Ordinanza 7 giugno 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 07/06/2018, n. 25680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25680 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2018 |
Testo completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AZ RI nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 08/09/2017 del GIP TRIBUNALE di MILANOdato avviso ade parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;
RITENUTO IN FATTO
1. - Il Gup del tribunale di Milano, all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato l'imputato alla pena dell'ammenda, per il reato di cui all'art. 5, lettera b), della legge n. 283 del 1962, per avere detenuto alimenti in cattivo stato di conservazione nella cucina e nel congelatore del suo ristorante. 2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l'erronea applicazione degli artt. 62 bis e 131 bis cod. pen., nonché vizi della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il ricorso è inammissibile, perché consiste nel tentativo di ottenere da questa Corte una ricostruzione e una valutazione alternative dei fatti, precluse in sede di legittimità. La motivazione della sentenza impugnata risulta, del resto, pienamente logica e coerente, laddove evidenzia che il fatto non può essere considerato di particolare tenuità né possono essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche, sia perché le violazioni sono state commesse nel periodo immediatamente precedente alle vacanze natalizie, quando è più assidua frequentazione dei ristoranti, sia per lo stato di degrado riscontrato nei locali, tale da non apparire dovuto a fattori contingenti eccezionali, quanto piuttosto all'omessa adozione delle benché minime cautele igieniche di carattere duraturo e sistematico. 4. - Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbra