Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 17/04/2026, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00700/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00178/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 178 del 2026, proposto da
Sardeolica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Parola, Andrea Leonforte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Commissione Tecnica Pnrr-Pniec, Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Nuoro n. 50;
dell’illegittimità del silenzio inadempimento
serbato dal MASE e, per quanto di sua competenza, della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e del MIC, in relazione all’istanza presentata in data 24 novembre 2023 dalla Società ai sensi dell’art. 23 d.lgs. 152/2006 (codice ID: 10645), per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) per la realizzazione di un progetto eolico composto da n. 10 aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 72 MWp, e opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Villaperuccio (SU);
per la declaratoria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 e 117 del c.p.a. dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e s.m.i. dell’obbligo del MASE e, per quanto di sua competenza, della Commissione Tecnica PNRRPNIEC e del MIC, di provvedere con un provvedimento espresso sull’istanza di VIA presentata dalla Società il 24 novembre 2023;
e per la nomina di un Commissario ad acta nel caso di perdurante inerzia del MASE, della Commissione Tecnica PNIEC-PNRR e del MIC, per quanto di loro competenza, alla scadenza del termine di 30 giorni o al diverso termine fissato da codesto Ecc.mo TAR;
nonché per la condanna del MASE al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria ai sensi dell’art. 25 comma 2-quater del d.lgs. 152/2006.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Commissione Tecnica Pnrr-Pniec e di Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il dott. LE RR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 9 febbraio 2026, e tempestivamente depositato in Segreteria, la Sardeolica S.r.l. ha adito l’intestato Tribunale al fine di veder accertata l’illegittimità del silenzio serbato dal MASE rispetto all’obbligo di provvedere all’adozione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (“VIA”) in ordine all’istanza del 28 febbraio 2024, presentata ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 per la realizzazione di un impianto eolico costituito da n. 10 aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 72 MWp da realizzarsi nel Comune di Villaperuccio (SU), e relative opere di connessione alla RTN, denominato “Monte Pranu”.
2. Stante l’inerzia del MASE nel concludere il procedimento, la ricorrente ha presentato l’odierno ricorso avverso il silenzio, domandando di accertare e dichiarare l’illegittimità dell’inerzia del Ministero a fronte dell’istanza di VIA ex art. 23 del d.lgs. n. 152 del 2006 (T.U.A.) presentata dalla Società e, in particolare, a fronte della condotta concretatasi nell’omesso rilascio degli atti e provvedimenti di competenza ai fini del provvedimento di VIA e, per l’effetto, per aver impedito la conclusione del procedimento. La ricorrente, inoltre, ha concluso chiedendo di condannare il MASE a rilasciare i provvedimenti di competenza ex artt. 23 e 25 T.U.A. e a rimborsarle il 50% dei diritti di istruttoria, come previsto dagli articoli 33 e 25, comma 2 ter, del d.lgs. n. 152/2006.
A sostegno della domanda, richiamati i termini di cui all’art. 25 del T.U.A. e la loro natura perentoria, la ricorrente ha evidenziato come, nel caso di specie, risultino spirati sia il termine di trenta giorni dalla conclusione della terza fase di consultazione del pubblico e sia il termine di 130 giorni dalla data di pubblicazione della documentazione, senza che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC abbia predisposto lo schema di provvedimento di VIA, né il MASE abbia definito il procedimento di VIA.
3. Si sono costituite in giudizio, in data 23 marzo 2026, le amministrazioni di cui in epigrafe.
4. All’udienza camerale del 15 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Preliminarmente, deve essere respinta l’eccezione del Ministero per cui il ricorso sarebbe stato proposto oltre il termine annuale dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, in quanto la ricorrente ha compulsato la conclusione del procedimento con un atto di diffida ampiamente motivato del 19 novembre 2025 (doc. 6).
Sotto questo profilo, il Collegio conferma l’orientamento già assunto dal Tribunale, affermando che, “ alla stregua di consolidata giurisprudenza, si deve escludere che il termine annuale previsto dall'art. 31, co. 2, c.p.a., produca una decadenza sostanziale che colpisce la posizione soggettiva, atteggiandosi invece a mera sanzione processuale che non impedisce la proposizione di autonomo giudizio a seguito della presentazione di una nuova istanza volta al conseguimento del provvedimento amministrativo. Per espressa previsione di legge (art. 31, co. 2, c.p.a., secondo alinea: "è fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti"), infatti, la decorrenza del termine annuale incide soltanto sul piano processuale, senza che si produca nessuna vicenda estintiva dell'interesse legittimo pretensivo sotteso all'iniziativa procedimentale di parte: pertanto, se tale situazione giuridica soggettiva persiste in capo al cittadino anche dopo un anno dalla formazione del silenzio-rifiuto, sussiste pure la legittimazione a riproporre l'istanza di avvio del procedimento e, conseguentemente, a promuovere l'azione avverso il silenzio” ( Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza n. 3539/2024)”. In coerenza con tali principi è agevole rilevare che la diffida della società istante del 5 giugno 2024 recava una chiara manifestazione del suo perdurante interesse alla conclusione del procedimento con l’adozione di un provvedimento esplicito: sicché, “stante la natura del termine in una con la relativa ratio”, la diffida a provvedere, ai fini del decorso dei termini per la proposizione dell’eventuale ricorso, “va equiparata ad una nuova istanza ai sensi dell'art. 31, comma 2, c.p.a.” (cfr. ancora Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza n. 3539/2024)” (T.A.R. Molise, sez. I, 3 marzo 2025, n. 70) ” (T.a.r. Sardegna, sez. II, 25 marzo 2026, n. 568; sez. I, 28 gennaio 2026, n. 180; 11 aprile 2025, n. 310).
6. Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto, nei sensi e limiti di seguito esposti.
È pacifico in causa, infatti, che i termini procedimentali stabiliti dall’art. 25 del T.U.A. sono stati superati senza che l’Amministrazione procedente abbia concluso il procedimento.
7. La Sezione allora ritiene di dare continuità all’orientamento del Tribunale e della giurisprudenza amministrativa che si è consolidato in controversie analoghe a quella in esame.
In termini generali, si è già rilevato che “ Ai sensi dell’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006 “Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis, si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all’articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni”.
Il comma 7 del medesimo art. 25 precisa che “Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9 quater e 2 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241”.
Pertanto, una volta esaurita la fase di consultazione, il Ministero dell’Ambiente è tenuto a concludere l’iter procedimentale entro termini precisi - che riguardano tanto l’adozione del provvedimento finale quanto le fasi prodromiche- scaduti infruttuosamente i quali dovrebbe attivarsi il potere sostitutivo, nel caso di specie, del Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile, a sua volta tenuto a provvedere in luogo degli organi ordinariamente competenti entro un termine preciso.
Nel caso in esame, invece, tutti i suddetti termini risultano violati e il Ministero non ha attualmente adottato il provvedimento conclusivo, risultando inadempiente al proprio obbligo di concludere il procedimento con provvedimento espresso ” (T.A.R. Sardegna, Sez. II, 3 giugno 2024, n. 436; 22 luglio 2024, n. 578; Sez. I, 15 luglio 2024, n. 547; v., ancora, di recente, le sentenze n. 1174 e 1175 del 2025).
In senso analogo, in altre sentenze di Tribunali amministrativi è stato precisato che “ il silenzio serbato dal Ministero sulla richiesta di parte ricorrente è manifestamente illegittimo per palese inosservanza della scansione temporale disciplinata dagli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. n. 152 del 2006. Il carattere perentorio di tali termini non è revocabile in dubbio, in coerenza con il particolare favor riconosciuto alla fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna ed europea, come comprovato dall'ultima regolamentazione sovranazionale in ordine di tempo: il Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022 che istituisce un quadro normativo diretto ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, adottando norme temporanee di carattere emergenziale tese ad accelerare la procedura autorizzativa applicabile alla produzione di energia da tali fonti e sancendone definitivamente il carattere di interventi di interesse pubblico prevalente (…). Deve in proposito rimarcarsi che, ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, la mancata espressione dei previsti pareri nei termini ovvero l'espressione di pareri negativi, non elidono l'obbligo di una pronunzia espressa da parte del M.A.S.E. ” (T.A.R. Puglia, Bari, II, n. 500/2024 e in senso analogo, ex multis, T.A.R. Sicilia, Palermo, V, n. 1728/2024; T.A.R. Piemonte, Torino, II, n. 219/2024; T.A.R. Puglia, Bari, II, n. 1429/2023; T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, Sent., 21/06/2024, n. 12670).
8. Si è inoltre chiarito, con motivazione che si richiama ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d) c.p.a., che “ 1.3.1. Il Collegio, in piena adesione agli orientamenti consolidati che si sono pronunciati sulla sopra esplicitata eccezione (v., “ex multis”, Cons. St., IV, ord. n. 1882/2024; T.A.R. Campania, Napoli, V, n. 2204/2024; T.A.R. Puglia, Lecce, II, 00488/2024; T.A.R. Sicilia, Palermo, V, n. 1728/2024), evidenzia che:
- l'introduzione di un criterio legislativo di priorità nella trattazione delle istanze basato sulla maggiore potenza dell'impianto non può di per sé solo legittimare il mancato rispetto del termine di conclusione di procedimenti (art. 25, co. 7, D.Lgs. n. 152 del 2006) incardinati con altre istanze; e ciò in quanto i relativi progetti, seppure di potenza inferiore, sono tesi a soddisfare interessi riconducibili all'esercizio dell'impresa (e nella specie sono anche inclusi nel PNIEC, essendo funzionali al perseguimento dei connessi obiettivi energetici e ambientali);
- in assenza di un provvedimento generale e organizzativo che abbia declinato in chiave attuativa il generico criterio legislativo di "priorità", la soglia di potenza minima per individuare la "priorità" di trattazione delle pratiche e i suoi effetti sui procedimenti per impianti di potenza inferiore, non può ritenersi che la sola modifica dell'art. 8, comma 1 del D.Lgs. n. 152 del 2006 legittimi ex se: i) la sostanziale “interpretatio abrogans” delle previsioni normative afferenti ai termini procedimentali per l'adozione del provvedimento di VIA di cui si discute, con conseguente elusione dei medesimi termini, espressamente qualificati come perentori dallo stesso Legislatore ai sensi dell'art. 25, comma 7, D.Lgs. n. 152 del 2006; ii) l’interpretazione patrocinata dall’amministrazione concernente una sostanziale "sospensione" “ex lege” e a tempo indeterminato dei termini di tutti i procedimenti relativi a progetti di potenza inferiore (senza, come detto, che sia definita una soglia limite) fintanto che non siano conseguiti, per effetto della definizione dei progetti di potenza maggiore, gli obiettivi di piano (che, come noto, ha valenza pluriennale), condurrebbe a conseguenze assurde e che, dunque, non è logicamente condivisibile;
- in assenza della più compiuta declinazione della portata e degli effetti del criterio di "priorità", è rilevante osservare che nella fattispecie all'esame non è stato adottato alcun provvedimento di "sospensione" del procedimento in discorso.
1.3.2. Ulteriormente va evidenziato come la rappresentata “situazione di notevole attivismo da parte del mondo imprenditoriale, con la presentazione di un enorme numero di progetti, per oltre 1000 istanze in corso di valutazione o attesa di essere valutate” non possa far assumere portata recessiva alla previsione normativa recata dal comma 7 dell’art. 25 che precisa che “Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241”, traducendosi in una sostanziale disapplicazione dei termini rivolti a scandire le fasi del procedimento che sono preordinati ad assicurare certezza dei tempi di amministrazione delle incombenze delle Autorità titolari dei procedimenti e del conseguente potere di provvedere, che ha natura doverosa e che non può essere eliso dalla emergenza di difficoltà operative che spetta alla stessa Amministrazione risolvere.
In definitiva, il gran numero di provvedimenti in corso presso le Amministrazioni competenti, nell’imporre l’adozione di adeguate misure organizzative interne alle Amministrazioni coinvolte, non può ridondare a danno del privato istante né giustificare uno "sforamento" dei tempi normativamente imposti.
Non può, in altre parole, accogliersi una prospettazione difensiva che comporterebbe la disapplicazione “de facto” della vigente normativa sui termini di conclusione del procedimento, la quale costituisce un'ineludibile garanzia di certezza dei rapporti, nonché di efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa (T.A.R. Sardegna - Cagliari, Sez. II, Sent., 03/06/2024, n. 436 e n. 517 del 2024) ” (T.A.R. Sardegna, Sez. I, 17 ottobre 2024, n. 709, conf. T.A.R. Sardegna, I, nn. 1175, 1174, 1099 e 110 del 2025 e, ivi, riferimenti giurisprudenziali ulteriori).
9. Tale ultimo aspetto tuttavia, induce il Collegio a specificare gli effetti dell’accertamento del silenzio in esame.
9.1. In senso contrario a quanto dedotto dall’amministrazione, in fatto, deve rilevarsi che l’impianto in esame è in realtà un impianto “prioritario” rispetto alle soglie stabilite dal legislatore, poiché per gli impianti eolici la soglia è fissata a 70 Mw e l’impianto in esame è pari a 72 Mw.
9.2. Ora, giova richiamare la più recente e argomentata giurisprudenza del Consiglio di Stato.
9.2.1. Sul punto, la Quarta Sezione del Consiglio di Stato (sentenza n. 6503 del 22 luglio 2025) ha affermato che “ non vi sono elementi che inducano a ritenere che la speciale disciplina della trattazione dei procedimenti di VIA relativi ai progetti PNIEC abbia determinato una dequotazione della vincolatività dei termini di conclusione di alcuni di tali procedimenti, come già affermato dalla Sezione anteriormente all'ultima modifica dell'art. 8 cod. amb. (Cons. Stato, Sez. IV, 4 dicembre 2024, n. 9737; Id., 6 dicembre 2024, n. 9777; Id., 6 dicembre 2024, n. 9791) e come occorre anche oggi ribadire, alla luce del nuovo impianto normativo ”, ma che “ le novità apportate dal d.l. 153/2024, dettando una doppia velocità di calendarizzazione dei procedimenti da trattare, conformano le modalità con cui le amministrazioni devono provvedere e, dunque, incidono sulla tecnica di tutela giurisdizionale dell'interesse legittimo pretensivo, a fronte dell'inerzia dell'amministrazione ”.
Perciò, in primo luogo, si conferma che “ l'art. 8 cod. proc. amb. non contiene alcuna deroga all'art. 25, co. 7, cod. amb.: «l'introduzione del citato criterio di priorità nella trattazione delle istanze non solo non è supportato da nessuna deroga espressa alla perentorietà dei termini di conclusione dei relativi procedimenti che, pertanto, devono ritenersi certamente applicabili, ma non risulta neanche incompatibile con tale disciplina. […] Il criterio di priorità, infatti, assume mera rilevanza interna ai fini di una ordinata ed efficace gestione degli iter autorizzatori da parte degli organi a ciò deputati, ma non è tale da assumere, al contempo, una portata derogatoria della disciplina legale del termine di conclusione del procedimento» (Cons. Stato, Sez. IV, 4 dicembre 2024, n. 9737; Id., 6 dicembre 2024, n. 9777; Id., 6 dicembre 2024, n. 9791). (…) se con il d.l. 153/2024 si fosse voluto eliminare o dequotare l'obbligo giuridico di provvedere, rendendo elastici i termini di conclusione dei procedimenti di VIA relativi ai progetti PNIEC non prioritari, si sarebbe dovuto intervenire – più che sull'art. 8 cod. amb., che detta disposizioni sull'organizzazione interna degli uffici – sull'art. 25 cod. amb., che è l'articolo deputato alla disciplina dei termini procedurali. Viceversa, la riforma normativa ha lasciato intatte le previsioni dell'art. 25, co. 2-bis, 2-ter e 2-quater, cod. amb., che, rispettivamente, fissano i termini di conclusione dei procedimenti di VIA per tutti i progetti PNIEC (prioritari o meno) e prevedono particolari conseguenze (diritto di rimborso dei diritti di istruttoria e peculiare meccanismo sostitutivo) per il caso di ritardo nella loro definizione, ritardo che, quindi, mantiene indubbia rilevanza giuridica ”.
Tuttavia, ciò chiarito e confermato, il Consiglio di Stato ritiene che “ In presenza dei due (contrapposti) interessi sopra descritti, l'uno rivolto alla tutela contro l'inerzia amministrativa e l'altro indirizzato all'efficace transizione energetica del Paese, e in assenza di ulteriori indicazioni fornite dal legislatore, occorre ora individuare un loro ragionevole bilanciamento ai fini della soluzione della controversia in esame, considerando anche l'esigenza di fornire un indirizzo alla stregua dell'ampio contenzioso in corso sulla materia”, poiché “non è possibile, in particolare, che, mediante l'azione avverso il silenzio ex art. 31 cod. proc. amm., gli operatori che hanno presentato istanze autorizzative di progetti PNIEC non prioritari ottengano una sentenza che, condannando l'amministrazione a provvedere sic et simpliciter entro un termine fisso, di fatto permetta loro di sorpassare i progetti già calendarizzati secondo il sistema delle quote definito dall'art. 8, co. 1-ter, cod. amb. ”.
Per far fronte a tale evenienza, la sentenza chiarisce dunque che “ l'ottemperanza alla presente sentenza [debba essere] strutturata in modo da assicurare che il progetto per cui è causa rimanga inserito nel sistema delle quote di trattazione predeterminato ex lege: l'amministrazione deve, quindi, essere condannata a valutare il progetto entro un termine, ma pur sempre nell'ambito della quota di appartenenza, con la conseguenza che il vittorioso esperimento dell'azione avverso il silenzio permette all'operatore privato di ottenere la definizione del procedimento di suo interesse "in priorità" rispetto ai (soli) procedimenti di analoga natura, ossia – nella fattispecie – nei limiti della quota (di almeno due quinti) dedicata alla trattazione dei progetti PNIEC non prioritari ”.
10. Conclusivamente, e per le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto, dovendosi dichiarare l'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Ambiente sulla richiesta di VIA presentata dalla ricorrente per la realizzazione di un impianto eolico costituito da n. 10 aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 72 MWp da realizzarsi nel Comune di Villaperuccio (SU), e relative opere di connessione alla RTN, denominato “Monte Pranu”.
Per l'effetto:
- il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero della cultura devono essere condannati a provvedere sull'istanza della società Sardeolica S.r.l. entro il termine di novanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, previa valutazione del progetto, con riferimento alla quota dei progetti prioritari, nell'ambito delle sedute già calendarizzate dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC oppure, a scelta dell'organo, in una seduta straordinaria all'uopo fissata;
- il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ove è incardinata la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, è tenuto a dare evidenza dei criteri organizzativi stabiliti dalla Commissione tanto in via generale, ai fini del rispetto dell'art. 8, co. 1-ter, cod. amb., quanto nello specifico, ai fini dell'ottemperanza al giudicato e, quindi, per garantire l'effettiva calendarizzazione della valutazione del progetto per cui è causa in tempo utile per assicurare il rispetto del termine ultimo assegnato ai Ministeri per provvedere;
- in caso di mancata ottemperanza, su istanza di parte ricorrente notificata alle amministrazioni procedenti, con separato provvedimento sarà nominato un commissario ad acta, che provvederà in via sostitutiva dei Ministeri intimati.
11. La ricorrente ha inoltre richiesto il rimborso del 50% degli oneri istruttori versati, come previsto dall’art. 25, comma 2-ter, del D.Lgs. 152/2006, in caso di mancato rispetto dei termini procedurali per la VIA.
Assume infatti di avere il diritto di vedersi corrisposto a titolo di rimborso una somma pari a euro 20.646,03, ossia pari al 50% del contributo versato per gli oneri istruttori pari a euro 41.292,06 (doc. 1 bis Sardeolica).
12. Il Collegio osserva che, a fronte dello spirare del termine di legge per la conclusione del procedimento (art. 25, comma 2-bis, D.Lgs. n. 152/2006), come sopra acclarato, l’art. 25, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 152/2006 prevede che “ Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo periodo, non siano rispettati è rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 33, mediante utilizzazione delle risorse iscritte in apposito capitolo a tal fine istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica con uno stanziamento di euro 840.000 per l'anno 2021, di euro 1.640.000 per l'anno 2022 ed euro 1.260.000 per l'anno 2023. In sede di prima applicazione, i termini indicati al primo periodo del presente comma ai fini dell’eventuale rimborso al proponente del 50 per cento dei diritti di istruttoria decorrono dalla data della prima riunione della Commissione di cui all’articolo 8, comma 2-bis ”.
13. Risulta, pertanto, evidente che a fronte dello spirare del termine perentorio previsto dal comma 2-bis (“ comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 ”), va riconosciuto, quale conseguenza diretta e automatica, il rimborso reclamato dalla ricorrente.
14. L’art. 25, comma 2 ter del T.U.A. introduce, invero, una speciale figura di indennizzo per ritardo procedimentale di cui all’articolo 2 bis , comma 1 bis della legge n. 241/1990 e prevede che il rimborso avvenga “ mediante utilizzazione delle risorse iscritte in apposito capitolo a tal fine istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica ”; motivo per cui il MASE deve procedere direttamente al rimborso di dette somme, mediante riduzione del fondo speciale relativo al Ministero stesso (T.A.R. Sardegna, sez. I, n. 532 del 2025; sez. I, 12 giugno 2025, n. 527; v. anche le sentenze già citate n. 1174 e 1175 del 2025).
14.1. Il Collegio non condivide la giurisprudenza richiamata dalla difesa erariale per cui sarebbe necessaria l’attivazione del potere sostitutivo per poter ottenere il rimborso dei diritti di istruttoria di cui all’art. 25, comma 2 ter del d.lgs. n. 152 del 2006, applicando la stessa disciplina per l’ottenimento dell’indennizzo da mero ritardo ex art. 2 bis , comma 1 bis l. n. 241 del 1990 (T.a.r. Bologna, sez. II, n. 274 del 2026).
La disciplina invocata infatti – prevista nel d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2013, n. 98 – è infatti specificamente riferibile all’indennizzo da mero ritardo ex art. 2 bis, comma 1 bis l. n. 241 del 1990 e non già applicabile allo speciale rimborso di cui al Codice dell’ambiente in relazione al 50% dei diritti di istruttoria in caso di ritardo nella conclusione della VIA su impianti ad energia rinnovabile.
Tale giurisprudenza si fonda peraltro su una giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. II, 23 gennaio 2025, n. 526) non pertinente, neppure al caso di specie, siccome riferibile proprio e solo all’indennizzo da mero ritardo ex art. 2 bis l. n. 241 del 1990 nel rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387 del 2023 e non già in relazione alla speciale disciplina in caso di VIA.
In sostanza, il Collegio condivide la tesi per cui “ la fattispecie che qui occupa (rimborso ex lege di percentuale predeterminata dei diritti di istruttoria versati al ricorrere del presupposto del mancato rispetto dei termini per la conclusione del procedimento) non risulta, invero, propriamente riconducibile a quella dell’indennizzo da ritardo disciplinata dall’art. 28 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, valorizzata da alcune pronunce giurisprudenziali (ex multis T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 2 febbraio 2026, n. 1905; T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. I 30 gennaio 2025, n. 183) al fine della trattazione della relativa domanda con rito camerale (in uno con la trattazione di quella esperita avverso il silenzio).
Come già evidenziato, nel caso che occupa - diversamente dall’ipotesi disciplinata dall’art. 2 della legge n. 241 del 1990, cui (specificamente) accede la regolamentazione dell’indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento recata dal d.l. poc’anzi citato - l’esercizio del potere sostitutivo non è condizionato da atti d’impulso della parte interessata, il rimborso di cui all’art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. 152/2006 è mera restituzione di una somma già pagata, spetta, come già osservato, al verificarsi del presupposto del mancato rispetto dei termini per la conclusione del procedimento e soprattutto non è in alcun modo correlata al perpetuarsi del ritardo (ai sensi dell’art. 28, comma 1, del d.l. citato al ricorrere dei presupposti colà previsti spetta, invece, “una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento”) ” (T.a.r. Friuli Venezia GI, sez. I, 16 marzo 2026, n. 90).
15. In conclusione, pertanto, il MASE deve essere anche condannato alla restituzione della predetta somma, previa verifica dell’importo versato originariamente dalla società ricorrente a titolo di oneri di istruttoria (v. ex multis , TAR Molise, 8 luglio 2024, n. 224; TAR Calabria, I, sent. n. 183 del 2025; conf. inoltre TAR Puglia – Bari, n. 1265 del 2024, TAR Emilia – Romagna – Parma, n. 43 del 2025 e TAR Sicilia – Palermo, n. 520 del 2025).
16. In definitiva, per le ragioni sopra esposte, il ricorso è fondato, nei sensi illustrati in parte motiva e con l’effetto conformativo di cui al superiore par. 10, e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione della parziale novità della questione trattata e del peculiare contesto in cui l’Amministrazione è stata chiamata ad operare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara l'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Ambiente sulla richiesta di VIA presentata dalla ricorrente per la realizzazione di un impianto eolico costituito da n. 10 aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 72 MWp da realizzarsi nel Comune di Villaperuccio (SU), e relative opere di connessione alla RTN, denominato “Monte Pranu”, con gli effetti conformativi di cui al par. 10 della parte motiva;
- condanna il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica al pagamento della cifra di euro 20.646,03, a titolo di rimborso dei diritti di istruttoria di cui all’art. 25, comma 2-ter, del T.U.A., previa verifica del loro effettivo versamento da parte della ricorrente, da effettuarsi entro 90 giorni dalla comunicazione della presente sentenza o, se anteriore, dalla sua notifica a cura di parte;
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI ER, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere
LE RR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE RR | GI ER |
IL SEGRETARIO