TAR Cagliari, sez. I, sentenza 17/04/2026, n. 700
TAR
Sentenza 17 aprile 2026

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  • Accolto
    Silenzio inadempimento dell'amministrazione

    I termini procedimentali stabiliti dall'art. 25 del T.U.A. sono stati superati senza che l'Amministrazione procedente abbia concluso il procedimento. Il silenzio serbato dal Ministero è illegittimo per palese inosservanza della scansione temporale disciplinata dagli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. n. 152 del 2006. Il gran numero di provvedimenti in corso presso le Amministrazioni competenti impone l'adozione di adeguate misure organizzative interne, ma non può ridondare a danno del privato istante né giustificare uno sforamento dei tempi normativamente imposti.

  • Accolto
    Inerzia dell'amministrazione

    In caso di mancata ottemperanza alla sentenza, su istanza di parte ricorrente, sarà nominato un commissario ad acta che provvederà in via sostitutiva dei Ministeri intimati.

  • Accolto
    Mancato rispetto dei termini procedurali per la VIA

    A fronte dello spirare del termine di legge per la conclusione del procedimento, l'art. 25, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 152/2006 prevede che venga rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria. Il MASE deve procedere direttamente al rimborso di dette somme.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Cagliari, sez. I, sentenza 17/04/2026, n. 700
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
    Numero : 700
    Data del deposito : 17 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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