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Sentenza 24 aprile 2026
Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/04/2026, n. 14961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14961 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: IC JO nato in [...] il [...] UL ON nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 19/05/2025 della Corte di appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IA NE;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, AR IS IR, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 19 maggio 2025, la Corte di appello di Ancona ha confermato la pronuncia del Tribunale di Urbino del 21 febbraio 2020, con la quale JO IC ed ON UL sono stati giudicati responsabili, unitamente a EK AN, non impugnante, dei reati loro rispettivamente ascritti. Nello specifico, ai detti imputati è stato contestato il delitto di furto in abitazione aggravato (artt. 110, 624-bis, 625 n. 2 e 5 cod. pen. - capo 1), commesso a Peglio il 30 aprile 2018, per essersi introdotti, con violenza sulle cose (danneggiamento della porta basculante, dell’impianto d’allarme e forzatura di una cassetta in metallo), nella dimora dei coniugi OR CA e TT LI, impossessandosi di denaro contante per euro 4.355,00 e di monili per un valore Penale Sent. Sez. 5 Num. 14961 Anno 2026 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: CAVALLONE IA Data Udienza: 19/02/2026 2 di circa 12.000,00 euro. Al solo UL ON sono stati inoltre ascritti due ulteriori episodi delittuosi, unificati dal vincolo della continuazione: il furto di un’autovettura Fiat Punto (capo 4), commesso a Sant’Angelo in Vado il 2 maggio 2018 aggravato dall’esposizione alla pubblica fede e dal nesso teleologico (al fine di assicurarsi il profitto o l’impunità per gli altri reati), nonché il furto di una borsa e vari effetti personali (capo 5), tra cui occhiali, portafoglio e documenti, sottratti dall’interno di un’altra auto parcheggiata sulla pubblica via nello stesso contesto temporale e locale. Per IC JO, la contravvenzione di possesso ingiustificato di chiavi o LI (art. 707 cod. pen. - capo 2) è stata ritenuta assorbita nel reato principale. In punto di trattamento sanzionatorio, i giudici di merito, ritenuta la recidiva (reiterata specifica infraquinquennale per IC JO e specifica infraquinquennale per UL ON) ed applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e alla recidiva stessa, hanno condannato IC JO alla pena di anni due di reclusione ed euro 660,00 di multa, e UL ON alla pena di anni due, mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro 800,00 di multa. La ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito si fonda sull’arresto in flagranza di IC JO a seguito di inseguimento subito dopo il furto in abitazione – in relazione al quale il coimputato EK AN ha confessato la propria responsabilità senza poi proporre appello – e, quanto al UL ON, su un compendio indiziario costituito da riconoscimenti fotografici, dal rinvenimento dell’auto rubata nei pressi della sua dimora a Rimini, lontano dalla zona dei furti, dal fatto che il cellulare del UL era stato tenuto spento dal giorno precedente il furto in abitazione fino a due giorni dopo, dalla presenza di graffi sul corpo compatibili con la fuga nella vegetazione e dal contenuto di intercettazioni telefoniche nelle quali, da un lato, si faceva riferimento alla necessità di vendere l’autovettura dissequestrata per reperire denaro per le spese legali e, dall’altro, alla vendita di una catena e di un braccialetto provento del furto. La Corte territoriale ha altresì valorizzato la pregressa conoscenza tra i due ricorrenti, già controllati insieme dalle forze dell'ordine a bordo della medesima autovettura Volkswagen Golf successivamente utilizzata per il colpo. 2. Avverso la predetta sentenza propongono ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del comune difensore di fiducia, affidando le proprie doglianze a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, articolato nell'interesse esclusivo di ON UL, si deducono vizi di motivazione per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità 3 del provvedimento impugnato in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., contestando il giudizio di responsabilità fondato su indizi che sarebbero, per parte ricorrente, privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, anche se valutati nel loro insieme. La difesa censura che la Corte territoriale abbia valorizzato i riconoscimenti fotografici effettuati dai testimoni TI, RO, TT e TE, omettendo di considerare che gli stessi non erano stati confermati in sede di ricognizione personale durante l'incidente probatorio, ove i testi non avevano riconosciuto il UL. In particolare, le individuazioni fotografiche delle testimoni TI e RO sarebbero prive di certezza, avendo costoro detto di essere sicure rispettivamente al 90% e al 70%. Si lamenta, inoltre, il carattere apodittico della motivazione circa la presenza del UL a Peglio tra il 30 aprile e il 2 maggio, in quanto desunta da elementi negativi (ossia il fatto che il cellulare dello stesso era spento in quei giorni) e da un riconoscimento fotografico parzialmente positivo e, poi, non confermato dalla ricognizione formale. Viene altresì dedotta l'illogicità del ragionamento probatorio laddove la Corte aveva desunto la responsabilità per i furti dal rinvenimento dei beni sottratti nel corso del furto in abitazione all’interno dell'auto oggetto di furto di cui al capo 4 o nel giubbotto del giovane in attesa alla fermata dell’autobus, senza considerare l’incerta individuazione di UL ON e la possibilità di spiegazioni alternative alla presenza di quegli oggetti (quali la possibile integrazione dei reati di ricettazione o incauto acquisto). Quanto alle intercettazioni telefoniche, si eccepisce la totale omissione di motivazione in ordine all'identificazione della voce del UL quale effettivo utilizzatore dell'utenza e interlocutore, mancando elementi oggettivi che consentissero tale attribuzione. In definitiva, tutti gli elementi indiziari sarebbero suscettibili di spiegazioni alternative valide, sicché la condanna violerebbe la regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio cristallizzata nell'art. 533 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo, proposto nell'interesse di entrambi i ricorrenti (UL e IC), si denunciano vizi motivazionali in relazione alla mancata esclusione della recidiva contestata e all'eccessiva quantificazione della pena. La difesa lamenta che la Corte di merito abbia reso una motivazione standardizzata e comune per entrambi gli imputati, senza valorizzare gli elementi individualizzanti che avrebbero dovuto condurre a una diversa valutazione. In particolare, si duole del fatto che non siano stati presi in considerazione gli elementi positivi specificamente indicati nell'atto di appello, idonei a incidere sulla 4 valutazione complessiva dei fatti, determinando così un trattamento sanzionatorio eccessivamente afflittivo e non giustificato rispetto alla concreta gravità delle condotte e alla personalità dei rei. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il primo motivo di ricorso, proposto nell’interesse esclusivo di ON UL, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla valutazione del compendio indiziario e la violazione della regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio, è inammissibile in quanto volto a sollecitare una rivalutazione del merito preclusa in sede di legittimità. 2.1. Occorre premettere che, secondo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, il vizio di motivazione deducibile in cassazione non può consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte. Spetta, invero, al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti, dando la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il giudice di legittimità non ha il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621-01). Nel caso di specie, ci si trova, peraltro, al cospetto di una "doppia conforme" statuizione di responsabilità, fondata su un quadro probatorio che i giudici di primo e secondo grado hanno valutato in modo convergente. Come noto, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). 2.2. Inoltre, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi 5 indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, Rv. 280605-02; nello stesso senso Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Rv. 191230-01). 