Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 27/04/2026, n. 7620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7620 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07620/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04018/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4018 del 2026, proposto da
TE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Invernizzi, Alex Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
So.G.I.N. – Società Gestione Impianti Nucleari per Azioni, non costituito in giudizio;
nei confronti
CU S.p.A., non costituita in giudizio;
per l’accertamento e la declaratoria
ex artt. 116 Cpa e 35 e 36 dlgs 36/2023 (“Ccp”) del diritto di TE di accedere:
i. all’offerta tecnica di CU nella versione integrale prodottane in gara, neppure in parte coperta da omissis, completa di ogni allegato, comunque denominato, da chiunque formato e su qualsiasi supporto contenuto;
ii. a tutta la documentazione afferente ai requisiti di ordine generale di CU, incluso quanto è illegittimamente escluso dalla nota SO con “Rif.: Istanza di accesso agli atti prot. SO n. 17517 del 31/03/2026” (doc 20, p. 4-5, § 14.);
e per la condanna
di SO a rilasciare copia integrale dei documenti stessi, neppure in parte coperti da omissis,
oltre che per l’annullamento, nelle parti de quibus,
della “Comunicazione di aggiudicazione ai controinteressati” del 27.3.2026 (doc 2) e della nota con “Rif.: Istanza di accesso agli atti prot. SO n. 17517 del 31/03/2026” (doc 20), oltre a tutti i provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, inclusi il bando e il disciplinare di gara;
e per l’emanazione
ex art. 34 c. 1 lett. e) Cpa di ogni misura idonea ad assicurare l’immediata esecuzione dell’emananda sentenza, ivi inclusa la nomina di un commissario ad acta." (così l'epigrafe del ricorso).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 la dott.ssa ES AZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IT
1. Premette TE spa di avere partecipato alla procedura aperta di gara, suddivisa in 7 lotti per l’affidamento del servizio di vigilanza armata presso i siti IN.
Per il “ lotto 2 – CIG B7AD857F56 ”, qui di interesse, sono stati ammessi tutti e cinque gli operatori offerenti.
La ricorrente si è classificata seconda in graduatoria con il punteggio di 94,249 punti, e CU, odierna controinteressata, si è collocata al primo posto, con il punteggio complessivo di 94,338 punti.
In data 27 marzo 2026, SO ha segnalato il caricamento sulla piattaforma di gara della “ Comunicazione di aggiudicazione ai controinteressati ”, informando i concorrenti che il “ lotto 2 ” era stato aggiudicato a CU e, ex art. 36, commi 1 e 2 Codice dei Contratti Pubblici, che sarebbero stati disponibili sul portale, tra gli altri, l’offerta CU, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione. Relativamente alle richieste di oscuramento delle Relazioni Tecniche pervenute, la Stazione Appaltante si è limitata ad affermare che avrebbe res disponibili “ tali Relazioni eventualmente oscurate nelle parti contenenti segreti tecnici e/o commerciali, unitamente alle Dichiarazioni di ostensione/non ostensione di cui all’art. 10, comma 3, lett. b) del Disciplinare di Gara ”.
Dell’offerta tecnica di CU le uniche pagine visibili erano l’indice e la pag. 1, su 40 pagine di cui la stessa era composta.
TE ha reagito con “ diffida alla pubblicazione dei documenti ex artt. 35 e 36 ” Codice Contratti Pubblici e il 31.3.2026 ha presentato “ istanza di accesso ” affinché IN provvedesse alla trasmissione degli atti dovuti.
L’istanza è così motivata: “ per tutelare i propri diritti e interessi legittimi – pure nell’ottica ex artt. 24 c. 7 l. 241/1990 e 35 c. 5 dlgs CCP – ST necessita dell’accesso integrale a tutti i documenti amministrativi infra meglio specificati, relativi alla Procedura; VI. sussiste un nesso di strumentalità (in termini di stretta indispensabilità) tra i documenti infra chiesti e l’esigenza difensiva di ST anche in relazione all’impugnazione degli esiti della Procedura; l’interesse di ST all’acceso è dunque “diretto, concreto e attuale” ex art. 22 c. 1 lett. b) l. 241/1990; VII. l’odierna mancata conoscenza della documentazione infra richiesta – in un sistema che vieta e sanziona ogni iniziativa giurisdizionale temeraria – impedisce la piena possibilità di ST di dedurre censure contro la Procedura e i suoi esiti ”.
In data 3 aprile 2026 SO ha dato parziale riscontro all’istanza della Società. In relazione alla richiesta di ostensione dell’offerta tecnica integrale, senza omissis, ha affermato che avrebbe provveduto “ entro i termini di legge, a seguito di istruttoria, alla eventuale ostensione della Relazione Tecnica con eventuale riduzione delle parti oscurate ” da CU. In relazione alla documentazione inerente al possesso dei requisiti generali di CU, non ha trasmesso i “ Casellari giudiziali ” e la “ certificazione denominata “Anagrafe delle Sanzioni Amministrative dipendenti da reato ”, indicati solo per estremi, pur se essi sono detti “ acquisiti ” e “ pervenuti nei termini previsti ”.
Con ricorso ex artt. 116 c.p.a. e 35 e 36 Codice Contratti Pubblici, notificato in data 4 aprile 2026 e depositato in pari data, la società ricorrente ha chiesto al Tribunale adito “ l’accertamento e la declaratoria ex artt. 116 Cpa e 35 e 36 dlgs 36/2023 (“CCP”) del diritto di ST di accedere: i. all’offerta tecnica di CU nella versione integrale prodottane in gara, neppure in parte coperta da omissis, completa di ogni allegato, comunque denominato, da chiunque formato e su qualsiasi supporto contenuto; ii. a tutta la documentazione afferente ai requisiti di ordine generale di CU, incluso quanto è illegittimamente escluso dalla nota IN con “Rif.: Istanza di accesso agli atti prot. IN n. 17517 del 31/03/2026 ”; “la condanna di IN a rilasciare copia integrale dei documenti stessi, neppure in parte coperti da omissis”; “ l’annullamento, nelle parti de quibus, della “Comunicazione di aggiudicazione ai controinteressati” del 27.3.2026 (doc 2) e della nota con “Rif.: Istanza di accesso agli atti prot. IN n. 17517 del 31/03/2026” (doc 20), oltre a tutti i provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, inclusi il bando e il disciplinare di gara ”; “ l’emanazione ex art. 34 c. 1 lett. e) Cpa di ogni misura idonea ad assicurare l’immediata esecuzione dell’emananda sentenza, ivi inclusa la nomina di un commissario ad acta ”.
Il ricorso è affidato ai motivi sintetizzati come segue:
- “ 1. Violazione degli artt. 2, 3, 4, 5, 12, 35, 36 e 141 dlgs 36/2023; dell’art. 10 c. 3 lett. b) del disciplinare di gara; degli artt. 1, 3, 6, 10, 22 e 24 l. 241/1990; dell’art. 75 par. 2 dir 2014/25/UE; 24 e 97 c. 2 Cost.; violazione dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali UE anche in relazione all’art. 1 c. 1 l. 241/1990; carenza di motivazione e istruttoria; violazione del principio di proporzionalità; illogicità; manifesta iniquità; sviamento ”: la S.A. avrebbe aderito passivamente alla richiesta di oscuramento di CU in violazione dell’art. 36 Codice Contratti Pubblici, non avendo effettuato una motivata valutazione delle argomentazioni offerte ai fini dell’apprezzamento della effettiva rilevanza per l’operatività del regime di segretezza; inoltre, ai sensi dell’art. 36 cc. 1 e 3, la S.A. avrebbe dovuto esprimersi sulle dichiarazioni di riservatezza ricevute nella comunicazione di aggiudicazione ex art. 90 Codice Contratti Pubblici; la scelta di IN di impedire l’accesso agli “allegati” sarebbe inoltre ictu oculi non proporzionale, essendo state oscurate 39 pagine su 40 dell’elaborato testuale dell’offerta tecnica e tutti i suoi allegati;
- “2. Violazione dell’art. 98 dlgs 30/2005; ulteriori profili di violazione degli artt. 2, 3, 4, 5, 12, 35, 36 e 141 dlgs 36/2023; violazione dell’art. 10 c. 3 lett. b) del disciplinare di gara; violazione degli artt. 1, 3, 6, 10, 22 e 24 l. 241/1990; 75 par. 2 dir. 2014/25/UE; 24 e 97 c. 2 Cost.; violazione dell’art. 41 della carta dei diritti fondamentali UE in relazione all’art. 1 c. 1 l. 241/1990; carenza di motivazione e istruttoria; illogicità; manifesta iniquità; sviamento ”: l’accesso “ indispensabile ai fini della difesa in giudizio ” ex art. 36 c. 5 CCP deve prevalere su ogni contraria esigenza, poiché esso è condizione del diritto di presentare il “ ricorso efficace ” garantito dai noti canoni unionali e interni. La dichiarazione di CU in relazione ai dati da oscurare sarebbe generica, del tutto priva di una esplicita e comprovata esistenza di segreto industriale o commerciale;
- “ 3. Violazione sotto altro profilo degli artt. 2, 3, 4, 5, 12, 35, 36 e 141 dlgs 36/2023; violazione degli artt. 1, 3, 6, 10, 22 e 24 l. 241/1990; 75 par. 2 direttiva 2014/25/UE; 24 e 97 c. 2 Cost.; violazione dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali UE in relazione all’art. 1 c. 1 l. 241/1990; carenza di motivazione e istruttoria; violazione del principio di proporzionalità; illogicità; sviamento ”: comunicando l’aggiudicazione, IN avrebbe omesso di porre a disposizione la dichiarazione di CU ex artt. 94 e 95 e ss. C.C.P. alla quale per relationem rinviano sia il Dgue di CU sia la sua “ Dichiarazione in ordine ai requisiti di ammissione nonché altre dichiarazioni necessarie per la partecipazione ”. In particolare, non sarebbero stati ostesi i documenti afferenti ai “ Casellari giudiziali ” e la “ certificazione denominata “Anagrafe delle Sanzioni Amministrative dipendenti da reato ”. Il contenuto di quegli elaborati sarebbe determinante per verificare sia la legittimità dell’ingresso di CU in gara sia l’accuratezza dell’esame da parte di IN dei requisiti dichiarati, avendola ammessa “ a seguito dell’esame dei dati amministrativi ” che sono stati forniti;
- “ 4. Violazione degli artt. 97 c. 2 cost., 75 par. 2 dir. 2014/25/UE; 2, 3, 4, 5, 12, 35, 36 e 141 dlgs 36/2023; 1, 3, 6, 10, 22 e 24 l. 241/1990, 3 dpr 184/2006, 1 dlgs 33/2013, violazione delle dir 2007/66/CE e 665/1989/CEE; violazione degli artt. 24, 100 e 113 cost. in rapporto al diritto di difesa attoreo; disparità di trattamento; difetto di motivazione; sviamento ”: l’acquisizione integrale dei documenti chiesti sarebbe essenziale all’esercizio del diritto di ST al ricorso efficace.
Nonostante la regolarità della notifica, non si sono costituite in giudizio né SO.G.I.N., né CU s.p.a.
Con istanza ex art. 54 comma 1 c.p.a. parte ricorrente ha chiesto di essere autorizzata a versare in atti i documenti che le sono stati trasmessi da SO in data 20 aprile 2026 e segnatamente: la nota che informa della trasmissione della “ Relazione Tecnica ” di CU S.p.a. in preteso “ seguito all’istruttoria ” tardivamente condotta; la “ Relazione Tecnica ”, tuttora ampiamente oscurata.
All’udienza del 22 aprile 2026 l’istanza ex art. 116 è stata introitata per la decisione.
1.1 L’istanza ex art. 54 cpa va accolta, poiché la ricorrente ha dimostrato di non aver potuto depositare quanto ne è oggetto nel termine perentorio e dimidiato di cui all’art. 73 cpa. Del resto, si tratta di documentazione atta a circoscrivere l’oggetto della domanda alla luce di quanto finora osteso, che il Tribunale dovrebbe comunque acquisire ai fini della decisione.
2. L’istanza è fondata e deve essere accolta per le ragioni che si vengono ad illustrare.
3. Risulta preventivamente opportuno ricostruire la disciplina giuridica dell'accesso ai documenti amministrativi, con particolare riguardo agli atti di gara.
L’art. 35 del d.lgs. n. 36 del 2023 ripropone, sostanzialmente, il contenuto dell’art. 53 del codice del 2016, il quale, a sua volta, non si discostava dal precedente art. 13 del codice del 2006
Il comma 4 del predetto art. 35, qui d’interesse, prevede tra le ipotesi di esclusione dall’accesso: “ le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, e fornite alle piattaforme digitali e alle infrastrutture informatiche, ove coperte da diritti di privativa intellettuale. Dette limitazioni potranno essere superate e quindi giungere all’ostensione della documentazione in questione se all’esito del bilanciamento tra interessi contrapposti l’ostensione risulta indispensabile ai fini della difesa in giudizio degli interessi giuridici rappresentati del richiedente in relazione alla procedura di gara ”.
