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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/04/2025, n. 6368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6368 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE X
in persona del Giudice unico, dott.ssa Raffaella Tronci ha emesso la presente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n.16289 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023, trattenuta in decisione all'udienza del 31.1.2025,con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. vertente
TRA
in persona del suo Amministratore Unico sig.ra (C.F. e Parte_1 Parte_2
P.IVA: ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Rizzi, giusta procura in atti P.IVA_1
OPPONENTE
E
in persona del suo Amministratore Unico sig. , Controparte_1 Controparte_2
(P.Iva ), rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Cappelli, giusta procura in atti P.IVA_2
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni per l'opponente : “IN VIA PRELIMINARE Accertare l'inesistenza e/o la nullità e/o l'inefficacia del “contratto lavorazioni post produzione” datato 16 maggio 2014 e della integrazione al contratto datata 25 luglio 2014. Dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, per essere competente il Tribunale di Milano. Accertare a dichiarare la prescrizione del diritto agli interessi ex art. 2948 n. 4 c.c. NEL MERITO Dichiarare nullo e/o annullato e per l'effetto revocare, dichiarandolo di nessuna efficacia, il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 22036/2022 del
16-20 dicembre, notificato il 9 gennaio 2023, in quanto la pretesa dedotta ex adverso non è dimostrata e non è pertanto certa né liquida né esigibile. In ogni caso respingere le domande formulate ex adverso con la comparsa di costituzione e risposta, così come pure qualsiasi richiesta di pagamento della in quanto infondata in fatto ed in diritto e/o comunque per Controparte_1 estinzione del credito a seguito di remissione e/o comunque in virtù dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. - Condannare la alla restituzione a Controparte_1 Parte_1 dell'importo corrisposto in esecuzione dell'ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione pari a € 42.284,38, con interessi e spese legali. - In subordine condannare la Controparte_1 alla restituzione a della somma di € 7.626,42 (o della diversa somma ritenuta Parte_1 dovuta e/o di giustizia) a titolo di interessi moratori non dovuti perché prescritti riferiti agli anni
2015, 2016, 2017 e 2018. IN OGNI CASO Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio.”
Conclusioni della opposta : “IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: respingere l'opposizione avversaria e tutte le domande ivi formulate, perché infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 22036/2022 del
20.12.2022, e condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore a Parte_1 versare, in favore della in persona del legale rappresentante pro tempore, la Controparte_1 somma ingiunta con il decreto ingiuntivo opposto per l'importo di € 23.777,00 a titolo di sorte, oltre interessi ex d.lgs. 231/02 come da domanda, nonché le spese legali della procedura di ingiunzione liquidate in € 830,00 per compenso ed € 145,50 per esborsi, oltre IVA e CPA come per legge, ed alle spese liquidate in decreto;
- accertare e dichiarare la responsabilità aggravata di controparte ex art.
96 c.p.c. per i motivi tutti esposti, da intendersi integralmente riportati e, per l'effetto, condannare la medesima al risarcimento dei danni nei confronti della da determinarsi anche Controparte_1 in via equitativa. IN OGNI CASO, con vittoria di onorari, diritti e spese del presente giudizio e della fase monitoria, oltre IVA, CPA e spese generali ex lege.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha ottenuto dal Tribunale Civile di Roma l'emissione in data 16.12.2022 del Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 22036/2022 con cui si intimava alla il pagamento, in favore Parte_1 della ricorrente, dell'importo di 23.777,00, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 e spese della procedura d'ingiunzione liquidate in euro 830,00 per compenso ed euro 145,50 per esborsi, oltre i.v.a. e c.a. come per legge. Avverso tale decreto ingiuntivo, ha proposto tempestiva opposizione l'ingiunta eccependo, tuttavia, il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Roma per l'emissione del provvedimento monitorio deducendo la competenza del Tribunale di Milano, foro del debitore.
Si è costituita tardivamente l'opposta, la quale, relativamente al difetto di competenza territoriale del Tribunale di Roma dedotto dall'opponente, ha dedotto che le parti avevano convenzionalmente eletto Roma quale foro competente e che, in ogni caso, l'opponente nulla aveva argomentato relativamente a tutti gli altri fori eventualmente competenti in base al disposto dell'art. 20 c.p.c.
In via pregiudiziale ha chiesto ex art. 648 c.p.c. la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Relativamente al merito, ha dedotto che la aveva nominato quale Parte_1 Parte_2
propria legale rappresentante solo in data 28.6.2022, quindi molto più tardi rispetto alla data di sottoscrizione dell'obbligazione per la quale si introduceva la detta causa;
che , inoltre, che nell'ambito cinematografico, sovente i contratti ritenuti “minori” venivano conclusi da soggetti che, pur facendo parte della “Produzione”, non rivestivano necessariamente la carica di rappresentanza.
Ha evidenziato, inoltre, che quandanche il sig. avesse agito sprovvisto dei relativi poteri, la Pt_3 società attrice ne aveva comunque ratificato l'operato dando esecuzione al contratto, eccezion fatta per l'ultima tranche di saldo, e che mai la aveva eccepito l'incompetenza dello Parte_1
A riprova della piena consapevolezza in capo alla società attrice degli impegni assunti, ha Pt_3 prodotto l'e-mail con la quale la chiedeva all'opposta di pazientare per il Parte_1
pagamento.
Relativamente alla deduzione relativa alla prescrizione del debito e alla mancanza di solleciti da parte dell'opposta, la ha specificato di essersi limitata nelle sollecitazioni Parte_4 all'opponente, prima del procedimento in oggetto, in ragione del protrarsi dei rapporti commerciali fra le società.
Ha chiesto , inoltre, accertarsi la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. della Parte_1 che, pur avendo riconosciuto in forma scritta il proprio debito nei confronti dell'opposta, intentava il detto procedimento sul presupposto della sua totale estraneità rispetto al rapporto commerciale sotteso al decreto ingiuntivo in questione. Ha dunque rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.
Concessa la provvisoria esecuzione del d.i. opposto , erano assegnati i termini ex art. 183 c.
6. c.p.c. ed all'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza cartolare del 31.1.25 la causa veniva assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale del tribunale adito, in favore di quello di Milano, in quanto, come già rilevato nel provvedimento del 21.9.23, l'eccezione di incompetenza non è stata articolata con riferimento a tutti i fori concorrenti . In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, infatti , avuto riguardo alla necessaria completezza dell'eccezione , occorre che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20
c.p.c., indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente , pena la inefficacia dell'eccezione ( vedi Cass. 17374/2020).
Peraltro il problema della competenza deve essere risolto alla stregua della prospettazione dell'attore, attenendo al merito l'accertamento relativo all'effettiva conclusione del contratto ovvero alla sua nullità (Cass. Sez. 6, 16/07/2020, n. 15254, Rv. 658729 - 01) 3. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata .
In sintesi l'opponente a sostegno della opposizione ha dedotto:
- il difetto di prova del rapporto sottostante posto che i documenti che l'opposta ha allegato sono privi di data certa, nonché sottoscritti non dall'effettivo legale rappresentante della Parte_1
, dunque, non riconducibili alla stessa;
- che l'opposta aveva atteso ben sette anni prima di effettuare il sollecito del pagamento, comportamento dal quale doveva presumersi la remissione del debito.
In subordine ha sollevato eccezione d'inadempimento ex art 1460 C.c. in quanto non è stato adempiuto l'obbligo relativo all'art. 4 del contratto 16 maggio 2014 che prevedeva l'impegno della a rilasciare alla dichiarazione finale di avere ottemperato a tutti gli Controparte_1 Parte_1
obblighi previsti dalle attuali normative fiscali e contributive entro 15 giorni lavorativi dalla consegna dei materiali;
Ha eccepito, inoltre, la prescrizione del credito per interessi moratori ex art. 2948 n. 4, contestandone la loro applicazione per il periodo nel quale nulla era stato più richiesto in pagamento.
In via subordinata, ha rilevato che la avrebbe dovuto agire direttamente nei Controparte_1
confronti dello per ottenere il risarcimento del danno subito per aver confidato senza sua Pt_3
colpa nella validità del contratto.
Le doglianze sono infondate .
A sostegno della propria pretesa, nel procedimento monitorio, la opposta ha prodotto:
- Contratto lavorazione post produzione del 16.5.2014 tra e Controparte_1 Parte_1
(cfr. doc. 2 fascicolo monitorio); - Contratto lavorazioni in digitale del 25.07.2014 tra CP_1
e (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio); - prova dell'avvenuta regolare esecuzione
[...] Parte_1
e consegna della prestazione pattuita in entrambi i contratti (cfr. doc. 4 fascicolo monitorio); - fattura n. 37 del 2014, avente ad oggetto il residuo dovuto ossia parte della settima e ultima tranche prevista nel contratto del 16.05.2014, dell'importo lordo di € 30.500,00 (cfr. doc. 5 fascicolo monitorio); - estratto autentico dal Libro Registro Iva della (cfr. doc. 6 fascicolo monitorio); - Controparte_1
e-mail in data 14.7.2015, con la quale la rispondeva la sollecito di pagamento (cfr. Parte_1
doc. 7 – fascicolo monitorio).
Riguardo al contratto recante data 16.5.2014 relativo alla postproduzione del Film si Per_1 riscontra che in effetti lo stesso non risulta sottoscritto dal legale rappresentante dell'epoca , Per_2
, avendo la stessa opponente indicato che lo stesso è stato sottoscritto presso la sede
[...] operativa di sita in Roma, Via Settembrini, n. 30 , peraltro indicata in contratto Parte_1
come sede legale , da che, all'epoca dei fatti svolgeva funzioni di Organizzatore Persona_3
Generale della produzione per la ( ciò risulta in effetti dai titoli di testa relativi a Parte_1
” (cfr. doc. 13 – titoli di testa ”) . Per_1 Parte_1 Per_1
Ebbene l'opposta non disconosce che l'attività di postproduzione per il film in oggetto sia stata svolta dalla (pag. 5 atto di citazione :“La non nega che alcune prestazioni Controparte_1 Parte_1 siano effettivamente state rese dalla nell'ambito della produzione dei film dal titolo CP_1
” ), ma si limita sostenere la inopponibilità a sé del contratto in questione e quindi degli Per_1
importi ivi indicati quale corrispettivo, poiché non sottoscritto dal proprio legale rappresentante dell'epoca, come risultante dalla visura camerale.
Orbene la difesa è infondata tenuto conto che il contratto sottoscritto dal falsus procurator non è nullo e neppure annullabile, ma soltanto inefficace nei confronti dello pseudo-rappresentato, fino all'eventuale ratifica;
ratifica che , se la forma scritta è per lo stesso richiesta "ad probationem", può avvenire anche per "facta concludentia", purché risultanti da atti scritti ( vedi Cass. 13855/2020 e
Cass. 24133 del 24/10/2013 fra le tante ). Nella specie vi è stata esecuzione parziale del contratto con pagamento documentato dalla opposta mediante bonifici di tutte la tranche ivi previste , fatta salva l'ultima , onde deve assumersi come disciplinato il rapporto dal contratto in atti.
Infondata è poi la tesi della intervenuta remissione del debito . Sebbene la remissione possa essere attuata anche attraverso comportamenti concludenti , tuttavia affinché il silenzio possa assumere valore negoziale, occorre o che il comune modo di agire o la buona fede, nei rapporti instauratisi tra le parti, impongano l'onere o il dovere di parlare, o che, secondo un dato momento storico e sociale, avuto riguardo alla qualità delle parti e alle loro relazioni di affari, il tacere di una possa intendersi come adesione alla volontà dell' altra;
pertanto se il creditore accetta un pagamento parziale, che il debitore esegue espressamente a titolo di saldo del maggior importo giudizialmente preteso, senza replicare alcunché, non perciò rinunzia al credito o rimette il debito. (Cass. Sez. 2, 14/06/1997, n.
5363).
Parte opposta ha del resto congruamente giustificato la mancanza di plurimi solleciti di pagamento con la prosecuzione della collaborazione con la società opponente .
Quanto poi alla eccezione di inadempimento la stessa si palesa infondata sol che si consideri che non vi sono mai state contestazioni da parte della che anzi aveva dato corso ai pagamenti Parte_1
in esecuzione del contratto.
D'altronde l'email datata 14.7.2015, inviata dalla in risposta ai solleciti di Parte_1 pagamento della società opposta, nella quale si legge “ Gent. le sig. , sottoporrò la sua mail al CP_2 responsabile finanziario, ma le anticipo già che sarà difficile procedere entro luglio, molto più probabile a se embre 2015 Cordiali saluti”(all. 7 fasc. monitorio), conforta le tesi della inesistenza di un inadempimento della opposta , risultando il mancato pagamento dovuto ad una temporanea situazione di tensione finanziaria della opponente.
Riguardo alla eccepita prescrizione degli interessi , si ricorda che la prescrizione quinquennale, prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., si applica agli interessi moratori, purché risulti pattuito che devono essere corrisposti periodicamente, con cadenza annuale o infrannuale. (Cass. Sez. 1,
24/04/2024, n. 11125).La ragione per cui l'art. 2948, n. 4, c.c. non si applica agli interessi moratori è la mancanza del requisito della periodicità, a meno che non sussistano specifici patti che assegnino autonomia al debito di interessi, conferendo loro la detta periodicità. Va richiamata sul punto la pronuncia della Corte di Cassazione , secondo cui l'applicabilità dell'art. 2948 n. 4 cod. civ., sull'assoggettamento a prescrizione breve quinquennale degli interessi, postula che gli stessi debbano essere corrisposti periodicamente, con cadenza annale od infrannuale, e, pertanto, ove accedano ad un debito principale da regolarsi in unica soluzione, l'operatività della norma medesima può essere riconosciuta solo in presenza di patti che assegnino autonomia al debito d'interessi, conferendogli la suddetta periodicità (Cass., sez. 2, 11 gennaio 1986, n. 103)
Alla luce di quanto sin qui esposto , l'opposizione deve essere rigettata .
4. La domanda di condanna per responsabilità aggravata della spiegata dalla Parte_1
opposta deve essere rigettata.
La responsabilità aggravata , presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost.. (cfr. Cass. n. 19948 del 12/07/2023).
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come da dispositivo, in base all'importo riconosciuto dovuto, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 in misura media ( Il rigetto della domanda, meramente accessoria, di cui all'art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte non configura, infatti, un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicchè non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c vedi
Cass. n. 18036 del 06/06/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando così provvede:
1)rigetta l'opposizione avverso decreto ingiuntivo 22036/2022 emesso il 16.12.2022 dal Tribunale di
Roma già dichiarato provvisoriamente esecutivo;
2)rigetta la domanda della opposta di condanna ex art.96 c.p.c.
3) condanna l'opponente al rimborso, in favore della opposta delle spese di lite, che si liquidano, in
€ 5.077,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% , CPA e IVA come per legge.
Roma, _29.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Raffaella Tronci
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE X
in persona del Giudice unico, dott.ssa Raffaella Tronci ha emesso la presente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n.16289 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023, trattenuta in decisione all'udienza del 31.1.2025,con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. vertente
TRA
in persona del suo Amministratore Unico sig.ra (C.F. e Parte_1 Parte_2
P.IVA: ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Rizzi, giusta procura in atti P.IVA_1
OPPONENTE
E
in persona del suo Amministratore Unico sig. , Controparte_1 Controparte_2
(P.Iva ), rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Cappelli, giusta procura in atti P.IVA_2
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni per l'opponente : “IN VIA PRELIMINARE Accertare l'inesistenza e/o la nullità e/o l'inefficacia del “contratto lavorazioni post produzione” datato 16 maggio 2014 e della integrazione al contratto datata 25 luglio 2014. Dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, per essere competente il Tribunale di Milano. Accertare a dichiarare la prescrizione del diritto agli interessi ex art. 2948 n. 4 c.c. NEL MERITO Dichiarare nullo e/o annullato e per l'effetto revocare, dichiarandolo di nessuna efficacia, il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 22036/2022 del
16-20 dicembre, notificato il 9 gennaio 2023, in quanto la pretesa dedotta ex adverso non è dimostrata e non è pertanto certa né liquida né esigibile. In ogni caso respingere le domande formulate ex adverso con la comparsa di costituzione e risposta, così come pure qualsiasi richiesta di pagamento della in quanto infondata in fatto ed in diritto e/o comunque per Controparte_1 estinzione del credito a seguito di remissione e/o comunque in virtù dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. - Condannare la alla restituzione a Controparte_1 Parte_1 dell'importo corrisposto in esecuzione dell'ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione pari a € 42.284,38, con interessi e spese legali. - In subordine condannare la Controparte_1 alla restituzione a della somma di € 7.626,42 (o della diversa somma ritenuta Parte_1 dovuta e/o di giustizia) a titolo di interessi moratori non dovuti perché prescritti riferiti agli anni
2015, 2016, 2017 e 2018. IN OGNI CASO Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio.”
