Cass. pen., sez. V, sentenza 09/01/2026, n. 859
CASS
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Inutilizzabilità degli atti di indagine per scadenza dei termini

    La Corte ha ritenuto che, sebbene alcune proroghe fossero illegittime, la natura di reato permanente e le nuove iscrizioni hanno reso utilizzabili gli atti di indagine. Pertanto, le censure relative all'inutilizzabilità degli atti sono state respinte.

  • Inammissibile
    Mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione all'art. 416-bis cod. pen.

    La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile in quanto la difesa non aveva sollevato specifiche censure in sede di riesame e, in ogni caso, ha ritenuto la motivazione del Tribunale adeguata nel confermare la persistente operatività del sodalizio mafioso e il ruolo apicale dell'indagato, supportata da dichiarazioni di collaboratori e attività tecniche.

  • Rigettato
    Mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione all'art. 416-bis cod. pen. sulla partecipazione dell'indagato

    La Corte ha ribadito le precedenti condanne dell'indagato per appartenenza allo stesso sodalizio e ha ritenuto che gli elementi acquisiti successivamente (ruolo di riferimento, mantenimento dei detenuti, interesse per manifesti elettorali, richieste di intervento per controversie) fossero sufficienti a dimostrare la sua attuale partecipazione, anche alla luce delle dichiarazioni dei collaboratori.

  • Rigettato
    Mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione agli artt. 110 e 416 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente delineato gli elementi indicativi di una organizzazione stabile e strutturata, destinata alla commissione di un numero indeterminato di delitti, confermando la 'affectio societatis' e rigettando l'argomento che la mancata protratta commissione dei reati infici la configurabilità del delitto associativo.

  • Accolto
    Mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione agli artt. 644, 629, 416-bis.1 cod. pen. e mancata valutazione di un atto decisivo

    La Corte ha ritenuto il motivo fondato, riscontrando una manifesta illogicità nella ricostruzione dei fatti relativa ai capi 10) e 11) a causa della contraddizione temporale tra la data del prestito usurario (2011) e le condotte estorsive (2005). Ha disposto l'annullamento con rinvio per un nuovo giudizio.

  • Inammissibile
    Mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alle esigenze cautelari

    La Corte ha ritenuto le censure inammissibili, affermando che la conferma della misura cautelare per associazione mafiosa per l'indagato e altri sodali impone di ritenere sussistente la struttura associativa. Ha respinto l'argomento dell'esclusione dell'aggravante mafiosa e ha ritenuto che la capacità criminale dell'indagato consentirebbe comunque la reiterazione dei reati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 09/01/2026, n. 859
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 859
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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