TAR Bologna, sez. II, sentenza 11/05/2026, n. 862
TAR
Sentenza 11 maggio 2026

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  • Accolto
    Illegittimità per violazione di legge: violazione dell'art. 7 dell'Avviso Pubblico ISI 2022

    Il Collegio ritiene fondate le censure, affermando che l'INAIL ha erroneamente interpretato l'art. 7 dell'Avviso, poiché le iscrizioni dei soci alla gestione INPS dei coltivatori diretti, in quanto attività prevalente, sono sufficienti e non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS. Inoltre, l'INAIL non ha adeguatamente considerato le osservazioni della ricorrente e ha integrato la motivazione in giudizio.

  • Accolto
    Illegittimità per eccesso di potere: arbitrarietà, illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione

    Il Collegio ritiene che l'INAIL non abbia adeguatamente considerato le osservazioni della ricorrente relative all'attività svolta e non abbia motivato specificamente nel provvedimento conclusivo, integrando la motivazione in giudizio.

  • Accolto
    Mancata applicazione del soccorso istruttorio

    Il Collegio rileva che l'INAIL non ha adeguatamente considerato le osservazioni e la documentazione prodotta dalla ricorrente, né ha specificato le ragioni del rigetto, anche in punto di documentazione integrabile mediante soccorso istruttorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. II, sentenza 11/05/2026, n. 862
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 862
    Data del deposito : 11 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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