Art. 3. Esecuzione di opere pubbliche
I Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste provvedono a realizzare, nell'ambito delle rispettive competenze, opere straordinarie di pubblico interesse, direttamente finalizzate a favorire la localizzazione e l'espansione delle attivita' produttive nelle zone depresse, nonche' a completare, nelle stesse zone, le opere gia' iniziate ai sensi della legge 10 agosto 1950, numero 647 , e successive modificazioni e integrazioni.
Le opere di cui al comma precedente riguardano la sistemazione dei bacini montani, la bonifica, l'irrigazione, la trasformazione agraria, anche in dipendenza dei programmi per la riforma fondiaria, la viabilita' ordinaria non statale, gli acquedotti e relative fognature principali, nonche' la viabilita' diretta ad assicurare il collegamento tra le reti autostradali, ferroviarie e idroviarie e le localita' suscettibili di sviluppo agricolo, industriale e turistico.
Le opere di cui ai commi precedenti e quelle necessarie alla realizzazione delle iniziative industriali sono dichiarate di pubblica utilita' e indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge. Tali disposizioni si applicano anche per le espropriazioni promosse allo stesso scopo da Enti locali ed eventuali loro consorzi all'uopo costituiti.
I Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste provvedono a realizzare, nell'ambito delle rispettive competenze, opere straordinarie di pubblico interesse, direttamente finalizzate a favorire la localizzazione e l'espansione delle attivita' produttive nelle zone depresse, nonche' a completare, nelle stesse zone, le opere gia' iniziate ai sensi della legge 10 agosto 1950, numero 647 , e successive modificazioni e integrazioni.
Le opere di cui al comma precedente riguardano la sistemazione dei bacini montani, la bonifica, l'irrigazione, la trasformazione agraria, anche in dipendenza dei programmi per la riforma fondiaria, la viabilita' ordinaria non statale, gli acquedotti e relative fognature principali, nonche' la viabilita' diretta ad assicurare il collegamento tra le reti autostradali, ferroviarie e idroviarie e le localita' suscettibili di sviluppo agricolo, industriale e turistico.
Le opere di cui ai commi precedenti e quelle necessarie alla realizzazione delle iniziative industriali sono dichiarate di pubblica utilita' e indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge. Tali disposizioni si applicano anche per le espropriazioni promosse allo stesso scopo da Enti locali ed eventuali loro consorzi all'uopo costituiti.