Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 11/05/2026, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00862/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00085/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 85 del 2025, proposto da
FO NO & C. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato RE Favaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inail - Istituto Nazionale per Assicurazione Contro Infortuni Sul Lavoro - Direzione Regionale dell'Emilia Romagna, Inail - Istituto Nazionale per Assicurazione Contro Infortuni Sul Lavoro - Direzione Territoriale di Ravenna, non costituiti in giudizio;
Inail - Istituto Nazionale per Assicurazione Contro Infortuni Sul Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Carla', Torquato Pirani, Gianluca Mancini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Serital S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento di rigetto del 28 ottobre 2024 Avviso Pubblico ISI 2022, codice domanda ISI I1822-000154, di I.N.A.I.L. – Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, Sede di Ravenna, notificato in data 28 ottobre 2024, con il quale è stata rigettata la domanda di finanziamento ISI n. I1822-000154 presentata dalla società FO NO & C. S.n.c. in virtù dell’Avviso Pubblico ISI 2022;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente a quello impugnato, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inail - Istituto Nazionale per Assicurazione Contro Infortuni Sul Lavoro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2026 la dott.ssa JE ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e DI
La società RA IU & C. S.N.C. ha agito in giudizio per l’annullamento del provvedimento del 28 ottobre 2024 dell’I.N.A.I.L. – Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, Sede di Ravenna, notificato in data 28 ottobre 2024, col quale è stata rigettata la domanda di finanziamento ISI n. I1822-000154 presentata dalla ricorrente in virtù dell’Avviso Pubblico ISI 2022.
In fatto ha allegato di essere una società che svolge lavorazioni meccanico–agricole per conto terzi, e in particolare attività con macchine agricole su terreni di terzi, nell’area del territorio di Ravenna e nelle zone limitrofe (lavorazione del terreno, raccolta, imballatura, trebbiatura, erpicatura, irrorazione e diserbo).
Nell’ambito dell’Avviso Pubblico ISI 2022 relativo agli incentivi offerti alle imprese per realizzare progetti finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro ex art. 11, comma 5, del D. Lgs. n. 81 del 2008, la ricorrente ha presentato domanda in data 26 ottobre 2023, risultando ammessa al finanziamento, come da graduatoria allegata.
In data 6 marzo 2024 la società ha quindi confermato la propria domanda, formalizzando la richiesta di finanziamento per ottenere un contributo di € 120.000,00 per la sostituzione di una trattrice agricola modello John Deere 5100 R con un mezzo analogo di nuova costruzione, individuato con la trattrice EN 211 S Vario Gen3; in pari data ha presentato il progetto di investimento ed ha depositato la perizia asseverata unitamente al Documento di Valutazione dei Rischi aziendali, certificando la rispondenza del progetto ai requisiti del Bando (tipologia di intervento “c” di cui all’Allegato 1.1 dell’Avviso Pubblico ISI 2022, ovverosia “riduzione del rischio rumore mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine”).
Con preavviso di rigetto del 28 agosto 2024, l’INAIL di Ravenna ha comunicato alla ricorrente il mancato superamento della fase di verifica, per l’asserita insussistenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previsti dall’art. 7 del Bando (“ ai fini della concessione del finanziamento, i soggetti destinatari dei finanziamenti di cui al presente Avviso, a pena di esclusione, dovranno essere assoggettati e in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi di cui al Documento unico di regolarità contributiva disciplinato dai decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015 e 23 febbraio 2016 e dall’articolo 31, commi 3 e 8 bis, del decreto legge n.69/2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013 (pagamento diretto agli Enti previdenziali ed assicurativi ed alla Cassa edile di quanto ad essi dovuto per le inadempienze contributive accertate). Tale requisito è richiesto sia per i lavoratori subordinati che per i soci che svolgono attività lavorativa a favore dell’impresa, anche se iscritti alle gestioni separate Inps. Per questi ultimi il requisito di regolarità e assoggettamento è richiesto anche in relazione agli obblighi contributivi che gli stessi devono assolvere in proprio, con riferimento all’attività di impresa oggetto del finanziamento ”).
In particolare, nel preavviso di rigetto, l’INAIL ha così motivato: “ Dalla verifica effettuata risulta che la società non ha dipendenti dal 2010, e che i soci non sono iscritti nelle gestioni commercianti INPS per l’attività esercitata dalla società RA IU & C. S.N.C. ”.
In data 6 settembre 2024 la ricorrente ha inviato all’INAIL le proprie osservazioni, chiarendo: a) che la Società non svolgeva attività inerenti al commercio, bensì lavorazioni meccanico–agricole per conto terzi, considerate a fini previdenziali attività connesse all’agricoltura, così come stabilito nella Circolare INPS n. 112 del 29 dicembre 2023; che la Società risultava correttamente assoggettata alla contribuzione assicurativa gestita dall’INAIL; che i Soci lavoratori, NO e RE FO, risultavano regolarmente iscritti alle gestioni amministrate dall’INPS (come coltivatori diretti, essendo quest’ultima l’attività da essi svolta in via prevalente nell’ambito delle rispettive Imprese individuali), come da documenti allegati (modello CD4 del socio NO FO, prospetto riepilogativo dei pagamenti per l’anno 2024 del socio RE FO, DURC relativo ad entrambi i soci).
Con provvedimento del 28 ottobre 2024 l’INAIL, pur dichiarando che “ dal punto di vista meramente tecnico il progetto sarebbe stato approvabile, con importo finanziabile di € 84.053, quale quota concedibile (con decurtazione del 50% dell’importo previsionale di vendita/permuta pari a € 15.000, in base all’art. 10 dell’Avviso ISI 2022) del totale ammissibile ridotto a € 140.850, secondo quanto previsto nella perizia ”, ha rigettato la domanda di finanziamento per ritenuta carenza dei requisiti di cui all’art. 7 del Bando (mancanza di regolarità e assoggettamento in relazione agli obblighi contributivi dei soci in proprio, con riferimento all’attività di impresa oggetto del finanziamento), affermando: (i) che per i soci NO e RE FO il requisito di regolarità e assoggettamento era richiesto anche in relazione agli obblighi contributivi da assolvere in proprio con riferimento all’attività di impresa oggetto del finanziamento; (ii) che la Società FO NO & C. S.n.c. non risultava assoggettata ad alcuna contribuzione.
La società, ritenendo illegittima tale decisione, ha agito in questa sede chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato, sulla base delle seguenti censure in diritto.
1) ILLEGITTIMITÀ PER VIOLAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DI CUI ALL’ART. 7 DELL’AVVISO PUBBLICO ISI 2022.
La ricorrente contesta il provvedimento impugnato laddove l’INAIL afferma: “ verificata la documentazione inviata il 06/09/2024 in fase di osservazioni, si conferma che la domanda non soddisfa i requisiti dei soggetti destinatari e le condizioni di ammissibilità previsti dall’art. 7 dell’Avviso Pubblico ISI 2022. Pertanto la stessa non è quindi ammessa al finanziamento. È stato verificato presso l’INPS sede di Ravenna che i due soci RA IU e RA AN risultano iscritti come Coltivatori Diretti per le rispettive imprese individuali. La società non è assoggettata ad alcuna contribuzione. L’art. 7 dell’Avviso Pubblico ISI 2022 prevede che i soggetti destinatari dei finanziamenti debbano «essere regolarmente iscritti alla gestione assicurativa e previdenziale (assoggettati)» e che il requisito sia richiesto sia per i lavoratori subordinati che per i soci che svolgono attività lavorativa a favore dell’impresa, anche se iscritti alle gestioni separate Inps. Per questi ultimi il requisito di regolarità e assoggettamento è richiesto anche in relazione agli obblighi contributivi che gli stessi devono assolvere in proprio, con riferimento all’attività di impresa oggetto del finanziamento ”.
La società richiama in particolare l’art. 7 dell’Avviso Pubblico ISI 2022 laddove stabilisce che “ al momento della domanda, i soggetti destinatari dei finanziamenti di cui all’articolo 6 del presente Avviso, devono soddisfare, a pena di esclusione, i seguenti requisiti: … essere regolarmente iscritti alla gestione assicurativa e previdenziale (assoggettati)”, prevedendo altresì che, “ai fini della concessione del finanziamento, i soggetti destinatari dei finanziamenti di cui al presente Avviso, a pena di esclusione, dovranno essere assoggettati e in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi di cui al Documento unico di regolarità contributiva … Tale requisito è richiesto sia per i lavoratori subordinati che per i soci che svolgono attività lavorativa a favore dell’impresa, anche se iscritti alle gestioni separate Inps. Per questi ultimi il requisito di regolarità e assoggettamento è richiesto anche in relazione agli obblighi contributivi che gli stessi devono assolvere in proprio, con riferimento all’attività di impresa oggetto del finanziamento ”.
L’Avviso Pubblico richiederebbe, a suo dire, per l’ottenimento dell’incentivo richiesto, che i soggetti destinatari dei finanziamenti siano: (a) regolarmente iscritti alla corretta gestione assicurativa e previdenziale; (b) in regola con i relativi obblighi di cui al Documento Unico di Regolarità Contributiva (cd. “D.U.R.C.”), e ciò con riferimento sia ai lavoratori subordinati, sia ai soci che svolgono prestazioni lavorative in favore dell’impresa.
Nel caso in esame tali requisiti sussisterebbero, atteso che la società, come accertato dall’INAIL, risulta priva di dipendenti dal 2010, sicché la verifica dell’Ente sui requisiti di cui all’art. 7 ha riguardato esclusivamente i due Soci lavoratori della stessa (NO e RE FO), i quali svolgono attività lavorativa in favore della società e risultano iscritti alla gestione previdenziale INPS come Coltivatori Diretti per le rispettive imprese individuali, trattandosi della loro attività prevalente ex art. 1, comma 208, della Legge n. 662/1996 (“ qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un’unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all’Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell’assicurazione corrispondente all’attività prevalente ”) ed art. 12, comma 11, della Legge n. 122/2010 (“ L’art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1966, n. 662, si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’INPS. Restano, pertanto, esclusi dall’applicazione dell’art. 1, comma 208, legge n. 662/1996, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui all’art. 10, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335” (ovverosia, la c.d. “gestione separata INPS”).
In altri termini, sostiene la ricorrente, in forza della predetta normativa, non svolgendo i Soci FO alcuna delle attività elencate dalla disposizione per l’assoggettamento all’obbligatoria iscrizione alla gestione separata INPS (prevista per i titolari di cariche sociali quali presidente del CdA, amministratori di società, sindaci e revisori di società o enti pubbliche e privati; i componenti di collegi e commissioni; i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; i venditori a domicilio con reddito superiore ad € 5.000,00; gli spedizionieri doganali non dipendenti (da gennaio 1998); i titolari di assegni di ricerca; i titolari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca; gli amministratori locali; i titolari di reddito da lavoro autonomo occasionale superiore ad € 5.000,00 annui; gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro fino al 31 dicembre 2015; i medici con contratto di formazione specialistica; i prestatori di lavoro occasionale accessorio; i magistrati onorari confermati non esclusivisti; i collaboratori coordinati e continuativi del settore sportivo dilettantistico), del tutto legittima e sufficiente sarebbe la loro iscrizione in via esclusiva alla gestione INPS dei coltivatori diretti.
Conseguentemente, l’INAIL avrebbe illegittimamente respinto l’istanza ritenendo insussistente il requisito di cui all’art. 7 dell’Avviso pubblico ISI 2022, sul presupposto che i Soci lavoratori della società non risultavano “iscritti alle gestioni separate INPS”, essendo al contrario gli stessi regolarmente iscritti in via esclusiva alla gestione previdenziale dei coltivatori diretti, senza alcuna necessità di doppia iscrizione, per quanto già detto.
2. ILLEGITTIMITÀ PER ECCESSO DI POTERE. ARBITRARIETÀ. IRRAGIONEVOLEZZA. ILLOGICITÀ. CONTRADDITTORIETÀ. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO.
Ad avviso della società l’INAIL sarebbe incorsa anche nel vizio dell’eccesso di potere, per arbitrarietà, illogicità e contraddittorietà della decisione, laddove ha escluso la società FO NO & C. S.n.c. dal finanziamento, in quanto asseritamente “non assoggettata ad alcuna contribuzione”, e nonostante i suoi Soci lavoratori risultassero come visto regolarmente iscritti presso la gestione coltivatori diretti, senza che fosse mai stata loro sollevata alcuna contestazione da parte dell’INPS.