La giurisprudenza è concorde nel definire segreto tecnico o commerciale “ quella parte dell’offerta o delle giustificazioni della anomalia che riguardano le specifiche e riservate capacità tecnico-industriali o in genere gestionali proprie dell’impresa in gara (il know how), vale a dire l’insieme del “saper fare” e delle competenze ed esperienze, originali e tendenzialmente riservate, maturate ed acquisite nell’esercizio professionale dell’attività industriale e commerciale e che concorre a definire e qualificare la specifica competitività dell’impresa nel mercato aperto alla concorrenza. Si tratta, del resto, di beni essenziali per lo sviluppo e per la stessa competizione qualitativa, che sono prodotto patrimoniale della capacità ideativa o acquisitiva della singola impresa e cui l’ordinamento, ai fini della corretta esplicazione della concorrenza, offre tutela di loro in quanto segreti commerciali: cfr. artt. 98 e 99 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale) ” (Cons. St., 64/2020).
E’ stato ulteriormente precisato che costituiscono oggetto di tutela i “ segreti commerciali ” vale a dire le “ informazioni aziendali ” e le “ esperienze tecnico-industriali ” e commerciali, che sono “ soggette al legittimo controllo del detentore ”.
Per essere segreto, inoltre, il dato deve essere suscettibile di sfruttamento economico e deve presentare un effettivo carattere di segretezza (non deve essere noto ad altri operatori del mercato e deve essere protetto).
Il comma 5 dell’art. 35 in esame dispone che quando l’accesso è indispensabile per la difesa in giudizio, il segreto deve considerarsi recessivo.
Come ha avuto modo di chiarire la Giurisprudenza del Consiglio di Stato con argomentazioni che possono essere estese all’applicazione della sopravvenuta disciplina di cui all’art. 35 del d.lgs. n. 36 del 2023, al fine dell'esercizio del diritto di accesso nell'ambito di un procedimento per l'affidamento di contratti pubblici, laddove l'accesso integrale potrebbe disvelare segreti tecnici o commerciali, il richiedente l'accesso deve dimostrare non già un generico interesse alla tutela dei propri interessi giuridicamente rilevanti, ma la concreta necessità dell'utilizzazione della documentazione richiesta in uno specifico giudizio, atteso che, nel quadro del bilanciamento tra il diritto alla tutela della riservatezza ed il diritto all'esercizio del cosiddetto accesso difensivo, risulta necessario accertare l'effettiva sussistenza o meno del nesso di strumentalità esistente tra la documentazione oggetto dell'istanza di accesso e le censure formulate.
E’ stato sul punto precisato che “ L’esplicitazione dell’interesse e della motivazione della domanda ostensiva non richiede l’utilizzo di particolari formule e neppure una puntuale deduzione in ogni aspetto degli specifici motivi di impugnazione che la parte intende proporre, perché una tale pretesa realizzerebbe “un’inversione logica, non potendosi, in assenza della conoscenza dell’offerta tecnica, dedursi motivi di ricorso se non nella forma generica e inammissibile del c.d. ‘ricorso al buio’, con inaccettabile compressione del diritto di difesa” (in questo senso T.A.R. Liguria, Sez. I, n. 1526 del 2021) e concretizzerebbe “una probatio diabolica finché il concorrente non abbia avuto conoscenza della documentazione all’uopo necessaria”, essendo evidente che “l’interesse alla contestazione dei punteggi, rappresentando necessariamente un posterius rispetto alla conoscenza della documentazione tecnica della controinteressata, è insito nella finalità dichiarata dell’accesso di definire la linea difensiva da porre eventualmente in essere” (in questo senso Consiglio di Stato, Sez. III, ord. 7 febbraio 2023, n. 1321) ” (cfr. Trib Reg di Giustizia Amm. Trento n. 158/2024).
E’ stato ancora rilevato che devono “ rimanere distinti nell’ambito del procedimento (e, poi, del processo): la valutazione che l’amministrazione è chiamata a compiere sull’istanza di accesso e sulla sussistenza dei presupposti per il suo accoglimento avuto riguardo alla motivazione dell’istanza di accesso; la valutazione sulla sussistenza dei segreti tecnici o commerciali; la valutazione della sussistenza delle esigenze della difesa in giudizio in capo a chi ha formulato la richiesta di accedere a documenti contenenti le informazioni predette. Ciascuno dei momenti enucleati in base alla normativa di riferimento dovrà essere positivamente valutato prima che si proceda al passaggio logico successivo, sicché se l’istanza di accesso non presenta i requisiti richiesti per il suo accoglimento ciò precluderà in radice che si faccia questione dell’esistenza di segreti tecnici e commerciali; se invece l’istanza sarà favorevolmente valutata e non dovessero sussistere segreti tecnici o commerciali, non sarà necessario valutare la sussistenza di esigenze di difesa in capo all’istante; se invece, dovessero essere valutate favorevolmente l’istanza di accesso e la “motivata e comprovata dichiarazione” del controinteressato fondata sulla sussistenza di segreti tecnici o commerciali (sulla quale si richiama, Cons. Stato, Sez. V 31 marzo 2021, n. 2714), l’amministrazione sarà chiamata ad operare un bilanciamento fra le contrapposte esigenze, dovendo giudicare l’effettiva sussistenza del nesso di strumentalità (Cons. Stato, n. 369 del 2022) o del “collegamento necessario fra la documentazione richiesta e le proprie difese” (Cons. Stato, ord. n. 787 del 2023) ” (ex multis, Cons. St. Sez. V, 27 febbraio 2024 n. 1914; Cons. St. sez. V, 29 gennaio 2024, n. 871).
Con specifico riferimento alla sussistenza de segreto commerciale, è stato evidenziato che: “ L'esercizio del diritto di accesso non può essere impedito adducendo generiche ragioni di riservatezza industriale o commerciale, ma solo in presenza di specifiche informazioni di carattere segreto - da valutare alla luce di quanto disposto dall' articolo 98 del decreto legislativo n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale) - ovvero riservato, ove comunque afferenti al know-how aziendale. Nella definizione di segreti tecnici o commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico del servizio offerto, perché è del tutto fisiologico e risponde a criteri di ragionevole gestione aziendale che ogni imprenditore abbia una specifica organizzazione, propri contatti commerciali e idee differenti da applicare alle esigenze della clientela. La qualifica di segreto tecnico o commerciale deve, invece, essere riservata a elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico, che trovano applicazione in una serie indeterminata di appalti e sono in grado di differenziare il valore del servizio offerto solo a condizione che i concorrenti non ne vengano mai a conoscenza ” (T.A.R. Napoli Campania n. 7718/2025).
Il Consiglio di Stato ha precisato che: “ Ai sensi dell'articolo 53, d.lg. n. 50 del 2016, è escluso l'accesso a quella parte dell'offerta strettamente afferente al know how del singolo concorrente, vale a dire all'insieme di conoscenze professionali, che consentono, al concorrente medesimo, di essere altamente competitivo nel mercato di riferimento; ai fini della limitazione del diritto di accesso di un concorrente in una gara pubblica agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria, non è però sufficiente l'affermazione che questi ultimi attengono al proprio know how, essendo necessario che sussista una informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva; in difetto di tali comprovabili caratteri di segretezza oggettiva, nel bilanciamento dei contrapposti interessi sottesi all'accesso agli atti, la trasparenza assoluta delle gare pubbliche è principio prevalente rispetto al know how dei singoli concorrenti ” (cfr. Consiglio di Stato n. 9513/2025. Nello stesso senso, ex multis: Consiglio di Stato n. 693/2026; Tar Lazio, Roma n. 4165/2026; T.A.R. Genova n. 1332/2025).
Gli approdi della giurisprudenza nazionale, da ultimo, vanno intrepretati alla luce di quanto rilevato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea con la recente ordinanza del 10 giugno 2025, C- 686-24, dovendosi pertanto rimettere all’Amministrazione un bilanciamento tra gli opposti diritti, da effettuarsi caso per caso, avendo in considerazione, da un lato, il diritto ad un ricorso efficace e, dall’altro, il diritto alla tutela delle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima costituenti segreti tecnici o commerciali (Tar Lazio, sez. III quater, 6 novembre 2025, n. 19681).
4. Orbene, alla luce dei richiamati principi, che il Collegio condivide, nella fattispecie in esame le ragioni poste dalla ricorrente a base della richiesta di accesso, ancorate alla necessità di difendersi, risultano essere correttamente esplicitate.
Al contrario, la Dichiarazione di riservatezza di CU si appalesa del tutto generica, priva di qualsivoglia esplicita e comprovata indicazione di informazioni che possano concretamente costituire segreti industriali o commerciali.
Invero, nella stessa si legge che: “ l’offerta tecnica e l’offerta economica che la scrivente ha proposto contengono dati aziendali riservati, in quanto sono il risultato di approfonditi studi, di scelte strategiche di gestione e soprattutto di esperienze professionali maturate nel tempo. La diffusione di tali dati potrebbe determinare un ingiustificato vantaggio concorrenziale in favore delle altre società partecipanti alla gara in oggetto, in danno a CU in spregio delle regole della concorrenza che presiedono il funzionamento del mercato ”.
CU non ha dunque fornito la prova della sussistenza di specifiche informazioni, suscettibili di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento, caratterizzate da comprovabili caratteri di segretezza oggettiva.
Né, peraltro, l’Amministrazione ha proceduto ad effettuare una valutazione delle motivazioni genericamente addotte dall’aggiudicataria, essendosi limitata a trasmettere inizialmente una versione della Relazione Tecnica in cui 39 pagine su 40 erano state oscurate, e, solamente due giorni prima dell’udienza di discussione, una seconda versione ancora ampiamente oscurata.
In entrambe le occasioni, la S.A. non ha effettuato alcuna valutazione in ordine alla sussistenza dei segreti tecnici o commerciali, né un bilanciamento degli interessi coinvolti.
In difetto della comprova dei caratteri di segretezza oggettiva, la regola generale dell’accessibilità totale alle informazioni contenute (anche) nell’offerta tecnica, non incontra alcun limite.
Conseguentemente, la Stazione Appaltante dovrà consentire l’accesso alla relazione tecnica e a tutti i suoi allegati, senza alcuno oscuramento.
Del pari, dovrà consentire l’accesso ai documenti afferenti ai “ Casellari giudiziali ” e la “ certificazione denominata “Anagrafe delle Sanzioni Amministrative dipendenti da reato ”.
Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che: “ L' accesso documentale funzionale alla difesa in giudizio non può fare a meno dell' integrale contenuto dei moduli DGUE, dei relativi allegati e delle dichiarazioni rese ai sensi dell' articolo 80, d.lgs. n. 50/2016 , in quanto solo la completa acquisizione di essi consente di verificare se gli operatori controinteressati abbiano correttamente notiziato la Stazione appaltante di tutti gli eventuali precedenti e/o pendenze penali ovvero di tutte le pregresse risoluzioni contrattuali o di qualsiasi altro fatto idoneo ad essere giudicato quale grave illecito professionale ex articolo 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50/2016, o quale causa espulsiva in base alle altre ipotesi previste dal medesimo articolo 80; analogamente, solo la conoscenza delle risultanze del casellario giudiziale e dei carichi pendenti consente di verificare se gli operatori hanno dichiarato tutti i precedenti e/o le pendenze penali oppure se li hanno taciuti in tutto o in parte. Tale rilievo, del resto, rappresenta unicamente un'applicazione del più generale principio, secondo cui l'accesso ai documenti amministrativi prevale, in ogni caso, anche sui dati c.d. sensibili, qualora sia strumentale alla cura e alla difesa degli interessi giuridici del richiedente ” (cfr. T.A.R. Trieste Friuli-Venezia Giulia n. 530/2022. Nello stesso senso: TAR Milano n. 1582/2020).
5. In definitiva, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso ex art. 116 c.p.a. è fondato e deve essere accolto.
Per l’effetto l'amministrazione intimata dovrà consentire l'accesso a tutti i documenti richiesti e non ancora ostesi nella loro versione integrale, senza oscuramenti, nel termine di giorni dieci, decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Per l’effetto, dichiara l’obbligo di IN – Società Gestione Impianti Nucleari per azioni di consentire alla parte ricorrente di prendere visione ed estrarre copia, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, della documentazione individuata in parte motiva ancora non resa accessibile, nel termine di giorni dieci decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
Condanna IN – Società Gestione Impianti Nucleari per azioni in persona del legale rappresentante pro tempore alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente in persona del legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri ed accessori come per legge, e alla restituzione del contributo unificato se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Lucia Maria Brancatelli, Consigliere
ES AZ, Consigliere, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| ES AZ | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO