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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/10/2025, n. 7619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7619 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa Martina Brizzi, a seguito dell'udienza del 24 settembre 2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10799 /2023 R.G. vertente
TRA
, nato in [...] il [...] (c.f.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. SOLIDORO C.F._1
SIRIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
( CP_1 Controparte_2
, in persona dei legali rappresentanti pro
[...]
tempore, elettivamente domiciliato presso l' Controparte_3
[...] sito in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, n. 55,
[...]
rappresentato e difeso dal Dirigente dott. ROMANO VINCENZO, in virtù di procure in atti;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 08/06/2023, il ricorrente, in epigrafe indicato, premesso di essere titolare della Laurea in Ingegneria Nucleare, conseguita in data 22/12/1993, presso il Politecnico di Milano, ha esposto:
- di essere abilitato ad insegnare nella classe di concorso A026
(matematica alle scuole superiori), nonché nella classe di concorso
A020 (fisica alle scuole superiori), nelle cui graduatorie provinciali
è iscritto;
- di aver prestato servizio per la classe di concorso A027 (matematica e fisica alle scuole superiori) presso il Liceo Statale Elsa Morante di
Napoli;
- che è iscritto nelle Graduatorie Provinciali per le supplenze per il biennio 2020/2022 per la classe di concorso A027 “Matematica e
Fisica”, lamentando di essere stato depennato da tali graduatorie, per presunta assenza di titoli, dal citato Liceo, con decreto prot. 1097 del
10/05/2021, sulla base della Tabella A allegata al D.P.R. n. 19 del
2016, richiamata dall'O.M. n. 60 del 2020, che prevede che laurea in ingegneria non risulta titolo di accesso alla suddetta classe di concorso.
Prospettata l'illegittimità di tale provvedimento, il ricorrente ha adito
Codesto Tribunale, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“ che Codesto Ill.mo Tribunale del Lavoro Voglia nel merito:
ACCOGLIERE il ricorso ed ACCERTARE E/O DICHIARARE il
2 diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il proprio titolo di Laurea come valido ai fini dell'insegnamento nella classe di concorso A027 e per lo effetto ai fini del reinserimento nelle Seconde Fasce delle
Graduatorie provinciali per le Supplenze di Napoli per la classe di concorso A027, con il punteggio e la posizione spettante, anche a seguito dell'aggiornamento, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia;
ove occorra, previa DISAPPLICAZIONE e/o
INIBIZIONE dei provvedimenti amministrativi allegati ed indicati in epigrafe nei limiti dell'interesse del ricorrente, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia. Per lo effetto: ORDINARE E/O
CONDANNARE la parte datoriale ad emanare ogni atto che permetta al ricorrente di insegnare nella classe di concorso A027 al fine di essere reinserito all'interno delle Graduatorie provinciali di Napoli Seconda
Fascia per la classe di concorso A027, con punteggio e posizione spettante, anche a seguito dell'aggiornamento, previo compimento di ogni procedura a tal fine necessaria, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia;
nonché DISPORRE la notificazione per pubblici proclami telematici sul sito istituzionale del
[...]
. In ogni caso, fatta salva ogni altra e Controparte_2
diversa statuizione secondo giustizia;
con condanna alle spese”.
Il si è costituito tempestivamente, eccependo, in via preliminare, il CP_1
difetto di giurisdizione, contestando le avverse argomentazioni, concludendo per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita documentalmente.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il
3 deposito delle citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'udienza del solo difensore della parte della parte ricorrente, aggiornato il programma informatico;
accertata l'assenza di deposito delle note scritte della parte resistente;
lette le note scritte regolarmente depositate, il
Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta per i motivi di seguito precisati.
L'eccezione di difetto di giurisdizione è infondata, in quanto l'art. 63, commi 1 e 4, d. lgs. 165/2001 devolve alla cognizione del giudice ordinario tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti, incluse quelle concernenti l'assunzione al lavoro, con la sola esclusione, per quanto qui interessa, delle controversie in materia di procedure concorsuali;
nella specie, non si versa in un'ipotesi di procedura concorsuale;
invero parte ricorrente, già inserita nella seconda fascia delle
Graduatorie Provinciali per le Supplenze di Napoli per le classi di concorso
A020 (Fisica alle scuole superiori) e A026 (Matematica alle scuole superiori) afferma di avere diritto, in base al titolo posseduto, all'inserimento nella seconda fascia delle Graduatorie Provinciali per le
Supplenze di Napoli anche per la classe di concorso A027 (matematica e fisica alle scuole superiori), previa eventuale disapplicazione dei provvedimenti amministrativi allegati in ricorso;
la prospettazione è dunque basata sulla rivendicazione di un diritto soggettivo, che troverebbe fondamento in norme di legge e pertanto la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario (cfr. Cass. SU n. 8098/20).
Nel merito la domanda è fondata.
4 L'O.M. 60/20 prevede l'accesso alle singole classi di concorso sulla base delle tabelle contenute nel D.P.R. 19/2016 così come integrato e modificato dai successivi interventi normativi.
Ebbene, la tabella A allegata al DPR n. 19/2016, con riguardo specifico alla classe di concorso A027 - matematica e fisica - non contemplava la laurea magistrale in ingegneria, permettendo, invece, ai laureati in ingegneria l'insegnamento sulla classe 38/A “Fisica” (oggi A020) e 47/A
“Matematica” (oggi A026) a condizione che, alternativamente:
a) avessero conseguito il titolo di studio entro l'a.a. 2000/2001, potendo insegnare a prescindere dal contenuto del loro piano di studi;
b) ovvero, avessero conseguito la laurea successivamente, dovendo a questo punto aver seguito un piano di studi contenente i corsi relativi alle seguenti materie:- due corsi annuali (o quattro semestrali) di fisica generale, per l'insegnamento sulla classe di concorso 38/A “Fisica” (oggi
A020); - corsi annuali (o due semestrali) di: analisi matematica I e II, geometria o geometria I e due corsi annuali (o quattro semestrali) tra i seguenti: geometria ed algebra o algebra ed elementi di geometria, calcolo delle probabilità, analisi numerica o calcolo numerico.
Pertanto, sulla base della predetta normativa, il ricorrente è stato ritenuto in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso A-20 di fisica ed A-26 di matematica ma non per l'insegnamento di fisica e matematica congiuntamente, benché il ricorrente già di fatto insegni
Matematica alle scuole superiori, essendo già inserito nella II fascia della
GPS per la classe di concorso A020 (Fisica alle scuole superiori) e A026
(Matematica alle scuole superiori).
Sulla irragionevolezza di tale opzione si sono già espressi il Tribunale di
Napoli Nord, con sentenza n. 2474/2024 pubbl. il 15/05/2024; il Tribunale di Bari con sentenza n. 3208/22, il Tribunale di Crotone con sentenza n.
5 2/22, nonché il Tar del Lazio che, con sentenza n. 6360/22, ha annullato tabella A del D.P.R. n. 19/2016, limitatamente alla parte in cui, con riferimento alla classe di concorso A027 “Matematica e Fisica”, non consente l'accesso ai laureati in ingegneria che siano in possesso dei requisiti per accedere, singolarmente, sia alla classe A020 “Fisica” sia alla classe A026 “Matematica”, dettati dal medesimo regolamento.
Si ritiene di aderire, dunque, integralmente alla giurisprudenza di merito allegata al fascicolo di parte ricorrente, che si è diffusamente pronunciata sulle stesse questioni giuridiche oggi in esame con argomentazioni complete e convincenti, ed alla quale integralmente ci si riporta, ai sensi di cui all'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. Cass. 17640/16, per cui la sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. cpc. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile;
in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha l'onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l'operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione;
cfr. anche Cass. 11508/ 16,
18754/16, 8053/12 e 10222/09).
