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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 26/01/2026, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1192/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ITRI PAOLO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13791/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Torre Del Greco
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 19212500000769 TARI 2022
- INVITO AL PAGAMENTO n. 19212500000769 TARI 2025 contro
Comune di Torre Del Greco
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19012500013610 TARI 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 903/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la contribuente avv. Ricorrente_1, rappresentata e difesa da se medesima, impugna l'Avviso di Pagamento suppletivo TARI anno 2022 n. 19212500000769 del 28.5.2025 dell'importo di euro 305,00; nonché l'Avviso di Pagamento ordinario TARI anno 2025 n. 19012500013610 dell'11.6/2025 dell'importo di euro 303,00; entrambi emessi dal Comune di Torre del Greco e relativi all'immobile sito in II vico San Vito 51 di Torre del Greco, Avvisi notificati dalla Concessionaria PUBLISERVIZI
s.r.l. rispettivamente in data 26.6.2025 e in data 06.7.2025.
Parte ricorrente ha allegato certificato di residenza storico rilasciato dal Comune di Avellino da cui risulta che non ha più la residenza nel Comune di Torre del Greco dal 29.10.2018, nonché precedenti istanze di annullamento in autotutela e solleva i seguenti motivi di doglianza: 1) mancanza del presupposto impositivo della TARI;
2) violazione dei principi di buona amministrazione e autotutela;
3) illegittimità degli avvisi per carenza di motivazione/istruttoria; 4) danni non patrimoniali da stress psicofisico. Ha così concluso nel merito: accertare e dichiarare la mancanza del presupposto impositivo della TARI in capo alla Sig.ra Ricorrente_1 per gli anni 2022 e 2025, per l'immobile sito in II Vico San Vito 51, Torre del Greco, in virtù della sua accertata residenza nel Comune di Avellino dal 29.10.2018; annullare e/o dichiarare la nullità dell'Avviso di Pagamento Suppletivo TARI Anno 2022, Identificativo: 19212500000769, emesso dal Comune di Torre del Greco;
3. annullare e/o dichiarare la nullità dell'Avviso di Pagamento Ordinario TARI Anno 2025,
Identificativo: 19012500013610, emesso dal Comune di Torre del Greco;
4. condannare il Comune di Torre del Greco e/o PUBLISERVIZI S.r.l. al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dalla ricorrente a causa della condotta illegittima e negligente dell'Amministrazione, da liquidarsi in via equitativa;
5. condannare il
Comune di Torre del Greco e/o Publiservizi S.r.l. al pagamento delle spese di giudizio.
In data 31.7.2025 si è costituito il Comune di Torre del Greco che ha così concluso: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del convenuto Ente Comunale;
nel merito ed in via principale, anche alla luce delle difese che provvederà a svolgere la convenuta Concessionaria PUBLISERVIZI s.r.l., rigettare la domanda ex adverso svolta, con vittoria di spese;
in subordine, nell'ipotesi in cui venisse per qualsiasi motivo dichiarata illegittima la procedura svolta dalla Concessionaria PUBLISERVIZI s.r.l. convenuta, ascriverne alla stessa la relativa responsabilità, mantenendo indenne il Comune di Torre del Greco da un'eventuale condanna alle spese.
In data 29.9.2025 si è costituita la concessionaria PUBLISERVIZI S.r.l. che ha controdedotto che ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Tari del Comune di Torre del Greco l'obbligazione Tari decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato, sicché in mancanza di detta dichiarazione il semplice trasferimento di residenza non costituisce requisito per ottenere l'esenzione dal tributo. Ha così concluso: rigettare il ricorso perché infondato in fatto e diritto per i motivi suindicati, confermando la legittimità degli avvisi Tari, con vittoria di spese e competenze di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, sulla eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Ente comunale, rileva il giudice che essa appare fondata.