2.3. Nello specifico, la Corte territoriale ha fornito una risposta puntuale e logica alle censure difensive, in particolare riguardo alla presunta debolezza del riconoscimento fotografico a fronte dell'esito negativo della ricognizione personale. I giudici di merito hanno evidenziato come l'individuazione fotografica fosse avvenuta nell'immediatezza dei fatti (il giorno stesso o poco dopo), momento in cui il ricordo dei testi era vivido, mentre la ricognizione formale in incidente probatorio era intervenuta a distanza di circa cinque mesi, lasso di tempo idoneo a giustificare l'affievolimento della traccia mnestica, trattandosi di volto visto per pochi istanti (cfr. pag. 6 della sentenza di primo grado e pag. 9 della sentenza d’appello). Tale argomentazione è giuridicamente corretta e logicamente ineccepibile. Questa Corte ha più volte affermato che il riconoscimento fotografico, anche se non seguito da positiva ricognizione personale, costituisce accertamento di fatto utilizzabile nel giudizio in base al principio del libero convincimento, la cui affidabilità deriva dall'attendibilità della dichiarazione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo dell'identificazione. In particolare, il riconoscimento fotografico compiuto nel corso delle indagini preliminari è utilizzabile ed idoneo a fondare l'affermazione di penale responsabilità, anche se non seguito da una formale ricognizione dibattimentale, nel caso in cui il testimone confermi di avere effettuato tale riconoscimento con esito positivo in precedenza, ma di non poterlo reiterare a causa del decorso di un apprezzabile lasso di tempo, atteso che l'individuazione di un soggetto, personale o fotografica, costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, la cui forza probatoria discende dal valore della dichiarazione confermativa, alla stregua della deposizione dibattimentale. (Sez. 2, n. 20489 del 07/05/2019, Rv. 275585-01). Quello che rileva è che il giudice del merito dia adeguata motivazione, non solo dell'attendibilità dell'esito 6 dell'individuazione fotografica, ma anche dell'inattendibilità di quello della ricognizione di persona, ove ritenuta tale (Sez. 2, n. 11964 del 18/02/2021, Casella, Rv. 280994-02, in tema di individuazione, personale o fotografica nel corso delle indagini preliminari seguita, in sede d'incidente probatorio, da una ricognizione con esito difforme, nell’ambito di un giudizio poi celebratosi con rito abbreviato condizionato). Le percentuali di certezza (90% e 70%) da parte di chi ha operato il riconoscimento costituiscono elementi di fatto la cui ponderazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e che, nel caso di specie, sono stati ritenuti sufficienti in quanto corroborati da una pluralità di altri elementi. Inoltre, conformemente ai principi suddetti in tema di prova indiziaria, la Corte di appello non si è limitata a considerare isolatamente i singoli elementi, ma ne ha effettuato una valutazione unitaria e globale, evidenziandone la gravità, precisione e concordanza, concludendo che nell’insieme avessero un pregnante ed univoco significato dimostrativo. In particolare, la Corte di appello ha basato la sua decisione sui seguenti elementi: - la notte del 30 aprile 2018, a seguito del detto furto in abitazione, i Carabinieri, dopo aver inseguito una Volkswagen Golf indicata come l’auto dei malfattori e dopo che i correi si erano dati alla fuga a piedi, abbandonando la detta auto, avevano arrestato, in flagranza, JO IC, che aveva ammesso le sue responsabilità; - il pomeriggio dello stesso 30 aprile, TI IC e RO DA avevano notato vicino alla fermata dell’autobus, un giovane sconosciuto, magro e alto circa 1,80 m., dagli occhi azzurri, che alla vista dei Carabinieri (chiamati dalla TI, a conoscenza del furto della notte prima) si era dato alla fuga, abbandonando un giubbotto che conteneva oggetti facenti parte della refurtiva;
- i testimoni TI, RO e TT avevano riconosciuto l'imputato in foto poco dopo i fatti;
- anche TE CO, vicino di casa di OT AN e FE IA (vittime del furto d’auto), aveva riconosciuto in foto il ricorrente come il ragazzo con gli occhi azzurri che aveva visto prima transitare a piedi e, poco dopo, alla guida dell’autovettura rubata ai vicini di casa;
- la medesima Fiat Punto rubata a Sant'Angelo in Vado (di cui al capo 4) è stata, poi, ritrovata a molta distanza dal luogo del furto, a Rimini, parcheggiata nei pressi dell'abitazione di UL ON;
- il cellulare di UL ON è rimasto spento dal giorno prima del furto in abitazione fino a due giorni dopo, in coincidenza temporale coi fatti in 7 questione (circostanza che, per la Corte territoriale, poteva spiegarsi come una cautela per evitare la localizzazione del dispositivo); - al momento del fermo, il detto ricorrente presentava graffi compatibili con la fuga a piedi tra la vegetazione, avvenuta dopo l'inseguimento dei Carabinieri;
- in una intercettazione telefonica il UL ON dimostrava di sapere dell'arresto del complice ("l'altro... è dentro") e del sequestro dell'auto; - in un’altra conversazione la compagna di UL ON (GH ST ARna) e quella di IC JO (AK NA NI) avevano parlato di vendere l'auto dissequestrata per pagare l'avvocato; - in una ulteriore telefonata la compagna di UL ON aveva detto alla madre di aver venduto "la catena e il braccialetto" (beni corrispondenti alla refurtiva dei coniugi OR) ricavandone 2.400,00 euro, chiarendo di non voler tenere per sé “l’oro rubato”; - è stato accertato che UL ON frequentava IC JO (arrestato in flagranza del furto di cui al capo 1). Orbene, con valutazione immune da censure, certamente non manifestamente illogica, i giudici di merito hanno dato prevalenza ai predetti dati, spiegando che le individuazioni fotografiche dovevano ritenersi maggiormente attendibili, rispetto al mancato riconoscimento durante il successivo incidente probatorio, determinato dal trascorrere del tempo, laddove, per contro, la vicinanza ai fatti e la freschezza del dato, allorché v’era stato il detto riconoscimento fotografico, doveva far ritenere attendibile, nel quadro detto, quest’ultimo. A fronte di tale articolata ricostruzione, le doglianze della difesa si limitano a contrapporre una diversa lettura dei dati istruttori, senza neppure confrontarsi con ognuno dei menzionati dati e con la loro visione unitaria, mirando a conseguire una inammissibile diversa valutazione del materiale istruttorio, non avendo neppure addotto esservi stato alcun travisamento decisivo del materiale istruttorio. 2.4. Quanto alla violazione dell'art. 533 cod. proc. pen., va ribadito che la regola della condanna penale oltre ogni ragionevole dubbio non costituisce un diverso e più severo canone di valutazione della prova in sede di legittimità, ma un metodo di valutazione che il giudice di merito deve seguire. In cassazione, è sindacabile solo la motivazione che, nel giustificare la condanna, non abbia dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto di escludere le ipotesi alternative prospettate dalla difesa, purché queste siano dotate di razionalità e plausibilità (Sez. 1, n. 41110 del 24/10/2011, Rv. 251507). 8 Nel caso in esame, le ipotesi alternative prospettate dalla difesa sono state, come detto, disattese dalla Corte territoriale in quanto smentite dal complessivo e convergente quadro indiziario valorizzato dai giudici di merito. 3. Il secondo motivo, relativo alla recidiva e al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato. 3.1. In tema di recidiva, a seguito della riforma del 2005, il giudice ha il dovere di applicare l'aumento di pena solo qualora ritenga che il nuovo episodio delittuoso sia concreto indice di una maggiore pericolosità sociale del reo (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calenic, Rv. 247838). La motivazione sul punto può essere anche sintetica, purché dia conto dei criteri utilizzati. Nella specie, la Corte territoriale (pag.
8-9 sentenza d’appello) ha espressamente motivato la sussistenza della recidiva per entrambi i ricorrenti, valorizzando non solo il dato formale dei precedenti (per IC una condanna per uso di atto falso, due condanne per furto, una per tentato furto;
per UL una condanna per furto), ma anche "l'omogeneità tipologica" dei reati con quelli in esame e la "maggiore scaltrezza" dimostrata dagli stessi (per la scelta di bersagli lontani dalla dimora e la conseguente organizzazione logistica necessaria: disponendo essi, evidentemente, di “agganci utili ad acquisire informazioni necessarie per effettuare un lucroso furto in appartamento”). Detti elementi sono stati ritenuti sintomatici di professionalità criminale e di una pericolosità sociale persistente, nonostante le sanzioni in precedenza irrogate. Tale motivazione è immune da vizi logici e conforme ai dettami di questa Corte. 3.2. Anche le censure relative alla quantificazione della pena sono inammissibili per manifesta infondatezza. La Corte di appello ha evidenziato come la stessa sia stata “oltremodo mite, se rapportata alla gravità del reato” e “alla capacità criminale dimostrata dagli imputati”, nonché “alla loro pertinacia nel tentare di sottrarsi alla cattura con la fuga prima in auto, poi a piedi”: avendo, peraltro, il Tribunale determinato la pena base per entrambi gli imputati nel minimo previsto al tempo in cui il reato era stato commesso, operando per gli ulteriori due furti contestati al solo UL un aumento di appena due mesi di reclusione ed euro 205,00 di multa. Trattasi di motivazione congrua, incensurabile in questa sede. 4. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria, a favore della cassa delle ammende, nella misura in dispositivo, congrua in rapporto alle ragioni dell’inammissibilità ed all’attività 9 processuale che la stessa ha determinato, valutata la colpa nella determinazione della stessa causa di inammissibilità (Corte Cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 19/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IA NE SE EN
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IA NE;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, AR IS IR, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 19 maggio 2025, la Corte di appello di Ancona ha confermato la pronuncia del Tribunale di Urbino del 21 febbraio 2020, con la quale JO IC ed ON UL sono stati giudicati responsabili, unitamente a EK AN, non impugnante, dei reati loro rispettivamente ascritti. Nello specifico, ai detti imputati è stato contestato il delitto di furto in abitazione aggravato (artt. 110, 624-bis, 625 n. 2 e 5 cod. pen. - capo 1), commesso a Peglio il 30 aprile 2018, per essersi introdotti, con violenza sulle cose (danneggiamento della porta basculante, dell’impianto d’allarme e forzatura di una cassetta in metallo), nella dimora dei coniugi OR CA e TT LI, impossessandosi di denaro contante per euro 4.355,00 e di monili per un valore Penale Sent. Sez. 5 Num. 14961 Anno 2026 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: CAVALLONE IA Data Udienza: 19/02/2026 2 di circa 12.000,00 euro. Al solo UL ON sono stati inoltre ascritti due ulteriori episodi delittuosi, unificati dal vincolo della continuazione: il furto di un’autovettura Fiat Punto (capo 4), commesso a Sant’Angelo in Vado il 2 maggio 2018 aggravato dall’esposizione alla pubblica fede e dal nesso teleologico (al fine di assicurarsi il profitto o l’impunità per gli altri reati), nonché il furto di una borsa e vari effetti personali (capo 5), tra cui occhiali, portafoglio e documenti, sottratti dall’interno di un’altra auto parcheggiata sulla pubblica via nello stesso contesto temporale e locale. Per IC JO, la contravvenzione di possesso ingiustificato di chiavi o LI (art. 707 cod. pen. - capo 2) è stata ritenuta assorbita nel reato principale. In punto di trattamento sanzionatorio, i giudici di merito, ritenuta la recidiva (reiterata specifica infraquinquennale per IC JO e specifica infraquinquennale per UL ON) ed applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e alla recidiva stessa, hanno condannato IC JO alla pena di anni due di reclusione ed euro 660,00 di multa, e UL ON alla pena di anni due, mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro 800,00 di multa. La ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito si fonda sull’arresto in flagranza di IC JO a seguito di inseguimento subito dopo il furto in abitazione – in relazione al quale il coimputato EK AN ha confessato la propria responsabilità senza poi proporre appello – e, quanto al UL ON, su un compendio indiziario costituito da riconoscimenti fotografici, dal rinvenimento dell’auto rubata nei pressi della sua dimora a Rimini, lontano dalla zona dei furti, dal fatto che il cellulare del UL era stato tenuto spento dal giorno precedente il furto in abitazione fino a due giorni dopo, dalla presenza di graffi sul corpo compatibili con la fuga nella vegetazione e dal contenuto di intercettazioni telefoniche nelle quali, da un lato, si faceva riferimento alla necessità di vendere l’autovettura dissequestrata per reperire denaro per le spese legali e, dall’altro, alla vendita di una catena e di un braccialetto provento del furto. La Corte territoriale ha altresì valorizzato la pregressa conoscenza tra i due ricorrenti, già controllati insieme dalle forze dell'ordine a bordo della medesima autovettura Volkswagen Golf successivamente utilizzata per il colpo. 2. Avverso la predetta sentenza propongono ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del comune difensore di fiducia, affidando le proprie doglianze a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, articolato nell'interesse esclusivo di ON UL, si deducono vizi di motivazione per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità 3 del provvedimento impugnato in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., contestando il giudizio di responsabilità fondato su indizi che sarebbero, per parte ricorrente, privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, anche se valutati nel loro insieme. La difesa censura che la Corte territoriale abbia valorizzato i riconoscimenti fotografici effettuati dai testimoni TI, RO, TT e TE, omettendo di considerare che gli stessi non erano stati confermati in sede di ricognizione personale durante l'incidente probatorio, ove i testi non avevano riconosciuto il UL. In particolare, le