Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XX, sentenza 27/02/2026, n. 834
CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Carenza del presupposto impositivo soggettivo

    La Corte ha ritenuto che il contratto di sublocazione prodotto dalla ricorrente includesse l'immobile oggetto di contenzioso e che tale contratto fosse risolto solo al 31.12.2022. Inoltre, ha accertato che né la società locatrice né la ricorrente avevano pagato la Tari per l'immobile in questione nel 2022, rendendo legittima la richiesta nei confronti della ricorrente come detentrice/possessore.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione dell'atto impugnato

    La Corte ha respinto l'eccezione, ritenendo che gli atti impugnati contenessero tutti gli elementi necessari (ubicazione, tipo di utenza, data di decorrenza, ecc.) per rendere edotta la contribuente della pretesa.

  • Accolto
    Carenza del presupposto impositivo soggettivo per l'anno 2023

    La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo che il Comune non avesse fornito prova del rinnovo del contratto di sublocazione oltre il 31.12.2022. Ha inoltre considerato che la registrazione del contratto nel 2024, se riferita al contratto originario, rendeva la sublocazione non opponibile al Comune prima di tale data, ma non provava la vigenza nel 2023. Pertanto, la cartella emessa per il 2023 è stata ritenuta illegittima.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XX, sentenza 27/02/2026, n. 834
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 834
    Data del deposito : 27 febbraio 2026

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