Articolo 4 della Legge 11 luglio 1877, n. 3940
Articolo 3Articolo 5
Versione
11 agosto 1877
Art. 4. La Giunta provinciale prima di provvedere sulle domande, richiedera' il parere del prefetto, del Consiglio provinciale e dei Consigli comunali interessati, che dovranno darlo nel termine di tre mesi.

Scorso inutilmente questo termine, cessera' l'obbligo di sentire il parere dei Consigli predetti.

Entrata in vigore il 11 agosto 1877