E invero, la Suprema Corte (Indirizzo_1, sez. V Civile, Ordinanza n.5767 del 03.3.2021) ha più volte ribadito il principio generale per cui in caso di affidamento in concessione dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali, la legittimazione impositiva attiva deve intendersi trasferita dal Comune in capo al concessionario e, quindi, quest'ultimo è il soggetto tenuto all'emissione dell'avviso di accertamento e all'introito diretto del gettito tributario, essendo tali attività riconducibili al circuito di applicazione-gestione- riscossione del tributo (Cass. 2017 n. 17491; 26401/2019; 7794/2019) Non varrebbe obiettare che, trattandosi di materia impositiva, la legittimazione all'accertamento non potrebbe che spettare, in via esclusiva, all'ente pubblico in quanto titolare della relativa pretesa, oltre che destinatario finale dell'introito. Va infatti considerato che non si verte, nella specie, di estrinsecazione autoritativa di attività impositiva, bensì di attuazione in concreto di una pretesa impositiva i cui presupposti applicativi e parametri economici di debenza sono stati, in effetti, precedentemente tutti individuati proprio dal Comune, nell'osservanza di quanto stabilito dalla legge. In altri termini, se è vero che l'attività impositiva delegata dalla legge statale non può che spettare in via esclusiva all'ente locale, inteso quale soggetto attivo e responsabile dell'imposizione, altrettanto indubbio
è che l'emissione dell'avviso di accertamento non rientra nell'esercizio di siffatta attività, quanto in quella di gestione e recupero del tributo secondo la disciplina già emanata dallo stesso Comune. E' principio consolidato nella giurisprudenza della Corte che “in tema di ICI, ove il Comune, ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, affidi il servizio di accertamento e riscossione delle imposte locali, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella suddetta norma, il potere di accertamento è demandato non al
Comune, ma al concessionario al quale è pertanto conferita non solo la legittimazione sostanziale, ma anche la legittimazione processuale per le relative controversie, sicchè, in caso di contestazione della legittimità della delega, grava sul contribuente l'onere di specificarne i profili di illegittimità” (Cass. n. 24276/2019; Cass. nn. 12773/18, 11514/18, 25305/2017; n. 6772 del 2010).
Va quindi dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Comune di Torre del Greco, con la conseguente estromissione dal giudizio del predetto Ente.
Quanto al merito, il ricorso è fondato.
E invero, occorre osservare che il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani (art. 1, comma 641, primo periodo, della legge n. 147 del 2013). Bisogna poi evidenziare che la TARI è un'imposta caratterizzata dalla struttura autoritativa e non sinallagmatica della prestazione, che è dovuta in relazione all'espletamento da parte dell'Ente di un servizio nei confronti della collettività.
Tanto premesso, osserva il giudice che a norma dell'art. 64, comma 4, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in caso di mancata presentazione nel corso dell'anno della denuncia di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detezione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio. Secondo consolidata giurisprudenza, che si condivide, in tema di tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani (TARSU)
“l'art. 64, quarto comma, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, deve interpretarsi nel senso che, pur in caso di omissione della denuncia di cessazione di occupazione dell'immobile nell'anno in cui tale cessazione è avvenuta, la tassa non è comunque dovuta, per gli anni successivi a quello della cessazione così dichiarata, qualora: a) l'utente presenti denuncia tardiva di cessazione (comunque non oltre sei mesi dalla notifica del ruolo, ex art. 75, secondo comma, del d.lgs. cit.) e fornisca la prova di non aver effettivamente continuato, dalla data indicata, l'occupazione o la detenzione del bene;
b) oppure, anche a prescindere dalla presentazione della denuncia tardiva, risulti che la medesima tassa è stata assolta dal soggetto effettivo nuovo occupante o detentore, subentrato a seguito di denuncia od iscrizione a ruolo d'ufficio a suo carico”
(v. Cass. n. 13296/2013 e anche Cass. n. 24577/2015, nonché, da ultimo, Cass., n. 37420/2022).
Nel caso di specie, è pacifico che nessuna delle due ipotesi alternative è stata soddisfatta, atteso che né la ricorrente ha presentato denuncia tardiva di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali, né risulta che la medesima tassa è stata assolta dal soggetto effettivo nuovo occupante o detentore.
D'altra parte, si osserva che il tributo è dovuto ogni qualvolta ricorra il presupposto oggettivo dell'avvenuta istituzione del servizio di raccolta dei rifiuti, restando irrilevante il dato soggettivo della mancata utilizzazione da parte dell'utente. Essa è infatti fondata sui due presupposti impositivi del possesso di immobili, collegato alla loro natura e al loro valore, e dell'erogazione e fruizione di servizi comunali (Cass., Ordinanza n.
11130/2021). Ne deriva che la TARI non è dovuta per il concreto utilizzo di un'area o locale e per il fatto di produrre rifiuti con il conseguente utilizzo in prima persona del servizio di smaltimento dei rifiuti, bensì per una fruizione potenziale del servizio desunta da indici meramente presuntivi, quali l'occupazione e detenzione di locali ed aree, in quanto la ragione istitutiva del relativo prelievo sta nel porre le amministrazioni locali nelle condizioni di soddisfare interessi generali della collettività, piuttosto che nel fornire, secondo una logica commutativa, prestazioni riferibili a singoli utenti, sicché il mero dato formale del cambiamento di residenza, in mancanza della suddetta denuncia, non appare ex se sufficiente ad escludere la sussistenza del presupposto impositivo.
Il ricorso è pertanto infondato e va respinto.
Stante la natura controversa delle questioni affrontate, sussistono eccezionali ragioni di equità che impongono la compensazione delle spese.
P.Q.M.
il giudice dichiara il difetto di legittimazione passiva del Comune di Torre del Greco. Rigetta il ricorso.
