Ordinanza collegiale 10 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 27/01/2025, n. 1714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1714 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01714/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04532/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4532 del 2024, proposto da
MA ZI RI, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Manzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sull'ordinanza di assegnazione rge 6059/2023 del Tribunale Ordinario di Roma - Sez. Esecuzioni Mobiliari, pubblicata il 20/9/2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 la dott.ssa Francesca Santoro Cayro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso, notificato e depositato nelle date 12 e 23 aprile 2024, la ricorrente ha agito ex artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per l’esecuzione del giudicato formatosi sull’ordinanza di assegnazione somme i cui estremi sono rassegnati in epigrafe, pronunciata dal Tribunale Ordinario di Roma all’esito di un pignoramento eseguito nei confronti del Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 5- quinquies della l. n. 89/2001 (cd legge Pinto), per l’esecuzione forzata del decreto della Corte di Appello di Roma n. cron. 3185/2018, rep. n. 6161/2018, reso nella causa R.G. 51491/2018 e pubblicato il 23 giugno 2018, recante condanna a corrispondere in favore di ciascuno dei ricorrenti, tra cui anche la SI.ra MA ZI RI, la somma di euro 3.300,00, oltre interessi legali dalla data della domanda fino al soddisfo.
La parte lamenta che l’amministrazione debitrice, cui l’ordinanza è stata notificata con pec del 22 settembre 2023, ad oggi non ha ancora provveduto al “ pagamento della sorte capitale, liquidata nella ridetta Ordinanza in complessivi Euro 3.724,74, oltre ad Euro 166,00 per spese documentate di esecuzione ed Euro 35,92 per spese di diritti di cancelleria per certificazione, e così in complessivi Euro 3.926,66 ” (cfr. punto 13 del ricorso), chiedendo che venga ordinato “ il compimento degli atti necessari a dare piena esecuzione al giudicato (…) disponendo, per l’effetto, il materiale pagamento degli importi ivi liquidati in favore della SI.ra RI MA ZI nella misura di Euro 3.926,66, oltre gli interessi, le spese, i compensi e gli accessori di legge ”.
2. Il Ministero della giustizia si è costituito in data 7 gennaio 2025 con atto di mero stile.
3. In pari data la ricorrente ha prodotto documentazione e memoria illustrativa, in cui rappresenta che l’ordinanza è stata notificata al Ministero della giustizia anche presso il domicilio digitale dell'Avvocatura Generale dello Stato, ai fini della definitività del titolo e dell'accoglimento della domanda, e che dalla data della predetta notificazione (23 settembre 2024) sono decorsi inutilmente i 20 giorni prescritti dall’art. 617, co. 1, cod. proc. civ. ai fini dell’accertamento dell’avvenuta definitività.
4. Con ord. n. 450/2025 del 10 gennaio 2025, pronunciata all’esito della camera di consiglio dell’8 gennaio 2025, la Sezione, rilevato che “ la documentazione allegata al ricorso introduttivo, nonché quella prodotta dalla parte ricorrente in allegato alla memoria del 7 gennaio 2025, risulta priva dell’attestazione di conformità all’originale prevista dagli artt. 22, co. 2 del Codice dell’Amministrazione Digitale (cd “C.A.D.”) di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e 136, comma 2-ter, cod. proc. amm. ”, ha assegnato il termine di 5 giorni per procedere alla relativa regolarizzazione.
4.1. In data 15 gennaio 2025 la parte, in ottemperanza a detta ordinanza, ha depositato dichiarazione con cui ha attestato la conformità all’originale della documentazione ivi elencata.
5. L’Avvocatura ha prodotto memoria in data 20 gennaio 2025.
6. Alla camera di consiglio del 21 gennaio 2025 la causa è stata nuovamente chiamata in discussione e trattenuta in decisione.
7. In limine litis va rilevata la tardività della memoria depositata dalla difesa ministeriale in data 20 gennaio 2025, in quanto prodotta oltre il termine (dimezzato) di cui al combinato disposto degli artt.73, co. 1, e 87, co. 3, cod. proc. amm., sicché non se ne terrà conto ai fini del decidere.
8. Sempre in via pregiudiziale va dato atto che non opera, per l’odierno giudizio, la sospensione prevista dal comma 12- bis , ultimo alinea, dell’art. 5- sexies della l. n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, co. 817, lett. m) , della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ai sensi del quale “ Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi ”: considerato infatti che, in assenza di specifiche previsioni derogatorie, la disposizione è entrata in vigore il giorno 1° gennaio 2025, ai sensi di quanto disposto dall’art. 21, co. 1, della l. n. 207/2024, alla data in cui la presente causa è stata discussa e passata in decisione (21 gennaio 2025) non risultavano ancora decorsi i suddetti venti giorni.
9. Nel merito il ricorso è parzialmente fondato e, per l’effetto, merita accoglimento ai sensi e nei limiti di seguito indicati.
10. La parte ricorrente, in primo luogo, ha dato prova della sussistenza dei presupposti richiesti ai fini della proposizione della presente azione di ottemperanza, quali comprovati dalla documentazione prodotta in atti e munita di attestazione di conformità all’originale ai sensi dell’art. 22 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (cd Codice dell’amministrazione digitale), come da regolarizzazione effettuata in data 15 gennaio 2025.
Segnatamente, sono stati dimostrati:
i) il passaggio in giudicato dell’azionata ordinanza, previa sua notifica all’Avvocatura dello Stato, come attestato dal certificato rilasciato dalla Cancellaria della Corte d’Appello di Roma in data successiva al termine di 20 giorni previsto dall’art. 617, co. 1, cod. proc. civ. per proporre opposizione agli atti esecutivi;
ii) l’avvenuta presentazione della dichiarazione prescritta dall’art. 5- sexies l. n. 89/2001, inoltrata al Ministero della giustizia con pec del 25 settembre 2023;
iii) l’inutile decorso del termine dilatorio di sei mesi previsto dal combinato disposto dei commi 5 e 7 del citato art. 5- sexies ai fini della proposizione del ricorso per l’ottemperanza.
11. Ciò premesso, il Ministero resistente non ha dato prova di aver corrisposto alla ricorrente le somme di cui quest’ultima risulta creditrice, né dedotto l’eventuale esistenza di circostanze ostative e/o impedimenti all’emissione del relativo ordine di pagamento.
Ne consegue che risulta comprovato il dedotto inadempimento.
12. Quanto all’ammontare del credito vantato dalla ricorrente, va poi opportunamente precisato quanto segue.
L’ordinanza del Tribunale di Roma oggi azionata ha assegnato alla SI.ra RI MA ZI la somma di euro “ 3.387,00 ”, oltre “ gli interessi legali sulla sorte capitale successivi al precetto e fino alla data dell’effettivo pagamento ”.
Ne consegue che il credito ad oggi vantato dalla SI.ra RI nei confronti del Ministero della giustizia, diversamente da quanto indicato nel presente ricorso in ottemperanza (in cui si legge che la sorte capitale è stata “ liquidata nella ridetta Ordinanza in complessivi Euro 3.724,74 ”), ammonta esattamente alla predetta somma di euro 3.387,00 (a titolo di sorte capitale e interessi quantificati alla data del precetto, come liquidati nell’ordinanza), cui vanno aggiunti gli ulteriori interessi legali (da computarsi sulla sorte capitale) successivi al precetto. Quanto, poi, alle ulteriori somme rivendicate dalla ricorrente, che la medesima quantifica in “ Euro 166,00 per spese documentate di esecuzione ed Euro 35,92 per spese di diritti di cancelleria per certificazione ”, trattasi di voci di spesa non contemplate dall’ordinanza di assegnazione somme azionata nella presente sede esecutiva, né del resto le stesse risultano essere state sostenute dalla ricorrente.
13. In conclusione, il ricorso va accolto per quanto di ragione, con conseguenziale ordine al Ministero della giustizia di provvedere, nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione o, se anteriore, dalla notificazione ad istanza di parte, al puntuale e integrale pagamento, in favore della ricorrente, delle rivendicate spettanze derivanti dal titolo giudiziale azionato, passato in giudicato, pari ad euro 3.387 oltre interessi legali sulla sorte capitale successivi al precetto e fino alla data dell’effettivo pagamento.
14. Il Collegio ritiene di dover disporre sin da ora, per l’ipotesi di perdurante inadempimento, la nomina di un commissario ad acta , da individuarsi a cura del Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del medesimo Ministero tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 5- sexies , co. 8, della legge n. 89 del 2001 (cfr. in tal senso T.A.R. Lazio, II quater, 28 novembre 2024, n. 21426), il quale provvederà, su istanza di parte, al pagamento di quanto ancora dovuto entro i successivi 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine già assegnato al Ministero intimato, compiendo tutti gli atti all’uopo necessari secondo quanto previsto dal comma 6 del medesimo art. 5- sexies .
15. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura complessiva di euro 200,00 (duecento/00), oltre accessori di legge, che il Collegio ritiene congrua in considerazione del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, da distrarsi in favore dell’avv. Mario Manzi, dichiaratosi in atti procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e nei limiti precisati in parte motiva e, per l’effetto, così dispone:
- ordina al Ministero della giustizia di provvedere al pagamento in favore della ricorrente delle somme dovute in base all’azionata ordinanza di assegnazione somme, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza;
- nomina quale commissario ad acta , per l’ipotesi di perdurante inadempimento, il soggetto che verrà individuato dal Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, secondo quanto precisato in parte motiva, che provvederà in via sostitutiva all’esecuzione del giudicato, su istanza di parte, entro l’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni.
Condanna il Ministero della giustizia al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite nella misura di euro 200,00 (duecento/00), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv. Mario Manzi, dichiaratosi procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Referendario, Estensore
Luigi Edoardo Fiorani, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Santoro Cayro | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO