Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/04/2025, n. 1939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1939 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola MA, nella causa iscritta al N. 8864/2023 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. ARMETTA Parte_1
DOMENICO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in INDIRIZZO TELEMATICO
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. TORTORICI MARIA LUISA e dall'avv. ZUMMO DANIELE ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in Indirizzo
Telematico
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 12/03/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara la nullità del licenziamento intimato al ricorrente dalla Parte_1
con nota datata 1.02.2023 e condanna quest'ultima società CP_1
resistente al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria pari a 5 mensilità
15.268,80 quanto all'indennità risarcitoria e in complessivi € 45.806,40 quanto all'indennità sostitutiva della reintegrazione.
Condanna la esistente, in persona del legale rappresentante CP_2
pro-tempore, al pagamento in favore del ricorrente Parte_1
delle differenze retributive dovutegli in relazione al rapporto di lavoro intercorso fra le parti dal 10.11.2022 al 1.02.2023, in relazione all'orario di lavoro effettivamente svolto, che quantifica, come da primo conteggio della citata relazione di C.T.U., in complessivi € 13.470,01, ivi inclusi rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto sino al 28.02.2025, oltre ulteriori rivalutazione monetaria e interessi legali sul rivalutato da detta data al saldo effettivo.
Condanna parte resistente in persona del legale CP_1
rappresentante pro-tempore, alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 14.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CU, CPA e IVA, se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. ARMETTA DOMENICO, antistatario.
Pone definitivamente a carico della convenuta , in persona del CP_1
legale rappresentante pro-tempore, le spese di C.T.U. liquidate in separato decreto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/07/2023 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio deducendo: “Con contratto a tempo determinato del CP_1
09/11/2022 l'odierno ricorrente è stato assunto dalla società resistente a far data dal
10/11/2022 fino al 09/12/2022 con la qualifica di impiegato di VI° livello, mansione di
Geometra secondo le previsioni del “CCNL Edilizia - Aziende Industriali”. L'orario di lavoro veniva programmato in 40 ore settimanali da distribuirsi per tutti i giorni della settimana con almeno un giorno di riposto settimanale. Nello specifico, le 40 ore venivano distribuite dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 16:30, (Cfr. allegati). In ordine alla retribuzione veniva contrattualmente previsto quanto segue: retribuzione base €1.705,23; contingenza €529,63; premio produzione €358,15; elemento distinto retribuzione €10,33 per un totale contrattualmente pattuito di €2.603,34 lordi mensili per 14 mensilità, (Cfr. allegati).
In data 07/12/2022 il contratto in questione veniva trasformato a tempo indeterminato alle medesime condizioni contrattuali, (Cfr. allegati). Con lettera del 01/02/2023 il ricorrente veniva licenziato per mancato superamento del periodo di prova, (Cfr. allegati). Con nota del
24/02/2023 di messa in mora e interruttiva della prescrizione l'odierno ricorrente impugnava il licenziamento chiedendo il pagamento delle differenze retributive maturate durante il suddetto rapporto, senza che tuttavia il datore di lavoro corrispondesse alcunché, (Cfr. allegati)”.
Concludeva, quindi, chiedendo: “Accertare e dichiarare che il Geom.
[...]
ha lavorato alle dipendenze della dal 10/11/2023 al 01/02/2023 Parte_1 CP_1
osservando un orario di lavoro pari 11 ore giornaliere e, quindi a 61/62 ore settimanali, articolate su sei giornate, secondo quanto descritto in narrativa.
Conseguentemente, ritenere e dichiarare che il Geom. ha diritto al Parte_1
riconoscimento delle differenze retributive tra quanto percepito nel periodo compreso tra il
10/11/2023 e il 01/02/2023 e quanto avrebbe dovuto percepire, nel medesimo periodo, in ragione delle ore di lavoro effettivamente prestate, nonché al versamento di tutti i correlativi contributi assistenziali e previdenziali.
Ritenere e dichiarare, pertanto, che il Geom. quale dipendente inquadrato Parte_1
ab origine al 6° livello del CCNL, e in ragione delle ore effettivamente prestate alle dipendenze della dal 10/11/2023 al 01/02/2023 ha diritto alla corresponsione del CP_1
complessivo importo di € 47.383,51 di cui € 42.240,00 a titolo di risarcimento dei danni derivanti dall'illecito licenziamento (paga base di €1.760,00 x 24 mensilità) ed € 5.143,51 a titolo di differenze spettanti per emolumenti, tredicesima mensilità, TFR, ferie non godute e contributi previdenziali, ovvero ritenere il ricorrente creditore di quella maggiore o minor somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con diritto al versamento dei correlativi contributi previdenziali ed assistenziali, come per legge.
