiene in sé, contrariamente a quanto dedotto ex adverso, il riepilogo finanziario, situato in calce allo stesso sotto la voce “situazione a conguaglio gestione al 1/01/2017 – 5/5/2017”.- Lo stesso inoltre traccia una netta distinzione fra le spese orinarie e quelle straordinarie. In ordine ai fondi disponibili, si fa riferimento alla voce “situazione di cassa 5 maggio 2017 in passivo”, pari ad € 50,23.
Con riferimento alla somma di € 1.086,66, essa era già stata pagata al
, per cui il successivo Controparte_2
versamento risulta indebitamente effettuato.
7 Quanto alla nota esplicativa, essa risulta allegata alla convocazione stessa dell'assemblea del 26.27/4/2017.
Orbene, alla luce delle argomentazioni svolte, la domanda va accolta
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.-
PQM
Il Tribunale di Salerno Prima Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Barbara Iorio in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, con atto di citazione da e Parte_1 Parte_2
nei confronti del
[...] Controparte_1
respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così
[...]
provvede:
1) rigetta l'eccezione di incompetenza per valore del Tribunale adito;
2) Annulla la delibera impugnata del 10.01.2019 come detto in motivazione;
3) Condanna il in persona dell'amministratore, legale CP_1
rappresentante pro tempore al pagamento di spese, ed onorario del presente giudizio, che liquida in complessive € 2552,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione all'Avv.
EL RO per dichiarazione di averne fatto anticipo.-
Salerno 7.11. 2025
Il Giudice onorario di Pace
Avv. Barbara Iorio
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