individuazioni fotografiche delle testimoni TI e RO sarebbero prive di certezza, avendo costoro detto di essere sicure rispettivamente al 90% e al 70%. Si lamenta, inoltre, il carattere apodittico della motivazione circa la presenza del UL a Peglio tra il 30 aprile e il 2 maggio, in quanto desunta da elementi negativi (ossia il fatto che il cellulare dello stesso era spento in quei giorni) e da un riconoscimento fotografico parzialmente positivo e, poi, non confermato dalla ricognizione formale. Viene altresì dedotta l'illogicità del ragionamento probatorio laddove la Corte aveva desunto la responsabilità per i furti dal rinvenimento dei beni sottratti nel corso del furto in abitazione all’interno dell'auto oggetto di furto di cui al capo 4 o nel giubbotto del giovane in attesa alla fermata dell’autobus, senza considerare l’incerta individuazione di UL ON e la possibilità di spiegazioni alternative alla presenza di quegli oggetti (quali la possibile integrazione dei reati di ricettazione o incauto acquisto). Quanto alle intercettazioni telefoniche, si eccepisce la totale omissione di motivazione in ordine all'identificazione della voce del UL quale effettivo utilizzatore dell'utenza e interlocutore, mancando elementi oggettivi che consentissero tale attribuzione. In definitiva, tutti gli elementi indiziari sarebbero suscettibili di spiegazioni alternative valide, sicché la condanna violerebbe la regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio cristallizzata nell'art. 533 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo, proposto nell'interesse di entrambi i ricorrenti (UL e IC), si denunciano vizi motivazionali in relazione alla mancata esclusione della recidiva contestata e all'eccessiva quantificazione della pena. La difesa lamenta che la Corte di merito abbia reso una motivazione standardizzata e comune per entrambi gli imputati, senza valorizzare gli elementi individualizzanti che avrebbero dovuto condurre a una diversa valutazione. In particolare, si duole del fatto che non siano stati presi in considerazione gli elementi positivi specificamente indicati nell'atto di appello, idonei a incidere sulla 4 valutazione complessiva dei fatti, determinando così un trattamento sanzionatorio eccessivamente afflittivo e non giustificato rispetto alla concreta gravità delle condotte e alla personalità dei rei. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il primo motivo di ricorso, proposto nell’interesse esclusivo di ON UL, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla valutazione del compendio indiziario e la violazione della regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio, è inammissibile in quanto volto a sollecitare una rivalutazione del merito preclusa in sede di legittimità. 2.1. Occorre premettere che, secondo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, il vizio di motivazione deducibile in cassazione non può consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte. Spetta, invero, al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti, dando la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il giudice di legittimità non ha il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621-01). Nel caso di specie, ci si trova, peraltro, al cospetto di una "doppia conforme" statuizione di responsabilità, fondata su un quadro probatorio che i giudici di primo e secondo grado hanno valutato in modo convergente. Come noto, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). 2.2. Inoltre, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi 5 indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, Rv. 280605-02; nello stesso senso Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Rv. 191230-01). 2.3. Nello specifico, la Corte territoriale ha fornito una risposta puntuale e logica alle censure difensive, in particolare riguardo alla presunta debolezza del riconoscimento fotografico a fronte dell'esito negativo della ricognizione personale. I giudici di merito hanno evidenziato come l'individuazione fotografica fosse avvenuta nell'immediatezza dei fatti (il giorno stesso o poco dopo), momento in cui il ricordo dei testi era vivido, mentre la ricognizione formale in incidente probatorio era intervenuta a distanza di circa cinque mesi, lasso di tempo idoneo a giustificare l'affievolimento della traccia mnestica, trattandosi di volto visto per pochi istanti (cfr. pag. 6 della sentenza di primo grado e pag. 9 della sentenza d’appello). Tale argomentazione è giuridicamente corretta e logicamente ineccepibile. Questa Corte ha più volte affermato che il riconoscimento fotografico, anche se non seguito da positiva ricognizione personale, costituisce accertamento di fatto utilizzabile nel giudizio in base al principio del libero convincimento, la cui affidabilità deriva dall'attendibilità della dichiarazione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo dell'identificazione. In particolare, il riconoscimento fotografico compiuto nel corso delle indagini preliminari è utilizzabile ed idoneo a fondare l'affermazione di penale responsabilità, anche se non seguito da una formale ricognizione dibattimentale, nel caso in cui il testimone confermi di avere effettuato tale riconoscimento con esito positivo in precedenza, ma di non poterlo reiterare a causa del decorso di un apprezzabile lasso di tempo, atteso che l'individuazione di un soggetto, personale o fotografica, costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, la cui forza probatoria discende dal valore della dichiarazione confermativa, alla stregua della deposizione dibattimentale. (Sez. 2, n. 20489 del 07/05/2019, Rv. 275585-01). Quello che rileva è che il giudice del merito dia adeguata motivazione, non solo dell'attendibilità dell'esito 6 dell'individuazione fotografica, ma anche dell'inattendibilità di quello della ricognizione di persona, ove ritenuta tale (Sez. 2, n. 11964 del 18/02/2021, Casella, Rv. 280994-02, in tema di individuazione, personale o fotografica nel corso delle indagini preliminari seguita, in sede d'incidente probatorio, da una ricognizione con esito difforme, nell’ambito di un giudizio poi celebratosi con rito abbreviato condizionato). Le percentuali di certezza (90% e 70%) da parte di chi ha operato il riconoscimento costituiscono elementi di fatto la cui ponderazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e che, nel caso di specie, sono stati ritenuti sufficienti in quanto corroborati da una pluralità di altri elementi. Inoltre, conformemente ai principi suddetti in tema di prova indiziaria, la Corte di appello non si è limitata a considerare isolatamente i singoli elementi, ma ne ha effettuato una valutazione unitaria e globale, evidenziandone la gravità, precisione e concordanza, concludendo che nell’insieme avessero un pregnante ed univoco significato dimostrativo. In particolare, la Corte di appello ha basato la sua decisione sui seguenti elementi: - la notte del 30 aprile 2018, a seguito del detto furto in abitazione, i Carabinieri, dopo aver inseguito una Volkswagen Golf indicata come l’auto dei malfattori e dopo che i correi si erano dati alla fuga a piedi, abbandonando la detta auto, avevano arrestato, in flagranza, JO IC, che aveva ammesso le sue responsabilità; - il pomeriggio dello stesso 30 aprile, TI IC e RO DA avevano notato vicino alla fermata dell’autobus, un giovane sconosciuto, magro e alto circa 1,80 m., dagli occhi azzurri, che alla vista dei Carabinieri (chiamati dalla TI, a conoscenza del furto della notte prima) si era dato alla fuga, abbandonando un giubbotto che conteneva oggetti facenti parte della refurtiva;
- i testimoni TI, RO e TT avevano riconosciuto l'imputato in foto poco dopo i fatti;
- anche TE CO, vicino di casa di OT AN e FE IA (vittime del furto d’auto), aveva riconosciuto in foto il ricorrente come il ragazzo con gli occhi azzurri che aveva visto prima transitare a piedi e, poco dopo, alla guida dell’autovettura rubata ai vicini di casa;
- la medesima Fiat Punto rubata a Sant'Angelo in Vado (di cui al capo 4) è stata, poi, ritrovata a molta distanza dal luogo del furto, a Rimini, parcheggiata nei pressi dell'abitazione di UL ON;
- il cellulare di UL ON è rimasto spento dal giorno prima del furto in abitazione fino a due giorni dopo, in coincidenza temporale coi fatti in 7 questione (circostanza che, per la Corte territoriale, poteva spiegarsi come una cautela per evitare la localizzazione del dispositivo); - al momento del fermo, il detto ricorrente presentava graffi compatibili con la fuga a piedi tra la vegetazione, avvenuta dopo l'inseguimento dei Carabinieri;
- in una intercettazione telefonica il UL ON dimostrava di sapere dell'arresto del complice ("l'altro... è dentro") e del sequestro dell'auto; - in un’altra conversazione la compagna di UL ON (GH ST ARna) e quella di IC JO (AK NA NI) avevano parlato di vendere l'auto dissequestrata per pagare l'avvocato; - in una ulteriore telefonata la compagna di UL ON aveva detto alla madre di aver venduto "la catena e il braccialetto" (beni corrispondenti alla refurtiva dei coniugi OR) ricavandone 2.400,00 euro, chiarendo di non voler tenere per sé “l’oro rubato”; - è stato accertato che UL ON frequentava IC JO (arrestato in flagranza del furto di cui al capo 1). Orbene, con valutazione immune da censure, certamente non manifestamente illogica, i giudici di merito hanno dato prevalenza ai predetti dati, spiegando che le individuazioni fotografiche dovevano ritenersi maggiormente attendibili, rispetto al mancato riconoscimento durante il successivo incidente probatorio, determinato dal trascorrere del tempo, laddove, per contro, la vicinanza ai fatti e la freschezza del dato, allorché v’era stato il detto riconoscimento fotografico, doveva far ritenere attendibile, nel quadro detto, quest’ultimo. A fronte di tale articolata ricostruzione, le doglianze della difesa si limitano a contrapporre una diversa lettura dei dati istruttori, senza neppure confrontarsi con ognuno dei menzionati dati e con la loro visione unitaria, mirando a conseguire una inammissibile diversa valutazione del materiale istruttorio, non avendo neppure addotto esservi stato alcun travisamento decisivo del materiale istruttorio. 2.4. Quanto alla violazione dell'art. 533 cod. proc. pen., va ribadito che la regola della condanna penale oltre ogni ragionevole dubbio non costituisce un diverso e più severo canone di valutazione della prova in sede di legittimità, ma un metodo di valutazione che il giudice di merito deve seguire. In cassazione, è sindacabile solo la motivazione che, nel giustificare la condanna, non abbia dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto di escludere le ipotesi alternative prospettate dalla difesa, purché queste siano dotate di razionalità e plausibilità (Sez. 1, n. 41110 del 24/10/2011, Rv. 251507). 8 Nel caso in esame, le ipotesi alternative prospettate dalla difesa sono state, come detto, disattese dalla Corte territoriale in quanto smentite dal complessivo e convergente quadro indiziario valorizzato dai giudici di merito. 3. Il secondo motivo, relativo alla recidiva e al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato. 3.1. In tema di recidiva, a seguito della riforma del 2005, il giudice ha il dovere di applicare l'aumento di pena solo qualora ritenga che il nuovo episodio delittuoso sia concreto indice di una maggiore pericolosità sociale del reo (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calenic, Rv. 247838). La motivazione sul punto può essere anche sintetica, purché dia conto dei criteri utilizzati. Nella specie, la Corte territoriale (pag.
8-9 sentenza d’appello) ha espressamente motivato la sussistenza della recidiva per entrambi i ricorrenti, valorizzando non solo il dato formale dei precedenti (per IC una condanna per uso di atto falso, due condanne per furto, una per tentato furto;
per UL una condanna per furto), ma anche "l'omogeneità tipologica" dei reati con quelli in esame e la "maggiore scaltrezza" dimostrata dagli stessi (per la scelta di bersagli lontani dalla dimora e la conseguente organizzazione logistica necessaria: disponendo essi, evidentemente, di “agganci utili ad acquisire informazioni necessarie per effettuare un lucroso furto in appartamento”). Detti elementi sono stati ritenuti sintomatici di professionalità criminale e di una pericolosità sociale persistente, nonostante le sanzioni in precedenza irrogate. Tale motivazione è immune da vizi logici e conforme ai dettami di questa Corte. 3.2. Anche le censure relative alla quantificazione della pena sono inammissibili per manifesta infondatezza. La Corte di appello ha evidenziato come la stessa sia stata “oltremodo mite, se rapportata alla gravità del reato” e “alla capacità criminale dimostrata dagli imputati”, nonché “alla loro pertinacia nel tentare di sottrarsi alla cattura con la fuga prima in auto, poi a piedi”: avendo, peraltro, il Tribunale determinato la pena base per entrambi gli imputati nel minimo previsto al tempo in cui il reato era stato commesso, operando per gli ulteriori due furti contestati al solo UL un aumento di appena due mesi di reclusione ed euro 205,00 di multa. Trattasi di motivazione congrua, incensurabile in questa sede. 4. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria, a favore della cassa delle ammende, nella misura in dispositivo, congrua in rapporto alle ragioni dell’inammissibilità ed all’attività 9 processuale che la stessa ha determinato, valutata la colpa nella determinazione della stessa causa di inammissibilità (Corte Cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 19/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IA NE SE EN