TAR Roma, sez. IV, sentenza 05/03/2026, n. 4165
TAR
Sentenza 5 marzo 2026

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  • Accolto
    Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 36/2023 e artt. 22 ss. della L. n. 241/1990

    Il Collegio ha ritenuto che, con riferimento al Criterio P.1 (Qualità del team di progettazione) e ai paragrafi 3.1.1, 3.1.2 e 3.2 relativi alla struttura organizzativa e ai flussi interni, l'ostensione è necessaria per l'esercizio del diritto di difesa della ricorrente, poiché tali dati sono strettamente indispensabili per la verifica dei punteggi assegnati e non rientrano nella nozione di know-how o segreti commerciali.

  • Accolto
    Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 36/2023 e artt. 22 ss. della L. n. 241/1990 e art. 60, comma 1, del D.lgs. n. 196/2003

    Il Collegio ha ritenuto che, con riferimento ai paragrafi 3.1.1, 3.1.2 e 3.2 relativi alla struttura organizzativa e ai flussi interni, l'ostensione è necessaria per l'esercizio del diritto di difesa della ricorrente, poiché tali dati sono strettamente indispensabili per la verifica dei punteggi assegnati e non rientrano nella nozione di know-how o segreti commerciali. La controinteressata non ha dimostrato che tali informazioni costituiscano segreti tecnici o commerciali.

  • Accolto
    Diritto di difesa e necessità di verifica dei punteggi assegnati

    Il Collegio ha ritenuto che i curricula e i nominativi degli ingegneri componenti il "team di progettazione" sono necessari per l'esercizio delle prerogative difensive della ricorrente, sia per la verifica dei requisiti speciali sia come elemento di valutazione dell'offerta tecnica. La piena ostensione è indispensabile per consentire alla ricorrente la verifica dei punteggi assegnati e il pieno esercizio del diritto di difesa. Tali atti non rientrano tra quelli assolutamente non ostensibili e la controinteressata non ha fornito motivazioni sufficienti a giustificare l'oscuramento.

  • Rigettato
    Know-how e segreti tecnici e commerciali

    Il Collegio ha ritenuto che l'amministrazione ha correttamente motivato in merito alla natura di know-how delle informazioni relative al processo di georeferenziazione, descrivendo specifiche funzionali di algoritmi e procedimenti proprietari non ostensibili in quanto contenenti segreti tecnici e commerciali idonei a disvelare il know-how dell'ufficio di progettazione.

  • Rigettato
    Algoritmi proprietari e segreto industriale

    Il Collegio ha ritenuto che il diniego di accesso per il paragrafo 5 è motivato dalla sussistenza di algoritmi proprietari e dalla circostanza che le soluzioni non erano previste nel bando come oggetto di attribuzione di punteggio. Le informazioni contenute in tale sezione sono considerate segreto industriale e know-how commerciale.

  • Rigettato
    Tool customizzati e know how

    Il Collegio ha ritenuto che le sezioni relative a "Tracciabilità e monitoraggio in tempo reale" e "Collaudo intelligente" contengono tool customizzati rientranti nella definizione di know how e di competenze originali industriali, la cui ostensione è negata in quanto contiene specifiche funzionali e notizie sull'integrazione e sinergia dei tool aziendali.

  • Rigettato
    Architettura digitale proprietaria e tool customizzati

    Il Collegio ha ritenuto che l'oscuramento è giustificato dalla sussistenza di una architettura digitale proprietaria e da tool customizzati. L'oscuramento è limitato alle specifiche funzionali, al codice e all'architettura di integrazione dei tool customizzati, mentre la macro-descrizione narrativa di tali sistemi rimane ostensibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. IV, sentenza 05/03/2026, n. 4165
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 4165
    Data del deposito : 5 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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