Art. 13. Controlli riguardanti i piccoli produttori 1. Gli organi di cui all'art. 5 del presente decreto procedono al controllo per campione, dei dati riportati nei moduli 1 e 3, nonche' degli atti notori, o dichiarazioni sostitutive, al fine di verificare la effettiva esistenza del diritto all'esonero;
2. Il campione di cui al paragrafo precedente deve essere costituito da almeno il 10% dei moduli "1".
3. Entro il 31 dicembre successivo a ciascuna campagna gli organi di cui sopra inviano alla Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione IV - Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma, una relazione sull'attivita' di controllo svolta ai sensi del presente articolo, accompagnata da un prospetto riassuntivo che sara' esplicitato con la circolare di cui all'art. 9.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il Decreto 23 luglio 1990, n. 228 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione ed e' applicabile dal 1 luglio 1990 per mais e sorgo e dal 1 giugno 1990 per gli altri cereali." --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Decreto 23 maggio 1991 (in G.U. 27/05/1991, n. 122) nel modificare il Decreto 23 luglio 1990, n. 228 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' revocato l' art. 15 del decreto ministeriale n. 228/90 nella parte in cui abroga il decreto ministeriale n. 242/89 , del quale si conferma la vigenza, per quanto non diversamente disciplinato dal decreto ministeriale n. 228/90 ".
2. Il campione di cui al paragrafo precedente deve essere costituito da almeno il 10% dei moduli "1".
3. Entro il 31 dicembre successivo a ciascuna campagna gli organi di cui sopra inviano alla Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione IV - Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma, una relazione sull'attivita' di controllo svolta ai sensi del presente articolo, accompagnata da un prospetto riassuntivo che sara' esplicitato con la circolare di cui all'art. 9.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il Decreto 23 luglio 1990, n. 228 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione ed e' applicabile dal 1 luglio 1990 per mais e sorgo e dal 1 giugno 1990 per gli altri cereali." --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Decreto 23 maggio 1991 (in G.U. 27/05/1991, n. 122) nel modificare il Decreto 23 luglio 1990, n. 228 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' revocato l' art. 15 del decreto ministeriale n. 228/90 nella parte in cui abroga il decreto ministeriale n. 242/89 , del quale si conferma la vigenza, per quanto non diversamente disciplinato dal decreto ministeriale n. 228/90 ".