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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XX, sentenza 27/02/2026, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 834/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 20, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
SCARABELLI CRISTIANA, Giudice monocratico in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2702/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
Difensore 2 CF Difensore 2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da
Difensore 1 CF Difensore 1
Difensore 2 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano - Via S. Pellico Nr. 16 20121 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RE NR. 21351-2025 ANNO 2022 TARI 2022
- sul ricorso n. 2704/2025 depositato il 05/06/2025 proposto da
Ricorrente 1 S.r.l. - P.IVA 1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Difensore 2 - CF_Difensore 2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Difensore 2 CF Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano - Via S. Pellico Nr. 16 20121 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RE 21352-2025 ANNO 2023 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il Comune dichiara che per l'annualità 2023 effettivamente la Tari non è dovuta dal ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi ritualmente proposti Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato avviso di accertamento RE-21351 anno di imposta 2022 per €. 761,00 (RG 2702/2025) e avviso di accertamento
RE-21352 anno di imposta 2023 per €. 731,00 (RG 2704/2025) emessi dal Comune di Milano per contestare l'omessa presentazione della dichiarazione originaria della TARI inerente all'immobile identificato a Dato catastale 1.
Parte ricorrente in ricorso contesta la carenza del presupposto impositivo Tari sotto il profilo soggettivo in quanto la stessa non risulterebbe essere proprietaria di alcuna unità immobiliare sita nel Comune di Milano come risulterebbe dalla banca dati Catastale dell'Agenzia del territorio che produce nonché da visura storica per immobile che pure produce.
Precisa di essere sub conduttrice solo della unità immobiliare di cui al Dato catastale 2 e non Dato catastale_1 in forza di contratto stipulato con la Società _1. a decorrere dal 1.1.2022.
E che in forza del contratto di locazione della Società _1. quest'ultima presentava le relative dichiarazioni TARI e versava le relative imposte nel 2022 a seguito di avviso di pagamento afferenti alle annualità 2022 e 2023.
Sostiene nei ricorsi di non essere titolare di nessun diritto reale di godimento in forza né di contratto di locazione né di sublocazione.
Ha prodotto contratto di sublocazione in cui si dice che l'elenco dei mappali sublocati risulta dall'allegato
A), allegato che non veniva prodotto.
Ha eccepito inoltre la carenza di motivazione dell'atto impugnato in violazione dell'art. 7 dello Statuto del
Contribuente in quanto non vengono indicate le ragioni per le quali viene richiesto il pagamento.
Si è costituito in entrambi i giudizi il Comune di Milano chiedendone il rigetto
Sostiene che, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, risulterebbe la stipula di un contratto di locazione tra Società_1 S.p.A. e Ricorrente_1 S.p.A. in relazione al subalterno Dato catastale_1 accertato ossia il contratto N. TNL/2024/3T/4598/0 producendo unicamente estratto del programma Gestione e fiscalità in uso al Comune. Sostiene che tale contratto scadeva il 31.12.2022 ma che potrebbe essere stato rinnovato e comunque è stato registrato nel 2024 e la relativa proroga potrebbe non essere ancora visibile.
Faceva presente in ricorso di essere disponibile a valutare l'eventuale produzione di ulteriore documentazione al fine di chiarire la posizione fiscale della controparte.
Ha contestato inoltre che sussista un difetto di motivazione avendo l'atto impugnato riportato tutti gli elementi quali ubicazione, tipo di utenza, data di decorrenza, i bimestri, i mq dell'immobile e le tariffe applicate.
All'udienza del 10.12.2025 la Corte in composizione monocratica, rilevato che il Comune di Milano si è detto disponibile a vagliare ulteriore documentazione di parte ricorrente disponeva il rinvio dell'udienza al
25.2.2026 ritenendo utile la verifica tra le parti di un eventuale accordo conciliativo. E ordinava, per l'ipotesi di mancato raggiungimento dell'accordo e ritenendo necessaria al fine del decidere, a parte ricorrente la produzione dell'allegato A del contratto di sublocazione prodotto in atti, nonché della intimazione di pagamento emessa nei confronti di Società _1 S.p.A. unitamente alla prova dei pagamenti.
Ordinava altresì al Comune la produzione del Contratto TNL/2024/3T 4598/0 dallo stesso citato in atti concedendo termine per tali produzioni al 20.1.2026 e termine per eventuali memorie in esito alle suddette produzioni al 10.2.2026.
Entrambe le parti ottemperavano al suddetto ordine.
In data 9.2.2026 parte ricorrente depositava memoria con la quale per l'anno 2022 riconosceva la debenza della Tari senza rinuncia alle ulteriori eccezioni, mentre insisteva per l'accoglimento del ricorso per l'annualità 2023.
La Corte all'udienza del 25.2.2026 disponeva la riunione dei due procedimenti.
In tale udienza il Comune dava atto che per il 2023 la Tari non sarebbe dovuta, senza rinuncia alle ulteriori eccezioni e difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rilevato che il semplice riconoscimento dell'altrui pretesa effettuata senza rinuncia alle eccezioni configura un riconoscimento parziale e che in assenza di accordo conciliativo non si può addivenire all'estinzione del giudizio rimangono vive le difese delle parti sulle questioni non riconosciute. Occorre pertanto, seppur succintamente, esaminare nel merito le reciproche eccezioni e difese.
Va quindi preliminarmente respinta l'eccezione di nullità della cartella per carenza di motivazione formulata in entrambi i ricorsi.
Dall'esame degli atti impugnati risultano tutti gli elementi quali ubicazione, tipo di utenza, data di decorrenza, i bimestri, i mq dell'immobile e le tariffe applicate atti a rendere pienamente edotta la contribuente della motivazione della pretesa.
Nel merito va preliminarmente rilevato che il contratto TNL/2024/3T 4598/0 e i relativi allegati prodotti dalle Parti in esito all'ordine di esibizione risultano coincidenti.
Tale contratto riguarda la sublocazione da parte di Società_1 S.p.A. a Ricorrente_1 S.r.l. attuale ricorrente di una serie di mappali indicati nelle visure allegate al contratto. Sia dalle produzioni della parte che da quella del Comune, diversamente da quanto eccepito dalla ricorrente, tra le visure allegate risulta l'immobile di cui al Dato catastale_1 oggetto del presente contenzioso.
Quindi la ricorrente in base a tale contratto risultava essere titolare di un diritto reale di godimento quale sub conduttrice.
Dalla documentazione prodotta dal Comune risulta che il suddetto contratto risulta risolto anticipatamente in data 31.12.2022.
Ne consegue quindi che per tutto il 2022 la Tari è dovuta dalla stessa come per altro ammesso da parte ricorrente in memoria.
Sostiene parte ricorrente che la dichiarazione Tari sarebbe stata inoltrata da Ricorrente_1 S.r.l. la quale, per l'anno in questione, avrebbe pagato la Tari per tutti gli immobili sublocati a seguito di avviso di pagamento alla stessa diretta.
Dall'esame degli atti di causa emerge che Ricorrente_1 s.r.l. nella dichiarazione di nuova occupazione non ha dichiarato l'immobile di cui al mappale Dato catastale_1.
Dall'esame poi degli avvisi di intimazione per Tari 2022 e 2023 inoltrato dal Comune alla Società_1. e dalla stessa pagato - come risulta dai documenti prodotti da parte ricorrente- risulta che non vi è stata intimazione relativamente al mappale Dato catastale_1 e, quindi, tale società non ha effettuato alcun pagamento Ta relativamente a tale mappale.
Ne discende che per l'anno 2022 nessuna Tari è stata pagata per il suddetto mappale.
La richiesta di pagamento dell'imposta nei confronti di Ricorrente_1 S.r.l. quale detentrice dell'immobile per una imposta non pagata dal terzo sublocatore e in qualità di possessore e quindi obbligato in solido, è pienamente legittima. Quanto all'avviso di accertamento relativo all'annualità 2023 il ricorso va accolto.
Richiamate le motivazioni di cui sopra in merito alle motivazioni della ricorrente circa l'avvenuto pagamento della Tari da parte della Ricorrente _1 S.r.l. va ribadito e rilevato che dalla documentazione prodotta dal Comune risulta che il suddetto contratto risulta risolto anticipatamente in data 31.12.2022.
Sostiene il Comune nelle controdeduzioni che il contratto potrebbe essersi rinnovato ed essere vigente nel 2023 e che comunque lo stesso sarebbe stato registrato nel 2024.
Ma da un lato il Comune non ha offerto alcuna prova del rinnovo.
Anzi l'Agenzia Entrate Direzione Provinciale 1 di Milano, nella lettera di trasmissione al Comune del contratto, specifica espressamente che il contratto si è risolto anticipatamente il 31.12.2022 senza menzionare alcun rinnovo che, se ci fosse stato, sarebbe stato evidenziato.
Dall'altro anche la circostanza che il contratto sia stato registrato nel 2024 non risulta provato. Infatti dalla documentazione fornita da Agenzia delle Entrate appare plausibile che la data 2024 sia riferita proprio alla registrazione della scrittura privata di risoluzione.
Comunque e in ogni caso, se si ritenesse il 2024 quale data di registrazione dell'originario contratto di sub locazione ciò comporterebbe, semmai, che prima di tale data la sublocazione effettuata da Società_1 in favore della sub conduttrice Ricorrente_1 S.r.l. non aveva data certa e non era opponibile al Comune. Con la conseguenza che obbligato al pagamento della Tari era altro soggetto individuabile o nel proprietario o nella Ricorrente_1 S.r.l. quale conduttrice.
Da quanto fin qui rilevato consegue che la cartella emessa dal Comune per l'anno 2023 è illegittima
Quanto alle spese di lite la Corte di Cassazione ord. n. 6285/2024 ha statuito che la riunione di più cause lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e che “ ne consegue che la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio autonomamente considerato"
In considerazione di tale principio la Corte in composizione monocratica condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in €. 400,00 omnicomprensivi, in favore del Comune con riferimento al ricorso relativo all'avviso di accertamento RE -21352 per Tari 2022. Condanna il Comune
a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidare in €. 400,00 oltre rimborso spese generali ed accessori di legge, per il ricorso avente ad oggetto l'avviso di accertamento RE- 21352 per Tari 2023.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia in composizione monocratica respinge il ricorso relativo all'avviso di accertamento RE-21351 per TARI 2022 e condanna parte ricorrente a rifondere al Comune le spese di lite liquidate in €. 400,00 omnicomprensivi.
Accoglie il ricorso relativo all'avviso di accertamento RE-21352 per TARI 2023 e condanna il Comune a rifondere alla ricorrente le spese di lite liquidate in €. 400,00 oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
IL GIUDICE MONOCATICO
IS AB
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 20, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
SCARABELLI CRISTIANA, Giudice monocratico in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2702/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
Difensore 2 CF Difensore 2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da
Difensore 1 CF Difensore 1
Difensore 2 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano - Via S. Pellico Nr. 16 20121 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RE NR. 21351-2025 ANNO 2022 TARI 2022
- sul ricorso n. 2704/2025 depositato il 05/06/2025 proposto da
Ricorrente 1 S.r.l. - P.IVA 1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Difensore 2 - CF_Difensore 2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Difensore 2 CF Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano - Via S. Pellico Nr. 16 20121 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RE 21352-2025 ANNO 2023 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il Comune dichiara che per l'annualità 2023 effettivamente la Tari non è dovuta dal ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi ritualmente proposti Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato avviso di accertamento RE-21351 anno di imposta 2022 per €. 761,00 (RG 2702/2025) e avviso di accertamento
RE-21352 anno di imposta 2023 per €. 731,00 (RG 2704/2025) emessi dal Comune di Milano per contestare l'omessa presentazione della dichiarazione originaria della TARI inerente all'immobile identificato a Dato catastale 1.
Parte ricorrente in ricorso contesta la carenza del presupposto impositivo Tari sotto il profilo soggettivo in quanto la stessa non risulterebbe essere proprietaria di alcuna unità immobiliare sita nel Comune di Milano come risulterebbe dalla banca dati Catastale dell'Agenzia del territorio che produce nonché da visura storica per immobile che pure produce.
Precisa di essere sub conduttrice solo della unità immobiliare di cui al Dato catastale 2 e non Dato catastale_1 in forza di contratto stipulato con la Società _1. a decorrere dal 1.1.2022.
E che in forza del contratto di locazione della Società _1. quest'ultima presentava le relative dichiarazioni TARI e versava le relative imposte nel 2022 a seguito di avviso di pagamento afferenti alle annualità 2022 e 2023.
Sostiene nei ricorsi di non essere titolare di nessun diritto reale di godimento in forza né di contratto di locazione né di sublocazione.
Ha prodotto contratto di sublocazione in cui si dice che l'elenco dei mappali sublocati risulta dall'allegato
A), allegato che non veniva prodotto.
Ha eccepito inoltre la carenza di motivazione dell'atto impugnato in violazione dell'art. 7 dello Statuto del
Contribuente in quanto non vengono indicate le ragioni per le quali viene richiesto il pagamento.
Si è costituito in entrambi i giudizi il Comune di Milano chiedendone il rigetto
Sostiene che, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, risulterebbe la stipula di un contratto di locazione tra Società_1 S.p.A. e Ricorrente_1 S.p.A. in relazione al subalterno Dato catastale_1 accertato ossia il contratto N. TNL/2024/3T/4598/0 producendo unicamente estratto del programma Gestione e fiscalità in uso al Comune. Sostiene che tale contratto scadeva il 31.12.2022 ma che potrebbe essere stato rinnovato e comunque è stato registrato nel 2024 e la relativa proroga potrebbe non essere ancora visibile.
Faceva presente in ricorso di essere disponibile a valutare l'eventuale produzione di ulteriore documentazione al fine di chiarire la posizione fiscale della controparte.
Ha contestato inoltre che sussista un difetto di motivazione avendo l'atto impugnato riportato tutti gli elementi quali ubicazione, tipo di utenza, data di decorrenza, i bimestri, i mq dell'immobile e le tariffe applicate.
All'udienza del 10.12.2025 la Corte in composizione monocratica, rilevato che il Comune di Milano si è detto disponibile a vagliare ulteriore documentazione di parte ricorrente disponeva il rinvio dell'udienza al
25.2.2026 ritenendo utile la verifica tra le parti di un eventuale accordo conciliativo. E ordinava, per l'ipotesi di mancato raggiungimento dell'accordo e ritenendo necessaria al fine del decidere, a parte ricorrente la produzione dell'allegato A del contratto di sublocazione prodotto in atti, nonché della intimazione di pagamento emessa nei confronti di Società _1 S.p.A. unitamente alla prova dei pagamenti.
Ordinava altresì al Comune la produzione del Contratto TNL/2024/3T 4598/0 dallo stesso citato in atti concedendo termine per tali produzioni al 20.1.2026 e termine per eventuali memorie in esito alle suddette produzioni al 10.2.2026.
Entrambe le parti ottemperavano al suddetto ordine.
In data 9.2.2026 parte ricorrente depositava memoria con la quale per l'anno 2022 riconosceva la debenza della Tari senza rinuncia alle ulteriori eccezioni, mentre insisteva per l'accoglimento del ricorso per l'annualità 2023.
La Corte all'udienza del 25.2.2026 disponeva la riunione dei due procedimenti.
In tale udienza il Comune dava atto che per il 2023 la Tari non sarebbe dovuta, senza rinuncia alle ulteriori eccezioni e difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rilevato che il semplice riconoscimento dell'altrui pretesa effettuata senza rinuncia alle eccezioni configura un riconoscimento parziale e che in assenza di accordo conciliativo non si può addivenire all'estinzione del giudizio rimangono vive le difese delle parti sulle questioni non riconosciute. Occorre pertanto, seppur succintamente, esaminare nel merito le reciproche eccezioni e difese.
Va quindi preliminarmente respinta l'eccezione di nullità della cartella per carenza di motivazione formulata in entrambi i ricorsi.
Dall'esame degli atti impugnati risultano tutti gli elementi quali ubicazione, tipo di utenza, data di decorrenza, i bimestri, i mq dell'immobile e le tariffe applicate atti a rendere pienamente edotta la contribuente della motivazione della pretesa.
Nel merito va preliminarmente rilevato che il contratto TNL/2024/3T 4598/0 e i relativi allegati prodotti dalle Parti in esito all'ordine di esibizione risultano coincidenti.
Tale contratto riguarda la sublocazione da parte di Società_1 S.p.A. a Ricorrente_1 S.r.l. attuale ricorrente di una serie di mappali indicati nelle visure allegate al contratto. Sia dalle produzioni della parte che da quella del Comune, diversamente da quanto eccepito dalla ricorrente, tra le visure allegate risulta l'immobile di cui al Dato catastale_1 oggetto del presente contenzioso.
Quindi la ricorrente in base a tale contratto risultava essere titolare di un diritto reale di godimento quale sub conduttrice.
Dalla documentazione prodotta dal Comune risulta che il suddetto contratto risulta risolto anticipatamente in data 31.12.2022.
Ne consegue quindi che per tutto il 2022 la Tari è dovuta dalla stessa come per altro ammesso da parte ricorrente in memoria.
Sostiene parte ricorrente che la dichiarazione Tari sarebbe stata inoltrata da Ricorrente_1 S.r.l. la quale, per l'anno in questione, avrebbe pagato la Tari per tutti gli immobili sublocati a seguito di avviso di pagamento alla stessa diretta.
Dall'esame degli atti di causa emerge che Ricorrente_1 s.r.l. nella dichiarazione di nuova occupazione non ha dichiarato l'immobile di cui al mappale Dato catastale_1.
Dall'esame poi degli avvisi di intimazione per Tari 2022 e 2023 inoltrato dal Comune alla Società_1. e dalla stessa pagato - come risulta dai documenti prodotti da parte ricorrente- risulta che non vi è stata intimazione relativamente al mappale Dato catastale_1 e, quindi, tale società non ha effettuato alcun pagamento Ta relativamente a tale mappale.
Ne discende che per l'anno 2022 nessuna Tari è stata pagata per il suddetto mappale.
La richiesta di pagamento dell'imposta nei confronti di Ricorrente_1 S.r.l. quale detentrice dell'immobile per una imposta non pagata dal terzo sublocatore e in qualità di possessore e quindi obbligato in solido, è pienamente legittima. Quanto all'avviso di accertamento relativo all'annualità 2023 il ricorso va accolto.
Richiamate le motivazioni di cui sopra in merito alle motivazioni della ricorrente circa l'avvenuto pagamento della Tari da parte della Ricorrente _1 S.r.l. va ribadito e rilevato che dalla documentazione prodotta dal Comune risulta che il suddetto contratto risulta risolto anticipatamente in data 31.12.2022.
Sostiene il Comune nelle controdeduzioni che il contratto potrebbe essersi rinnovato ed essere vigente nel 2023 e che comunque lo stesso sarebbe stato registrato nel 2024.
Ma da un lato il Comune non ha offerto alcuna prova del rinnovo.
Anzi l'Agenzia Entrate Direzione Provinciale 1 di Milano, nella lettera di trasmissione al Comune del contratto, specifica espressamente che il contratto si è risolto anticipatamente il 31.12.2022 senza menzionare alcun rinnovo che, se ci fosse stato, sarebbe stato evidenziato.
Dall'altro anche la circostanza che il contratto sia stato registrato nel 2024 non risulta provato. Infatti dalla documentazione fornita da Agenzia delle Entrate appare plausibile che la data 2024 sia riferita proprio alla registrazione della scrittura privata di risoluzione.
Comunque e in ogni caso, se si ritenesse il 2024 quale data di registrazione dell'originario contratto di sub locazione ciò comporterebbe, semmai, che prima di tale data la sublocazione effettuata da Società_1 in favore della sub conduttrice Ricorrente_1 S.r.l. non aveva data certa e non era opponibile al Comune. Con la conseguenza che obbligato al pagamento della Tari era altro soggetto individuabile o nel proprietario o nella Ricorrente_1 S.r.l. quale conduttrice.
Da quanto fin qui rilevato consegue che la cartella emessa dal Comune per l'anno 2023 è illegittima
Quanto alle spese di lite la Corte di Cassazione ord. n. 6285/2024 ha statuito che la riunione di più cause lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e che “ ne consegue che la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio autonomamente considerato"
In considerazione di tale principio la Corte in composizione monocratica condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in €. 400,00 omnicomprensivi, in favore del Comune con riferimento al ricorso relativo all'avviso di accertamento RE -21352 per Tari 2022. Condanna il Comune
a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidare in €. 400,00 oltre rimborso spese generali ed accessori di legge, per il ricorso avente ad oggetto l'avviso di accertamento RE- 21352 per Tari 2023.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia in composizione monocratica respinge il ricorso relativo all'avviso di accertamento RE-21351 per TARI 2022 e condanna parte ricorrente a rifondere al Comune le spese di lite liquidate in €. 400,00 omnicomprensivi.
Accoglie il ricorso relativo all'avviso di accertamento RE-21352 per TARI 2023 e condanna il Comune a rifondere alla ricorrente le spese di lite liquidate in €. 400,00 oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
IL GIUDICE MONOCATICO
IS AB