Art. 4. La Giunta provinciale prima di provvedere sulle domande, richiedera' il parere del prefetto, del Consiglio provinciale e dei Consigli comunali interessati, che dovranno darlo nel termine di tre mesi.
Scorso inutilmente questo termine, cessera' l'obbligo di sentire il parere dei Consigli predetti.
Scorso inutilmente questo termine, cessera' l'obbligo di sentire il parere dei Consigli predetti.