Conclusioni della opposta : “IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: respingere l'opposizione avversaria e tutte le domande ivi formulate, perché infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 22036/2022 del
20.12.2022, e condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore a Parte_1 versare, in favore della in persona del legale rappresentante pro tempore, la Controparte_1 somma ingiunta con il decreto ingiuntivo opposto per l'importo di € 23.777,00 a titolo di sorte, oltre interessi ex d.lgs. 231/02 come da domanda, nonché le spese legali della procedura di ingiunzione liquidate in € 830,00 per compenso ed € 145,50 per esborsi, oltre IVA e CPA come per legge, ed alle spese liquidate in decreto;
- accertare e dichiarare la responsabilità aggravata di controparte ex art.
96 c.p.c. per i motivi tutti esposti, da intendersi integralmente riportati e, per l'effetto, condannare la medesima al risarcimento dei danni nei confronti della da determinarsi anche Controparte_1 in via equitativa. IN OGNI CASO, con vittoria di onorari, diritti e spese del presente giudizio e della fase monitoria, oltre IVA, CPA e spese generali ex lege.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha ottenuto dal Tribunale Civile di Roma l'emissione in data 16.12.2022 del Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 22036/2022 con cui si intimava alla il pagamento, in favore Parte_1 della ricorrente, dell'importo di 23.777,00, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 e spese della procedura d'ingiunzione liquidate in euro 830,00 per compenso ed euro 145,50 per esborsi, oltre i.v.a. e c.a. come per legge. Avverso tale decreto ingiuntivo, ha proposto tempestiva opposizione l'ingiunta eccependo, tuttavia, il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Roma per l'emissione del provvedimento monitorio deducendo la competenza del Tribunale di Milano, foro del debitore.
Si è costituita tardivamente l'opposta, la quale, relativamente al difetto di competenza territoriale del Tribunale di Roma dedotto dall'opponente, ha dedotto che le parti avevano convenzionalmente eletto Roma quale foro competente e che, in ogni caso, l'opponente nulla aveva argomentato relativamente a tutti gli altri fori eventualmente competenti in base al disposto dell'art. 20 c.p.c.
In via pregiudiziale ha chiesto ex art. 648 c.p.c. la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Relativamente al merito, ha dedotto che la aveva nominato quale Parte_1 Parte_2
propria legale rappresentante solo in data 28.6.2022, quindi molto più tardi rispetto alla data di sottoscrizione dell'obbligazione per la quale si introduceva la detta causa;
che , inoltre, che nell'ambito cinematografico, sovente i contratti ritenuti “minori” venivano conclusi da soggetti che, pur facendo parte della “Produzione”, non rivestivano necessariamente la carica di rappresentanza.
Ha evidenziato, inoltre, che quandanche il sig. avesse agito sprovvisto dei relativi poteri, la Pt_3 società attrice ne aveva comunque ratificato l'operato dando esecuzione al contratto, eccezion fatta per l'ultima tranche di saldo, e che mai la aveva eccepito l'incompetenza dello Parte_1
A riprova della piena consapevolezza in capo alla società attrice degli impegni assunti, ha Pt_3 prodotto l'e-mail con la quale la chiedeva all'opposta di pazientare per il Parte_1
pagamento.
Relativamente alla deduzione relativa alla prescrizione del debito e alla mancanza di solleciti da parte dell'opposta, la ha specificato di essersi limitata nelle sollecitazioni Parte_4 all'opponente, prima del procedimento in oggetto, in ragione del protrarsi dei rapporti commerciali fra le società.
Ha chiesto , inoltre, accertarsi la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. della Parte_1 che, pur avendo riconosciuto in forma scritta il proprio debito nei confronti dell'opposta, intentava il detto procedimento sul presupposto della sua totale estraneità rispetto al rapporto commerciale sotteso al decreto ingiuntivo in questione. Ha dunque rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.
Concessa la provvisoria esecuzione del d.i. opposto , erano assegnati i termini ex art. 183 c.
6. c.p.c. ed all'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza cartolare del 31.1.25 la causa veniva assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale del tribunale adito, in favore di quello di Milano, in quanto, come già rilevato nel provvedimento del 21.9.23, l'eccezione di incompetenza non è stata articolata con riferimento a tutti i fori concorrenti . In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, infatti , avuto riguardo alla necessaria completezza dell'eccezione , occorre che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20
c.p.c., indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente , pena la inefficacia dell'eccezione ( vedi Cass. 17374/2020).
