Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 74
CGT2
Sentenza 16 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Errore nella determinazione della categoria "utenze non domestiche"

    La Corte ha ritenuto che l'attività di agriturismo, comprensiva di ristorazione, sia effettivamente svolta nell'immobile, come dimostrato dalla planimetria catastale e dalla denuncia di iscrizione del contribuente. La tassa rifiuti è correlata all'attività effettivamente svolta, indipendentemente dalle classificazioni catastali.

  • Rigettato
    Illegittimità del provvedimento di irrogazione sanzioni per omessa motivazione ed errata applicazione del cumulo giuridico pluriennale

    La Corte ha ritenuto che l'applicazione della sanzione per denuncia tardiva sia coerente con il Regolamento comunale e la delibera citata, nonché con l'art. 12 co. 5 del d.lgs. n. 472/1997. L'appellante avrebbe dovuto impugnare il Regolamento comunale davanti alla giurisdizione competente. È stato correttamente applicato il cumulo materiale, più favorevole all'appellante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 74
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
    Numero : 74
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

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