Si richiama in particolare la decisione del Tribunale di Napoli Nord, che richiama la sentenza della Corte di Appello Napoli n. 107/24, che ha tra l'altro rilevato che “(…) giova ripercorrere il ragionamento della giurisprudenza amministrativa che, valorizzando l'interpretazione
6 normativa in termini di ragionevolezza, ha affermato la manifesta illogicità della disciplina rilevando come “…se ad insegnare matematica può essere
(…) un laureato in ingegneria, e se ad insegnare fisica può essere (…) un laureato in ingegneria, non vi sarebbero ragioni per cui ad insegnare matematica e fisica non potrebbe essere la medesima figura professionale…” Sicché “…Le disposizioni contenute nella citata Tabella A del D.P.R. n. 19 del 2016 appaiono effettivamente viziate da illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza, nella parte in cui, da un lato, consentono a chi sia in possesso di una laurea in ingegneria, alle condizioni sopra sinteticamente riepilogate (…) di insegnare sulla classe di concorso A026 "Matematica" e sulla A020 "Fisica" ma, allo stesso tempo, impediscono ai docenti in possesso del medesimo titolo di studio di potere accedere alla classe di concorso A027 "Matematica e Fisica" che, tendenzialmente, ricomprende in unum i succitati insegnamenti. (…) sia il previgente D.M. n. 39 del 1998 e sia l'attuale D.P.R. n. 19 del 2016, quest'ultimo parzialmente modificato e integrato dal D.M. n. 259 del 2017, prevedono che i laureati in ingegneria possano (…) accedere agli insegnamenti relativi alle materie della fisica e della matematica, ma solo separatamente (…), precludendo entrambi la possibilità che lo stesso titolo di studio possa invece essere ritenuto valido anche per l'accesso alla classe di concorso A027 (ex 49/A) che ricomprende entrambi gli insegnamenti di cui trattasi. Tale ultima previsione si rivela quindi incomprensibile in punto di ragionevolezza” (cfr.: TAR Lazio nella sentenza 27/12/2022, n. 17615
(…).
Con la sentenza n. 10850/2022 il T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, poi, ha ben spiegato l'operatività delle fonti normative esaminate giungendo alla medesima conclusione (…) “…Per ciò che concerne, infine, la classe di concorso A027 (…) la questione (…) è relativa alla possibilità che un docente possa insegnare disgiuntamente fisica e matematica ma non
7 entrambe le materie congiuntamente, affermando che: "11. Il ricorso (…) è fondato e va accolto, in sintonia (…) con i precedenti giurisprudenziali (cfr.
TAR Calabria, Catanzaro, sentenze del 23 dicembre 2021, n. 2352; nonché dell'8 febbraio 2022, nn. 185 e 186 (…); (…) Consiglio di Stato Parere del
5 novembre 2019, n. 2765) (…) 14. Il primo motivo va (…) accolto sotto il profilo della manifesta illogicità della previsione posta dall'amministrazione alla base dei provvedimenti impugnati, ma in tale ottica va esaminato necessariamente in congiunzione con il secondo motivo. Quest'ultimo rinvia alle aporie rilevate anche nel primo motivo ed aggiunge, alla richiesta di caducazione del provvedimento di esclusione, la domanda di annullamento degli atti generali presupposti per illogicità manifesta degli stessi. Per tale ragione lo stesso risulta strettissimamente legato alla precedente doglianza, risultando comune il sillogismo per cui se ad insegnare matematica può essere (…) un laureato in ingegneria, e se ad insegnare fisica può essere (…) un laureato in ingegneria, non vi sarebbero ragioni per cui ad insegnare matematica e fisica non potrebbe essere la medesima figura professionale. 14.1. Le disposizioni contenute nella citata Tabella A del d.P.R. n. 19/2016 appaiono effettivamente viziate da illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza, nella parte in cui, da un lato, consentono a chi sia in possesso di una laurea in ingegneria, alle condizioni sopra sinteticamente riepilogate per quanto qui di interesse, di insegnare sulla classe di concorso A026 "Matematica" e sulla A020
"Fisica" ma, allo stesso tempo, impediscono ai docenti in possesso del medesimo titolo di studio di potere accedere alla classe di concorso A027
"Matematica e Fisica" che, tendenzialmente, ricomprende in unum i succitati insegnamenti. 14.2. (…) sia il previgente d.m. n. 39/98 e sia
l'attuale d.P.R. n. 19/2016, quest'ultimo parzialmente modificato e integrato dal d.m. n. 259/2017, prevedono che i laureati in ingegneria possano (…) accedere agli insegnamenti relativi alle materie della fisica e
8 della matematica, ma solo separatamente (…), precludendo entrambi la possibilità che lo stesso titolo di studio possa invece essere ritenuto valido anche per l'accesso alla classe di concorso A027 (ex 49/A) che ricomprende entrambi gli insegnamenti di cui trattasi. Tale ultima previsione si rivela quindi incomprensibile in punto di ragionevolezza.
14.3. Appare assente una valida presa di posizione su tale preciso aspetto da parte dell'amministrazione e quindi una idonea motivazione seppure postuma. (…) Tantomeno è spiegata la correlazione di tale assunto con il percorso universitario seguito e con le conoscenze acquisibili in seguito dal candidato (…) Il collegio, quindi, non ravvisa sufficienti ragioni per impedire l'accesso all'insegnamento sulla prefata classe A027 da parte dei laureati in ingegneria, ovviamente facendo riferimento a quelli che dimostrino di possedere sia i requisiti per insegnare fisica sia quelli per matematica, così come previsti dal medesimo d.P.R. n. 19/2016, modificato dal d.m. n. 259/2017. 14.4. La conclusione di cui sopra appare imporsi anche alla luce dei principi costituzionali di accesso ai pubblici impieghi per concorso (art. 97) e di diritto al lavoro (cfr. artt. 4 e 35 per ciò che rileva in questa sede), i quali impongono di prevedere restrizioni alle posizioni giuridiche che essi sottendono solo qualora vi siano effettivamente ragioni giustificative in tal senso. 14.5. A corroborare
l'illogicità ed il difetto di motivazione di cui si è detto contribuiscono: (i)
l'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, norma fondamento del regolamento in parola che fissa, per la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, una serie di criteri tra i quali, per quanto qui interessa, la
"razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti"; (ii) il d.m. n. 354/1998, seppure applicabile direttamente solo in alcuni casi specifici e non nella presente fattispecie, il quale come visto istituisce un ambito disciplinare 8
9 che accorpa le classi di cui si discorre;
(iii) l'art. 4 del d.m. n. 38/98, che al comma 2 dispone: "2. Coloro che sono in possesso di diplomi di abilitazione, separatamente conseguiti, per le classi di concorso 47/A-
Matematica e 38/A- Fisica, ovvero per le classi di concorso LXIII e XLIV del pregresso ordinamento, sono da considerarsi abilitati, per la classe
49/A- Matematica e fisica". In tale modo, infatti, risultano inserite nel quadro normativo generale delle previsioni di (relativa) fungibilità delle classi di concorso in esame che confermano l'assenza di ragioni sostanziali contrarie alla ricostruzione logica, ragionevole e costituzionalmente orientata di cui ai capi precedenti della presente sentenza. (…) il ricorso deve trovare accoglimento, dovendosi disporre l'annullamento del provvedimento di esclusione dalla classe A027 "Matematica e Fisica" di parte ricorrente (…) che deve ritenersi viziato (…) in via derivata, a causa della illegittimità delle disposizioni contemplate dalla Tabella A del d.P.R.
n. 19/2016 che, in parte qua, vanno parimente annullate per violazione dei principi di logicità e ragionevolezza (corollario della buona amministrazione), imparzialità, trasparenza (sotto il profilo della assenza di motivazione) e proporzionalità, dal momento che non consentono a laureati in ingegneria in possesso dei requisiti previsti per insegnare, singolarmente, matematica e fisica, così come individuati dal medesimo riferimento normativo, di poterlo fare anche sulla classe A027…”.
Alla luce delle condivisibili considerazioni che precedono, deve riconoscersi il diritto della ricorrente all'inserimento nella II fascia delle
GPS provincia di Napoli per la classe di concorso A027, Matematica e
Fisica, con il punteggio e posizione spettante in base alla domanda presentata, anche in seguito all'aggiornamento, con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta a porre in essere i conseguenti adempimenti.
10 Le spese di lite sono compensate per metà attesa la sostanziale novità della questione;
la restante metà degli oneri di giudizio va posta a carico del soccombente. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. Martina Brizzi- così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente ad essere reinserita nella II fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze della provincia di Napoli, per la classe di concorso A027 -
Matematica e Fisica, con il punteggio e posizione spettante in base alla domanda presentata, anche in seguito all'aggiornamento;
- per l'effetto condanna la Amministrazione resistente ad emanare ogni atto necessario ai fini dell'inserimento dell'istante nelle Graduatorie Provinciali di Napoli Seconda Fascia per la classe di concorso A027, con punteggio e posizione spettante anche in seguito all'aggiornamento;
- compensa per metà le spese di lite e condanna la parte convenuta al pagamento della residua metà, liquidata tale metà in € 1.500,00, oltre spese generali, iva e cpa;
oltre contributo unificato, ove corrisposto;
Si comunichi.
