Sentenza 1 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 01/04/2026, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
composta dai seguenti magistrati:
OM ZZ Presidente Gianpiero D’Alia Consigliere LA IL Primo Referendario (relatore)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 24397 del registro di Segreteria, promosso da:
PROCURA REGIONALE presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria, con sede in Catanzaro, Via Edmondo Buccarelli n. 28, PEC:
calabria.procura@corteconticert.it
- attore -
nei confronti di:
IM AN, nata il [...] ad [...], residente a Scalea (CS) in via Antonio Scopelliti n. 203, C.F. [...].
- convenuta contumacee di VI EU, nato il [...] a [...], residente a Scalea (CS) in via Pietro Mancini n. 42, C.F. [...],
rappresentato e difeso dall’avv. Carmelina Truscelli del Foro di Paola (C.F.
Sentenza n. 100/2026
[...]), con elezione di domicilio presso il relativo studio in Praia a Mare (CS) alla via Mario La Cava n. 123, PEC avv.carmelinatruscelli@pec.giuffre.it.
- convenuto -
Esaminati gli atti e i documenti di causa.
Uditi, nella pubblica udienza del 24 febbraio 2026 il giudice relatore, il Pubblico Ministero, nella persona del S.P.G. dott.ssa Federica Pallone, per il convenuto AL EU l’avv. Alessandra Rotella per delega del difensore costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione depositato il 6 settembre 2025 la Procura Regionale ha convenuto in giudizio LI AN e AL EU, chiedendo la condanna in solido al risarcimento del danno all'immagine subito dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza nella misura di euro 21.000,00, oltre rivalutazione e interessi, in conseguenza della condanna per il reato di concussione di cui all'art. 317 c.p., accertata con sentenza del Tribunale di Paola n. 348/2021 del 21 aprile 2021, confermata dalla Corte di Appello di Catanzaro con sentenza n. 2186/2023 del 19 settembre 2023 e divenuta irrevocabile il 19 giugno 2024 a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per Cassazione.
2. I fatti accertati in sede penale risalgono al biennio 2016–2017. I convenuti, dipendenti dell'ASP di Cosenza in servizio presso la commissione invalidi civili, sede di Diamante, abusando della qualità rivestita e agendo in concorso tra loro, costringevano un'utente del servizio, in due distinte occasioni, a corrispondere complessivamente euro 7.000,00 — di cui euro
5.000,00 in relazione al trattamento previdenziale del figlio ed euro 2.000,00 per quello della sorella — prospettando la sospensione delle prestazioni già riconosciute ai familiari. Nel secondo episodio, la persona offesa denunciava i fatti ai Carabinieri della stazione di Diamante, i quali, previo contrassegno del denaro, coglievano i convenuti in flagranza all'interno dell'ufficio, recuperando le somme e la documentazione relativa alla procedura previdenziale in corso.
3. La Procura ha contestato il danno all'immagine arrecato all'ASP di Cosenza dalla condotta delittuosa dei convenuti, evidenziando l'eco mediatica della vicenda — documentata da articoli su testate regionali cartacee e online, un servizio televisivo e pubblicazioni su siti di informazione locale — nonché il conseguente discredito sull'operato dei dipendenti dell'ente e la lesione della fiducia dei cittadini nell'imparzialità dell'azione amministrativa. Il danno è stato quantificato nella misura del triplo della somma complessivamente richiesta per un totale di euro 21.000,00, valorizzando la reiterazione delle condotte, la vulnerabilità della vittima e le modalità dell'arresto in flagranza.
4. Con decreto presidenziale n. 332/2025 del 15 settembre 2025 è stata fissata l'udienza pubblica del 24 febbraio 2026.
5. Con comparsa di risposta del 2 febbraio 2026, si è costituito AL EU eccependo in via pregiudiziale: la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. per litispendenza o continenza con il procedimento penale n. 1334/2019 R.G.N.R. pendente in fase dibattimentale innanzi al Tribunale di Paola, nel quale l'ASP di Cosenza si è costituita parte civile chiedendo il risarcimento di tutti i danni subiti, ivi compreso il danno all'immagine, per fatti che la difesa assume in rapporto di continuazione con quelli oggetto del presente giudizio; nonché la prescrizione dell'azione, assumendo il decorso del termine quinquennale dalla pubblicazione degli articoli di stampa del 2017.
6. Nel merito, la difesa convenuta ha eccepito l'inapplicabilità della presunzione di cui all'art. 1, comma 1-sexies, l. n. 20/1994, sostenendo che la somma illecitamente percepita sia pari a zero — in quanto la prima dazione non sarebbe mai avvenuta e la seconda sarebbe stata immediatamente recuperata dai Carabinieri in flagranza — con conseguente inapplicabilità del duplum. In subordine, ha contestato l'applicazione del triplo in luogo del doppio e, in via di estremo subordine, ha invocato il potere riduttivo ex art.
83 c.g.c. in ragione delle gravi conseguenze già subite: condanna penale scontata in regime di arresti domiciliari, risoluzione del rapporto di lavoro con l'ASP di Cosenza e interdizione perpetua dai pubblici uffici.
7. All'udienza pubblica del 24 febbraio 2026 nessuno è comparso per la convenuta LI AN, le parti hanno concluso come da verbale. La causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
8. In primo luogo deve essere dichiarata la contumacia di LI AN, la quale, regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita.
Risulta in atti che la notificazione dell’invito a dedurre si è perfezionata secondo le formalità prescritte dall’art. 140 c.p.c. in data 18 marzo 2025;
mentre la notificazione dell’atto di citazione unitamente al decreto di fissazione dell’udienza si è perfezionata, mediante consegna a mani proprie in data 22 settembre 2025 e, dunque, in data utile rispetto all’udienza di discussione del 24 febbraio 2026. La convenuta, pertanto, deve essere dichiarata contumace ai sensi dell’art. 93, comma 5 c.g.c.
9. Preliminarmente occorre scrutinare l'eccezione, sollevata dal convenuto AL, di prescrizione dell’azione di responsabilità, essa è infondata e va respinta. Il termine di prescrizione dell'azione per il risarcimento del danno all'immagine decorre dal momento in cui la sentenza penale di condanna diviene irrevocabile, costituendo quest'ultima il presupposto indefettibile della proponibilità dell'azione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 17, comma 30-ter, del decreto-legge n. 78/2009, convertito dalla legge n.
102/2009, e dell'art. 51, comma 7, del d.lgs. n. 174/2016. Prima del perfezionamento di tale presupposto, l'azione non è proponibile e il termine prescrizionale non può iniziare a decorrere (cfr. Sez. Calabria n. 161/2025).
Nel caso in esame la sentenza di condanna per il reato di concussione è divenuta irrevocabile il 19 giugno 2024, ai sensi dell'art. 648, comma 1, c.p.p., a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per Cassazione. L'atto di citazione è stato depositato il 6 settembre 2025, entro il termine quinquennale. Il dies a quo non può essere anticipato alla mera diffusione mediatica della notizia, in quanto l'azione non era esercitabile prima dell'irrevocabilità della condanna. L'eccezione non merita accoglimento.
10. Parimenti infondata è l'eccezione di litispendenza o continenza, nonché la connessa richiesta di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 106 c.g.c.
Come risulta dalla documentazione depositata in atti, il procedimento penale n. 1334/2019 r.g.n.r, richiamato dalla difesa riguarda distinte condotte delittuose in concorso con altri soggetti e si trova nella fase dibattimentale innanzi al Tribunale di Paola, pertanto lo stesso non può in alcun modo interferire con l’odierno procedimento, stante l’evidente diversità di causa petendi e di petitum tra i due giudizi, con conseguente insussistenza di qualsiasi forma di litispendenza o di pregiudizialità tecnica tra le due fattispecie. L'eccezione va pertanto respinta.
11. Nel merito, la domanda avanzata dalla Procura regionale merita parziale accoglimento nei limiti che seguono. La concussione di cui all'art. 317 c.p.
rientra nel catalogo dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione di cui al Capo I, Titolo II, Libro II del codice penale, che legittimano l'azione erariale per danno all'immagine ai sensi dell'art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009; il perimetro applicativo di tale disposizione, come delimitato dalle Sezioni riunite con la sentenza n. 8/QM/2015, è pacificamente integrato nel caso di specie. Il giudicato penale fa stato (ex art.
651 c.p.p.) della commissione — da parte dei convenuti, nella loro qualità di pubblici ufficiali e nell'esercizio delle funzioni — di una condotta concussiva che, per la sua oggettiva gravità e per la risonanza pubblica ad essa connessa, ha determinato un concreto pregiudizio all'immagine dell'amministrazione di appartenenza, intaccandone il prestigio e la credibilità presso la collettività.
Quanto all'elemento soggettivo del dolo, esso è oggetto di autonomo apprezzamento in questa sede e deve ritenersi pienamente sussistente. I convenuti hanno reiterato le richieste in due distinte occasioni, abusando consapevolmente della posizione istituzionale rivestita e della condizione di soggezione della vittima, prospettando la sospensione di prestazioni previdenziali in favore di familiari disabili quale mezzo di pressione. La sistematicità e la direzione finalistica della condotta escludono qualsiasi diversa qualificazione soggettiva. Nel porre in essere la condotta illecita, i convenuti hanno agito con la piena rappresentazione e volontà del fatto, perseguendo un profitto personale nella consapevolezza della gravità dell'abuso e del conseguente, inevitabile discredito arrecato all'immagine dell'amministrazione di appartenenza.
12. Sussiste il nesso causale tra le condotte illecite e il danno all'immagine arrecato all'ASP di Cosenza. La notizia dei fatti illeciti e la sua diffusione nell'opinione pubblica minano il senso di fiducia dei cittadini nelle istituzioni:
la condanna irrevocabile costituisce il necessario presupposto per l'esercizio dell'azione contabile, ma il danno all'immagine si radica nella pubblicizzazione dei fatti stessi e non della sentenza (cfr. Sez. Calabria n.
120/2023; Sez. Calabria n. 161/2025). Ogni azione dannosa compiuta dal pubblico dipendente in violazione dell'art. 97 Cost. si traduce in un'alterazione dell'identità della pubblica amministrazione, determinando la percezione di una struttura gestita in maniera inefficiente, non responsabile e non responsabilizzata (Sez. riunite, QM/10/2003). Il danno all'immagine si configura quale danno pubblico, inteso come lesione del buon andamento della pubblica amministrazione, la quale perde, per effetto delle condotte illecite dei propri dipendenti, credibilità e affidabilità sia all'interno sia all'esterno della propria organizzazione.
13. La diffusione della notizia ha avuto risonanza mediatica attraverso numerose testate giornalistiche, sia cartacee sia online, un servizio televisivo e articoli pubblicati su siti di informazione regionale. L'utilizzo di siti internet e di testate online comporta dinamiche di diffusione della notizia profondamente diverse da quelle della tradizionale pubblicazione a stampa, in ragione della maggiore ampiezza geografica, della tendenzialmente illimitata durata di accessibilità e della sua amplificazione attraverso i motori di ricerca (cfr. App. Sicilia n. 139/2021). Il clamor fori così prodottosi è idoneo a configurare la lesione del bene tutelato.
14. Con riguardo alla quantificazione del danno, l'art. 1, comma 1-sexies, della legge n. 20/1994 introduce una presunzione relativa, in forza della quale il danno all'immagine si considera, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità, illecitamente percepita dal dipendente.
La difesa ha eccepito l'inapplicabilità di tale presunzione, sostenendo che la somma illecitamente percepita sia pari a zero: la prima dazione di euro 5.000,00 non sarebbe mai stata consegnata e la seconda di euro 2.000,00 sarebbe stata immediatamente recuperata dai Carabinieri in flagranza, senza mai entrare nella disponibilità patrimoniale dei convenuti.
L'eccezione non conduce all'assenza di danno risarcibile. Indipendentemente dalla stretta applicabilità della presunzione legale, la giurisprudenza contabile, anche laddove il criterio del duplum non sia direttamente operativo, ha costantemente ritenuto legittimo il ricorso alla liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., utilizzando la somma richiesta quale parametro orientativo del danno effettivamente arrecato all'immagine dell'amministrazione, in conformità ai criteri elaborati dalle Sezioni riunite con la sentenza n. 10/QM/2003 (cfr. Sez. Calabria n. 120/2023; Sez. I Centr.
n. 476/2015; Sez. II App. nn. 283/2023, 239/2023, 221/2023, 127/2022, 14/2022, 193/2021, 250/2019, 237/2017)
15. Quanto all'applicazione del triplo, quale moltiplicatore richiesto dalla Procura, il Collegio, come sopra sostanzialmente argomentato, ritiene che il danno all'immagine sia da determinarsi nella misura del doppio della somma richiesta, apparendo tale criterio equitativo conforme agli arresti giurisprudenziali in materia (cfr. Sez. riunite n. 10/QM/2003; Sez. Toscana n. 59/2024; Sez. Calabria n. 376/2018). Gli elementi valorizzati dalla Procura a sostegno del triplo, reiterazione della condotta, vulnerabilità della vittima, modalità dell'arresto in flagranza, integrano e qualificano la condotta concussiva già considerata nella determinazione del parametro del duplum, senza, però, configurare un grado di offensività tale da giustificare uno scostamento ulteriore. Non si ravvisano, pertanto, elementi idonei a giustificare una diversa e maggiore quantificazione del danno.
16. Per quanto sopra premesso, il Collegio determina il danno all'immagine in misura pari al doppio della somma complessiva oggetto delle richieste illecite (pari a euro 7.000,00), assunta quale idoneo parametro di riferimento della gravità dell'offesa a prescindere dall'effettiva percezione della stessa da parte dei convenuti. Tale pregiudizio viene, pertanto, liquidato equitativamente in complessivi euro 14.000,00, attraverso una valutazione che tiene conto congiuntamente: sotto il profilo oggettivo, della reiterazione della condotta in due distinti episodi a danno della medesima vittima, delle esplicite minacce di sospendere prestazioni previdenziali in favore di familiari disabili e dell'arresto in flagranza all'interno dei locali dell'ufficio pubblico;
sotto il profilo soggettivo, dell'abuso di una posizione istituzionale di particolare delicatezza, in cui l'utente si trova in condizione di oggettiva dipendenza rispetto all'operato del funzionario; sotto il profilo sociale, dell'ampia risonanza mediatica della vicenda e del conseguente discredito sull'operato dei dipendenti dell'ASP, con percezione di sfiducia nell'imparzialità dell'azione amministrativa da parte della comunità di riferimento.
17. La difesa di AL EU ha invocato l'esercizio del potere riduttivo ai sensi dell'art. 83 c.g.c., valorizzando le gravi conseguenze già patite:
condanna penale scontata in regime di arresti domiciliari, risoluzione del rapporto di lavoro con l'ASP di Cosenza e interdizione perpetua dai pubblici uffici. Il Collegio non ravvisa i presupposti per l'esercizio di tale potere. La gravità della condotta dolosa concussiva, che esprime un deliberato spregio dei doveri d'ufficio e della fiducia riposta nell'amministrazione, osta all'applicazione del potere riduttivo (cfr. Sez. Toscana n. 59/2024). Le conseguenze personali e professionali patite da AL, per quanto obiettivamente gravi, costituiscono la diretta e inevitabile conseguenza dell'accertata condotta criminosa e non rappresentano elementi idonei a ridurre equitativamente la responsabilità per il danno arrecato all'immagine dell'amministrazione, che risponde a una logica distinta e autonoma rispetto alle sanzioni penali e disciplinari già irrogate.
18. In conclusione, il Collegio condanna in solido LI AN e AL EU al risarcimento del danno all'immagine patito dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza nella misura di euro 14.000,00 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data dell'evento lesivo sino alla pubblicazione della presente sentenza e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data di pubblicazione fino al soddisfo.
N O
T A
S P
E S
E G
iu d iz io n . 2 4 3 9 7
– R e s p o n s a b ilità
F
O G
L IO
IM
P O
R T
O
O R
IG IN
A L
E A
T T
O D
I C IT
A Z
IO N
E
€ 9 6 ,0 n . 2 c o p ie p re d e tto a tto p e r u s o n o tific a
1 2
€
1 9 2 ,0
O R
IG IN
A L
E D
P F
IS S
A Z
IO N
E U
D IE
N Z
A
€ 1 6 ,0 n . 2 c o p ie p re d e tto a tto p e r u s o n o tific a
€ 3 2 ,0
D IR
IT T
I D I C
A N
C E
L L
E R
IA
€
4 1 ,9 2
N
O T
IF IC
H E
€ 1 3 8 ,5 3
O
R IG
IN A
L E
S E
N T
E N
Z A
€
4 8 ,0 0
F
O R
M U
L A
E S
E C
U T
IV A
S E
N T
E N
Z A
€
4 8 ,0 0
D
IR IT
T I D
I C A
N C
E L
L E
R IA
F O
R M
U L
A E
S E
C U
T IV
A S
E N
T E
N Z
A
€
1 0 ,4 7
T
O T
A L
E
€
6 2 2 ,9 2
D
IC O
N S
I E U
R O
S E
IC E
N T
O V
E N
T ID
U E
/9 2 Il F u n z io n a rio
D o tt.s s a S te fa n ia V a s a p o llo
F
irm a to d ig ita lm e n te 19. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando, con riferimento al giudizio di responsabilità promosso dalla Procura Regionale per la Regione Calabria iscritto al n. 24397 del Registro di Segreteria:
dichiara la contumacia di LI AN;
condanna in solido LI AN e AL EU al risarcimento del danno all'immagine patito dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza nella misura di euro 14.000,00 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data dell'evento lesivo sino alla pubblicazione della presente sentenza e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data di pubblicazione fino al soddisfo;
condanna LI AN e AL EU al pagamento delle spese di giudizio che si quantificano come da nota a margine.
Manda alla Segreteria per adempimenti di competenza.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 24 febbraio 2026.
Il Relatore Il Presidente
LA IL OM ZZ
Firmato digitalmente Firmato digitalmente Depositato in data 31/03/2026 Il Funzionario responsabile Dott.ssa Stefania Vasapollo Firmato digitalmente