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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 74/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 2, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente
LL IU, RE
APPIGNANI LORENZO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 726/2023 depositato il 27/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_Resistente_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 296/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ANCONA sez. 1
e pubblicata il 27/09/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N. 2022-97-58 AR 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello tempestivamente depositato il signor Ricorrente_1 impugna la sentenza n. 296/2023 con cui la CGT di 1° grado di Ancona respingeva, con spese per € 1.600,00, il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento AR relativo agli anni 2018-2019-2020-2021 (val. causa € 22.237,67), emanato da Resistente_1 Srl. La tassa si riferisce a due immobili individuati al dati_catastali
.
L'appellante affida le proprie doglianze a due motivi:
1) errore nella determinazione della categoria “utenze non domestiche” – carenza e contraddittorietà della motivazione della sentenza. L'appellante sostiene che l'autorizzazione a svolgere attività di ristorazione non riguarda il sub 3). In sostanza, l'appellante sembra negare che nel sub 3) si svolga alcuna attività di ristorazione.
2) violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 472/97 – illegittimità del provvedimento di irrogazione sanzioni per omessa motivazione ed errata applicazione del cumulo giuridico pluriennale. L'appellante si duole del fatto che la modalità di calcolo della sanzione è avvenuta con applicazione della delibera n. 67/2018, che ha stabilito linee guida standard, in coerenza con l'art. 12 co. 5 del d.lgs. n. 472/97.
L'appellante lamenta che tale delibera sul punto sia del tutto errata rispetto al citato art. 12. Chiede pertanto di disapplicare la detta delibera.
Il contribuente conclude chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza, con annullamento dell'avviso di accertamento. Con vittoria di spese per il doppio grado.
Resiste l'Resistente_1 Srl, che sostiene la correttezza della motivazione adottata dal giudice di primo grado. Evidenzia che ciò che rileva è l'attività effettivamente svolta, a prescindere dalle formali classificazioni catastali. Ciò in quanto l'impresa dell'appellante esercita, tra le varie attività, anche quella di “agriturismo”: circostanza indirettamente confermata anche dalle planimetrie catastali, con il sub 3) composto da una cucina e due sale da pranzo. Circa le sanzioni, l'appellata Srl sostiene ed evidenzia con calcoli che è stato applicato il cumulo materiale (€ 15.356,00) in quanto più favorevole al cumulo giuridico
(€ 17.660,44).
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma dell'impugnata sentenza e dell'avviso di accertamento. Con vittoria delle spese del grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In relazione ai due motivi d'appello illustrati in fatto, la Corte osserva quanto segue.
Il primo motivo assume che la sentenza di primo grado sarebbe errata per aver ritenuto che nel sub 3) venisse esercitata l'attività di ristorazione. In tal senso l'appellante oppone che le risultanze catastali costituirebbero il frutto di un mero errore nella predisposizione della planimetria.
Il motivo è infondato.
Risulta per tabulas che tra le attività svolte dall'appellante - oltre a quella di coltivazione cereali ed altri seminativi, di allevamento suini-ovini-bovini, di allevamento bufale da latte con produzione di latte crudo – figura positivamente l'attività di agriturismo (cod. Ateco 56.10.12). Sempre documentalmente, la planimetria catastale depositata presso l'Agenzia delle Entrate dimostra che l'immobile de quo si compone di più locali, tra cui uno destinato a cucina e due destinati a sale da pranzo. Se a ciò si aggiunge quanto contenuto nella denuncia (tardiva) di iscrizione del contribuente, la conclusione va nel senso di ritenere la sentenza del tutto aderente agli elementi emersi nel corso del processo. Non senza aver evidenziato che l'imposizione della tassa rifiuti è correlata all'attività effettivamente svolta, a prescindere dalle classificazioni catastali (art. 62 del d.lgs. n. 507/1993). Un'attività che nella fattispecie, sia documentalmente che fattualmente, appare essere stata, per gli anni che occupano, quella della ristorazione.
Il secondo motivo d'appello riguarda l'irrogazione delle sanzioni per errata applicazione del cumulo giuridico pluriennale.
Il motivo è parimenti infondato.
Va premesso che l'applicazione della sanzione per denuncia tardiva è coerente con il Regolamento comunale
AR (che, a sua volta, è aderente alla normativa nazionale), nonché con la delibera del Comune di Ancona
n. 67/2018. (Cfr., anche, art. 12 co. 5 d.lgs. n. 472/1997: “Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo.”)
In tal senso, ove l'appellante avesse inteso impugnare il predetto Regolamento locale e la delibera comunale correlata, avrebbe potuto proporre ricorso innanzi alla giurisdizione competente (TAR- Consiglio di Stato), ai sensi dell'art. 7 co. 5 del d.lgs. n. 546/'92. Non lo ha fatto, ed il Giudice tributario di merito ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento per quanto attiene alla debenza della sanzione ed alla determinazione della sua misura. Inoltre, correttamente è stato applicato il cumulo materiale in luogo del cumulo giuridico, in quanto, in applicazione del principio del favor rei, è stato ritenuto più favorevole per il trasgressore.
Per quanto fin qui esposto l'appello va respinto, con conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese del presente grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia respinge l'appello. Spese carico della parte appellante che si liquidano in euro
2.100,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 2, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente
LL IU, RE
APPIGNANI LORENZO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 726/2023 depositato il 27/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_Resistente_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 296/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ANCONA sez. 1
e pubblicata il 27/09/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N. 2022-97-58 AR 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello tempestivamente depositato il signor Ricorrente_1 impugna la sentenza n. 296/2023 con cui la CGT di 1° grado di Ancona respingeva, con spese per € 1.600,00, il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento AR relativo agli anni 2018-2019-2020-2021 (val. causa € 22.237,67), emanato da Resistente_1 Srl. La tassa si riferisce a due immobili individuati al dati_catastali
.
L'appellante affida le proprie doglianze a due motivi:
1) errore nella determinazione della categoria “utenze non domestiche” – carenza e contraddittorietà della motivazione della sentenza. L'appellante sostiene che l'autorizzazione a svolgere attività di ristorazione non riguarda il sub 3). In sostanza, l'appellante sembra negare che nel sub 3) si svolga alcuna attività di ristorazione.
2) violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 472/97 – illegittimità del provvedimento di irrogazione sanzioni per omessa motivazione ed errata applicazione del cumulo giuridico pluriennale. L'appellante si duole del fatto che la modalità di calcolo della sanzione è avvenuta con applicazione della delibera n. 67/2018, che ha stabilito linee guida standard, in coerenza con l'art. 12 co. 5 del d.lgs. n. 472/97.
L'appellante lamenta che tale delibera sul punto sia del tutto errata rispetto al citato art. 12. Chiede pertanto di disapplicare la detta delibera.
Il contribuente conclude chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza, con annullamento dell'avviso di accertamento. Con vittoria di spese per il doppio grado.
Resiste l'Resistente_1 Srl, che sostiene la correttezza della motivazione adottata dal giudice di primo grado. Evidenzia che ciò che rileva è l'attività effettivamente svolta, a prescindere dalle formali classificazioni catastali. Ciò in quanto l'impresa dell'appellante esercita, tra le varie attività, anche quella di “agriturismo”: circostanza indirettamente confermata anche dalle planimetrie catastali, con il sub 3) composto da una cucina e due sale da pranzo. Circa le sanzioni, l'appellata Srl sostiene ed evidenzia con calcoli che è stato applicato il cumulo materiale (€ 15.356,00) in quanto più favorevole al cumulo giuridico
(€ 17.660,44).
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma dell'impugnata sentenza e dell'avviso di accertamento. Con vittoria delle spese del grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In relazione ai due motivi d'appello illustrati in fatto, la Corte osserva quanto segue.
Il primo motivo assume che la sentenza di primo grado sarebbe errata per aver ritenuto che nel sub 3) venisse esercitata l'attività di ristorazione. In tal senso l'appellante oppone che le risultanze catastali costituirebbero il frutto di un mero errore nella predisposizione della planimetria.
Il motivo è infondato.
Risulta per tabulas che tra le attività svolte dall'appellante - oltre a quella di coltivazione cereali ed altri seminativi, di allevamento suini-ovini-bovini, di allevamento bufale da latte con produzione di latte crudo – figura positivamente l'attività di agriturismo (cod. Ateco 56.10.12). Sempre documentalmente, la planimetria catastale depositata presso l'Agenzia delle Entrate dimostra che l'immobile de quo si compone di più locali, tra cui uno destinato a cucina e due destinati a sale da pranzo. Se a ciò si aggiunge quanto contenuto nella denuncia (tardiva) di iscrizione del contribuente, la conclusione va nel senso di ritenere la sentenza del tutto aderente agli elementi emersi nel corso del processo. Non senza aver evidenziato che l'imposizione della tassa rifiuti è correlata all'attività effettivamente svolta, a prescindere dalle classificazioni catastali (art. 62 del d.lgs. n. 507/1993). Un'attività che nella fattispecie, sia documentalmente che fattualmente, appare essere stata, per gli anni che occupano, quella della ristorazione.
Il secondo motivo d'appello riguarda l'irrogazione delle sanzioni per errata applicazione del cumulo giuridico pluriennale.
Il motivo è parimenti infondato.
Va premesso che l'applicazione della sanzione per denuncia tardiva è coerente con il Regolamento comunale
AR (che, a sua volta, è aderente alla normativa nazionale), nonché con la delibera del Comune di Ancona
n. 67/2018. (Cfr., anche, art. 12 co. 5 d.lgs. n. 472/1997: “Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo.”)
In tal senso, ove l'appellante avesse inteso impugnare il predetto Regolamento locale e la delibera comunale correlata, avrebbe potuto proporre ricorso innanzi alla giurisdizione competente (TAR- Consiglio di Stato), ai sensi dell'art. 7 co. 5 del d.lgs. n. 546/'92. Non lo ha fatto, ed il Giudice tributario di merito ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento per quanto attiene alla debenza della sanzione ed alla determinazione della sua misura. Inoltre, correttamente è stato applicato il cumulo materiale in luogo del cumulo giuridico, in quanto, in applicazione del principio del favor rei, è stato ritenuto più favorevole per il trasgressore.
Per quanto fin qui esposto l'appello va respinto, con conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese del presente grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia respinge l'appello. Spese carico della parte appellante che si liquidano in euro
2.100,00 oltre accessori di legge.