TRIB
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 21/07/2025, n. 1416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1416 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 975/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. MACCARONE FRANCESCO Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. VALERIA GRANDIZIO
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22 maggio 2020, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso una serie di avvisi di addebito notificati in data 15 febbraio 2018 dall' , per un importo complessivo di euro 26.297,53, relativi alla revoca delle CP_1 prestazioni di disoccupazione agricola erogate per gli anni dal 2009 al 2016, nonché dell'indennità di malattia corrisposta per gli anni dal 2010 al 2016.
2. A fondamento del ricorso, parte ricorrente ha dedotto di non essere mai stata messa a conoscenza della propria cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli del
1 Comune di Maierato, circostanza su cui si basava la revoca delle prestazioni. Ha pertanto chiesto:
3. di dichiarare nulla o illegittima la pretesa restitutoria dell'importo di euro 26.297,53; di dichiarare l'irripetibilità della suddetta somma;
di dichiarare la legittimità dei rapporti di lavoro subordinato intercorsi con l'azienda negli anni dal Controparte_2
2009 al 2016; di annullare l'eventuale provvedimento di disconoscimento dei predetti rapporti di lavoro.
4. Si è costituito in giudizio l' , eccependo in via preliminare l'intervenuta CP_1 decadenza dal diritto di proporre opposizione, in quanto la cancellazione della ricorrente dagli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli per gli anni 2010-2016 è confluita nel primo elenco trimestrale 2017 del Comune di Maierato, pubblicato telematicamente sul sito istituzionale dell'Istituto, ai sensi dell'art. 37, comma 7, della legge n. 111/2011, nel periodo compreso tra il 15 giugno 2017 e il 30 giugno 2017.
5. L' ha evidenziato che, essendo la pubblicazione sul sito internet modalità CP_1 idonea a far decorrere il termine decadenziale di cui all'art. 47, comma 3, della legge n. 88/1989, la ricorrente avrebbe dovuto proporre opposizione entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco. Il ricorso, essendo stato depositato solo in data 22 maggio 2020, è risultato ampiamente tardivo.
6. Ritiene il giudicante che l'eccezione sollevata dall' sia fondata. CP_1
7. L'art. 47, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88, prevede che le controversie relative alla mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli devono essere promosse, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla pubblicazione degli elenchi medesimi.
8. Nel caso di specie, la cancellazione della ricorrente è stata pubblicata nel primo elenco trimestrale 2017, nel periodo tra il 15 e il 30 giugno 2017, secondo quanto attestato dall' . La pubblicazione telematica effettuata ai sensi dell'art. 37, comma 7, CP_1 della legge n. 111/2011 è pienamente idonea a far decorrere i termini decadenziali previsti dalla legge.
9. Ne consegue l'impossibilità di esaminare nel merito le domande proposte dalla ricorrente, compresa quella volta al riconoscimento della legittimità dei rapporti di lavoro subordinato con l'azienda agricola, in quanto tale accertamento presuppone la rituale impugnazione della cancellazione dagli elenchi agricoli nei termini di legge.
2 10. Tenuto conto della particolarità delle questioni trattate e della mancata costituzione personale della ricorrente, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:
• Dichiara inammissibile il ricorso per intervenuta decadenza;
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, 21/07/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 975/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. MACCARONE FRANCESCO Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. VALERIA GRANDIZIO
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22 maggio 2020, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso una serie di avvisi di addebito notificati in data 15 febbraio 2018 dall' , per un importo complessivo di euro 26.297,53, relativi alla revoca delle CP_1 prestazioni di disoccupazione agricola erogate per gli anni dal 2009 al 2016, nonché dell'indennità di malattia corrisposta per gli anni dal 2010 al 2016.
2. A fondamento del ricorso, parte ricorrente ha dedotto di non essere mai stata messa a conoscenza della propria cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli del
1 Comune di Maierato, circostanza su cui si basava la revoca delle prestazioni. Ha pertanto chiesto:
3. di dichiarare nulla o illegittima la pretesa restitutoria dell'importo di euro 26.297,53; di dichiarare l'irripetibilità della suddetta somma;
di dichiarare la legittimità dei rapporti di lavoro subordinato intercorsi con l'azienda negli anni dal Controparte_2
2009 al 2016; di annullare l'eventuale provvedimento di disconoscimento dei predetti rapporti di lavoro.
4. Si è costituito in giudizio l' , eccependo in via preliminare l'intervenuta CP_1 decadenza dal diritto di proporre opposizione, in quanto la cancellazione della ricorrente dagli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli per gli anni 2010-2016 è confluita nel primo elenco trimestrale 2017 del Comune di Maierato, pubblicato telematicamente sul sito istituzionale dell'Istituto, ai sensi dell'art. 37, comma 7, della legge n. 111/2011, nel periodo compreso tra il 15 giugno 2017 e il 30 giugno 2017.
5. L' ha evidenziato che, essendo la pubblicazione sul sito internet modalità CP_1 idonea a far decorrere il termine decadenziale di cui all'art. 47, comma 3, della legge n. 88/1989, la ricorrente avrebbe dovuto proporre opposizione entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco. Il ricorso, essendo stato depositato solo in data 22 maggio 2020, è risultato ampiamente tardivo.
6. Ritiene il giudicante che l'eccezione sollevata dall' sia fondata. CP_1
7. L'art. 47, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88, prevede che le controversie relative alla mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli devono essere promosse, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla pubblicazione degli elenchi medesimi.
8. Nel caso di specie, la cancellazione della ricorrente è stata pubblicata nel primo elenco trimestrale 2017, nel periodo tra il 15 e il 30 giugno 2017, secondo quanto attestato dall' . La pubblicazione telematica effettuata ai sensi dell'art. 37, comma 7, CP_1 della legge n. 111/2011 è pienamente idonea a far decorrere i termini decadenziali previsti dalla legge.
9. Ne consegue l'impossibilità di esaminare nel merito le domande proposte dalla ricorrente, compresa quella volta al riconoscimento della legittimità dei rapporti di lavoro subordinato con l'azienda agricola, in quanto tale accertamento presuppone la rituale impugnazione della cancellazione dagli elenchi agricoli nei termini di legge.
2 10. Tenuto conto della particolarità delle questioni trattate e della mancata costituzione personale della ricorrente, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:
• Dichiara inammissibile il ricorso per intervenuta decadenza;
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, 21/07/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3