Peraltro il problema della competenza deve essere risolto alla stregua della prospettazione dell'attore, attenendo al merito l'accertamento relativo all'effettiva conclusione del contratto ovvero alla sua nullità (Cass. Sez. 6, 16/07/2020, n. 15254, Rv. 658729 - 01) 3. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata .
In sintesi l'opponente a sostegno della opposizione ha dedotto:
- il difetto di prova del rapporto sottostante posto che i documenti che l'opposta ha allegato sono privi di data certa, nonché sottoscritti non dall'effettivo legale rappresentante della Parte_1
, dunque, non riconducibili alla stessa;
- che l'opposta aveva atteso ben sette anni prima di effettuare il sollecito del pagamento, comportamento dal quale doveva presumersi la remissione del debito.
In subordine ha sollevato eccezione d'inadempimento ex art 1460 C.c. in quanto non è stato adempiuto l'obbligo relativo all'art. 4 del contratto 16 maggio 2014 che prevedeva l'impegno della a rilasciare alla dichiarazione finale di avere ottemperato a tutti gli Controparte_1 Parte_1
obblighi previsti dalle attuali normative fiscali e contributive entro 15 giorni lavorativi dalla consegna dei materiali;
Ha eccepito, inoltre, la prescrizione del credito per interessi moratori ex art. 2948 n. 4, contestandone la loro applicazione per il periodo nel quale nulla era stato più richiesto in pagamento.
In via subordinata, ha rilevato che la avrebbe dovuto agire direttamente nei Controparte_1
confronti dello per ottenere il risarcimento del danno subito per aver confidato senza sua Pt_3
colpa nella validità del contratto.
Le doglianze sono infondate .
A sostegno della propria pretesa, nel procedimento monitorio, la opposta ha prodotto:
- Contratto lavorazione post produzione del 16.5.2014 tra e Controparte_1 Parte_1
(cfr. doc. 2 fascicolo monitorio); - Contratto lavorazioni in digitale del 25.07.2014 tra CP_1
e (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio); - prova dell'avvenuta regolare esecuzione
[...] Parte_1
e consegna della prestazione pattuita in entrambi i contratti (cfr. doc. 4 fascicolo monitorio); - fattura n. 37 del 2014, avente ad oggetto il residuo dovuto ossia parte della settima e ultima tranche prevista nel contratto del 16.05.2014, dell'importo lordo di € 30.500,00 (cfr. doc. 5 fascicolo monitorio); - estratto autentico dal Libro Registro Iva della (cfr. doc. 6 fascicolo monitorio); - Controparte_1
e-mail in data 14.7.2015, con la quale la rispondeva la sollecito di pagamento (cfr. Parte_1
doc. 7 – fascicolo monitorio).
Riguardo al contratto recante data 16.5.2014 relativo alla postproduzione del Film si Per_1 riscontra che in effetti lo stesso non risulta sottoscritto dal legale rappresentante dell'epoca , Per_2
, avendo la stessa opponente indicato che lo stesso è stato sottoscritto presso la sede
[...] operativa di sita in Roma, Via Settembrini, n. 30 , peraltro indicata in contratto Parte_1
come sede legale , da che, all'epoca dei fatti svolgeva funzioni di Organizzatore Persona_3
Generale della produzione per la ( ciò risulta in effetti dai titoli di testa relativi a Parte_1
” (cfr. doc. 13 – titoli di testa ”) . Per_1 Parte_1 Per_1
Ebbene l'opposta non disconosce che l'attività di postproduzione per il film in oggetto sia stata svolta dalla (pag. 5 atto di citazione :“La non nega che alcune prestazioni Controparte_1 Parte_1 siano effettivamente state rese dalla nell'ambito della produzione dei film dal titolo CP_1
” ), ma si limita sostenere la inopponibilità a sé del contratto in questione e quindi degli Per_1
importi ivi indicati quale corrispettivo, poiché non sottoscritto dal proprio legale rappresentante dell'epoca, come risultante dalla visura camerale.