Per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento CP_1
in favore del Geom. del complessivo importo di €47.383,51 a titolo di Parte_1 differenze retributive e risarcimento danni come sopra meglio indicato, o di quella maggiore o minor somma che sarà determinata all'esito di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Condannare, altresì, la in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1
regolarizzare la posizione previdenziale del Geom. versando in favore Parte_1
dell'INPS i contributi previdenziali ed assistenziali spettanti al lavoratore, in ragione delle causali di cui al ricorso”.
Si costituiva in giudizio parte convenuta eccependo, in via preliminare, la prescrizione quinquennale dei crediti vantati dalla ricorrente e, in ogni caso,
l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto variamente argomentando, deducendo che il licenziamento era stato intimato per mancato superamento della prova.
In particolare, deduceva che “l'interruzione del rapporto di lavoro è avvenuta nel corso del periodo di prova e, pertanto, ha natura di recesso datoriale e non di licenziamento;
detto recesso per mancato superamento del periodo di prova è legittimo in quanto motivato dal comportamento tenuto sul posto di lavoro dallo stesso Sig. ”. Parte_1
All'udienza del 11/10/2023, parte ricorrente rinunciava alle domande relative al pagamento di contributi previdenziali sulle differenze retributive e precisava che le chieste differenze retributive si riferiscono al periodo 10/11/2022 - 1/02/2023.
La causa veniva istruita mediante prove testimoniali e CTU contabile.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, i procuratori delle parti insistevano nei propri atti e argomentavano le loro conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Orbene, parte ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 10/11/2022 all'1/2/2023 e di aver svolto un orario lavorativo superiore rispetto a quello risultante dalle buste paga prodotte in giudizio
Dalla compiuta istruzione è risultato accertato il rapporto di lavoro come descritto in ricorso. In particolare, è stato accertato che il ricorrente ha lavorato, con mansioni di
“impiegato”, inquadrabili al 6° livello retributivo del C.C.N.L. Edilizia – Aziende
Industriali”, alle dipendenze della , dal 10/11/2022 all'1/2/2023. CP_1
Per quanto concerne l'orario lavorativo, inoltre, è stato dimostrato un impegno del ricorrente, dal lunedì al venerdì, dalle ore 07,30 alle ore 13,30 e dalle 14,00 alle
19,30, mentre il sabato dalle ore 7,30 alle ore 13,30.
Conducono a tali conclusioni, oltre ai documenti in atti, le dichiarazioni rese dai testi sentiti all'udienza del 12/01/2024:
“A.D.R.: Non parente, indifferente. Conosco i fatti perché ho Testimone_1
lavorato per la dal 2020 mi pare al 2023 come elettricista impiantista. A.D.R.: CP_1
Il ricorrente lavorava per la convenuta facendo il responsabile dell'Ufficio
Tecnico, che mi pare in quel periodo fosse formato proprio solo da lui, e si occupava della gestione dei cantieri e di svolgere l'attività di direzione dei lavori dei cantieri stessi. A.D.R.:
Ricordo che il ricorrente arrivava intorno alle 7 la mattina;
io andavo via alle cinque di pomeriggio solitamente, ma il ricorrente spesso rimaneva lì per l'organizzazione, tanto che spesso poi mi telefonava anche intorno alle sette di sera. A.D.R.: Il è il marito della legale rappresentante e di fatto gestisce CP_3
l'azienda della resistente, occupandosi di tutta la gestione e anche di quella dei dipendenti.
A.D.R.: Io ho saputo da altri dipendenti, fra cui ricordo , che il ricorrente chiese Persona_1
al 10 giorni di congedo parentale per la nascita del figlio e che il lo licenziò per CP_3 CP_3
questo motivo. A.D.R.: Come detto, il ricorrente si fermava in azienda fino alle 19
– 19:30 e a volte anche più tardi, come so perché mi telefonava per organizzare il lavoro, con il telefono fisso dell'azienda o con il cellulare aziendale. Del resto, io gli chiedevo se era ancora in azienda e lui mi rispondeva affermativamente. A.D.R. di parte convenuta: Il ricorrente faceva il mio stesso orario, solo si fermava più a lungo nel pomeriggio dopo che noi andavamo via. La pausa la facevamo dalle 12 alle 13 e normalmente anche il ricorrente la faceva in questo orario e rientrava alle 13. A.D.R. di parte convenuta: Non sono stato licenziato dalla convenuta ma mi sono dimesso avendo trovato lavoro in altra ditta a migliori condizioni”. . “A.D.R.: Non parente, indifferente. All'epoca dei Controparte_4
fatti ero convivente con il ricorrente e abbiamo avuto il mio primo figlio, di cui con il ricorrente condivido la genitorialità. A.D.R.: Per quello che so, in relazione agli orari in cui usciva da casa e rientrava dal lavoro, posso dire che usciva alle
7 la mattina e rientrava verso le 13 – 13:30 e dopo una mezz'ora usciva di nuovo per andare al lavoro, per rientrare la sera intorno alle 19 – 19:30, a volte anche alle 20 e ricordo una volta anche alle 21. Lo ricordo bene perché era lui che mi faceva la sera l'iniezione di insulina e io se rientrava tardi ero costretta a chiamare qualcuno per farmi la puntura. Posso dire che in questi orari il ricorrente era al lavoro presso la convenuta perché spesso mi insospettivo e gli facevo le videochiamate. A.D.R.: Ricordo che assistetti a un paio di telefonate fatte in viva voce, tra il ricorrente e il – che mi risulta gestisse la società, anche se legale rappresentante ufficialmente CP_3
è la signora MA, – in relazione alla richiesta del ricorrente di 10 giorni di astensione per la nascita di nostro figlio, motivata anche dal fatto che sia io che il bambino abbiamo avuto delle difficoltà al momento della sua nascita ed io avevo anche problemi con la glicemia. Il ricorrente aveva prima chiamato la segretaria dell'azienda per chiedere il congedo, ma lei le aveva detto che doveva parlare con il . A.D.R.: Nel corso delle due telefonate cui assistetti il ricordo CP_3 CP_3
che – alla richiesta del ricorrente del congedo - gridava, dicendo che tutti hanno avuto figli e che anche la moglie aveva la glicemia. Poi ricordo di avere visto alcuni messaggi, in uno dei quali il aveva detto al ricorrente “ti licenzio”, ricordo che si trattava di un messaggio scritto. CP_3
A.D.R. di parte ricorrente: Ricordo che in una delle telefonate di cui ho parlato il , dopo CP_3
aver detto che anche sua moglie durante la gravidanza aveva la “leucemia”, disse al ricorrente che lo avrebbe licenziato. A.D.R. di parte convenuta: La segretaria di amministrazione cui il ricorrente aveva telefonato mi pare si chiamasse anche se non sono sicura perché è passato Per_2
tempo”.
Invece, la rappresentante legale, sentita ad interrogatorio formale, ha dichiarato
“A.D.R.: E' vero che il ricorrente ha lavorato per la resistente come impiegato con qualifica di geometra dal 10.11.2022 al 1.02.2023. A.D.R.: L'orario pattuito era quello normale di otto ore al giorno 40 a settimana dalle 7:30 alle 12 e dalle 13 alle 16:30. A.D.R.: Il ricorrente lavorava sempre otto ore al giorno anche se spostava l'orario sopra detto arrivando più tardi o prima e andando via più tardi o prima dell'orario come sopra indicato;
era lui stesso a gestire l'orario in questo modo. A.D.R.: La retribuzione pattuita era quella complessiva globale di
2.603,34 lordi mensili per 14 mensilità. A.D.R.: Il contratto era prima a tempo determinato e poi venne trasformato a tempo indeterminato a dicembre 2022. A.D.R.: Il ricorrente è stato assunto per fare i SAL per i lavori che aveva la società, in ufficio era da solo quindi non aveva personale da coordinare all'ufficio tecnico. A.D.R.: Il ricorrente era inserito sul sito internet della società e utilizzava l'indirizzo mail aziendale dell'Ufficio tecnico (non a suo nome personalmente)
A.D.R.: Certamente il ricorrente avrà avuto rapporti con fornitori e committenti, perché rientra nella sua normale attività e io gli avevo appositamente dato un telefono aziendale. A.D.R.: La chiude alle 19:30 se il ricorrente si tratteneva sino alla 20 è perché veniva alle 16 e faceva CP_1
le sue quattro ore nel pomeriggio. A.D.R.: Non è vero che il ricorrente mi abbia chiesto congedo parentale in occasione della nascita del figlio avvenuta il 25.01.2023, non mi chiese 10 giorni di permesso o astensione e il sig è un dipendente, a me non è stata fatta nessuna CP_3
richiesta. Il gestisce i lavori fuori, controlla i dipendenti;
soltanto io do ferie, permessi e CP_3
faccio turni, di questo non si occupa il . A.D.R.: Non mi risulta che il abbia detto CP_3 CP_3
al ricorrente che se si fosse assentato per dieci giorni lo avrebbe licenziato, anche perché il CP_3
non ha queste mansioni e non avrebbe potuto farlo. A.D.R.: Io ho licenziato il ricorrente a febbraio non ricordo la data perché non andava bene per il lavoro che doveva fare;
non gli ho fatto una contestazione disciplinare. A.D.R.: Io l'ho assunto a tempo indeterminato per favorirlo dopo circa un mese di prova”.
A fronte del quadro probatorio sopra descritto, la convenuta non ha dimostrato di avere corrisposto le retribuzioni e indennità dovute per legge sulla scorta del
CCNL assunto a parametro ex art. 36 Cost, né il T.F.R., che sono certamente dovuti al ricorrente.
La convenuta va, quindi, condannata al pagamento della retribuzione prevista dal
CCNL di settore per il rapporto di lavoro come dedotto e provato, detratti gli importi che il ricorrente dichiara di avere ricevuto, in assenza di prova di ulteriori pagamenti, importi determinati dal C.T.U. sulla scorta del C.C.N.L. dichiarato nel contratto di assunzione e indicati in parte dispositiva. Passando, quindi, alla quantificazione del credito devono condividersi, poiché esenti da vizi logico-giuridici, i conteggi effettuati dal CTU nel primo conteggio della relazione depositata in atti il 7.02.2025 e non contestata.
Il licenziamento del ricorrente appare discriminatorio e na va dichiarata la nullità.
Anzitutto, va escluso che il recesso datoriale sia stato intimato in periodo di prova, atteso che la trasformazione del rapporto da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato, operata dal datore di lavoro senza fare alcun riferimento alla pattuizione di un ulteriore periodo di prova (vedi nota di trasformazione del contratto di lavoro in contratto a tempo indeterminato datata
7.12.2022, con decorrenza dal 9.12.2022 per le medesime mansioni già disimpegnate con il contratto a tempo determinato), porta a ritenere che la prova fosse stata positivamente superata dal lavoratore, tanto da non essere pattuita espressamente per il contratto a tempo indeterminato.
In siffatto contesto, del resto, la circostanza che il contratto a tempo indeterminato costituisse trasformazione del contratto a termine, senza alcuna modifica, né di mansioni né di tempo e luogo di lavoro, farebbe apparire priva di causa l'apposizione al contratto di un nuovo patto di prova.
Tanto premesso, la reale ragione del recesso datoriale appare pienamente provata sulla scorta dei documenti e delle prove testimoniali assunte: il lavoratore, con messaggio di whatsapp in atti, non contestato, della sera di domenica 29.01.2023, scriveva al datore di lavoro, nella persona del marito della legale rappresentante
: “Buonasera avevo già accennato a che mi sarei assentato CP_3 CP_3 Per_2
qualche giorno per stare vicino a ed il bambino, non so se lo sai ma ha subito il cesareo e non riesce a badare al bambino da sola. Ti giro il certificato di nascita che si deve girare al consulente per ricevere l'indennità dei giorni di assenza. Domani di sicuro non potrò esserci tra registrazione del bambino ed Asi per la richiesta del medico pediatra ... Se in settimana dovesse verificarsi la necessità per cui io debba venire me lo fai sapere che mi organizzo con mia suocera o mia madre e vedo di venire. Buon proseguimento di serata.”, allegando al messaggio il certificato di nascita del bambino. Dalle prove testimoniali assunte emerge in modo inequivoco che “Il CP_3
è il marito della legale rappresentante e di fatto gestisce l'azienda della resistente, occupandosi di tutta la gestione e anche di quella dei dipendenti.”, come dichiarato dal teste che Tes_1
dichiarava altresì “Io ho saputo da altri dipendenti, fra cui ricordo , che il Persona_1
ricorrente chiese al 10 giorni di congedo parentale per la nascita del figlio e che il lo CP_3 CP_3
licenziò per questo motivo.”. La teste , madre del figlio del ricorrente con cui CP_4
non ha in atto rapporto di coniugio o convivenza (“Non parente, indifferente. All'epoca dei fatti ero convivente con il ricorrente a abbiamo avuto il mio primo figlio, di cui con il ricorrente condivido la genitorialità.”), ha dichiarato: “A.D.R.: Ricordo che assistetti a un paio di telefonate fatte in viva voce, tra il ricorrente e il – che mi risulta gestisse la società, anche CP_3
se legale rappresentante ufficialmente è la signora MA, – in relazione alla richiesta del ricorrente di 10 giorni di astensione per la nascita di nostro figlio, motivata anche dal fatto che sia io che il bambino abbiamo avuto delle difficoltà al momento della sua nascita ed io avevo anche problemi con la glicemia. Il ricorrente aveva prima chiamato la segretaria dell'azienda per chiedere il congedo, ma lei le aveva detto che doveva parlare con il . CP_3
A.D.R.: Nel corso delle due telefonate cui assistetti il ricordo che – alla richiesta del CP_3
ricorrente del congedo - gridava, dicendo che tutti hanno avuto figli e che anche la moglie aveva la glicemia. Poi ricordo di avere visto alcuni messaggi, in uno dei quali il aveva detto al CP_3
ricorrente “ti licenzio”, ricordo che si trattava di un messaggio scritto.
A.D.R. di parte ricorrente: Ricordo che in una delle telefonate di cui ho parlato il , dopo CP_3
aver detto che anche sua moglie durante la gravidanza aveva la “leucemia”, disse al ricorrente che lo avrebbe licenziato.
A.D.R. di parte convenuta: La segretaria di amministrazione cui il ricorrente aveva telefonato mi pare si chiamasse anche se non sono sicura perché è passato tempo.”. Per_2
Orbene, le dichiarazioni dei testi risultano pienamente attendibili, non solo perché provenienti da soggetti che avevano conoscenza dei fatti a causa della loro qualità e che non hanno alcun intreresse al giudizio, ma anche perché risultano conformi alla successione dei fatti materiali, sulla scorta dell' id quod plerumque accidit. Ed invero, la richiesta fatta dal ricorrente al con il messaggio di whatsapp CP_3
in atti è della sera di domenica 29.01.2023, mentre la lettera di licenziamento per asserito mancato superamento della prova è datata 1.02.2023, ove anche la qualità del è parzialmente ammessa in sede di interrogatorio formale dalla legale CP_3
rappresentante - “Il gestisce i lavori fuori, controlla i dipendenti;
soltanto io do ferie, CP_3
permessi e faccio turni, di questo non si occupa il ” -, e nel messaggio del ricorrente CP_3
si legge che il aveva previamente contattato “ , che la teste ricorda Parte_1 Per_2
come segretaria di amministrazione della società, come confermato dagli allegati alla memoria di costituzione della resistente, costituiti da messaggi whatsapp fra segretaria aziendale, e il ricorrente. Persona_4
Deve, quindi, ritenersi pienamente provato che il reale motivo del licenziamento fosse costituito dalla richiesta del ricorrente di fruire del congedo parentale per la nascita del figlio, che costituisce un diritto del lavoratore padre, con la conseguenza che risulta provata la natura discriminatoria del licenziamento intimato.
Quanto alla tutela applicabile, va rilevato che il ricorrente ha chiesto in ricorso
– depositato il 12.07.2023 – l'applicazione della tutela indennitaria, pari a complessive 24 mensilità della retribuzione, optando immediatamente per l'indennità sostitutiva della reintegrazione, già del resto richiesta in sede di impugnativa stragiudiziale del licenziamento.
Detta tutela richiesta, dell'indennità sostitutiva della reintegrazione pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, va quindi accordata al lavoratore, in aggiunta all'indennità risarcitoria che va computata dalla data del licenziamento del 1.02.2023 e sino all'opzione comunicata con il ricorso, per cinque mensilità della medesima, che coincidono del resto con il minimo della tutela prevista dalla legge.
Le indennità vengono quantificate in parte dispositiva, sulla scorta della determinazione dell'ultime retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR operata dal
C.T.U. nella relazione depositata il 76.02.2025. Vanno emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva anche in relazione alle spese di lite – ivi liquidate e distratte -, che vanno poste a carico della resistente soccombente, al pari delle spese di C.T.U. liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 26/04/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 12/03/2025.
La Giudice
Paola MA