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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 08/11/2025, n. 1902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1902 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4955/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile
in persona di giudice monocratico, dott. Gaetano Negro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
EX ART. 281 SEXIES COMMA 3 CPC
nel giudizio iscritto al n. R.G. 4955/2017 e vertente
tra
(C.F.: – P. IVA: ), ex Parte_1 CodiceFiscale_1 P.IVA_1
lege domiciliato presso il domicilio digitale dell'Avv. Saverio Simonelli che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
opponente
e
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Latina, Piazza Roma n. 4, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
pagina 1 di 10 Ibello che la rappresenta e difende come da procura in atti
opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive della udienza del 22.10.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, Parte_1
citava in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la al fine di ottenere la
[...] CP_1
revoca del decreto ingiuntivo n. 1202/2017 emesso dal Tribunale di Latina il 13.6.2017, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 37.964,57 (oltre interessi legali e spese di lite), quale corrispettivo dovuto per la fornitura di prodotti florovivaistici.
A sostegno dell'opposizione il ccepiva, in rito, l'incompetenza territoriale del Parte_1
giudice adito e, nel merito, il difetto di prova del credito in quanto basato su fattura unilaterale. Infine, eccepiva l'inadempimento ex art. 1460 c.c. della prestazione dell'opposta per aver fornito un prodotto vivaistico viziato in quanto eccessivamente sensibile a un patogeno fungino. Sulla scorta di tali motivazioni, insisteva per la revoca del decreto ingiuntivo e formulava domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni subiti a causa della ricezione di un prodotto viziato, nonché del danno all'immagine conseguentemente subito dalla sua ditta.
pagina 2 di 10 Costituitasi in giudizio, la contestava i rilievi attorei svolgendo analitiche CP_1
controdeduzioni e insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo e il rigetto delle domande riconvenzionali.
La causa, accolta la richiesta ex art. 648 c.p.c., veniva istruita con prove documentali e trattenuta in decisione in data 11.7.2025 a norma dell'art. 281 sexies, comma 3 c.p.c.
L'opposizione è in parte fondata e deve essere accolta solo nei limiti di cui alla seguente motivazione.
Preliminarmente, in rito, deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente.
Invero, trattandosi di un'obbligazione pecuniaria, si è in presenza di una obbligazione c.d.
portable, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 1182 c.c., deve essere adempiuta al domicilio che il creditore aveva al tempo della scadenza dell'obbligazione, circostanza che radica la competenza territoriale del Tribunale di Latina.
Sulla sopravvenuta richiesta di sospensione del processo in attesa di delibazione di domanda di esdebitazione presso altro Tribunale, essa appare infondata sia perché non documentata sia perché non necessaria (cfr. Cass civ. 18293/22).
Nel merito, giova considerare che in sede monitoria l'odierna opposta ha fondato la richiesta del decreto ingiuntivo sulla base di fatture commerciali, quale documentazione a sostegno pagina 3 di 10 della domanda.
A tal proposito, la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova da parte opposta (cfr. Cass. civ. n. 5915/2011).
In particolare, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto il quale, pur se formalmente convenuto,
viene ad assumere la posizione sostanziale di attore con conseguente onere di provare i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda. Per converso, sull'opponente, che viene ad assumere la posizione di convenuto in senso sostanziale, graverà lo speculare onere di provare i fatti estintivi, modificativi e impeditivi della domanda ai sensi dell'art. 2697 c.c.
(Cass. civ. n. 1741/2010).
Ebbene, nel caso di specie, appare incontestato il rapporto contrattuale tra le parti: parte opposta ha invero allegato i documenti di trasporto dei prodotti recanti la sottoscrizione dell'opponente, rispetto ai quali quest'ultimo non ha mosso alcuna contestazione.
D'altronde, le stesse eccezioni attoree sui vizi della fornitura appaiono incompatibili con ogni contestazione sulla sussistenza del rapporto contrattuale o della sua esecuzione.
Il rapporto contrattuale tra le parti risulta pertanto provato quale fatto costitutivo del credito azionato dalla in sede monitoria. CP_1
Parte opponente ha tuttavia eccepito la non debenza delle somme azionate attraverso l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. per avere l'odierna opposta fornito una varietà di “melone eccelso” viziato in quanto eccessivamente sensibile all'attacco dell'oidio,
patogeno fungino che avrebbe compromesso la resa agricola.
pagina 4 di 10 Sul punto, è bene evidenziare che in effetti la parte chiamata ad adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali ben può eccepire in via di propria autotutela, a paralisi della pretesa avversaria, l'inadempimento ovvero il non perfetto adempimento della controprestazione, anche consistente nell'aver consegnato merce inutilizzabile perché
viziata (cfr. Cass. Civ. n. 9517/2002: «la parte evocata in giudizio per il pagamento di una
prestazione rivelatasi inadeguata può non solo formulare le domande a essa consentite
dall'ordinamento in relazione al particolare contratto stipulato (ad esempio, la risoluzione del
contratto o la riduzione del prezzo nella compravendita), ma anche limitarsi a eccepire – nel
legittimo esercizio del potere di autotutela che l'art. 1460 cod. civ. espressamente attribuisce
al fine di paralizzare la pretesa avversaria chiedendone il rigetto – l'inadempimento o
l'imperfetto adempimento dell'obbligazione assunta da controparte, in qualunque delle
configurazioni che questo può assumere, in esse compreso, quindi, il fatto che il bene
consegnato in esecuzione del contratto risulti affetto da vizi o mancante di qualità
essenziali»).
Tuttavia, come noto, l'exceptio non adimpleti contractus di cui all'art. 1460 c.c., per essere fondatamente esperita, deve essere necessariamente assistita da un comportamento all'insegna della buona fede oggettiva da parte di chi si rifiuta di adempiere. Invero,
secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale: «il compratore può sollevare l'eccezione di
inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., non solo quando venga completamente a
mancare la prestazione della controparte, ma anche nel caso in cui dall'inesatto
adempimento del venditore derivi l'inidoneità della cosa venduta all'uso cui è destinata,
purché il rifiuto di pagamento del prezzo risulti giustificato dall'oggettiva proporzione dei
rispettivi inadempimenti, riguardato con riferimento al complessivo equilibrio sinallagmatico
del contratto e all'obbligo di comportarsi secondo buona fede».
Tutto ciò premesso, va da sé che allora l'eccezione in discorso, per andare accolta, non può
pagina 5 di 10 prescindere dalla prova circa la sussistenza dei vizi lamentati sui beni compravenduti: onere della prova che è a carico del compratore (cfr. Cass. Sez. Un. n. 11748/2019).
In applicazione dei predetti principi generali, spetta all'acquirente dimostrare la sussistenza dei vizi nella merce fornita: prova che allo stato non è stata fornita con conseguente rigetto dell'eccezione ex art. 1460 c.c.
Sul tema la opponente ha prodotto una consulenza di parte che così rileva:
“Nel corso dell'accertamento sono risultate fondate le lamentele sollevate dalle aziende e
denunciate anche al vivaio da cui è arrivato il materiale vegetativo.
In particolare, emerge la presenza lungo le file di piante completamente differenti da quelle
delle altre file e comunque difformità varietale con porzioni alternate dell'una o dell'altra
tipologia.
Nel dettaglio, le porzioni contestate presentano meloni di forma variabile e non globosa
oppure con retatura irregolare (foto 6 - 7 - 8 e 12), come invece richiesto sul mercato;
molti
frutti appaiono inoltre spaccati mentre questo fenomeno non si riscontra in altre porzioni del
campo. Questo elemento segnala che il problema non è di natura tecnica, cioè originato
ad esempio in caso di errata gestione dell'irrigazione, in quanto in questo caso si sarebbe
riscontrato in maniera generalizzata su tutto l'impianto.
A tanto segue che la eccezione sollevata dall'opponente non è ai sensi degli artt. 1490 e
1495 c.c. perchè “in tema di garanzia per vizi della cosa venduta, il giudice, chiamato a
pronunciarsi su una domanda di accertamento dei vizi della cosa venduta, ha il compito di
qualificare d'ufficio l'azione proposta in termini di vendita di bene privo delle qualità essenziali
ovvero, sulla base delle circostanze acquisite al processo a tal fine rilevanti, di vendita di
"aliud pro alio", la quale dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione o di inadempimento ex pagina 6 di 10 art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizioni previsti dall'art. 1495 c.c” ( cfr
.Cass. civ.28069/21).
Cionondimeno quanto allegato dal ctp è stato contestato in fatto dalla opposta la quale dubita della riferibilità delle conclusioni tecniche del ctp, in ogni caso contestate nel merito,
al lotto di meloni oggetto di fornitura ( potrebbe l'opponente aver inserito ulteriori meloni nella coltivazione nel tempo acquistati da terzi).
Diviene allora dirimente ritagliare l'onere della prova nel caso di aliud pro alio.
Sostiene, sul punto, la Cassazione: “in tema di garanzia per vizi della cosa venduta, il giudice,
chiamato a pronunciarsi su una domanda di accertamento dei vizi della cosa venduta, ha il
compito di qualificare d'ufficio l'azione proposta in termini di vendita di bene privo delle
qualità essenziali ovvero, sulla base delle circostanze acquisite al processo a tal fine rilevanti,
di vendita di "aliud pro alio", la quale dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione o di
inadempimento ex art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizioni previsti
dall'art. 1495 c.c ( cfr. Cass. civ. 7557/17).
Orbene la ispezione compiuta dal c.t.p. nel caso dell'opponente ha avuto ad oggetto il riscontro (tra le vendite oggetto di monitorio) delle bolle di consegna del 29.5.2015 e del
9.6.2015 con esclusione delle altre e la analisi dei prodotti vivaistici dell'opposto assieme a quelli dell'azienda CH SS ( cfr. pag. 2 relazione tecnica di parte). A tanto consegue che la difesa della opposta doveva concentrarsi unicamente su questa contestazione, in quanto le altre sono estranee al monitorio. Alcuna difesa è stata compiuta dalla opposta sul tema- se non nella III memoria ex art. 183 comma 6 cpc, come tale irrimediabilmente tardiva.
pagina 7 di 10 A tanto consegue l'accoglimento della eccezione ex art. 1460 cc, per proporzionalità dei rispettivi inadempimenti con esclusivo riferimento alle bolle di consegna del 29.5.2015 e del
9.6.2015 (cfr. rispettivamente fatture n.467 del 30.5.2015 e 537 del 30.6.2015) per un totale di euro 10.966,62.
Venendo alla domanda riconvenzionale, essa appare fondata sulle valutazioni dei danni compiute dal ctp alle pagine 6 e seguenti.
Come detto, tali valutazioni sono viziate dall'aver incluso nell'ispezione terreni di terzi
(CH SS .- cfr. pag 1 della ctp) e per altro verso per aver ispezionato forniture di piantine in parte eccedenti le fatture oggetto di monitorio.
Orbene la descrizione del primo tipo di danno (decremento prezzo di uscita) appare privo di motivazione (cfr. pag. 6 ).
Con riferimento al secondo tipo di danno (onere rimodulazione prodotto – cfr. pag 6 ctp) la valutazione specifica per (euro 8.032,50) va, se ritenuta corretta, Parte_1
parametrata alle uniche fatture oggetto di monitorio.
Il costo, infine, della relazione agronomica (terzo tipo di danno) costituisce adempimento dell'onere della prova e come tale va parametrato sempre alle fatture oggetto di monitorio.
Tale conclusione sulla riconvenzionale avanzata è dovuta alla abdicazione\decadenza dalla prova testimoniale ammessa, situazione che non ha fatto luce sulle domande delle parti, tenuto conto del principio della decadenza dalla prova frazionata ( cfr. Cass. civ.
