TAR Roma, sez. 2T, sentenza 27/04/2026, n. 7620
TAR
Sentenza 27 aprile 2026

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  • Accolto
    Violazione normativa sull'accesso e sul segreto commerciale

    La dichiarazione di riservatezza di CU è generica e priva di prova di segreti industriali o commerciali. La Stazione Appaltante non ha effettuato una valutazione motivata né un bilanciamento degli interessi. In assenza di comprovata segretezza oggettiva, prevale il principio di accessibilità totale.

  • Accolto
    Mancato rilascio integrale dei documenti richiesti

    La Stazione Appaltante dovrà consentire l'accesso alla relazione tecnica e a tutti i suoi allegati senza oscuramenti, nonché ai documenti afferenti ai 'Casellari giudiziali' e alla 'certificazione denominata "Anagrafe delle Sanzioni Amministrative dipendenti da reato"'.

  • Accolto
    Vizi procedurali nella gestione dell'accesso e nell'aggiudicazione

    L'accesso integrale ai documenti è essenziale per l'esercizio del diritto di difesa e per verificare la legittimità dell'ammissione di CU alla gara e l'esame dei suoi requisiti da parte della Stazione Appaltante.

  • Accolto
    Necessità di misure esecutive

    La sentenza ordina alla Stazione Appaltante di consentire l'accesso ai documenti nel termine di dieci giorni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2T, sentenza 27/04/2026, n. 7620
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7620
    Data del deposito : 27 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo