Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 05/03/2026, n. 4165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4165 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04165/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15279/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15279 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Sirti Telco Infrastructures S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Clarizia, Andrea Gemma, Mario Pagliarulo, Chiara Adele Pero, Pier Paolo Nocito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Infratel Italia – Infrastrutture e Telecomunicazioni per L’Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Filippo Brunetti, Alfredo Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Invitalia –Agenzia Nazionale per L'Attrazione degli Investimenti e Lo Sviluppo D'Impresa, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Eds Infrastrutture S.p.A., Gheco Costruzioni Generali S.r.l., Inpower Group S.C.P.A., Soleto S.p.A., Lico Santo S.r.l., I.M.B.I. S.r.l., Exi S.r.l., Fp Ingegneria S.r.l., Sinergica S.r.l., Aon S.r.l., rappresentate e difese dall'avvocato Ugo Luca Savio De Luca, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Federico Rosazza 32;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota prot. 59178 del 14.11.2025, comunicata alla ricorrente a mezzo PEC in data 2.12.2025, con la quale Invitalia ha negato l'accesso all'offerta tecnica del RTI aggiudicatario composto da EDS Infrastrutture S.p.A. (mandataria), Lico Santo S.r.l., Gheco Costruzioni Generali S.r.l., Imbi S.r.l., Exi S.r.l., Inpower Group consorzio stabile Scpa, Soleto S.p.a. (mandanti), nonché in costituendo RTP con Aon S.r.l., Exi S.r.l., FP Ingegneria S.r.l., Sinergica S.r.l., nell'ambito della procedura di gara per “l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione del piano operativo per il rafforzamento delle reti di backhaul nelle aree bianche sul territorio italiano”, CIG B797A2D86D;
e per l'accertamento
del diritto della società Sirti Telco Infrastructures S.p.A., a ottenere l'esibizione in versione integrale dell'offerta tecnica, e di tutti i relativi allegati, presentata dal R.T.I. aggiudicatario;
nonché per la condanna dell'Amministrazione resistente a esibire i suddetti documenti entro un termine perentorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 116, comma 4, c.p.a.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SI EL INFRASTRUCTURES S.P.A. il 13\2\2026 :
PER L’ANNULLAMENTO, CON I PRESENTI MOTIVI AGGIUNTI
- del provvedimento prot. 6170 del 5.2.2025, notificato in pari data, con il quale Infratel Italia S.p.A. si è rideterminata in autotutela negando parzialmente l’accesso all’offerta tecnica del RTI aggiudicatario composto da EDS Infrastrutture S.p.A. (mandataria), Lico Santo S.r.l., Gheco Costruzioni Generali S.r.l., Imbi S.r.l., Exi S.r.l., Inpower Group consorzio stabile Scpa, Soleto S.p.a. (mandanti), nonché in costituendo RTP con Aon S.r.l., Exi S.r.l., FP Ingegneria S.r.l., Sinergica S.r.l., nell’ambito della procedura di gara per “l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione del piano operativo per il rafforzamento delle reti di backhaul nelle aree bianche sul territorio italiano”, CIG B797A2D86D.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Eds Infrastrutture S.p.A. e di Gheco Costruzioni Generali S.r.l. e di Inpower Group S.C.P.A. e di Soleto S.p.A. e di Lico Santo S.r.l. e di I.M.B.I. S.r.l. e di Exi S.r.l. e di Fp Ingegneria S.r.l. e di Sinergica S.r.l. e di Aon S.r.l. e di Infratel Italia – Infrastrutture e Telecomunicazioni per l’Italia S.p.A. e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la Trasformazione Digitale e di Invitalia Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. PE AU;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Premette il RTI ricorrente di avere partecipato alla procedura aperta di gara, pubblicata sulla G.U.R.I n. 131/2025 in data 11.7.2025, per “ l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione del piano operativo per il rafforzamento delle reti di backhaul nelle aree bianche sul territorio italiano ”.
Nella predetta gara, il RTI ricorrente si classificava secondo in graduatoria con il punteggio di 70,89 punti, e il RTI EDS Infrastrutture S.p.A., odierno controinteressato, si collocava al primo posto, con il punteggio complessivo di 84,20 punti.