1926/21).
pagina 8 di 10 Il danno complessivo, dunque, alla luce di tutto il compendio probatorio acquisito, va parametrato unicamente alle uniche due fatture oggetto di monitorio oggetto di ispezione
(cfr. rispettivamente fatture n.467 del 30.5.2015 e 537 del 30.6.2015)e va quantificato ai sensi degli artt. 1226 – 1227 comma 1 c.c. in euro 500 omnicomprensive.
Ai predetti rilievi segue l'accoglimento parziale dell'opposizione e l'accoglimento fortemente ridimensionato, in considerazione del deficit probatorio avversario, e in misura solo equitativa,
della domanda riconvenzionale dell'opponente.
Le spese di lite, rapportate al decisum e liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, seguono il criterio della compensazione delle spese di lite per 1\3 e della soccombenza prevalente dell'opponente per il resto e si ispirano ai valori medi dello scaglione di riferimento (scaglione da euro 26.001
a 52.000), tranne la fase istruttoria da liquidare in misura inferiore perché non tenuta per scelta\colpa delle parti e concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
• ACCOGLIE IN PARTE l'opposizione e, per l'effetto, ridetermina in euro 26.997,95 il pagina 9 di 10 decreto ingiuntivo n. 1202/2017 emesso dal Tribunale di Latina il 13.6.2017,
dichiarandolo definitivamente esecutivo;
• ACCOGLIE IN PARTE la domanda riconvenzionale dell'opponente che quantifica in complessivi euro 500;
• Condanna parte opponente a rifondere i 2/3 delle spese processuali in favore della opposta che si liquidano in un totale di euro 4.335,50 per compensi, oltre accessori di legge, con compensazione della sorte residua.
Così deciso in Latina, in data 08.11.2025
Il Giudice
Dott. Gaetano Negro
Sentenza resa ex articolo 281 sexies comma 3 c.p.c. alla scadenza dei termini previsti dalla novella con decorrenza dal 11.7.2025 ( cfr. relativa ordinanza)
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile
in persona di giudice monocratico, dott. Gaetano Negro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
EX ART. 281 SEXIES COMMA 3 CPC
nel giudizio iscritto al n. R.G. 4955/2017 e vertente
tra
(C.F.: – P. IVA: ), ex Parte_1 CodiceFiscale_1 P.IVA_1
lege domiciliato presso il domicilio digitale dell'Avv. Saverio Simonelli che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
opponente
e
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Latina, Piazza Roma n. 4, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
pagina 1 di 10 Ibello che la rappresenta e difende come da procura in atti
opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive della udienza del 22.10.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, Parte_1
citava in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la al fine di ottenere la
[...] CP_1
revoca del decreto ingiuntivo n. 1202/2017 emesso dal Tribunale di Latina il 13.6.2017, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 37.964,57 (oltre interessi legali e spese di lite), quale corrispettivo dovuto per la fornitura di prodotti florovivaistici.
A sostegno dell'opposizione il ccepiva, in rito, l'incompetenza territoriale del Parte_1
giudice adito e, nel merito, il difetto di prova del credito in quanto basato su fattura unilaterale. Infine, eccepiva l'inadempimento ex art. 1460 c.c. della prestazione dell'opposta per aver fornito un prodotto vivaistico viziato in quanto eccessivamente sensibile a un patogeno fungino. Sulla scorta di tali motivazioni, insisteva per la revoca del decreto ingiuntivo e formulava domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni subiti a causa della ricezione di un prodotto viziato, nonché del danno all'immagine conseguentemente subito dalla sua ditta.
pagina 2 di 10 Costituitasi in giudizio, la contestava i rilievi attorei svolgendo analitiche CP_1
controdeduzioni e insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo e il rigetto delle domande riconvenzionali.
La causa, accolta la richiesta ex art. 648 c.p.c., veniva istruita con prove documentali e trattenuta in decisione in data 11.7.2025 a norma dell'art. 281 sexies, comma 3 c.p.c.
L'opposizione è in parte fondata e deve essere accolta solo nei limiti di cui alla seguente motivazione.
Preliminarmente, in rito, deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente.
Invero, trattandosi di un'obbligazione pecuniaria, si è in presenza di una obbligazione c.d.
portable, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 1182 c.c., deve essere adempiuta al domicilio che il creditore aveva al tempo della scadenza dell'obbligazione, circostanza che radica la competenza territoriale del Tribunale di Latina.
Sulla sopravvenuta richiesta di sospensione del processo in attesa di delibazione di domanda di esdebitazione presso altro Tribunale, essa appare infondata sia perché non documentata sia perché non necessaria (cfr. Cass civ. 18293/22).
Nel merito, giova considerare che in sede monitoria l'odierna opposta ha fondato la richiesta del decreto ingiuntivo sulla base di fatture commerciali, quale documentazione a sostegno pagina 3 di 10 della domanda.
A tal proposito, la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova da parte opposta (cfr. Cass. civ. n. 5915/2011).
In particolare, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto il quale, pur se formalmente convenuto,
viene ad assumere la posizione sostanziale di attore con conseguente onere di provare i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda. Per converso, sull'opponente, che viene ad assumere la posizione di convenuto in senso sostanziale, graverà lo speculare onere di provare i fatti estintivi, modificativi e impeditivi della domanda ai sensi dell'art. 2697 c.c.
(Cass. civ. n. 1741/2010).
Ebbene, nel caso di specie, appare incontestato il rapporto contrattuale tra le parti: parte opposta ha invero allegato i documenti di trasporto dei prodotti recanti la sottoscrizione dell'opponente, rispetto ai quali quest'ultimo non ha mosso alcuna contestazione.
D'altronde, le stesse eccezioni attoree sui vizi della fornitura appaiono incompatibili con ogni contestazione sulla sussistenza del rapporto contrattuale o della sua esecuzione.
Il rapporto contrattuale tra le parti risulta pertanto provato quale fatto costitutivo del credito azionato dalla in sede monitoria. CP_1
Parte opponente ha tuttavia eccepito la non debenza delle somme azionate attraverso l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. per avere l'odierna opposta fornito una varietà di “melone eccelso” viziato in quanto eccessivamente sensibile all'attacco dell'oidio,
patogeno fungino che avrebbe compromesso la resa agricola.
pagina 4 di 10 Sul punto, è bene evidenziare che in effetti la parte chiamata ad adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali ben può eccepire in via di propria autotutela, a paralisi della pretesa avversaria, l'inadempimento ovvero il non perfetto adempimento della controprestazione, anche consistente nell'aver consegnato merce inutilizzabile perché
viziata (cfr. Cass. Civ. n. 9517/2002: «la parte evocata in giudizio per il pagamento di una
prestazione rivelatasi inadeguata può non solo formulare le domande a essa consentite
dall'ordinamento in relazione al particolare contratto stipulato (ad esempio, la risoluzione del
contratto o la riduzione del prezzo nella compravendita), ma anche limitarsi a eccepire – nel
legittimo esercizio del potere di autotutela che l'art. 1460 cod. civ. espressamente attribuisce
al fine di paralizzare la pretesa avversaria chiedendone il rigetto – l'inadempimento o
l'imperfetto adempimento dell'obbligazione assunta da controparte, in qualunque delle
configurazioni che questo può assumere, in esse compreso, quindi, il fatto che il bene
consegnato in esecuzione del contratto risulti affetto da vizi o mancante di qualità
essenziali»).
Tuttavia, come noto, l'exceptio non adimpleti contractus di cui all'art. 1460 c.c., per essere fondatamente esperita, deve essere necessariamente assistita da un comportamento all'insegna della buona fede oggettiva da parte di chi si rifiuta di adempiere. Invero,
secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale: «il compratore può sollevare l'eccezione di
inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., non solo quando venga completamente a
mancare la prestazione della controparte, ma anche nel caso in cui dall'inesatto
adempimento del venditore derivi l'inidoneità della cosa venduta all'uso cui è destinata,
purché il rifiuto di pagamento del prezzo risulti giustificato dall'oggettiva proporzione dei
rispettivi inadempimenti, riguardato con riferimento al complessivo equilibrio sinallagmatico
del contratto e all'obbligo di comportarsi secondo buona fede».
Tutto ciò premesso, va da sé che allora l'eccezione in discorso, per andare accolta, non può
pagina 5 di 10 prescindere dalla prova circa la sussistenza dei vizi lamentati sui beni compravenduti: onere della prova che è a carico del compratore (cfr. Cass. Sez. Un. n. 11748/2019).
In applicazione dei predetti principi generali, spetta all'acquirente dimostrare la sussistenza dei vizi nella merce fornita: prova che allo stato non è stata fornita con conseguente rigetto dell'eccezione ex art. 1460 c.c.
Sul tema la opponente ha prodotto una consulenza di parte che così rileva:
“Nel corso dell'accertamento sono risultate fondate le lamentele sollevate dalle aziende e
denunciate anche al vivaio da cui è arrivato il materiale vegetativo.
In particolare, emerge la presenza lungo le file di piante completamente differenti da quelle
delle altre file e comunque difformità varietale con porzioni alternate dell'una o dell'altra
tipologia.
Nel dettaglio, le porzioni contestate presentano meloni di forma variabile e non globosa
oppure con retatura irregolare (foto 6 - 7 - 8 e 12), come invece richiesto sul mercato;
molti
frutti appaiono inoltre spaccati mentre questo fenomeno non si riscontra in altre porzioni del
campo. Questo elemento segnala che il problema non è di natura tecnica, cioè originato
ad esempio in caso di errata gestione dell'irrigazione, in quanto in questo caso si sarebbe
riscontrato in maniera generalizzata su tutto l'impianto.
A tanto segue che la eccezione sollevata dall'opponente non è ai sensi degli artt. 1490 e
1495 c.c. perchè “in tema di garanzia per vizi della cosa venduta, il giudice, chiamato a
pronunciarsi su una domanda di accertamento dei vizi della cosa venduta, ha il compito di
qualificare d'ufficio l'azione proposta in termini di vendita di bene privo delle qualità essenziali
ovvero, sulla base delle circostanze acquisite al processo a tal fine rilevanti, di vendita di
"aliud pro alio", la quale dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione o di inadempimento ex pagina 6 di 10 art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizioni previsti dall'art. 1495 c.c” ( cfr
.Cass. civ.28069/21).
Cionondimeno quanto allegato dal ctp è stato contestato in fatto dalla opposta la quale dubita della riferibilità delle conclusioni tecniche del ctp, in ogni caso contestate nel merito,
al lotto di meloni oggetto di fornitura ( potrebbe l'opponente aver inserito ulteriori meloni nella coltivazione nel tempo acquistati da terzi).
Diviene allora dirimente ritagliare l'onere della prova nel caso di aliud pro alio.
Sostiene, sul punto, la Cassazione: “in tema di garanzia per vizi della cosa venduta, il giudice,
chiamato a pronunciarsi su una domanda di accertamento dei vizi della cosa venduta, ha il
compito di qualificare d'ufficio l'azione proposta in termini di vendita di bene privo delle
qualità essenziali ovvero, sulla base delle circostanze acquisite al processo a tal fine rilevanti,
di vendita di "aliud pro alio", la quale dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione o di
inadempimento ex art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizioni previsti
dall'art. 1495 c.c ( cfr. Cass. civ. 7557/17).
Orbene la ispezione compiuta dal c.t.p. nel caso dell'opponente ha avuto ad oggetto il riscontro (tra le vendite oggetto di monitorio) delle bolle di consegna del 29.5.2015 e del
9.6.2015 con esclusione delle altre e la analisi dei prodotti vivaistici dell'opposto assieme a quelli dell'azienda CH SS ( cfr. pag. 2 relazione tecnica di parte). A tanto consegue che la difesa della opposta doveva concentrarsi unicamente su questa contestazione, in quanto le altre sono estranee al monitorio. Alcuna difesa è stata compiuta dalla opposta sul tema- se non nella III memoria ex art. 183 comma 6 cpc, come tale irrimediabilmente tardiva.
pagina 7 di 10 A tanto consegue l'accoglimento della eccezione ex art. 1460 cc, per proporzionalità dei rispettivi inadempimenti con esclusivo riferimento alle bolle di consegna del 29.5.2015 e del
9.6.2015 (cfr. rispettivamente fatture n.467 del 30.5.2015 e 537 del 30.6.2015) per un totale di euro 10.966,62.
Venendo alla domanda riconvenzionale, essa appare fondata sulle valutazioni dei danni compiute dal ctp alle pagine 6 e seguenti.
Come detto, tali valutazioni sono viziate dall'aver incluso nell'ispezione terreni di terzi
(CH SS .- cfr. pag 1 della ctp) e per altro verso per aver ispezionato forniture di piantine in parte eccedenti le fatture oggetto di monitorio.
Orbene la descrizione del primo tipo di danno (decremento prezzo di uscita) appare privo di motivazione (cfr. pag. 6 ).
Con riferimento al secondo tipo di danno (onere rimodulazione prodotto – cfr. pag 6 ctp) la valutazione specifica per (euro 8.032,50) va, se ritenuta corretta, Parte_1
parametrata alle uniche fatture oggetto di monitorio.
Il costo, infine, della relazione agronomica (terzo tipo di danno) costituisce adempimento dell'onere della prova e come tale va parametrato sempre alle fatture oggetto di monitorio.
Tale conclusione sulla riconvenzionale avanzata è dovuta alla abdicazione\decadenza dalla prova testimoniale ammessa, situazione che non ha fatto luce sulle domande delle parti, tenuto conto del principio della decadenza dalla prova frazionata ( cfr. Cass. civ.
1926/21).
pagina 8 di 10 Il danno complessivo, dunque, alla luce di tutto il compendio probatorio acquisito, va parametrato unicamente alle uniche due fatture oggetto di monitorio oggetto di ispezione
(cfr. rispettivamente fatture n.467 del 30.5.2015 e 537 del 30.6.2015)e va quantificato ai sensi degli artt. 1226 – 1227 comma 1 c.c. in euro 500 omnicomprensive.
Ai predetti rilievi segue l'accoglimento parziale dell'opposizione e l'accoglimento fortemente ridimensionato, in considerazione del deficit probatorio avversario, e in misura solo equitativa,
della domanda riconvenzionale dell'opponente.
Le spese di lite, rapportate al decisum e liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, seguono il criterio della compensazione delle spese di lite per 1\3 e della soccombenza prevalente dell'opponente per il resto e si ispirano ai valori medi dello scaglione di riferimento (scaglione da euro 26.001
a 52.000), tranne la fase istruttoria da liquidare in misura inferiore perché non tenuta per scelta\colpa delle parti e concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
• ACCOGLIE IN PARTE l'opposizione e, per l'effetto, ridetermina in euro 26.997,95 il pagina 9 di 10 decreto ingiuntivo n. 1202/2017 emesso dal Tribunale di Latina il 13.6.2017,
dichiarandolo definitivamente esecutivo;
• ACCOGLIE IN PARTE la domanda riconvenzionale dell'opponente che quantifica in complessivi euro 500;
• Condanna parte opponente a rifondere i 2/3 delle spese processuali in favore della opposta che si liquidano in un totale di euro 4.335,50 per compensi, oltre accessori di legge, con compensazione della sorte residua.
Così deciso in Latina, in data 08.11.2025
Il Giudice
Dott. Gaetano Negro
Sentenza resa ex articolo 281 sexies comma 3 c.p.c. alla scadenza dei termini previsti dalla novella con decorrenza dal 11.7.2025 ( cfr. relativa ordinanza)
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