Orbene la difesa è infondata tenuto conto che il contratto sottoscritto dal falsus procurator non è nullo e neppure annullabile, ma soltanto inefficace nei confronti dello pseudo-rappresentato, fino all'eventuale ratifica;
ratifica che , se la forma scritta è per lo stesso richiesta "ad probationem", può avvenire anche per "facta concludentia", purché risultanti da atti scritti ( vedi Cass. 13855/2020 e
Cass. 24133 del 24/10/2013 fra le tante ). Nella specie vi è stata esecuzione parziale del contratto con pagamento documentato dalla opposta mediante bonifici di tutte la tranche ivi previste , fatta salva l'ultima , onde deve assumersi come disciplinato il rapporto dal contratto in atti.
Infondata è poi la tesi della intervenuta remissione del debito . Sebbene la remissione possa essere attuata anche attraverso comportamenti concludenti , tuttavia affinché il silenzio possa assumere valore negoziale, occorre o che il comune modo di agire o la buona fede, nei rapporti instauratisi tra le parti, impongano l'onere o il dovere di parlare, o che, secondo un dato momento storico e sociale, avuto riguardo alla qualità delle parti e alle loro relazioni di affari, il tacere di una possa intendersi come adesione alla volontà dell' altra;
pertanto se il creditore accetta un pagamento parziale, che il debitore esegue espressamente a titolo di saldo del maggior importo giudizialmente preteso, senza replicare alcunché, non perciò rinunzia al credito o rimette il debito. (Cass. Sez. 2, 14/06/1997, n.
5363).
Parte opposta ha del resto congruamente giustificato la mancanza di plurimi solleciti di pagamento con la prosecuzione della collaborazione con la società opponente .
Quanto poi alla eccezione di inadempimento la stessa si palesa infondata sol che si consideri che non vi sono mai state contestazioni da parte della che anzi aveva dato corso ai pagamenti Parte_1
in esecuzione del contratto.
D'altronde l'email datata 14.7.2015, inviata dalla in risposta ai solleciti di Parte_1 pagamento della società opposta, nella quale si legge “ Gent. le sig. , sottoporrò la sua mail al CP_2 responsabile finanziario, ma le anticipo già che sarà difficile procedere entro luglio, molto più probabile a se embre 2015 Cordiali saluti”(all. 7 fasc. monitorio), conforta le tesi della inesistenza di un inadempimento della opposta , risultando il mancato pagamento dovuto ad una temporanea situazione di tensione finanziaria della opponente.
Riguardo alla eccepita prescrizione degli interessi , si ricorda che la prescrizione quinquennale, prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., si applica agli interessi moratori, purché risulti pattuito che devono essere corrisposti periodicamente, con cadenza annuale o infrannuale. (Cass. Sez. 1,
24/04/2024, n. 11125).La ragione per cui l'art. 2948, n. 4, c.c. non si applica agli interessi moratori è la mancanza del requisito della periodicità, a meno che non sussistano specifici patti che assegnino autonomia al debito di interessi, conferendo loro la detta periodicità. Va richiamata sul punto la pronuncia della Corte di Cassazione , secondo cui l'applicabilità dell'art. 2948 n. 4 cod. civ., sull'assoggettamento a prescrizione breve quinquennale degli interessi, postula che gli stessi debbano essere corrisposti periodicamente, con cadenza annale od infrannuale, e, pertanto, ove accedano ad un debito principale da regolarsi in unica soluzione, l'operatività della norma medesima può essere riconosciuta solo in presenza di patti che assegnino autonomia al debito d'interessi, conferendogli la suddetta periodicità (Cass., sez. 2, 11 gennaio 1986, n. 103)
Alla luce di quanto sin qui esposto , l'opposizione deve essere rigettata .
4. La domanda di condanna per responsabilità aggravata della spiegata dalla Parte_1
opposta deve essere rigettata.
La responsabilità aggravata , presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost.. (cfr. Cass. n. 19948 del 12/07/2023).
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come da dispositivo, in base all'importo riconosciuto dovuto, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 in misura media ( Il rigetto della domanda, meramente accessoria, di cui all'art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte non configura, infatti, un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicchè non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c vedi
Cass. n. 18036 del 06/06/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando così provvede:
1)rigetta l'opposizione avverso decreto ingiuntivo 22036/2022 emesso il 16.12.2022 dal Tribunale di
Roma già dichiarato provvisoriamente esecutivo;
2)rigetta la domanda della opposta di condanna ex art.96 c.p.c.
3) condanna l'opponente al rimborso, in favore della opposta delle spese di lite, che si liquidano, in
€ 5.077,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% , CPA e IVA come per legge.
Roma, _29.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Raffaella Tronci