CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 07/01/2026, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 149/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAMONE ANTONIO, Presidente e Relatore GIORDANO ROSARIA, Giudice CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18952/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Rcorrente_1 Srl telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401425044 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401425044 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401425044 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401425044 TARI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12580/2025 depositato il 09/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rappresentante_1 nella qualità di rappresentante legale della Società NIKE Srl, proponeva ricorso avverso l'Avviso di Accertamento Ta.Ri. n. 112401425044 notificato in data 16.10.2024, relativo agli anni dal 2020 al 2023 per complessivi € 17.146,00. Con l'atto impugnato, facendo riferimento all'unico immobile di proprietà utilizzato dalla società per la propria attività di studio medico polispecialistico, catastalmente individuato al Fg. Daticat_1 ; Cat. C/1, l'Ufficio Tributi del Comune di Roma aveva contestato l'omessa dichiarazione e versamento di Ta.Ri. e TEFA su una consistenza di 239 metri quadrati, inserendo l'attività esercitata nella categoria delle “Associazione_1
”. La società proponeva i seguenti motivi di ricorso.
1. Carenza di motivazione circa la fonte dalla quale trarre la consistenza di 239 mq dell'unità immobiliare oggetto di accertamento e tassazione.
2. Errata determinazione della superficie assoggettabile ad imposizione in quanto dalla visura effettuata direttamente presso l'Agenzia delle Entrate -Territorio, la consistenza effettiva dell'immobile assoggettato a tassazione risultante in catasto non è di 239 mq. ma di 94 mq.
3. Mancata considerazione della superficie soggetta a rifiuti speciali trattandosi di immobile adibito a studio medico.
4. Mancata utilizzazione dell'immobile negli esercizi 2020 e 2021 in quanto occupato.
Si costituiva in giudizio Roma Capitale. In via preliminare eccepiva l'inammissibilità del ricorso in quanto depositato privo di firma digitale. Nel merito, trattandosi di accertamento per evasione totale, il soggetto passivo del tributo non avendo adempiuto all'obbligo di dichiarare tempestivamente l'inizio dell'occupazione/detenzione/possesso dell'immobile e successivamente l'eventuale cessazione/variazione dei dati dichiarati, non poteva sollevare, una volta notificato l'accertamento, motivi di esenzione. Concludeva chiedendo che fosse accertata la fondatezza della pretesa tributaria in capo Rcorrente_1alla Srl, con vittoria di spese.
La società ricorrente presentava memorie con le quali ribadiva di non avere utilizzato l'immobile negli esercizi 2020 e 2021 in quanto occupato ed utilizzato da diverso soggetto giuridico. Inoltre confermava che la superficie accertata era errata. Concludeva rinnovando la richiesta di annullamento dell'atto con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è solo parzialmente fondato per i motivi che seguono.
Innanzitutto deve essere respinta l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso sollevata da Roma Capitale sul presupposto che il ricorso sia stato depositato privo di firma digitale. Si tratta, a parere del Collegio, di una mancanza che, nel caso di specie, non può determinare l'inammissibilità del ricorso. Si deve ritenere, infatti, che la mancanza della firma digitale nell'originale informatico può portare all'inammissibilità se non si può desumere la paternità da altri elementi univoci, ma l'atto può essere considerato valido, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo come nel caso in esame, se l'intento del firmatario sia chiaro e vi sia la possibilità di ascriverne comunque la paternità certa, (Cass., 16/04/2024, n. 10226). Rcorrente_1Non essendovi dubbi sulla riconducibilità al difensore di srl del ricorso, quest'ultimo deve essere considerato pienamente valido.
Passando all'esame del merito, si osserva come l'avviso di accertamento impugnato sia stato notificato alla società ricorrente per evasione totale, in quanto la stessa non aveva provveduto alla iscrizione in tariffa e al conseguente pagamento del tributo. Si richiama, al riguardo, la giurisprudenza secondo cui “ai fini dell'esclusione del pagamento della Tari è onere della contribuente provarne i presupposti, e quindi la cessata occupazione;
tale cessazione deve però risultare da comunicazione presentata presso i competenti uffici” (CTR Lazio, Sentenza n. 4342/2019; CGT di primo grado di Roma, Sez. VIII, sentenza n. 12037/2024). In particolare, la sentenza n. 1864/2025 di questa Corte ha stabilito espressamente che “le condizioni che consentono la non applicazione della tassa non sono automatiche, ma devono essere di volta in volta dedotte ed accertate con un procedimento amministrativo la cui conclusione deve essere basata su elementi obiettivi direttamente rilevabili o su idonea documentazione”. Se la parte non assolve all'onere di preventiva informazione, la relativa circostanza non può essere fatta valere nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo. La denuncia assolve infatti alla finalità di portare a conoscenza dell'ente impositore quali sono i locali occupati o detenuti e quelli per i quali sussistono, secondo il contribuente, i requisiti della esenzione, così da consentire all'ente di avere un quadro completo della produzione di rifiuti sul territorio, del soggetto responsabile, e di avviare gli opportuni controlli nonché di organizzare la gestione del servizio (Cass., sez. trib., sentenza n. 25435 del 29.08.2023). Pertanto, sia il mancato possesso che l'esenzione parziale vantata dalla ricorrente per la produzione di rifiuti speciali non possono essere fatti valere in questa sede in assenza di preventiva dichiarazione. Sul punto, quindi, l'atto impugnato deve trovare conferma.
A conclusione diversa deve giungersi con riguardo alla superficie dell'immobile. Questa costituisce un presupposto oggettivo del tributo e non può essere subordinata alla preventiva dichiarazione del contribuente. In sostanza, anche di fronte ad un evasore totale, l'Ente impositore non può fare riferimento ad una superficie dell'immobile diversa da quella reale e, conseguentemente, anche il soggetto che abbia omesso sia la dichiarazione che il pagamento, può contestare l'eventuale dato non veritiero utilizzato per la liquidazione del dovuto. Ciò premesso, dalla visura effettuata presso l'Agenzia delle Entrate -Territorio versata in atti, risulta che la consistenza effettiva dell'immobile non è pari a 239 mq. come riportato e considerato nell'atto impugnato, ma pari a 94 mq. Correttamente la società ricorrente fa riferimento alla suddetta consistenza e richiama l'art 11, comma 5, Regolamento Ta.Ri.:“ai fini dell'attività di accertamento, Roma Capitale, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, considera come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale,(...)”, la superficie tassabile, cioè imponibile ai fini della Ta.Ri. , risulta essere pari a 75 metri quadrati ( 80% di 94 mq); cosicché, nel caso, l'imposta dovuta dovrebbe essere calcolata su detta consistenza. Tuttavia è la stessa ricorrente che riconosce che i 94 mq catastali non siano corretti, questa volta per difetto. Come si evince dalle piantine catastali dell'immobile dalla stessa allegate, i metri quadrati reali complessivamente considerati risultano essere pari a 152 che, in applicazione dell'art.11 del regolamento citato, diventano 122 mq. imponibili ai fini Ta.Ri. ( 80% di 152 mq.). Pertanto, sulla base di quanto fin qui detto, il riferimento effettuato nell'avviso di accertamento ad una superficie di 239 metri quadrati appare senz'altro infondato e superato dalla documentazione e ricostruzione effettuata da parte privata. Ne consegue che il ricorso deve essere parzialmente accolto limitatamente alla determinazione della superficie da tassare nella minore misura pari a 122 mq e non 239 mq.
In presenza di un accoglimento solo parziale della domanda della ricorrente con conferma nel resto dell'atto, le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Spese compensate.
Roma, 9 dicembre 2025. Il presidente relatore
AN ON
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAMONE ANTONIO, Presidente e Relatore GIORDANO ROSARIA, Giudice CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18952/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Rcorrente_1 Srl telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401425044 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401425044 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401425044 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401425044 TARI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12580/2025 depositato il 09/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rappresentante_1 nella qualità di rappresentante legale della Società NIKE Srl, proponeva ricorso avverso l'Avviso di Accertamento Ta.Ri. n. 112401425044 notificato in data 16.10.2024, relativo agli anni dal 2020 al 2023 per complessivi € 17.146,00. Con l'atto impugnato, facendo riferimento all'unico immobile di proprietà utilizzato dalla società per la propria attività di studio medico polispecialistico, catastalmente individuato al Fg. Daticat_1 ; Cat. C/1, l'Ufficio Tributi del Comune di Roma aveva contestato l'omessa dichiarazione e versamento di Ta.Ri. e TEFA su una consistenza di 239 metri quadrati, inserendo l'attività esercitata nella categoria delle “Associazione_1
”. La società proponeva i seguenti motivi di ricorso.
1. Carenza di motivazione circa la fonte dalla quale trarre la consistenza di 239 mq dell'unità immobiliare oggetto di accertamento e tassazione.
2. Errata determinazione della superficie assoggettabile ad imposizione in quanto dalla visura effettuata direttamente presso l'Agenzia delle Entrate -Territorio, la consistenza effettiva dell'immobile assoggettato a tassazione risultante in catasto non è di 239 mq. ma di 94 mq.
3. Mancata considerazione della superficie soggetta a rifiuti speciali trattandosi di immobile adibito a studio medico.
4. Mancata utilizzazione dell'immobile negli esercizi 2020 e 2021 in quanto occupato.
Si costituiva in giudizio Roma Capitale. In via preliminare eccepiva l'inammissibilità del ricorso in quanto depositato privo di firma digitale. Nel merito, trattandosi di accertamento per evasione totale, il soggetto passivo del tributo non avendo adempiuto all'obbligo di dichiarare tempestivamente l'inizio dell'occupazione/detenzione/possesso dell'immobile e successivamente l'eventuale cessazione/variazione dei dati dichiarati, non poteva sollevare, una volta notificato l'accertamento, motivi di esenzione. Concludeva chiedendo che fosse accertata la fondatezza della pretesa tributaria in capo Rcorrente_1alla Srl, con vittoria di spese.
La società ricorrente presentava memorie con le quali ribadiva di non avere utilizzato l'immobile negli esercizi 2020 e 2021 in quanto occupato ed utilizzato da diverso soggetto giuridico. Inoltre confermava che la superficie accertata era errata. Concludeva rinnovando la richiesta di annullamento dell'atto con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è solo parzialmente fondato per i motivi che seguono.
Innanzitutto deve essere respinta l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso sollevata da Roma Capitale sul presupposto che il ricorso sia stato depositato privo di firma digitale. Si tratta, a parere del Collegio, di una mancanza che, nel caso di specie, non può determinare l'inammissibilità del ricorso. Si deve ritenere, infatti, che la mancanza della firma digitale nell'originale informatico può portare all'inammissibilità se non si può desumere la paternità da altri elementi univoci, ma l'atto può essere considerato valido, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo come nel caso in esame, se l'intento del firmatario sia chiaro e vi sia la possibilità di ascriverne comunque la paternità certa, (Cass., 16/04/2024, n. 10226). Rcorrente_1Non essendovi dubbi sulla riconducibilità al difensore di srl del ricorso, quest'ultimo deve essere considerato pienamente valido.
Passando all'esame del merito, si osserva come l'avviso di accertamento impugnato sia stato notificato alla società ricorrente per evasione totale, in quanto la stessa non aveva provveduto alla iscrizione in tariffa e al conseguente pagamento del tributo. Si richiama, al riguardo, la giurisprudenza secondo cui “ai fini dell'esclusione del pagamento della Tari è onere della contribuente provarne i presupposti, e quindi la cessata occupazione;
tale cessazione deve però risultare da comunicazione presentata presso i competenti uffici” (CTR Lazio, Sentenza n. 4342/2019; CGT di primo grado di Roma, Sez. VIII, sentenza n. 12037/2024). In particolare, la sentenza n. 1864/2025 di questa Corte ha stabilito espressamente che “le condizioni che consentono la non applicazione della tassa non sono automatiche, ma devono essere di volta in volta dedotte ed accertate con un procedimento amministrativo la cui conclusione deve essere basata su elementi obiettivi direttamente rilevabili o su idonea documentazione”. Se la parte non assolve all'onere di preventiva informazione, la relativa circostanza non può essere fatta valere nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo. La denuncia assolve infatti alla finalità di portare a conoscenza dell'ente impositore quali sono i locali occupati o detenuti e quelli per i quali sussistono, secondo il contribuente, i requisiti della esenzione, così da consentire all'ente di avere un quadro completo della produzione di rifiuti sul territorio, del soggetto responsabile, e di avviare gli opportuni controlli nonché di organizzare la gestione del servizio (Cass., sez. trib., sentenza n. 25435 del 29.08.2023). Pertanto, sia il mancato possesso che l'esenzione parziale vantata dalla ricorrente per la produzione di rifiuti speciali non possono essere fatti valere in questa sede in assenza di preventiva dichiarazione. Sul punto, quindi, l'atto impugnato deve trovare conferma.
A conclusione diversa deve giungersi con riguardo alla superficie dell'immobile. Questa costituisce un presupposto oggettivo del tributo e non può essere subordinata alla preventiva dichiarazione del contribuente. In sostanza, anche di fronte ad un evasore totale, l'Ente impositore non può fare riferimento ad una superficie dell'immobile diversa da quella reale e, conseguentemente, anche il soggetto che abbia omesso sia la dichiarazione che il pagamento, può contestare l'eventuale dato non veritiero utilizzato per la liquidazione del dovuto. Ciò premesso, dalla visura effettuata presso l'Agenzia delle Entrate -Territorio versata in atti, risulta che la consistenza effettiva dell'immobile non è pari a 239 mq. come riportato e considerato nell'atto impugnato, ma pari a 94 mq. Correttamente la società ricorrente fa riferimento alla suddetta consistenza e richiama l'art 11, comma 5, Regolamento Ta.Ri.:“ai fini dell'attività di accertamento, Roma Capitale, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, considera come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale,(...)”, la superficie tassabile, cioè imponibile ai fini della Ta.Ri. , risulta essere pari a 75 metri quadrati ( 80% di 94 mq); cosicché, nel caso, l'imposta dovuta dovrebbe essere calcolata su detta consistenza. Tuttavia è la stessa ricorrente che riconosce che i 94 mq catastali non siano corretti, questa volta per difetto. Come si evince dalle piantine catastali dell'immobile dalla stessa allegate, i metri quadrati reali complessivamente considerati risultano essere pari a 152 che, in applicazione dell'art.11 del regolamento citato, diventano 122 mq. imponibili ai fini Ta.Ri. ( 80% di 152 mq.). Pertanto, sulla base di quanto fin qui detto, il riferimento effettuato nell'avviso di accertamento ad una superficie di 239 metri quadrati appare senz'altro infondato e superato dalla documentazione e ricostruzione effettuata da parte privata. Ne consegue che il ricorso deve essere parzialmente accolto limitatamente alla determinazione della superficie da tassare nella minore misura pari a 122 mq e non 239 mq.
In presenza di un accoglimento solo parziale della domanda della ricorrente con conferma nel resto dell'atto, le spese di lite vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Spese compensate.
Roma, 9 dicembre 2025. Il presidente relatore
AN ON