Né sarebbe conferente il richiamo nel preavviso di rigetto al fatto che i due Soci lavoratori “non sono iscritti nelle gestioni commercianti INPS”, atteso che né i Soci né la Società svolgono attività inerenti il settore commercio.
3. MANCATA APPLICAZIONE DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO.
In ogni caso, l’INAIL avrebbe illegittimamente respinto l’istanza segnalando nel preavviso di diniego che “ dalla verifica effettuata risulta che la società non ha dipendenti dal 2010, e che i soci non sono iscritti nelle gestioni commercianti INPS per l’attività esercitata dalla società RA IU & C. S.n.c. ”, senza dare poi motivatamente e specificamente conto nel provvedimento conclusivo delle osservazioni della ricorrente del 6 settembre 2024, né compiere adeguata istruttoria anche alla luce della documentazione ivi prodotta, se del caso integrabile mediante c.d. soccorso istruttorio.
Sulla base di tali doglianze la ricorrente ha concluso come riportato in epigrafe, chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato.
L’INAIL si è costituito in giudizio eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore del Giudice Ordinario ex art. 9 Decreto Legislativo n. 104/10, nonché l’incompetenza territoriale ex art. 13 CPA del Tribunale di Bologna in favore del T.A.R. Roma, in ragione della natura di ente pubblico ultraregionale dell’INAIL, eccezioni tuttavia non coltivate nell’udienza di discussione; nel merito, l’Ente ha contestato la fondatezza delle avverse doglianze, chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
All’udienza del 29 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
All’esito del giudizio, ad avviso del Collegio, il ricorso va accolto nel merito, non avendo l’Amministrazione coltivato nell’udienza di discussione le eccezioni preliminari sollevate nella memoria di costituzione, comunque palesemente infondate, tenuto conto della natura del potere esercitato nell’adozione del provvedimento impugnato e dell’efficacia territorialmente circoscritta della statuizione in discussione nell’odierno giudizio, limitato infatti alla posizione della società ricorrente.
L’art. 7, posto alla base del provvedimento di diniego, per quanto di interesse in questa sede, prevede, a pena di esclusione della domanda di contributo, che i soggetti destinatari dei finanziamenti siano regolarmente iscritti alla gestione assicurativa e previdenziale, requisito richiesto sia per i lavoratori subordinati che per i soci che svolgono attività lavorativa a favore dell’impresa, anche se iscritti alle gestioni separate Inps, con la precisazione che per questi ultimi il requisito di regolarità e assoggettamento è richiesto anche in relazione agli obblighi contributivi che gli stessi devono assolvere in proprio, con riferimento all'attività di impresa oggetto del finanziamento.
Nel caso in esame risulta pacifico che la società ricorrente, iscritta al Registro Imprese con numero REA 131490 per l’Attività di supporto alla produzione vegetale – Codice ATECO 01.61, non aveva dipendenti dal 2010 e non risultava quindi iscritta ad alcuna gestione INPS al momento dell’istruttoria della pratica di contributo, mentre i suoi due soci OR (RA IU, RA AN) risultavano iscritti all’Inps come coltivatori diretti, in relazione alle rispettive imprese individuali agricole.
Alla luce di tali circostanze risultano senz’altro fondate le censure contenute in ricorso.
Invero, innanzitutto va rilevato, come eccepito dalla società col secondo e terzo motivo di impugnazione, che nel preavviso di diniego l’INAIL ha opposto alla FO s.n.c., quale ragione ostativa al riconoscimento del finanziamento, il fatto che i due Soci lavoratori non risultavano “iscritti nelle gestioni commercianti INPS”, senza tenere tuttavia conto che né essi né la società svolgevano attività inerenti il settore commercio, circostanza evidenziata dalla ricorrente nelle proprie osservazioni del 6/09/2024, ma sulla quale l’INAIL non ha preso alcuna specifica posizione nel provvedimento conclusivo, analogamente agli altri rilievi dell’interessata, ritenuti dall’Amministrazione genericamente non idonei a superare i motivi ostativi precedentemente esposti, senza tuttavia specificare le ragioni, anche in punto di documentazione ivi prodotta, se necessario integrabile mediante soccorso istruttorio, nel rispetto delle regole del contraddittorio procedimentale.
In ogni caso, ad avviso del Collegio, risultano condivisibili nel merito le censure articolate da parte ricorrente contenute nel primo motivo di impugnazione, idonee a dimostrare l’erronea interpretazione da parte dell’INAIL dell’art. 7 dell’Avviso con riguardo alla fattispecie in esame.
Invero, ai fini dell’ammissione al finanziamento, tale disposizione impone che i richiedenti siano regolarmente iscritti alla gestione assicurativa e previdenziale, nonché in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi di cui al Documento unico di regolarità contributiva, requisito richiesto sia per i lavoratori subordinati che per i soci che svolgono attività lavorativa a favore dell’impresa, anche se iscritti alle gestioni separate Inps e per i quali il requisito di regolarità e assoggettamento è richiesto anche in relazione agli obblighi contributivi che gli stessi devono assolvere in proprio, con riferimento all’attività di impresa oggetto del finanziamento.
Nel caso in esame risulta pacifico che la società non aveva dipendenti dal 2010, mentre per quanto riguarda i Soci lavoratori, in regola sotto il profilo contributivo (vedi DURC prodotti), ai fini del soddisfacimento del requisito predetto, alla luce della normativa vigente, richiamata dalla ricorrente nel primo motivo di impugnazione, l’INAIL avrebbe senz’altro dovuto ritenere sufficienti le iscrizioni alla gestione previdenziale INPS come Coltivatori Diretti per le rispettive imprese individuali, trattandosi della loro attività prevalente ex art. 1, comma 208, della Legge n. 662/1996 e non sussistendo alcun obbligo per gli stessi di iscrizione altresì alla c.d. “gestione separata INPS”, tenuto conto del tipo di attività da essi svolta.
Né possono valere a sostegno del provvedimento impugnato le argomentazioni difensive ulteriori svolte dall’INAIL in giudizio (connesse ad esempio all’assenza di dipendenti in capo alla società o alla concreta posizione dei Soci lavoratori al suo interno), assenti nel provvedimento impugnato e costituenti un’inammissibile integrazione postuma della motivazione (vedi Consiglio di Stato, sentenze n. 5592/2023 e n. 7856/2024).
Peraltro, su fattispecie in parte sovrapponibili a quella in esame, la giurisprudenza si è già espressa: “ È fondata la censura con cui parte ricorrente deduce una errata e fuorviante interpretazione dell’art. 7 dell’Avviso Pubblico ISI 2023, dal momento che la circostanza che la società ricorrente non abbia posizioni assicurative e contributive riferite a dipendenti, ma solo quelle relative ai soci, non può ritenersi preclusiva della partecipazione alla procedura di finanziamento … Dalla piana lettura della disposizione dell’Avviso Pubblico emerge che il requisito della regolarità assicurativa e contributiva è richiesto non solo per i lavoratori delle imprese, ma anche per i soci che prestano la propria attività lavorativa per l’impresa, con ciò dovendosi ritenere ammesse alle procedure di finanziamento in questione anche quelle società che non hanno alle dipendenze lavoratori, ma che sono costituite dai soli soci … Orbene, dovendosi ritenere ammesse al finanziamento di cui all’avviso Pubblico ISI 2023 anche le società prive di dipendenti e risultando nel caso di specie incontestata la regolarità assicurativa e contributiva dei soci, risulta illegittimo il primo motivo di esclusione della ricorrente dalla procedura in questione ” (vedi Tar Parma, sentenza n. 54 del 2026, nonché Tar Veneto, sentenze n. 443 e 444 del 2026).
Pertanto, tenuto conto di quanto esposto, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, considerato altresì in punto di fondatezza della domanda di finanziamento dalla società FO, che l’INAIL ha dichiarato: “ dal punto di vista meramente tecnico il progetto sarebbe stato approvabile, con importo finanziabile di € 84.053, quale quota concedibile (con decurtazione del 50% dell’importo previsionale di vendita/permuta pari a € 15.000, in base all’art. 10 dell’Avviso ISI 2022) del totale ammissibile ridotto a € 140.850, secondo quanto previsto nella perizia ”.
Le spese di lite possono essere compensate per la novità alla data di instaurazione del giudizio delle questioni poste alla base dell’impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato;
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
GO Di DE, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
JE ON, Consigliere, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| JE ON | GO Di DE |
IL SEGRETARIO