A seguito delle attività istruttorie preliminari all’aggiudicazione e prodromiche alla predisposizione dell’accesso nell’ambito degli incombenti istruttori relativi all’accesso agli atti automatico ai sensi degli articoli 35 e 36 del D.lgs. n. 36/2023, il RUP accoglieva l’opposizione all’accesso formulata dal RTI aggiudicatario in relazione all’Offerta tecnica e ai due allegati “Allegato Offerta Curricula” e “Allegato CV.Zip” con nota prot. 59178 del 14.11.2025, comunicata a mezzo PEC in data 2.12.2025.
Con ricorso introduttivo, depositato in data 12 dicembre 2025, l’RTI ricorrente ha impugnato il predetto provvedimento, chiedendo l’ostensione integrale di tutta la documentazione inerente all’offerta tecnica del RTI aggiudicatario.
In seguito alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, Infratel Italia con comunicazione prot. n. 66095 del 19.12.2025 si è rideterminata in autotutela disponendo una nuova istruttoria e valutazione delle istanze di oscuramento delle offerte.
2. All’esito dell’attività di valutazione, Infratel con provvedimento prot. 6170 del 5.2.2026 ha disposto, per quanto qui interessa, l’ostensione
- dell’offerta tecnica di EDS “ oscurata nelle parti indicate nel paragrafo 4.A ” del provvedimento medesimo, confermando l’oscuramento integrale di oltre 24 pagine dell’offerta tecnica di EDS, nonché l’oscuramento parziale di ulteriori 18 pagine, in quanto contenenti dati e informazioni riservati e/o costituenti segreto tecnico e commerciale;
- dei “ CV oscurati nelle parti sensibili contenenti dati anagrafici ”, ovverosia i nominativi degli ingegneri componenti il “team di progettazione” di cui al criterio di valutazione P.1.
L’RTI ricorrente ha pertanto provveduto ad impugnare anche il predetto ultimo provvedimento, chiedendone l’annullamento sulla base dei seguenti motivi:
- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 35 E 36 DEL D.LGS. N. 36/2023. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 22 SS. DELLA L. N. 241/1990. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 24, 97 E 113 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. ECCESSO DI POTERE SUB SPECIE DI IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA. VIOLAZIONE DI OGNI PRINCIPIO IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.
- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 35 E 36 DEL D.LGS. N. 36/2023. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 22 SS. DELLA L. N. 241/1990. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 60, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 196/2003. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. ECCESSO DI POTERE SUB SPECIE DI IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA. VIOLAZIONE DI OGNI PRINCIPIO IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.
4. Alla camera di consiglio del 25 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Preliminarmente va dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse con riferimento al primo provvedimento di oscuramento dell’offerta, essendo stata questo superato dal successivo provvedimento di accoglimento parziale dell’istanza di parte ricorrente.
6. Nel merito, con il ricorso per motivi aggiunti, il RTI ricorrente chiede, in sintesi, che venga accordata prevalenza al suo diritto di difesa e gli venga concessa l’ostensione integrale dell’offerta tecnica, priva di oscuramento, nonché dei nominativi e dei curricula dei componenti del team di progettazione, i quali erano oggetto di valutazione e attribuzione di punteggio premiale.
7. Giova premettere che la disposizione di cui all’art. 36, c. 2, del codice, secondo cui «Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate» , va coordinata con l’art. 35, c. 4, del codice, che limita il diritto di accesso «alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico» e che, a sua volta, recede qualora si verifichino i presupposti di cui all’art. 35, c. 5, cioè se l’accesso è «indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara» (per una ricostruzione del rapporto tra le tre disposizioni in termini di “regola”, “eccezione” e “eccezione all’eccezione” cfr. questo T.a.r. Roma, III- ter , 30 gennaio 2025, n. 2051).
La verifica che si impone preliminarmente alla stazione appaltante ha, quindi, ad oggetto l’esistenza o meno di «segreti tecnici e commerciali» , perché in assenza di questi la regola, cioè l’accessibilità totale alle informazioni contenute (anche) nell’offerta tecnica, non incontra alcun limite.
7.1. La definizione di “segreto” è data dall’art. 98 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, secondo cui «Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete» .
Il giudice amministrativo ha chiarito che ciò che è sottratto all’accesso è «quella parte dell’offerta strettamente afferente al ‘Know how’ del singolo concorrente, costituito dalle competenze e dalle esperienze maturate nel tempo che consentono, al concorrente medesimo, di essere altamente competitivo nel mercato di riferimento» (Cons. Stato, V, 18 settembre 2023, n. 8382), precisando che «La particolare voluntas legis, consona al particolare contesto concorrenziale, è, dunque, di escludere dall’ostensibilità propria degli atti di gara quella parte dell’offerta o delle giustificazioni della anomalia che riguardano le specifiche e riservate capacità tecnico-industriali o in genere gestionali proprie dell’impresa in gara (il know how), vale a dire l’insieme del “saper fare” e delle competenze ed esperienze, originali e tendenzialmente riservate, maturate ed acquisite nell’esercizio professionale dell’attività industriale e commerciale e che concorre a definire e qualificare la specifica competitività dell’impresa nel mercato aperto alla concorrenza. Si tratta, del resto, di beni essenziali per lo sviluppo e per la stessa competizione qualitativa, che sono prodotto patrimoniale della capacità ideativa o acquisitiva della singola impresa e cui l’ordinamento, ai fini della corretta esplicazione della concorrenza, offre tutela di loro in quanto segreti commerciali: cfr. artt. 98 e 99 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale)» (Cons. Stato, V, 1° luglio 2020, n. 4220).
La nozione di “segreto” si è, di recente, arricchita delle riflessioni del giudice europeo, adito con domanda pregiudiziale proprio dal giudice amministrativo italiano al fine di pronunciarsi sulla compatibilità con il diritto unionale di una previsione – come quella contenuta nell’art. 53, c. 6, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – che, in caso di contrapposizione tra esigenze di tutela del segreto e quelle di difesa in giudizio, propende senz’altro per la prevalenza di queste ultime.
La Corte di giustizia dell’Unione europea ha notato, richiamando anche la propria precedente sentenza del 17 novembre 2022, AN OL e a. (C-54/21, EU:C:2022:888), che «Le norme dell’Unione in materia di appalti pubblici mirano principalmente a garantire l’esistenza di una concorrenza non falsata e (…), per conseguire tale obiettivo, è necessario che le amministrazioni aggiudicatici non divulghino informazioni relative a procedure di aggiudicazione di appalti pubblici il cui contenuto potrebbe essere utilizzato per falsare la concorrenza sia in una procedura di aggiudicazione in corso, sia in procedure di aggiudicazione successive. Poiché le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici sono fondate su un rapporto di fiducia tra le amministrazioni aggiudicatici e gli operatori economici, questi ultimi devono poter comunicare alle amministrazioni aggiudicatrici qualsiasi informazione utile nell’ambito di una procedura siffatta, senza temere che esse rivelino a terzi elementi di informazione la cui divulgazione potrebbe recare pregiudizio a tali operatori (sentenze del 14 febbraio 2008, Varec, C-450/06, EU:C:2008:91, punti da 34 a 36, e del 7 settembre 2021, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, C-927/19, EU:C:2021:700, punto 115)» e che «Del pari, se è vero che l’articolo 55, paragrafo 2, della direttiva 2014/24 consente espressamente a ogni offerente che abbia presentato un’offerta ammissibile di richiedere all’amministrazione aggiudicatrice che gli siano comunicati i motivi del rigetto della sua offerta, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta selezionata e il nome dell’aggiudicatario, tuttavia il paragrafo 3 di tale articolo prevede che l’amministrazione aggiudicatrice possa decidere di non divulgare talune di dette informazioni, qualora la loro diffusione ostacoli l’applicazione della legge o sia contraria all’interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di un operatore economico oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale» (Corte di giustizia dell’Unione europea, sezione IX, ordinanza 10 giugno 2025, C-686/24, Nidec Asi s.p.a., Ceisis s.p.a. Sistemi Impiantistici Integrati). Secondo il giudice europeo, quindi, la tutela della concorrenza passa anche attraverso un’adeguata protezione del patrimonio informativo aziendale, in diretta applicazione del principio sancito dall’art. 21 della direttiva 2014/24/UE, che ne propugna una nozione ampia, estendendola a tutte le «…informazioni comunicate dagli operatori economici e da essi considerate riservate, compresi anche, ma non esclusivamente, segreti tecnici o commerciali, nonché gli aspetti riservati delle offerte» . In ciò si registra una significativa convergenza con gli approdi della giurisprudenza civile interna nella materia degli atti di concorrenza sleale di cui all’art. 2598 c.c., che ne ravvisa gli estremi anche nella divulgazione di informazioni riservate prive di alcuno dei requisiti previsti dall’art. 98 del d.lgs. 30/2005 (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 1, ord. 3 febbraio 2022, n. 3454 , e Cass. civ. Sez. I, 12 luglio 2019, n. 18772).
7.2. Quanto alla prova del segreto, l’art. 35, c. 4, lett. a), del d.lgs. 36/2023 – come già facevano gli artt. 53, c. 5, lett. a), del d.lgs. 50/2016 e 13, c. 5, lett. a), del d.lgs. 163/2006 – richiede una «motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente» . È stato, però, anche osservato che «Nelle fattispecie […] in cui la griglia di valutazione predisposta dalla stazione appaltante ai fini dell’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa esalta, in termini di premialità, le abilità organizzative, gestionali e informatiche dei concorrenti, promuovendo un confronto sulla qualità dei progetti e l’originalità delle soluzioni proposte e richiedendo, quindi, agli operatori economici partecipanti un evidente sforzo inventivo e la correlata attività di investimento necessario a realizzarlo, la prova circa l’esistenza del segreto, almeno in quella parte dell’offerta tecnica in cui vengono illustrati gli aspetti più direttamente espressivi dell’identità dell’impresa, può ritenersi “alleggerita”, in quanto la partecipazione ad una procedura così impostata sollecita, inevitabilmente, in ogni partecipante la proposta di modelli rappresentativi del suo peculiare know-how» (T.a.r. Roma, I-quater, 26 febbraio 2024, n. 3811) e che, più in generale, occorre aver riguardo all’ «oggetto della gara» – e, quindi, delle varie parti dell’offerta – «al fine di evitare anche il rischio anche solo potenziale che la domanda di accesso (lungi dal mirare all’effettivo perseguimento di finalità defensionali), risulti piuttosto finalizzata al solo scopo di acquisire per tale via informazioni commerciali di carattere riservato, al di là di un qualunque ed effettivo interesse alla comparazione fra la propria offerta tecnica e quella dei concorrenti la cui offerta costituisce oggetto di domanda ostensiva» (Cons. Stato, V, 20 settembre 2016, n. 3909).
Rileva ulteriormente il Collegio che “La dichiarazione motivata e comprovata circa l'esistenza di un segreto commerciale deve fare riferimento agli specifici caratteri di cui all'art. 98, d.lg. 10 febbraio 2005, n. 30 (codice della proprietà industriale), il quale richiede che le informazioni aziendali e commerciali ed esperienze sulle applicazioni tecnico - industriali rispondano a requisiti di segretezza e rilevanza economica e siano soggette, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate, non potendo l'operatore limitarsi a una mera indimostrata affermazione tesa a ricomprendere certe informazioni nel patrimonio aziendale o nella peculiarità dell'offerta” (Consiglio di Stato sez. V, 23/10/2025, n.8231).
Più in particolare il Consiglio di Stato, con riferimento ai limiti all’ostensione dell’offerta tecnica di gara, ha affermato che “Ai fini della limitazione del diritto di accesso agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria, non è sufficiente l'affermazione che questi ultimi attengono al proprio know how; infatti, onde perseguire un punto di equilibrio tra esigenze di riservatezza e trasparenza nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica, l'ostensione può essere negata solo laddove sussista un'informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva; in difetto di tali presupposti, la trasparenza delle gare pubbliche è principio prevalente rispetto al know how dei singoli concorrenti; pertanto, è necessario, ai fini della tutela dei propri segreti tecnici e commerciali e/o del proprio know how, che l'operatore economico, consapevole che la partecipazione ad una procedura di evidenza pubblica lo espone ad esigenze di trasparenza, sia in grado di individuare in modo chiaro e specifico, quantomeno tramite l'indicazione dell'oggetto, della funzione e del collegato vantaggio competitivo o tecnologico, la particolare competenza/ conoscenza/ esperienza/procedura, sviluppata ed usata nell'esercizio della sua attività professionale, che intende mantenere riservata, in quanto idonea a garantirne il suo successo e la sua competitività nel mercato di riferimento. Laddove l'allegazione sul punto sia del tutto lacunosa, generica e carente, non consentendo neppure di verificare se l'elemento in esame presenti effettivamente i caratteri di cui all'art. 98, d.lg. n. 30 del 2025 (e, cioè, se sia effettivamente segreto o, al contrario già noto e generalmente accessibile agli operatori del settore, se abbia un valore economico e se sia sottoposto a misure di protezione adeguate), la riservatezza non è configurabile e necessariamente prevale il diritto di difesa del controinteressato, ferma restando la persistente tutela, tramite gli strumenti appropriati (quali, ad esempio, l'art. 2598 c.c.), in caso di un uso improprio, da parte degli altri partecipanti alla procedura, delle informazioni acquisite relativamente all'organizzazione del proprio concorrente” ( Consiglio di Stato sez. V, 17/07/2025, n.6280).
D’altra parte va anche rilevato che la verifica della stretta indispensabilità dell’accesso difensivo è logicamente successiva a quella sulla presenza o meno di un segreto tecnico o commerciale da tutelare, perché è evidente che, in assenza dello stesso, si rispande la regola generale della completa accessibilità degli atti di gara da parte dei partecipanti alla stessa.
8. Ciò premesso l’istanza deve essere parzialmente accolta nei termini che seguono.
8.1. Con riferimento al “ Criterio P.1. Qualità del team di progettazione ”, al Criterio E.4 "Numero squadre operative e composizione del team di esecuzione, ai curriculum vitae (“Allegato Offerta Curricula” e “Allegato CV.Zip non firmati”) e ai nominativi degli ingegneri componenti il “team di progettazione”, si rileva come gli stessi siano necessari per l’esercizio delle prerogative difensive della ricorrente con riferimento alla verifica sia ai fini della sussistenza dei requisiti di ordine speciale di cui agli artt. 12 e 13 del Disciplinare, sia in quanto elemento di valutazione dell’offerta tecnica, attributiva di un massimo di 5 punti.
Trattandosi, peraltro, di un criterio di valutazione attributivo di un massimo di 15 punti, la piena ostensione dell'organigramma e del dettaglio territoriale risulta strettamente indispensabile per consentire alla ricorrente la verifica dei punteggi assegnati e il pieno esercizio del diritto di difesa.
Né tali atti rientrano nelle categorie di atti assolutamente non ostensibili, essendosi la controinteressata limitata a prospettare la mera possibilità di atti di storno di dipendenti e di contromisure commerciali mirate non ostative al diritto di accesso difensivo, non rientrando nell’ambito della nozione di know-how o di segreti tecnici e commerciali.
Né appare sufficiente il mero oscuramento dei nominativi, posto che lo stesso non potrebbe comunque consentire l’effettuazione di una verifica sulla veridicità di tali dati.
8.2. Parimenti l’istanza va accolta con riferimento ai - paragrafi 3.1.1 – relativi alla “ Struttura organizzativa e flussi interni ”, 3.1.2 “Integrazione tra strumenti e risorse ” e 3.2. “ Dimensionamento delle FTE del RTP ”.
A sostegno dell’oscuramento viene infatti posta genericamente la sussistenza di dati relativi alla governance ingegneristica e al dimensionamento del RTP, dati, attinenti alla mera organizzazione dell’impresa (in quanto tale attributiva di punteggio) non rientranti nella nozione di know-how o di segreti commerciali, la cui ostensione si rende necessaria per la verifica del punteggio dell’aggiudicataria e conseguentemente per l’esercizio delle prerogative difensive della ricorrente.
Rileva inoltre il Collegio, con riferimento agli ultimi due punti, che la controinteressata sapeva che, partecipando alla gara, una parte della competizione tecnica si sarebbe svolta sul proprio modello organizzativo, essendo proprio il modello gestionale ad essere oggetto di valutazione e premio in termini di punteggio.