Napoli, il 24/09/2025 - 22/10/2025
Il Giudice
NA BR
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il
22/10/2025 in Cancelleria
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa Martina Brizzi, a seguito dell'udienza del 24 settembre 2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10799 /2023 R.G. vertente
TRA
, nato in [...] il [...] (c.f.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. SOLIDORO C.F._1
SIRIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
( CP_1 Controparte_2
, in persona dei legali rappresentanti pro
[...]
tempore, elettivamente domiciliato presso l' Controparte_3
[...] sito in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, n. 55,
[...]
rappresentato e difeso dal Dirigente dott. ROMANO VINCENZO, in virtù di procure in atti;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 08/06/2023, il ricorrente, in epigrafe indicato, premesso di essere titolare della Laurea in Ingegneria Nucleare, conseguita in data 22/12/1993, presso il Politecnico di Milano, ha esposto:
- di essere abilitato ad insegnare nella classe di concorso A026
(matematica alle scuole superiori), nonché nella classe di concorso
A020 (fisica alle scuole superiori), nelle cui graduatorie provinciali
è iscritto;
- di aver prestato servizio per la classe di concorso A027 (matematica e fisica alle scuole superiori) presso il Liceo Statale Elsa Morante di
Napoli;
- che è iscritto nelle Graduatorie Provinciali per le supplenze per il biennio 2020/2022 per la classe di concorso A027 “Matematica e
Fisica”, lamentando di essere stato depennato da tali graduatorie, per presunta assenza di titoli, dal citato Liceo, con decreto prot. 1097 del
10/05/2021, sulla base della Tabella A allegata al D.P.R. n. 19 del
2016, richiamata dall'O.M. n. 60 del 2020, che prevede che laurea in ingegneria non risulta titolo di accesso alla suddetta classe di concorso.
Prospettata l'illegittimità di tale provvedimento, il ricorrente ha adito
Codesto Tribunale, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“ che Codesto Ill.mo Tribunale del Lavoro Voglia nel merito:
ACCOGLIERE il ricorso ed ACCERTARE E/O DICHIARARE il
2 diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il proprio titolo di Laurea come valido ai fini dell'insegnamento nella classe di concorso A027 e per lo effetto ai fini del reinserimento nelle Seconde Fasce delle
Graduatorie provinciali per le Supplenze di Napoli per la classe di concorso A027, con il punteggio e la posizione spettante, anche a seguito dell'aggiornamento, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia;
ove occorra, previa DISAPPLICAZIONE e/o
INIBIZIONE dei provvedimenti amministrativi allegati ed indicati in epigrafe nei limiti dell'interesse del ricorrente, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia. Per lo effetto: ORDINARE E/O
CONDANNARE la parte datoriale ad emanare ogni atto che permetta al ricorrente di insegnare nella classe di concorso A027 al fine di essere reinserito all'interno delle Graduatorie provinciali di Napoli Seconda
Fascia per la classe di concorso A027, con punteggio e posizione spettante, anche a seguito dell'aggiornamento, previo compimento di ogni procedura a tal fine necessaria, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia;
nonché DISPORRE la notificazione per pubblici proclami telematici sul sito istituzionale del
[...]
. In ogni caso, fatta salva ogni altra e Controparte_2
diversa statuizione secondo giustizia;
con condanna alle spese”.
Il si è costituito tempestivamente, eccependo, in via preliminare, il CP_1
difetto di giurisdizione, contestando le avverse argomentazioni, concludendo per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita documentalmente.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il
3 deposito delle citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'udienza del solo difensore della parte della parte ricorrente, aggiornato il programma informatico;
accertata l'assenza di deposito delle note scritte della parte resistente;
lette le note scritte regolarmente depositate, il
Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta per i motivi di seguito precisati.
L'eccezione di difetto di giurisdizione è infondata, in quanto l'art. 63, commi 1 e 4, d. lgs. 165/2001 devolve alla cognizione del giudice ordinario tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti, incluse quelle concernenti l'assunzione al lavoro, con la sola esclusione, per quanto qui interessa, delle controversie in materia di procedure concorsuali;
nella specie, non si versa in un'ipotesi di procedura concorsuale;
invero parte ricorrente, già inserita nella seconda fascia delle
Graduatorie Provinciali per le Supplenze di Napoli per le classi di concorso
A020 (Fisica alle scuole superiori) e A026 (Matematica alle scuole superiori) afferma di avere diritto, in base al titolo posseduto, all'inserimento nella seconda fascia delle Graduatorie Provinciali per le
Supplenze di Napoli anche per la classe di concorso A027 (matematica e fisica alle scuole superiori), previa eventuale disapplicazione dei provvedimenti amministrativi allegati in ricorso;
la prospettazione è dunque basata sulla rivendicazione di un diritto soggettivo, che troverebbe fondamento in norme di legge e pertanto la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario (cfr. Cass. SU n. 8098/20).
Nel merito la domanda è fondata.
4 L'O.M. 60/20 prevede l'accesso alle singole classi di concorso sulla base delle tabelle contenute nel D.P.R. 19/2016 così come integrato e modificato dai successivi interventi normativi.
Ebbene, la tabella A allegata al DPR n. 19/2016, con riguardo specifico alla classe di concorso A027 - matematica e fisica - non contemplava la laurea magistrale in ingegneria, permettendo, invece, ai laureati in ingegneria l'insegnamento sulla classe 38/A “Fisica” (oggi A020) e 47/A
“Matematica” (oggi A026) a condizione che, alternativamente:
a) avessero conseguito il titolo di studio entro l'a.a. 2000/2001, potendo insegnare a prescindere dal contenuto del loro piano di studi;
b) ovvero, avessero conseguito la laurea successivamente, dovendo a questo punto aver seguito un piano di studi contenente i corsi relativi alle seguenti materie:- due corsi annuali (o quattro semestrali) di fisica generale, per l'insegnamento sulla classe di concorso 38/A “Fisica” (oggi
A020); - corsi annuali (o due semestrali) di: analisi matematica I e II, geometria o geometria I e due corsi annuali (o quattro semestrali) tra i seguenti: geometria ed algebra o algebra ed elementi di geometria, calcolo delle probabilità, analisi numerica o calcolo numerico.
Pertanto, sulla base della predetta normativa, il ricorrente è stato ritenuto in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso A-20 di fisica ed A-26 di matematica ma non per l'insegnamento di fisica e matematica congiuntamente, benché il ricorrente già di fatto insegni
Matematica alle scuole superiori, essendo già inserito nella II fascia della
GPS per la classe di concorso A020 (Fisica alle scuole superiori) e A026
(Matematica alle scuole superiori).
Sulla irragionevolezza di tale opzione si sono già espressi il Tribunale di
Napoli Nord, con sentenza n. 2474/2024 pubbl. il 15/05/2024; il Tribunale di Bari con sentenza n. 3208/22, il Tribunale di Crotone con sentenza n.
5 2/22, nonché il Tar del Lazio che, con sentenza n. 6360/22, ha annullato tabella A del D.P.R. n. 19/2016, limitatamente alla parte in cui, con riferimento alla classe di concorso A027 “Matematica e Fisica”, non consente l'accesso ai laureati in ingegneria che siano in possesso dei requisiti per accedere, singolarmente, sia alla classe A020 “Fisica” sia alla classe A026 “Matematica”, dettati dal medesimo regolamento.
Si ritiene di aderire, dunque, integralmente alla giurisprudenza di merito allegata al fascicolo di parte ricorrente, che si è diffusamente pronunciata sulle stesse questioni giuridiche oggi in esame con argomentazioni complete e convincenti, ed alla quale integralmente ci si riporta, ai sensi di cui all'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. Cass. 17640/16, per cui la sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. cpc. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile;
in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha l'onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l'operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione;
cfr. anche Cass. 11508/ 16,
18754/16, 8053/12 e 10222/09).
Si richiama in particolare la decisione del Tribunale di Napoli Nord, che richiama la sentenza della Corte di Appello Napoli n. 107/24, che ha tra l'altro rilevato che “(…) giova ripercorrere il ragionamento della giurisprudenza amministrativa che, valorizzando l'interpretazione
6 normativa in termini di ragionevolezza, ha affermato la manifesta illogicità della disciplina rilevando come “…se ad insegnare matematica può essere
(…) un laureato in ingegneria, e se ad insegnare fisica può essere (…) un laureato in ingegneria, non vi sarebbero ragioni per cui ad insegnare matematica e fisica non potrebbe essere la medesima figura professionale…” Sicché “…Le disposizioni contenute nella citata Tabella A del D.P.R. n. 19 del 2016 appaiono effettivamente viziate da illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza, nella parte in cui, da un lato, consentono a chi sia in possesso di una laurea in ingegneria, alle condizioni sopra sinteticamente riepilogate (…) di insegnare sulla classe di concorso A026 "Matematica" e sulla A020 "Fisica" ma, allo stesso tempo, impediscono ai docenti in possesso del medesimo titolo di studio di potere accedere alla classe di concorso A027 "Matematica e Fisica" che, tendenzialmente, ricomprende in unum i succitati insegnamenti. (…) sia il previgente D.M. n. 39 del 1998 e sia l'attuale D.P.R. n. 19 del 2016, quest'ultimo parzialmente modificato e integrato dal D.M. n. 259 del 2017, prevedono che i laureati in ingegneria possano (…) accedere agli insegnamenti relativi alle materie della fisica e della matematica, ma solo separatamente (…), precludendo entrambi la possibilità che lo stesso titolo di studio possa invece essere ritenuto valido anche per l'accesso alla classe di concorso A027 (ex 49/A) che ricomprende entrambi gli insegnamenti di cui trattasi. Tale ultima previsione si rivela quindi incomprensibile in punto di ragionevolezza” (cfr.: TAR Lazio nella sentenza 27/12/2022, n. 17615
(…).
Con la sentenza n. 10850/2022 il T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, poi, ha ben spiegato l'operatività delle fonti normative esaminate giungendo alla medesima conclusione (…) “…Per ciò che concerne, infine, la classe di concorso A027 (…) la questione (…) è relativa alla possibilità che un docente possa insegnare disgiuntamente fisica e matematica ma non
7 entrambe le materie congiuntamente, affermando che: "11. Il ricorso (…) è fondato e va accolto, in sintonia (…) con i precedenti giurisprudenziali (cfr.
TAR Calabria, Catanzaro, sentenze del 23 dicembre 2021, n. 2352; nonché dell'8 febbraio 2022, nn. 185 e 186 (…); (…) Consiglio di Stato Parere del
5 novembre 2019, n. 2765) (…) 14. Il primo motivo va (…) accolto sotto il profilo della manifesta illogicità della previsione posta dall'amministrazione alla base dei provvedimenti impugnati, ma in tale ottica va esaminato necessariamente in congiunzione con il secondo motivo. Quest'ultimo rinvia alle aporie rilevate anche nel primo motivo ed aggiunge, alla richiesta di caducazione del provvedimento di esclusione, la domanda di annullamento degli atti generali presupposti per illogicità manifesta degli stessi. Per tale ragione lo stesso risulta strettissimamente legato alla precedente doglianza, risultando comune il sillogismo per cui se ad insegnare matematica può essere (…) un laureato in ingegneria, e se ad insegnare fisica può essere (…) un laureato in ingegneria, non vi sarebbero ragioni per cui ad insegnare matematica e fisica non potrebbe essere la medesima figura professionale. 14.1. Le disposizioni contenute nella citata Tabella A del d.P.R. n. 19/2016 appaiono effettivamente viziate da illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza, nella parte in cui, da un lato, consentono a chi sia in possesso di una laurea in ingegneria, alle condizioni sopra sinteticamente riepilogate per quanto qui di interesse, di insegnare sulla classe di concorso A026 "Matematica" e sulla A020
"Fisica" ma, allo stesso tempo, impediscono ai docenti in possesso del medesimo titolo di studio di potere accedere alla classe di concorso A027
"Matematica e Fisica" che, tendenzialmente, ricomprende in unum i succitati insegnamenti. 14.2. (…) sia il previgente d.m. n. 39/98 e sia
l'attuale d.P.R. n. 19/2016, quest'ultimo parzialmente modificato e integrato dal d.m. n. 259/2017, prevedono che i laureati in ingegneria possano (…) accedere agli insegnamenti relativi alle materie della fisica e
8 della matematica, ma solo separatamente (…), precludendo entrambi la possibilità che lo stesso titolo di studio possa invece essere ritenuto valido anche per l'accesso alla classe di concorso A027 (ex 49/A) che ricomprende entrambi gli insegnamenti di cui trattasi. Tale ultima previsione si rivela quindi incomprensibile in punto di ragionevolezza.
14.3. Appare assente una valida presa di posizione su tale preciso aspetto da parte dell'amministrazione e quindi una idonea motivazione seppure postuma. (…) Tantomeno è spiegata la correlazione di tale assunto con il percorso universitario seguito e con le conoscenze acquisibili in seguito dal candidato (…) Il collegio, quindi, non ravvisa sufficienti ragioni per impedire l'accesso all'insegnamento sulla prefata classe A027 da parte dei laureati in ingegneria, ovviamente facendo riferimento a quelli che dimostrino di possedere sia i requisiti per insegnare fisica sia quelli per matematica, così come previsti dal medesimo d.P.R. n. 19/2016, modificato dal d.m. n. 259/2017. 14.4. La conclusione di cui sopra appare imporsi anche alla luce dei principi costituzionali di accesso ai pubblici impieghi per concorso (art. 97) e di diritto al lavoro (cfr. artt. 4 e 35 per ciò che rileva in questa sede), i quali impongono di prevedere restrizioni alle posizioni giuridiche che essi sottendono solo qualora vi siano effettivamente ragioni giustificative in tal senso. 14.5. A corroborare
l'illogicità ed il difetto di motivazione di cui si è detto contribuiscono: (i)
l'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, norma fondamento del regolamento in parola che fissa, per la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, una serie di criteri tra i quali, per quanto qui interessa, la
"razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti"; (ii) il d.m. n. 354/1998, seppure applicabile direttamente solo in alcuni casi specifici e non nella presente fattispecie, il quale come visto istituisce un ambito disciplinare 8
9 che accorpa le classi di cui si discorre;
(iii) l'art. 4 del d.m. n. 38/98, che al comma 2 dispone: "2. Coloro che sono in possesso di diplomi di abilitazione, separatamente conseguiti, per le classi di concorso 47/A-
Matematica e 38/A- Fisica, ovvero per le classi di concorso LXIII e XLIV del pregresso ordinamento, sono da considerarsi abilitati, per la classe
49/A- Matematica e fisica". In tale modo, infatti, risultano inserite nel quadro normativo generale delle previsioni di (relativa) fungibilità delle classi di concorso in esame che confermano l'assenza di ragioni sostanziali contrarie alla ricostruzione logica, ragionevole e costituzionalmente orientata di cui ai capi precedenti della presente sentenza. (…) il ricorso deve trovare accoglimento, dovendosi disporre l'annullamento del provvedimento di esclusione dalla classe A027 "Matematica e Fisica" di parte ricorrente (…) che deve ritenersi viziato (…) in via derivata, a causa della illegittimità delle disposizioni contemplate dalla Tabella A del d.P.R.
n. 19/2016 che, in parte qua, vanno parimente annullate per violazione dei principi di logicità e ragionevolezza (corollario della buona amministrazione), imparzialità, trasparenza (sotto il profilo della assenza di motivazione) e proporzionalità, dal momento che non consentono a laureati in ingegneria in possesso dei requisiti previsti per insegnare, singolarmente, matematica e fisica, così come individuati dal medesimo riferimento normativo, di poterlo fare anche sulla classe A027…”.
Alla luce delle condivisibili considerazioni che precedono, deve riconoscersi il diritto della ricorrente all'inserimento nella II fascia delle
GPS provincia di Napoli per la classe di concorso A027, Matematica e
Fisica, con il punteggio e posizione spettante in base alla domanda presentata, anche in seguito all'aggiornamento, con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta a porre in essere i conseguenti adempimenti.
10 Le spese di lite sono compensate per metà attesa la sostanziale novità della questione;
la restante metà degli oneri di giudizio va posta a carico del soccombente. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. Martina Brizzi- così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente ad essere reinserita nella II fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze della provincia di Napoli, per la classe di concorso A027 -
Matematica e Fisica, con il punteggio e posizione spettante in base alla domanda presentata, anche in seguito all'aggiornamento;
- per l'effetto condanna la Amministrazione resistente ad emanare ogni atto necessario ai fini dell'inserimento dell'istante nelle Graduatorie Provinciali di Napoli Seconda Fascia per la classe di concorso A027, con punteggio e posizione spettante anche in seguito all'aggiornamento;
- compensa per metà le spese di lite e condanna la parte convenuta al pagamento della residua metà, liquidata tale metà in € 1.500,00, oltre spese generali, iva e cpa;
oltre contributo unificato, ove corrisposto;
Si comunichi.
Napoli, il 24/09/2025 - 22/10/2025
Il Giudice
NA BR
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il
22/10/2025 in Cancelleria
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