Compensa le spese.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ITRI PAOLO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13791/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Torre Del Greco
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 19212500000769 TARI 2022
- INVITO AL PAGAMENTO n. 19212500000769 TARI 2025 contro
Comune di Torre Del Greco
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19012500013610 TARI 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 903/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la contribuente avv. Ricorrente_1, rappresentata e difesa da se medesima, impugna l'Avviso di Pagamento suppletivo TARI anno 2022 n. 19212500000769 del 28.5.2025 dell'importo di euro 305,00; nonché l'Avviso di Pagamento ordinario TARI anno 2025 n. 19012500013610 dell'11.6/2025 dell'importo di euro 303,00; entrambi emessi dal Comune di Torre del Greco e relativi all'immobile sito in II vico San Vito 51 di Torre del Greco, Avvisi notificati dalla Concessionaria PUBLISERVIZI
s.r.l. rispettivamente in data 26.6.2025 e in data 06.7.2025.
Parte ricorrente ha allegato certificato di residenza storico rilasciato dal Comune di Avellino da cui risulta che non ha più la residenza nel Comune di Torre del Greco dal 29.10.2018, nonché precedenti istanze di annullamento in autotutela e solleva i seguenti motivi di doglianza: 1) mancanza del presupposto impositivo della TARI;
2) violazione dei principi di buona amministrazione e autotutela;
3) illegittimità degli avvisi per carenza di motivazione/istruttoria; 4) danni non patrimoniali da stress psicofisico. Ha così concluso nel merito: accertare e dichiarare la mancanza del presupposto impositivo della TARI in capo alla Sig.ra Ricorrente_1 per gli anni 2022 e 2025, per l'immobile sito in II Vico San Vito 51, Torre del Greco, in virtù della sua accertata residenza nel Comune di Avellino dal 29.10.2018; annullare e/o dichiarare la nullità dell'Avviso di Pagamento Suppletivo TARI Anno 2022, Identificativo: 19212500000769, emesso dal Comune di Torre del Greco;
3. annullare e/o dichiarare la nullità dell'Avviso di Pagamento Ordinario TARI Anno 2025,
Identificativo: 19012500013610, emesso dal Comune di Torre del Greco;
4. condannare il Comune di Torre del Greco e/o PUBLISERVIZI S.r.l. al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dalla ricorrente a causa della condotta illegittima e negligente dell'Amministrazione, da liquidarsi in via equitativa;
5. condannare il
Comune di Torre del Greco e/o Publiservizi S.r.l. al pagamento delle spese di giudizio.
In data 31.7.2025 si è costituito il Comune di Torre del Greco che ha così concluso: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del convenuto Ente Comunale;
nel merito ed in via principale, anche alla luce delle difese che provvederà a svolgere la convenuta Concessionaria PUBLISERVIZI s.r.l., rigettare la domanda ex adverso svolta, con vittoria di spese;
in subordine, nell'ipotesi in cui venisse per qualsiasi motivo dichiarata illegittima la procedura svolta dalla Concessionaria PUBLISERVIZI s.r.l. convenuta, ascriverne alla stessa la relativa responsabilità, mantenendo indenne il Comune di Torre del Greco da un'eventuale condanna alle spese.
In data 29.9.2025 si è costituita la concessionaria PUBLISERVIZI S.r.l. che ha controdedotto che ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Tari del Comune di Torre del Greco l'obbligazione Tari decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato, sicché in mancanza di detta dichiarazione il semplice trasferimento di residenza non costituisce requisito per ottenere l'esenzione dal tributo. Ha così concluso: rigettare il ricorso perché infondato in fatto e diritto per i motivi suindicati, confermando la legittimità degli avvisi Tari, con vittoria di spese e competenze di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, sulla eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Ente comunale, rileva il giudice che essa appare fondata.
E invero, la Suprema Corte (Indirizzo_1, sez. V Civile, Ordinanza n.5767 del 03.3.2021) ha più volte ribadito il principio generale per cui in caso di affidamento in concessione dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali, la legittimazione impositiva attiva deve intendersi trasferita dal Comune in capo al concessionario e, quindi, quest'ultimo è il soggetto tenuto all'emissione dell'avviso di accertamento e all'introito diretto del gettito tributario, essendo tali attività riconducibili al circuito di applicazione-gestione- riscossione del tributo (Cass. 2017 n. 17491; 26401/2019; 7794/2019) Non varrebbe obiettare che, trattandosi di materia impositiva, la legittimazione all'accertamento non potrebbe che spettare, in via esclusiva, all'ente pubblico in quanto titolare della relativa pretesa, oltre che destinatario finale dell'introito. Va infatti considerato che non si verte, nella specie, di estrinsecazione autoritativa di attività impositiva, bensì di attuazione in concreto di una pretesa impositiva i cui presupposti applicativi e parametri economici di debenza sono stati, in effetti, precedentemente tutti individuati proprio dal Comune, nell'osservanza di quanto stabilito dalla legge. In altri termini, se è vero che l'attività impositiva delegata dalla legge statale non può che spettare in via esclusiva all'ente locale, inteso quale soggetto attivo e responsabile dell'imposizione, altrettanto indubbio
è che l'emissione dell'avviso di accertamento non rientra nell'esercizio di siffatta attività, quanto in quella di gestione e recupero del tributo secondo la disciplina già emanata dallo stesso Comune. E' principio consolidato nella giurisprudenza della Corte che “in tema di ICI, ove il Comune, ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, affidi il servizio di accertamento e riscossione delle imposte locali, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella suddetta norma, il potere di accertamento è demandato non al
Comune, ma al concessionario al quale è pertanto conferita non solo la legittimazione sostanziale, ma anche la legittimazione processuale per le relative controversie, sicchè, in caso di contestazione della legittimità della delega, grava sul contribuente l'onere di specificarne i profili di illegittimità” (Cass. n. 24276/2019; Cass. nn. 12773/18, 11514/18, 25305/2017; n. 6772 del 2010).
Va quindi dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Comune di Torre del Greco, con la conseguente estromissione dal giudizio del predetto Ente.
Quanto al merito, il ricorso è fondato.
E invero, occorre osservare che il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani (art. 1, comma 641, primo periodo, della legge n. 147 del 2013). Bisogna poi evidenziare che la TARI è un'imposta caratterizzata dalla struttura autoritativa e non sinallagmatica della prestazione, che è dovuta in relazione all'espletamento da parte dell'Ente di un servizio nei confronti della collettività.
Tanto premesso, osserva il giudice che a norma dell'art. 64, comma 4, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in caso di mancata presentazione nel corso dell'anno della denuncia di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detezione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio. Secondo consolidata giurisprudenza, che si condivide, in tema di tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani (TARSU)
“l'art. 64, quarto comma, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, deve interpretarsi nel senso che, pur in caso di omissione della denuncia di cessazione di occupazione dell'immobile nell'anno in cui tale cessazione è avvenuta, la tassa non è comunque dovuta, per gli anni successivi a quello della cessazione così dichiarata, qualora: a) l'utente presenti denuncia tardiva di cessazione (comunque non oltre sei mesi dalla notifica del ruolo, ex art. 75, secondo comma, del d.lgs. cit.) e fornisca la prova di non aver effettivamente continuato, dalla data indicata, l'occupazione o la detenzione del bene;
b) oppure, anche a prescindere dalla presentazione della denuncia tardiva, risulti che la medesima tassa è stata assolta dal soggetto effettivo nuovo occupante o detentore, subentrato a seguito di denuncia od iscrizione a ruolo d'ufficio a suo carico”
(v. Cass. n. 13296/2013 e anche Cass. n. 24577/2015, nonché, da ultimo, Cass., n. 37420/2022).
Nel caso di specie, è pacifico che nessuna delle due ipotesi alternative è stata soddisfatta, atteso che né la ricorrente ha presentato denuncia tardiva di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali, né risulta che la medesima tassa è stata assolta dal soggetto effettivo nuovo occupante o detentore.
D'altra parte, si osserva che il tributo è dovuto ogni qualvolta ricorra il presupposto oggettivo dell'avvenuta istituzione del servizio di raccolta dei rifiuti, restando irrilevante il dato soggettivo della mancata utilizzazione da parte dell'utente. Essa è infatti fondata sui due presupposti impositivi del possesso di immobili, collegato alla loro natura e al loro valore, e dell'erogazione e fruizione di servizi comunali (Cass., Ordinanza n.
11130/2021). Ne deriva che la TARI non è dovuta per il concreto utilizzo di un'area o locale e per il fatto di produrre rifiuti con il conseguente utilizzo in prima persona del servizio di smaltimento dei rifiuti, bensì per una fruizione potenziale del servizio desunta da indici meramente presuntivi, quali l'occupazione e detenzione di locali ed aree, in quanto la ragione istitutiva del relativo prelievo sta nel porre le amministrazioni locali nelle condizioni di soddisfare interessi generali della collettività, piuttosto che nel fornire, secondo una logica commutativa, prestazioni riferibili a singoli utenti, sicché il mero dato formale del cambiamento di residenza, in mancanza della suddetta denuncia, non appare ex se sufficiente ad escludere la sussistenza del presupposto impositivo.
Il ricorso è pertanto infondato e va respinto.
Stante la natura controversa delle questioni affrontate, sussistono eccezionali ragioni di equità che impongono la compensazione delle spese.
P.Q.M.
il giudice dichiara il difetto di legittimazione passiva del Comune di Torre del Greco. Rigetta il ricorso.
Compensa le spese.