8.3. Il ricorso va, invece, rigettato
- con riferimento al “Criterio P.2. Qualità ed efficienza degli strumenti di progettazione ”, limitatamente al Processo di georeferenziazione, avendo l’amministrazione ampiamente e correttamente motivato in merito alla natura di know-how delle informazioni ivi presenti, descrivendo tale paragrafo dell’offerta tecnica specifiche funzionali di algoritmi e procedimenti proprietari, non ostensibili in quanto contenenti “ tecniche e metodi di progettazione impiegati, strumenti specifici utilizzati, tecnologie di rilievo adottate nell’esecuzione delle lavorazioni e gli strumenti informatici utilizzati per la progettazione ” idonee a disvelare “ Il segreto tecnico [che] deriverebbe dalla struttura del data base, dai vincoli di integrità referenziale impostati nei campi predefiniti, ma soprattutto dal codice delle macro e degli script di sincronizzazione “on time” da considerare informazioni riservate; il valore economico deriverebbe dalle ottimizzazioni delle attività di data entry in termini temporali del tool descritto e conseguente risparmio in termini di costi. Tutto questo rappresenterebbe un segreto di fabbrica dell’ufficio di progettazione. Ancora più critica è la descrizione del tool dedicato alla progettazione della rete FTTH (Fiber-tothe- Home). L'offerta cita funzionalità avanzate come l'autocorrezione intelligente dei cavi e la generazione automatica di etichette e sinottici.
- con riferimento al “ Paragrafo 5 - Soluzioni innovative extra-bando ”, essendo anche in tale ipotesi il diniego di accesso motivato in ragione della sussistenza di algoritmi proprietari e alla circostanza che le soluzioni non erano previste nel bando come oggetto di attribuzione di punteggio, facendo riferimento la motivazione del provvedimento gravato ad “ Algoritmi Proprietari: algoritmo per l’ingegneria di rete (…) il paragrafo 5.2.8 descrive come i dati raccolti dal tool di rilievo confluiscono direttamente nel tool di progettazione. Questa continuità digitale (data pipeline) è un segreto industriale che definisce l'architettura IT dell'azienda. La conoscenza di come i dati vengono trasformati e migrati tra i due ambienti consentirebbe a terzi di ricostruire l'intero ciclo produttivo digitale dell'RTP. Tutte queste informazioni verrebbero quindi a costituire un database di know-how commerciale che non può essere condiviso con altri competitor. (…). Soluzioni innovative per l'efficientamento della progettazione. Il concorrente mantiene l’oscuramento totale del paragrafo 5 (pagine da 25 fino a 29) che contiene soluzioni innovative per l'efficientamento della progettazione. In particolare, questa sezione contiene la descrizione dei tool per il rilievo e la gestione dei dati e la gestione della progettazione; questa parte contiene specifiche funzionali e notizie sull'integrazione e la sinergia dei tool presenti in azienda considerati meritevoli di oscuramento ” (p. 17 provvedimento impugnato).
- con riferimento al criterio E.1 “ Soluzioni innovative per l'efficientamento della progettazione ”, in relazione " Tracciabilità e monitoraggio in tempo reale " e " Collaudo intelligente " facendosi nel caso riferimento a tool customizzati , rientranti nella definizione di know how e di competenze originali industriali, contenendo tale sezione la “ descrizione dei tool per il rilievo e la gestione dei dati e la gestione della progettazione; questa parte contiene specifiche funzionali e notizie sull'integrazione e la sinergia dei tool presenti in azienda customizzate ”;
- con riferimento al criterio “ E.2. Modalità implementative del sistema di monitoraggio da remoto di cantieri di cui al capitolato di gara” ed essendo l’oscuramento giustificato dalla sussistenza di una architettura digitale proprietaria, ed essendo in ogni caso l’oscuramento limitato (come nel riferimento al criterio precedente) esclusivamente alle specifiche funzionali, al codice e all'architettura di integrazione dei tool customizzati, restando comunque intangibile il diritto di Sirti di conoscere la macro-descrizione narrativa di tali sistemi.
8.4. Per le ragioni sin qui esposte, il Collegio accoglie in parte il ricorso per motivi aggiunti e, per l'effetto, ordina alle amministrazioni intimate l'ostensione documentale di cui in motivazione, nei termini indicati in dispositivo.
9. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite, attesa la parziale soccombenza della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:
i) dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso principale;
ii) accoglie in parte il ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, dispone che le amministrazioni intimate provvedano all’ostensione dei soli documenti indicati in motivazione, entro il termine di giorni 30 (trenta) decorrente dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa, della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN LE, Presidente
PE AU, Primo Referendario, Estensore
Giulia La Malfa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PE AU | AN LE |
IL SEGRETARIO